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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 15/04/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.P.U. 1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Marianna Serrao Presidente
- dott.ssa Valentina Lisi Giudice
- dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice rel.
nel procedimento unitario n. 1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da:
(C.F.: ), nata a [...], in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
Chiusi (SI), via Don Minzoni n. 22, elettivamente domiciliata in Udine, via Roma n. 4, presso lo studio dell'avv. Barbara Viezzi che la rappresenta e difende, come da procura in atti
ricorrente in proprio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCII
letto il ricorso ex art. 268 CCII presentato da in proprio, nonché esaminata la Parte_1 documentazione in atti;
udita la relazione della giudice delegata alla trattazione con provvedimento collegiale del 13.1.2025, la quale ha provveduto all'audizione della debitrice e dell'OCC all'udienza del 19.2.2025, riservando all'esito di riferire al collegio per la decisione;
Pag. 1 di 6 visti gli artt. 268 e ss. CCII;
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la debitrice ha il centro dei propri interessi principali in Chiusi (SI), ove risiede e svolge la propria attività di impresa individuale quale addetta all'intermediazione assicurativa, come risulta dalla documentazione in atti;
rilevato che la ricorrente è titolare di impresa individuale e svolge lavoro autonomo quale consulente assicurativo, non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) CCII, e versa in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dall'ingente entità dei debiti per € 268.373,02 (composti soprattutto da debiti nei confronti del ceto bancario per mutui ipotecari, ma anche da debiti tributari e verso fornitori con riferimento all'attività di impresa svolta) in rapporto alla situazione patrimoniale e reddituale, tenuto conto altresì delle esigenze di mantenimento, come da documentazione in atti e da relazione del gestore;
rilevato che non sono pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
dato atto che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dal gestore nominato dall'OCC, con la quale è stata espressa un'idonea valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed è stata altresì esaustivamente illustrata la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, con indicazione delle cause del suo indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, nonché con l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII, avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto delle spese di procedura;
precisato altresì che la liquidazione controllata investe la totalità dei beni della debitrice, con la sola eccezione di quanto previsto dall'art. 268, co. 4 CCII, a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni del debitore stesso o contenute nella relazione del gestore, sicché non può trovare ingresso alcun “piano” o “proposta” con riferimento alla liquidazione dei beni;
osservato, infatti, che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all'esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell'art. 272 CCII;
rilevato, tuttavia, che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII il tribunale può autorizzare il debitore a utilizzare alcuni beni, in presenza di gravi e specifiche ragioni, e ritenuto che pertanto la debitrice possa essere autorizzata ad utilizzare l'autovettura FI UN anno 2006 tg. Parte_1
Pag. 2 di 6 CY361KZ, in ragione delle esigenze lavorative dedotte, sino all'aggiudicazione definitiva di tale bene all'esito delle relative procedure competitive, ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in cui tale utilizzo arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali;
precisato, ulteriormente, che è rimesso al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato,
l'esercizio ai sensi dell'art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie e recuperatorie da instaurarsi;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato, al quale è rimessa, previo rilascio di parere da parte del nominando liquidatore, anche la regolamentazione della eventuale prosecuzione dell'attività di consulente assicurativa esercitata dalla debitrice;
osservato altresì che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII;
rilevato che l'art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”;
ritenuta, nel caso di specie, l'opportunità, anche al fine di consentire una adeguata rotazione negli incarichi e tenuto conto del numero di procedure di liquidazione controllata già assegnate al gestore, di dover nominare un liquidatore diverso dal gestore nominato dall'OCC, scelto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24.9.2014, n. 202, da individuarsi nella dott.ssa Persona_1
osservato, infine, che l'art. 6 CCII, non contempla tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, sicché il compenso spettante al difensore dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo in base ai criteri di legge;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale “dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese”;
Pag. 3 di 6 rilevato che, nel caso di specie, deve pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e comunque per la durata di un anno e che la presente sentenza sia altresì pubblicata presso il Registro delle Imprese, stante l'attività di intermediazione assicurativa svolta dalla debitrice;
visto l'art. 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Parte_1
), nata a [...], in data [...], residente in [...]
Minzoni n. 22;
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;
nomina
quale liquidatrice la dott.ssa invitandola a far pervenire l'accettazione Persona_1 dell'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;
rimette
alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, previa motivata istanza del liquidatore, corredata dalla relativa documentazione a supporto, alla luce di quanto precisato in parte motiva;
ordina
dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del bene mobile registrato FI
UN targato CY361ZK intestato a autorizzando quest'ultima all'utilizzo Parte_1 provvisorio del suddetto autoveicolo nelle more della liquidazione e sino all'aggiudicazione definitiva all'esito delle relative procedure competitive, ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in cui il persistente utilizzo nelle more da parte della debitrice arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali;
Pag. 4 di 6 ordina
altresì alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone
che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato alla debitrice e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione o i proventi dell'attività d'impresa o professionale eventualmente svolta, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni - salva l'eventuale proroga di trenta giorni, su richiesta del liquidatore, ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII e l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 273, co. 5, CCII - entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
dispone
che il liquidatore:
− entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ai sensi dell'art. 272 CCII ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza ai sensi dell'art. 270, co.
4 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, redatto in conformità all'art. 213, co. 2, 3 e 4 CCII in quanto compatibile, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
Pag. 5 di 6 − provveda, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
− ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura aggiornato alla data della relazione;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
− provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone
che il liquidatore provveda immediatamente all'inserimento della sentenza nell'apposito sito internet del Ministero della Giustizia e alla trasmissione al Registro delle Imprese per la prescritta pubblicazione e che la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del
Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale.
Si comunichi, a cura della cancelleria, alla ricorrente e al liquidatore nominato, il quale notificherà la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Marianna Serrao Presidente
- dott.ssa Valentina Lisi Giudice
- dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice rel.
nel procedimento unitario n. 1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da:
(C.F.: ), nata a [...], in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
Chiusi (SI), via Don Minzoni n. 22, elettivamente domiciliata in Udine, via Roma n. 4, presso lo studio dell'avv. Barbara Viezzi che la rappresenta e difende, come da procura in atti
ricorrente in proprio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCII
letto il ricorso ex art. 268 CCII presentato da in proprio, nonché esaminata la Parte_1 documentazione in atti;
udita la relazione della giudice delegata alla trattazione con provvedimento collegiale del 13.1.2025, la quale ha provveduto all'audizione della debitrice e dell'OCC all'udienza del 19.2.2025, riservando all'esito di riferire al collegio per la decisione;
Pag. 1 di 6 visti gli artt. 268 e ss. CCII;
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la debitrice ha il centro dei propri interessi principali in Chiusi (SI), ove risiede e svolge la propria attività di impresa individuale quale addetta all'intermediazione assicurativa, come risulta dalla documentazione in atti;
rilevato che la ricorrente è titolare di impresa individuale e svolge lavoro autonomo quale consulente assicurativo, non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) CCII, e versa in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dall'ingente entità dei debiti per € 268.373,02 (composti soprattutto da debiti nei confronti del ceto bancario per mutui ipotecari, ma anche da debiti tributari e verso fornitori con riferimento all'attività di impresa svolta) in rapporto alla situazione patrimoniale e reddituale, tenuto conto altresì delle esigenze di mantenimento, come da documentazione in atti e da relazione del gestore;
rilevato che non sono pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
dato atto che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dal gestore nominato dall'OCC, con la quale è stata espressa un'idonea valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed è stata altresì esaustivamente illustrata la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, con indicazione delle cause del suo indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, nonché con l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII, avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto delle spese di procedura;
precisato altresì che la liquidazione controllata investe la totalità dei beni della debitrice, con la sola eccezione di quanto previsto dall'art. 268, co. 4 CCII, a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni del debitore stesso o contenute nella relazione del gestore, sicché non può trovare ingresso alcun “piano” o “proposta” con riferimento alla liquidazione dei beni;
osservato, infatti, che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all'esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell'art. 272 CCII;
rilevato, tuttavia, che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII il tribunale può autorizzare il debitore a utilizzare alcuni beni, in presenza di gravi e specifiche ragioni, e ritenuto che pertanto la debitrice possa essere autorizzata ad utilizzare l'autovettura FI UN anno 2006 tg. Parte_1
Pag. 2 di 6 CY361KZ, in ragione delle esigenze lavorative dedotte, sino all'aggiudicazione definitiva di tale bene all'esito delle relative procedure competitive, ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in cui tale utilizzo arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali;
precisato, ulteriormente, che è rimesso al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato,
l'esercizio ai sensi dell'art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie e recuperatorie da instaurarsi;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato, al quale è rimessa, previo rilascio di parere da parte del nominando liquidatore, anche la regolamentazione della eventuale prosecuzione dell'attività di consulente assicurativa esercitata dalla debitrice;
osservato altresì che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII;
rilevato che l'art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”;
ritenuta, nel caso di specie, l'opportunità, anche al fine di consentire una adeguata rotazione negli incarichi e tenuto conto del numero di procedure di liquidazione controllata già assegnate al gestore, di dover nominare un liquidatore diverso dal gestore nominato dall'OCC, scelto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24.9.2014, n. 202, da individuarsi nella dott.ssa Persona_1
osservato, infine, che l'art. 6 CCII, non contempla tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, sicché il compenso spettante al difensore dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo in base ai criteri di legge;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale “dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese”;
Pag. 3 di 6 rilevato che, nel caso di specie, deve pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e comunque per la durata di un anno e che la presente sentenza sia altresì pubblicata presso il Registro delle Imprese, stante l'attività di intermediazione assicurativa svolta dalla debitrice;
visto l'art. 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Parte_1
), nata a [...], in data [...], residente in [...]
Minzoni n. 22;
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;
nomina
quale liquidatrice la dott.ssa invitandola a far pervenire l'accettazione Persona_1 dell'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;
rimette
alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, previa motivata istanza del liquidatore, corredata dalla relativa documentazione a supporto, alla luce di quanto precisato in parte motiva;
ordina
dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del bene mobile registrato FI
UN targato CY361ZK intestato a autorizzando quest'ultima all'utilizzo Parte_1 provvisorio del suddetto autoveicolo nelle more della liquidazione e sino all'aggiudicazione definitiva all'esito delle relative procedure competitive, ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in cui il persistente utilizzo nelle more da parte della debitrice arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali;
Pag. 4 di 6 ordina
altresì alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone
che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato alla debitrice e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione o i proventi dell'attività d'impresa o professionale eventualmente svolta, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni - salva l'eventuale proroga di trenta giorni, su richiesta del liquidatore, ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII e l'ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall'art. 273, co. 5, CCII - entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
dispone
che il liquidatore:
− entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ai sensi dell'art. 272 CCII ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza ai sensi dell'art. 270, co.
4 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, redatto in conformità all'art. 213, co. 2, 3 e 4 CCII in quanto compatibile, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
Pag. 5 di 6 − provveda, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
− ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura aggiornato alla data della relazione;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
− provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone
che il liquidatore provveda immediatamente all'inserimento della sentenza nell'apposito sito internet del Ministero della Giustizia e alla trasmissione al Registro delle Imprese per la prescritta pubblicazione e che la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del
Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale.
Si comunichi, a cura della cancelleria, alla ricorrente e al liquidatore nominato, il quale notificherà la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
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