Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/02/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 41650/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 25 novembre 2023 promossa da:
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. POLIZZI GASPARE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il [...]; Cod. Fisc. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. BONESSA MONICA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI CONGIUNTE RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 5 FEBBRAIO 2025:
1) Affido dei figli (nato il [...]) ed (nata il [...]) ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento paritetico alternato, da lunedì alle ore 19,00 al lunedì dell'altra settimana alle ore 19,00, festività alternate di anno in anno, durante il periodo estivo per due settimane alternate nei mesi di luglio e agosto, nel pagina 1 di 12
2) Conferma dell'Assegnazione della ex casa coniugale sita in Buccinasco via LD RO n. 11,alla madre sig.ra con applicazione dei principi di diritto comune con riferimento alle spese, rimanendo Parte_1 le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà (50%), così come le tasse ed imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso;
rata di mutuo variabile (attualmente di circa € 1600) al 50% tra i coniugi;
3) si obbliga a contribuire, con decorrenza dal mese febbraio 2025, al mantenimento dei figli CP_1 mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile a titolo di assegno Parte_1 perequativo di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre alla conferma del 70% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate;
4) Le parti concordano che Assegno Unico universale (attualmente € 116 al mese) continui ad essere percepito per intero dalla signora e che il padre continui a provvedere al pagamento dell'abbonamento ATM, Pt_1 dell'abbonamento Dazn, alle ricariche telefoniche dei figli e al pagamento ai medesimi delle paghette.
5) Il padre rimborserà alla signora il 50% delle spese condominiali anno 2023 che erano in sospeso alla Pt_1 data del rilascio della casa coniugale, previo conteggio tramite Amministratore di Condominio..
6) Le parti si riservano di rivalutare l'importo dell'assegno perequativo in base anche alle eventuali oscillazioni della rata di mutuo e/o ad ogni altra sopravvenienza rilevante..
7) Spese compensate
Chiedono quindi che il Giudice rimetta subito al collegio per la decisione con la rinuncia a tutte le ulteriori istanze e domande, senza quindi procedere all'ascolto dei minori stante il pieno accordo.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25 novembre 2023, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 2 giugno 2006 in OR (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di
OR, Anno 2006, Atto n. 15, Parte II, Serie A), in regime di separazione dei beni, con , dalla cui CP_1 unione sono nati i figli (nato il [...]) ed (nata il [...]), chiedeva al Tribunale di Per_1 Per_2
Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, altresì, di affidare congiuntamente i figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni con il padre nei tempi e nelle modalità come indicate in ricorso, disporsi l'assegnazione a sé della casa coniugale, porre a suo carico pagina 2 di 12 l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile a titolo di mantenimento dei figli nella misura di €
1.500,00 oltre al 100% delle spese straordinarie con pagamento delle rate di mutuo gravanti sulla casa coniugale.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che chiedeva la separazione personale dei coniugi;
chiedeva, altresì, di affidare congiuntamente i figli ad entrambi i genitori con tempi di frequentazione con i genitori come in memoria indicati con mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori nei periodi di permanenza presso di sé,
Au diviso a metà; in subordine di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Depositate in seguito dalle parti le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. con le relative istanze e domande, si perveniva alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis
21 c.p.c. del 7 maggio 2024.
A tale udienza il Giudice Delegato procedeva a sentire le parti congiuntamente e all'esito, autorizzava i coniugi a vivere separarti e si riservava.
A scioglimento della riserva assunta pronunciava in pari data la seguente ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. che si riporta:
“ Rilevato che all'udienza di prima comparizione le parti con i rispettivi difensori, anche all'esito delle dichiarazioni rese davanti al Giudice Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera all'udienza del 21.03.2024, dichiaravano di concordare sull'affido condiviso dei minori con collocamento paritetico alternato dal lunedì ore
19:00 a lunedì ore 19:00 dell'altra settimana, come attualmente stanno facendo, con mantenimento della resistenza anagrafica in Buccinasco via LD RO n.11; assegnazione della casa coniugale alla signora Pt_1
e con pagamento al 50% del mutuo che è di €904/910 a testa e con assegno unico percepito per intero dalla madre. Divergevano invece in punto di assegno perequativo per i figli, dichiarando la signora di Pt_1 accettare un assegno di mantenimento perequativo nella misura alla fine di € 700,00 al mese oltre al 70% delle spese straordinarie, mentre parte convenuta dichiarando di offrire un assegno di mantenimento nella misura di
€ 400,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, mantenendo a suo carico l'abbonamento ATM di per circa € 400 all'anno (e poi di ), l'abbonamento Dzn per € 80,00, le ricariche cellulari e le Per_1 Per_3 paghette (€ 10 a settimana per ciascun figlio);
Osservato come, pur emergendo criticità nella comunicazione tra i coniugi, stante le domande sul punto congiunte delle parti e l'accordo raggiunto, possa disporsi l'affido condiviso dei due figli nato il Per_1
30.07.2007 e nata il [...], ad [...] i genitori, con il loro collocamento paritetico alternato Per_2 dal lunedì ore 19 al lunedì ore 19, come finora attuato a partire dall'allontanamento nel luglio 2023 del padre dalla casa coniugale, trattandosi quanto al regime di affidamento condiviso quello privilegiato dal legislatore purché i genitori aprano un dialogo maggiorrmente costruttivo e collaborativo, con tempi di frequentazione come pacificamente finora attuati ciò al fine di non alterare le abitudini ormai consolidate dei figli, peraltro ormai grandi e con possibilità di potersi spostare facilmente tra le due abitazioni peraltro non distanti particolarmente, con impegno in caso di impossibilità di un genitore di comunicare all'altro eventuali spostamenti dei figli presso i nonni.
pagina 3 di 12 Osservato che, stante anche il pacifico allontanamento nel luglio 2023 del marito dalla casa familiare con conseguente rilascio, può essere assegnata, come da domande sul punto convergenti e accordo, alla signora l'immobile ex casa coniugale sita nel Comune di Buccinasco via Ado RO n. 11 in comproprietà al 50% Pt_1 dei coniugi con rata di mutuo di € circa 1900 gravante sull'immobile al 50% suddiviso tra le parti.
Osservato che quanto al punto economico, su cui è rimasto il contrasto, essendo divergenti le domande se pur si siano avvicinate, risulta che la parte attrice signora laureata in lingue, lavora da dicembre 2020 per la Pt_1 multinazionale IMerYs srl con sede a OR, ha un contratto full time, a tempo indeterminato con il ruolo di assistente di stabilimento, dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali, percependo uno stipendio mensile di
2.000,00 per 14 mensilità, pari a € 2.200,00 per 12 mensilità; dal 730 2023 risulta aver percepito un reddito lordo di € 33.106 pari ad un reddito netto mensile per 12 mensilità di circa € 2.187; in linea con il 730 22 da cui risulta un reddito d € 33.461; ha prodotto buste paga: gennaio 2023 per uno stipendio netto di € 1892; febbraio
2023 per uno stipendio netto di € 1832; marzo 2023 per uno stipendio netto di € 1924; aprile 2023 per uno stipendio netto di € 1921; maggio 2023 per uno stipendio netto di € 1924; giugno 2023 per uno stipendio netto di € 3633; luglio 2023 per uno stipendio netto di € 2778; agosto 2023 per uno stipendio netto di € 1946; settembre 2023 per uno stipendio netto di € 1824; gode solo come benefits di computer e cellulare aziendale, ma non ha la macchina aziendale e non percepisce premi produzione;
paga il 50% della rata di mutuo gravante sulla casa (circa € 1900) e ora dovrà pagare per intero le spese condominiali ordinarie per euro 260 mensile;
paga una signora per servizi domestici per un importo mensile di circa 160,00. Quanto al marito, laureato in scienze politiche, in costanza di matrimonio ha lavorato per l'azienda Trelleborg area vendite dal 1 luglio 2004 al 14 luglio 2023, svolgendo diverse mansioni anche di rilievo nell'ambito aziendale da ultimo come quadro con stipendio di € 3800 al mese, per i primi due anni era manager Italia, dal 2006 al 2012 è stato Product Tecnichal global manager;
dal 2013 si trasferito a Singapore con l'incarico di direttore generale, portando anche per un periodo la famiglia dal 2013 al 2016, dal mese di luglio 2016 al mese di dicembre 2019 ho svolto l'incarico di business development manager per Area ha in seguito il 14 luglio 2023 preferito dare le dimissioni Pt_2 avendo richiesto un cambio di mansioni non ottenuto e subìto del mobbing;
ha dichiarato di aver ricevuto una prima tranche di TFR già nel 2016 di € 12.000 utilizzata per sanare un debito con l'Agenzia delle Entrate per problemi fiscali causati dal commercialista della società, poi a luglio 2029 una seconda tranche di ulteriori €
44.000 utilizzata per comprare la casa coniugale, avendo da ultimo ricevuto solo la somma di € 1000 mentre una parte è stata via via messa sul Fondo pensionistico Gomma Plastica, su cui attualmente ha € 52.000 che prenderà quando andrà in pensione;
dal luglio 2023 sino a gennaio 2024 ha svolto una consulenza informale per la società GRI, con sede nello Sri Lanka, priva di sede in Italia per cui, solo dopo varie sue insistenze, ha ottenuto la firma il 16 agosto 2023 del contratto (prodotto in udienza) essendo stato assunto come dipendente con stipendio di € 4000/41000, per cui però sta aspettando la regolarizzazione con l'Inps e l'Agenzia delle
Entrate riservandosi di produrre la documentazione successiva;
svolge anche trasferte, nella settimana in cui non ha i figli, per cui ha dichiarato di anticipare i costi dei viaggi e dell'albergo che poi gli vengono rimborsati;
ha diritto a bonus di circa 15.000,00 euro lordi ma che non ha ottenuto quest'anno ad aprile avendo iniziato da pagina 4 di 12 poco;
dal CU 2021 prodotto ha percepito dalla un reddito lordo di € 86.470; dal Parte_3
CU 2022 di € 100.161,16; dal CU 2023/730/23 un reddito di € 92.245 pari ad un reddito netto mensile di €
5.093 circa per 12 mensilità; ha prodotto buste paga: gennaio 2023 da cui risulta un netto di € 3874; maggio
2023 da cui risulta un netto di € 3557; marzo 2023 da cui risulta un netto di € 3590; ottobre 2022 da cui risulta un netto di € 3715; novembre 2022 da cui risulta un netto di € 3715; paga l'abbonamento dell'ATM di Per_1 per euro 396,00 complessive (30 euro al mese), le spese telefoniche di entrambi i figli per euro 8 al mese, con rinnovo automatico sulla sua carta di credito;
l'abbonamento Dzon per il calcio,; ha riferito di vivere attualmente ancora in casa di una zia alla quale paga € 1000 di locazione oltre € 200 di spese senza contratto;
ha però già preso un'altra casa in locazione nello stesso condominio, un trilocale, dove andrà ad abitare dal 1 giugno 2024 in relazione alla quale già paga € 1200 al mese di locazione oltre € 200 di spese (vi è contratto del
13.02.2024); corrisponde il 50% dell'importo della rata del mutuo, oltre a 400,00 euro per un finanziamento acceso per la ristrutturazione della casa coniugale con scadenza a nell'anno 2030; ha una polizza vita con benefici per i figli ed in caso morte ed infortuni, per cui paga € 120,00 euro al mese;
ha un solo conto corrente su BCC su cui ha € 3200, non ha altri conti correnti.
Osservato pertanto, che alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto di quanto emerso e documentato, anche valutate le richieste/offerte come rideterminate dalle parti in udienza, considerato che l'assegnazione della casa coniugale alla madre costituisce comunque una forma di contribuzione al mantenimento di cui occorre tenere conto, a fronte di un onere locativo sostenuto ora dal convenuto (finora non provato), considerato che entrambe le parti pagano il 50% della rata di mutuo e che allo stato il marito paga per intero la rata di finanziamento dei lavori di ristrutturazione della casa, tenuto quindi conto delle frequentazioni paritetiche ma di una evidente disparità reddituale, in attesa peraltro di documentazione più pregnante in ordine al contratto di lavoro del convenuto e alla sua regolarizzazione (anche in ordine all'individuazione delle effettive somme nette), si ritiene congruo e equo di porre a carico del padre un assegno perequativo per il mantenimento dei due figli da versare alla moglie nella misura di € 600,00 mensili oltre al 70% del spese straordinarie come da Linee guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017, tenuto conto della più ampia capacità patrimoniale del marito, ciò con decorrenza dal mese di maggio 2024, con assegno Unico per intero percepito dalla madre (€ 119) come da accordo e con tutti gli ulteriori esborsi a carico del convenuto come da sua disponibilità.
ISTANZE ISTRUTTORIE
Rilevato come entrambe le parti abbiano rinunciato alle prove orali articolate;
Ritenuto, altresì, in parte in accoglimento delle istanze di esibizione di parte attrice e in parte nell'esercizio dei poter istruttori d'ufficio ex art. 473 bis. 2 c.p.c. di dover acquisire per i provvedimenti definitivi. ulteriori necessari documenti, in specie con riferimento alla movimentazione completa degli ultimi tre anni del conto CP_ corrente di cui è titolare il signor (come da suo impegno) ed estratti conto della carta di credito degli ultimi tre anni della Deutsche bank nonchè contratto di lavoro presso la GRI con relativa registrazione e pagina 5 di 12 regolarizzazione presso l'Inps e presso l'Agenzia delle Entrate ed estratto conto aggiornato degli accontamenti del Fondo pensionistico Gomma plastica.
Ritenuto che stante le domande convergenti appare superfluo e altrimenti pregiudizievole disporre l'ascolto dei minori, fatta salva ogni diversa valutazione nel prosieguo.
Ritenuto di non dovere accogliere le ulteriori istanze istruttorie di esibizione avanzate da parte attrice in quanto superflue inutili, dal carattere esplorativo oltre che superata dalla documentazione in atti o che verrà acquisita
Ritenuto quindi fissare udienza per esame della documentazione acquisita e per ogni ulteriore determinazione, con riserva di ulteriore trattazione anche ai sensi dell'art. 473 bis. 28 c.p.c,.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
Richiamata l'autorizzazione a vivere separati dei coniugi con l'obbligo del mutuo rispetto
1) DISPONE anche su accordo delle parti, l'affido dei figli (nato il [...]) ed (nata il Per_1 Per_2
12.12.2010) ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico alternato, da lunedì alle ore 19,00 al lunedì dell'altra settimana alle ore 19,00, festività alternate di anno in anno, durante il periodo estivo per due settimane alternate nei mesi di luglio e agosto, nel rispetto degli impegni e dei vari viaggi studio o vacanze dei figli, mantenendo la residenza anagrafica, presso la madre in Buccinasco via LD RO n. 11 presso l'ex casa coniugale;
2) ASSEGNA, anche su accordo delle parti, la ex casa coniugale sita in Buccinasco via LD RO n. 11,alla madre sig.ra con applicazione dei principi di diritto comune con riferimento alle spese, Parte_1 rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà (50%), così come le tasse ed imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso;
rata di mutuo (attualmente di circa € 1900) al 50% tra i coniugi;
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dal mese di maggio 2024, al CP_1 mantenimento dei figli mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile a Parte_1 titolo di assegno perequativo di € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 70% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate;
4) DISPONE, su accordo delle parti e disponibilità in tal senso, che l'AU sia percepito per intero dalla signora e che il padre continui a provvedere al pagamento dell'abbonamento ATM, dell'abbonamento Dazn, alle Pt_1 ricariche telefoniche dei figli e al pagamento ai medesimi delle paghette.
5) ORDINA A PARTE CONVENUTA di produrre entro il 5 SETTEMBRE 2024 movimentazione completa degli ultimi tre anni del conto corrente BCC di cui è titolare ed estratti conto della carta di credito degli ultimi tre anni della Deutsche bank nonchè contratto di lavoro presso la GRI con relativa registrazione e regolarizzazione pagina 6 di 12 presso l'Inps e presso l'Agenzia delle Entrate ed estratto conto aggiornato degli accantonamenti del Fondo pensionistico Gomma plastica.
6) RIGETTA le ulteriori richieste istruttorie;
7) FISSA per esame delle relazioni udienza che sin d'ora sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 24 OTTOBRE 2024 (ore 12,00,) riservando all'esito ogni determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione e trattazione del giudizio anche ai sensi dell'art. 473 bis. 28 c.p.c..”
Nelle more, depositata la documentazione richiesta e formulate dalle parti le istanze e conclusioni con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice con ordinanza del 24 ottobre 2024, così provvedeva:
“ Il Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato nella causa indicata in epigrafe,
Lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti con le loro istanze e conclusioni;
Richiamata la precedente ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 7 maggio 2024;
Rilevato come la richiesta di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti sia sotto il profilo dell'assegnazione della casa che in ordine all'assegno perequativo non sia supportata da alcuna allegazione né tantomeno documentazione di rilevante sopravvenienza, limitandosi a richiedere una diversa valutazione di quanto statuito con il suddetto provvedimento;
Ritenuto che non sussistano provati pertanto i presupposti per apportare le richieste modifiche in assenza di fatti sopravvenuti nuovi, pur rimettendo poi alla decisione finale collegiale ogni ulteriore valutazione e determinazione;
Osservato altresì di dover disporre un'udienza in presenza con la comparizione delle parti anche al fine di verificare la possibilità di trovare accordi anche solo parziali, riservandosi peraltro l'ascolto dei minori.
PQM
1) Rigetta la richiesta di modifica ex art. 473 bis. 23 c.p.c. dei provvedimenti temporanei ed urgenti in difetto di allegazione e prova di fatti sopravvenuti;
2) Fissa udienza con la comparizione delle parti al fine di verificare se sia possibile trovare accordi anche solo parziali per 5 febbraio 2025 ore 9,30;
3) Riserva ogni altra valutazione e determinazione anche in ordine all'ascolto dei minori.”
All'udienza così fissata del 5 febbraio 2025, le parti venivano di nuovo sentite e all'esito, dopo ampia discussione, con l'intervento anche degli avvocati, le medesime dichiaravano di aver raggiunto un accordo e di poter chiudere il presente procedimento con le seguenti conclusioni congiunte:
1) Affido dei figli (nato il [...]) ed (nata il [...]) ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento paritetico alternato, da lunedì alle ore 19,00 al lunedì dell'altra settimana alle ore 19,00, festività alternate di anno in anno, durante il periodo estivo per due settimane alternate nei mesi di luglio e agosto, nel rispetto degli impegni e dei vari viaggi studio o vacanze dei figli, mantenendo la residenza anagrafica, presso la madre in Buccinasco via LD RO n. 11 presso l'ex casa coniugale;
pagina 7 di 12 2) Conferma dell'Assegnazione della ex casa coniugale sita in Buccinasco via LD RO n. 11,alla madre sig.ra con applicazione dei principi di diritto comune con riferimento alle spese, rimanendo Parte_1 le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà (50%), così come le tasse ed imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso;
rata di mutuo variabile (attualmente di circa € 1600) al 50% tra i coniugi;
3) si obbliga a contribuire, con decorrenza dal mese febbraio 2025, al mantenimento dei figli CP_1 mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile a titolo di assegno Parte_1 perequativo di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre alla conferma del 70% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate;
4) Le parti concordano che Assegno Unico universale (attualmente € 116 al mese) continui ad essere percepito per intero dalla signora e che il padre continui a provvedere al pagamento dell'abbonamento ATM, Pt_1 dell'abbonamento Dazn, alle ricariche telefoniche dei figli e al pagamento ai medesimi delle paghette.
5) Il padre rimborserà alla signora il 50% delle spese condominiali anno 2023 che erano in sospeso alla Pt_1 data del rilascio della casa coniugale, previo conteggio tramite Amministratore di Condominio..
6) Le parti si riservano di rivalutare l'importo dell'assegno perequativo in base anche alle eventuali oscillazioni della rata di mutuo e/o ad ogni altra sopravvenienza rilevante..
7) Spese compensate.”
Le parti con i difensori chiedevano, pertanto, che il Giudice rimettesse subito al Collegio per la decisione con la rinuncia a tutte le ulteriori istanze e domande, senza quindi procedere all'ascolto dei minori stante il pieno accordo.
Il Giudice, dato atto, stante le richieste e le conclusioni congiunte delle parti con il pieno accordo, rimetteva la causa al Collegio per riferirne alla prima camera di consiglio utile.
La causa veniva discussa alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte, considerando in particolar modo i documenti prodotti, le verbalizzazioni rese dalle parti e avendo le medesime raggiunto all'udienza in seguito fissata, un pieno accordo a definizione del giudizio di separazione e di ogni rapporto economico e patrimoniale tra le medesime, consentendo al Collegio di ritenerne la piena rispondenza all'interesse dei figli ancora minori.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei minori, alla luce di quanto dichiarato dalle parti, non essendo mai emerso alcun contrasto in punto di responsabilità genitoriale e tenuto conto del pieno accordo raggiunto tra le parti, con espressa rinuncia all'ascolto medesimo, rendendo l'ascolto degli stessi in sede pagina 8 di 12 giudiziale manifestamente superfluo. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che e hanno contratto matrimonio concordatario in data 2 Parte_1 CP_1 giugno 2006 in OR (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di OR, Anno 2006, Atto n.
15, Parte II, Serie A), in regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (nato il [...]) ed (nata il [...]). Per_1 Per_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione della convivenza e l'assenza di una comunione di vita morale e materiale, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.. come da richiesta delle parti.
Responsabilità genitoriale
Per quanto concerne la questione dell'affidamento dei figli minori, le parti hanno raggiunto un pieno accordo e quindi presentato conclusioni conformi in punto di regime di affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, loro collocamento alternato e tempi di frequentazione con i genitori meglio ivi indicati.
Il Collegio ritiene, sotto tale profilo, che le parti abbiano dimostrato di possedere delle risorse genitoriali e un senso di responsabilità con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, comprovato pagina 9 di 12 altresì dall'accordo raggiunto a definizione della controversia, per cui può essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole.
Pertanto, reputa il Collegio di poter accogliere le domande convergenti delle parti, conformemente ai provvedimenti temporanei ed urgenti già assunti dal Giudice Delegato su richiesta delle parti medesime, che vengono fatti propri dal Collegio, stante d'altronde l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione.
Va quindi disposti l'affido condiviso di ed ad entrambi i genitori, trattandosi appunto del Per_1 Per_2 regime ordinario previsto dal legislatore al fine di garantire un'effettiva bigenitorialità nell'esclusivo interesse dei minori e, pertanto, da privilegiare in quanto maggiormente rispondente al benessere dei figli, in modo tale da accompagnare il percorso di crescita dei minori, con collocamento alternato dal lunedì al lunedì, con i tempi di frequentazione come oggetto di accordo, adeguarti a far mantenere una relazione stabile e continuativa con entrambi i genitori.
Si provvede pertanto come in dispositivo.
Assegnazione della casa ex coniugale
Va confermata, come da accordo delle parti, l'assegnazione della casa ex coniugale alla madre signora Pt_1 come già disposto in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti.
Contributo al mantenimento della prole. Statuizioni economiche raggiunte dalle parti
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, in relazione alle condizioni economiche accessorie pattuite con riferimento al contributo al mantenimento indiretto a carico del padre per i figli, il Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto di tale accordo, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando tali condizioni idonee ad assicurare ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti.
Parimenti le ulteriori pattuizioni negoziali possono essere integralmente recepite, prendendone atto il Tribunale, come da dispositivo.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può pertanto trovare integrale accoglimento e di conseguenza il Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, recependo tali conclusioni come meglio indicato in dispositivo.
Le spese di lite
Stante l'accordo tra le parti, le spese di lite devono dichiararsi interamente compensate pagina 10 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta,
ANCHE IN ACCOGLIMENTO INTEGRALE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così decide;
1) DICHIARA la separazione ex art. 151 comma 1 c.c. di e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in data 2 giugno 2006 in OR (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di OR, Anno 2006, Atto n. 15, Parte II, Serie A), in regime di separazione dei beni;
2) AFFIDA, anche su accordo delle parti, i figli (nato il [...]) ed (nata il [...]) ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento paritetico alternato, da lunedì alle ore 19,00 al lunedì dell'altra settimana alle ore 19,00, festività alternate di anno in anno, durante il periodo estivo per due settimane alternate nei mesi di luglio e agosto, nel rispetto degli impegni e dei vari viaggi studio o vacanze dei figli, mantenendo la residenza anagrafica, presso la madre in Buccinasco via LD RO n. 11 presso l'ex casa coniugale;
3) CONFERMA l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Buccinasco via LD RO n. 11,alla madre sig.ra con applicazione dei principi di diritto comune con riferimento alle spese, rimanendo le Parte_1 spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà (50%), così come le tasse ed imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso;
rata di mutuo variabile (attualmente di circa € 1600) al 50% tra i coniugi;
4) PONE, su accordo delle parti, a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dal mese CP_1 febbraio 2025, al mantenimento dei figli mediante versamento a entro il 5 di ogni mese Parte_1 dell'importo mensile a titolo di assegno perequativo di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat oltre alla conferma del 70% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate;
5) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato che Assegno Unico universale (attualmente € 116 al mese) continui ad essere percepito per intero dalla signora e che il padre continui a provvedere al pagamento Pt_1 dell'abbonamento ATM, dell'abbonamento Dazn, alle ricariche telefoniche dei figli e al pagamento ai medesimi delle paghette;
6) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato che il sig. rimborserà alla signora il 50% delle CP_1 Pt_1 spese condominiali anno 2023 che erano in sospeso alla data del rilascio della casa coniugale, previo conteggio tramite Amministratore di Condominio.
7) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato di riservarsi di rivalutare l'importo dell'assegno perequativo in base anche alle eventuali oscillazioni della rata di mutuo e/o ad ogni altra sopravvenienza rilevante.
8) COMPENSA le spese di lite.
10) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del superiore capo 1);
pagina 11 di 12 11) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Cosi deciso, in Milano il giorno 12 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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