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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/12/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1498/2021 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con sede legale in Patti, Via Vittorio Emanuele n. 8 (c.f. e p.i. ), P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Lidia Di Blasi, presso il cui studio in
Patti, Piazza del Tribunale n. 4 ha eletto domicilio opponente contro
nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Enrico Giorgio, presso il cui studio in
Messinva, Viale Cadorna n. 14 (Piazza S. Barbara) ha eletto domicilio opposto
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. l'opponente concludeva come in atti, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
Oggetto: Appalto di opere pubbliche
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in opposizione la (d'ora in Parte_1 avanti anche solo per comodità espositiva), proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 148/2021 emesso in data 11.02.2021 dal Tribunale di Messina, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 23.000,00 a Controparte_1 titolo di corrispettivo per il noleggio “a freddo” di mezzi e attrezzi di proprietà della ditta omonima, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, e riferiva quanto di seguito richiamato. La si aggiudicava l'appalto per esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria Parte_1 degli acquedotti di Gaggi, Casalvecchio Siculo, , e per Parte_2 Pt_3 Pt_4
l'importo di € 26.187,71, stipulando nel 2009 il relativo contratto con la E.A.S. (Ente
Acquedotti Siciliani), per il periodo dal 19.02.2009 al 31.12.2009, in cui la società era chiamata ad eseguire le opere di manutenzione su segnalazione dell'E.A.S. stessa.
La utilizzava principalmente mezzi e utensili di sua proprietà, rivolgendosi alla Parte_1 ditta per il nolo di mezzi e utensili soltanto per il caso in cui quelli di sua Controparte_1 proprietà erano impiegati in altro cantiere, restituendo gli stessi non appena era stato ultimato l'utilizzo nel singolo intervento.
In particolare, le lavorazioni eseguite dalla erano per lo più piccoli scavi per Parte_1 riparare tubature superficiali – ad esclusione di un intervento più consistente in profondità
– sicché l'utilizzo di mezzi meccanici quali miniescavatori e camion era da escludersi (se non in quella unica occasione menzionata).
La rilevava che per le ore in cui gli utensili e i mezzi della ditta Parte_1 CP_1 venivano presi a nolo era già stato corrisposto un assegno per la complessiva somma di €
4.000,00 e che la fattura di cui al d.i. era stata restituita al in quanto la descrizione CP_1 delle ore di nolo e il canone orario non corrispondevano all'effettivo utilizzo.
Parte opponente lamentava, in via preliminare, l'inammissibilità e/o nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per difetto di procura, posto che quella allegata prevedeva che il procuratore del lo rappresentasse e difendesse nel procedimento da promuovere CP_1
“dinanzi al Tribunale di Patti” e non, invece, per il ricorso presentato dinanzi al Tribunale di
Messina.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito, stante il decorso del termine quinquennale previsto per la locazione di cose mobili.
Nel merito, lamentava l'insussistenza del credito fatto valere dal , in quanto la CP_1
aveva estinto ogni debito per il nolo delle attrezzature della ditta mediante Parte_1 pagamento della somma di € 4.000,00 come pattuita.
Per tali ragioni chiedeva, in via preliminare, di ritenere e dichiarare inammissibile e/o nullo il ricorso per decreto ingiuntivo per mancanza di valida procura;
sempre in via preliminare, di ritenere e dichiarare il diritto di credito prescritto. Nel merito, chiedeva di ritenere infondate le domande svolte nel ricorso per decreto ingiuntivo. In ogni caso chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando quanto dedotto da parte opponente e osservando quanto di seguito riportato.
La ditta non aveva svolto in favore della attività di noleggio di mezzi CP_1 Parte_1 meccanici, bensì aveva eseguito interamente i lavori appaltati alla società da parte dell'E.A.S. in totale autonomia, impiegando proprio personale, mezzi e materiali, in regime di subappalto.
La fattura n. 13 del 12.03.2012 di complessivi € 27.830,00, infatti, veniva emessa a titolo di servizio di nolo su indicazione della per evitare contestazioni da parte della Parte_1 stazione appaltante, la quale aveva negato la possibilità di subappalto.
Ciò chiarito, contestava l'eccepita prescrizione, posto che per i debiti derivanti dal contratto di subappalto il termine non è quello quinquennale previsto per le locazioni, ma quello decennale.
Articolava, poi, prova testimoniale per provare la sussistenza della pretesa creditoria azionata.
Chiedeva, pertanto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, di condannare parte opponente al pagamento della somma di € 23.000,00 per i lavori di manutenzione eseguiti in regime di subappalto dalla ditta;
con vittoria di spese e CP_1 compensi del presente giudizio e di quello monitorio.
Escussi i testi indicati da parte opponente e da parte opposta, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione orale all'udienza del 14.05.2025, e successivamente decisa all'udienza del 10.12.2025 – in cui subentrava la scrivente a seguito di cambio di titolarità del ruolo – previo deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le sole istanze e conclusioni.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è fondata e va accolta nei termini e per le ragioni che di seguito di espongono.
In via assolutamente preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata da parte opponente circa la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per difetto di procura, sulla considerazione che la procura alle liti allegata dal nel giudizio monitorio CP_1 concedesse al procuratore lo ius postulandi per promuovere il relativo giudizio “dinanzi al
Tribunale di Patti” e non, invece, dinanzi al Tribunale di Messina. A tal riguardo, si ricorda innanzitutto che, come chiarito a più riprese dalla Suprema
Corte, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittima emissione del decreto ingiuntivo – al più rilevante per la regolazione delle spese della fase monitoria – quanto piuttosto la verifica della effettiva debenza del credito azionato in via monitoria, sicché l'eventuale illegittimità dell'emissione del decreto opposto non preclude il potere-dovere del giudice adito di decidere la causa nel merito (cfr. ex multis Cass. civ. n. 16767/2014).
In secondo luogo, si precisa che la circostanza che la procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo contenesse l'indicazione erronea (del Tribunale di Patti), in luogo di quella corretta (del Tribunale di Messina), non ha determinato ex se la invalidità della procura stessa né tantomeno ha inficiato sulla ammissibilità del ricorso a cui accedeva.
Si deve, infatti, applicare al caso in esame il principio di diritto espresso a più riprese dalla
Suprema Corte, secondo il quale l'errata indicazione nella procura alle liti di un elemento, la cui correttezza può essere desunta dal contesto del ricorso stesso, non determina la invalidità della procura, dovendosi interpretare quale mero errore materiale. Da tale errore, pertanto, non consegue l'inammissibilità del ricorso, allorquando esso non ha inficiato la possibilità di verificare certezza, provenienza e tempestività della procura medesima (cfr. Cass. civ. n. 9938/2008 relativamente al caso di una procura speciale in cui veniva indicata una sentenza differente da quella che si intendeva effettivamente impugnare;
Cass. civ. SS.UU. n. 10648/2017 relativa al caso in cui la procura indicava erroneamente il professionista incaricato).
Ciò posto, si ricorda in via preliminare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, che si sovrappone allo speciale e sommario procedimento monitorio e si svolge nel contraddittorio delle parti, in seno al quale il
Giudice è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione. La posizione processuale delle parti risulta essere invertita, in quanto l'opponente, che è attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, convenuto in senso formale, è attore in senso sostanziale. Incombe, pertanto, sull'opposto l'onere di provare la fondatezza della domanda spiegata nelle forme del procedimento monitorio (cfr. Cass. civ. n. 6091/2020, Cass. civ. n. 27564/2011). Procedendo nell'esame della controversia, occorre in prima battuta richiamare brevemente i fatti che davano luogo alla odierna vicenda processuale, così come ricostruiti sulla scorta delle allegazioni delle parti in causa.
Orbene, si rileva innanzitutto che il agiva in sede monitoria premettendo di aver CP_1
“noleggiato, a freddo, una serie di mezzi ed attrezzi alla Società Cooperativa EDILSERVICE
(Edilizia e Servizi” e che la fattura n. 13 del 12.03.2012, posta a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo veniva emessa “a fonte di siffatte prestazioni” (cfr. pag. 1 ricorso per d.i.).
A seguito della proposizione dell'opposizione da parte della , il si Parte_1 CP_1 costituiva nel presente giudizio meglio precisando la natura del rapporto contrattuale intercorrente tra le odierne parti in causa. Deduceva, infatti, di non aver mai svolto
“attività di noleggio di mezzi meccanici” in favore della per i lavori appaltati Parte_1 dall'E.A.S. e che, invece, la ditta LO “ha interamente eseguito tali lavori in piena autonomia, impiegando proprio personale, mezzi e materiali, in regime di subappalto” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione).
A fronte della differente prospettazione da parte del nel presente giudizio del CP_1 rapporto contrattuale – non più di nolo “a freddo” come indicato nel giudizio monitorio, bensì di subappalto – parte opponente eccepiva, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'inammissibilità di tale mutatio libelli, ritenuta strumentale a superare l'eccezione preliminare con cui parte opponente invocava la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale previsto per i contratti di locazione di cose mobili.
A tal proposito, si deve osservare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile nel caso in cui tali domande trovino il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione.
Recentemente, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'opposto ha la possibilità di proporre una domanda nuova, differente da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo – e ciò anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto un domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto – purché tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, per finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo (Cass. civ. SS. UU. n. 26727/2024).
Tale orientamento si inserisce in quello anteriormente consolidatosi secondo il quale vanno considerate quali domande “nuove” solo quelle “ulteriori” o “aggiuntive”, versandosi in tal caso in un ipotesi di (inammissibile) mutatio libelli; mentre ricorre semplice emendatio nell'ipotesi in cui le domande iniziali vengano modificate, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, senza aggiungersi alle domande iniziali, ma sostituendosi ad esse e ponendosi rispetto alle medesime in un rapporto di alternatività. (Cass. civ.
SS.UU. n. 12310/2015).
Tale regola vale anche con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale, come è noto, instaura un ordinario giudizio di cognizione. Pertanto, anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è applicabile il principio per il quale la modificazione della domanda ammessa può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi che la costruiscono (quindi sia il petitum che la causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (in tal senso la recente Cass. civ. ord. n. 9668/2021).
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che la modificazione è ammessa nella misura in cui non comprometta le facoltà difensive di controparte, oppure l'allungamento dei tempi processuali (Cass. civ. n. 12310/2015, Cass. civ. n. 31078/2018, Cass. civ. n. 20898/2020).
Nel caso di specie, deve ritenersi la modificazione della domanda operata dal quale CP_1 ipotesi di emendatio libelli, ammissibile in quanto connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (pagamento del corrispettivo per il servizio svolto dalla ditta in favore della
) e alternativa rispetto a quella fatta valere in sede monitoria. Parte_1
Ciò posto, nella trattazione del presente giudizio, si ritiene di poter seguire il principio della “ragione più liquida”, in virtù del quale il profilo di evidenza si sostituisce all'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 12002/2014).
In particolare, pur in presenza delle differenti ricostruzioni operate dalle parti circa il ruolo svolto dalla ditta nell'esecuzione dei lavori appaltati alla – CP_1 Parte_1 peraltro suffragate dalle dichiarazioni dei testi escussi che si pongono in direzioni diametralmente opposte – si rileva come sia del tutto pacifico che la stazione appaltante
E.A.S. non avesse autorizzato il subappalto delle opere appaltate all'odierna opponente.
In tale direzione, infatti, si richiamano sia le difese della , la quale, a seguito Parte_1 della emendatio libelli operata con comparsa di costituzione dal , pur mantenendo CP_1 ferma la propria ricostruzione del rapporto contrattuale nei termini di contratto di “nolo a freddo”, dava atto che l'E.A.S. aveva negato la possibilità di subappaltare i lavori (prima memoria ex art. 183 c.p.c.: “nello stesso certificato di esecuzione lavori del 19/11/2010, già in atti, si evince che l'ente pubblico appaltante, E.A.S., non aveva rilasciato autorizzazioni al subappalto”; seconda memoria ex art. 183 c.p.c.: “il subappalto non era autorizzato e quindi non poteva essere fatto”); sia l'intera linea difensiva del , il quale riferiva di aver operato in regime di CP_1 subappalto, ma ammetteva pacificamente di sapere che il subappalto non era stato autorizzato già alla data di emissione della fattura de quo (cfr. comparsa di costituzione: “è stata proprio la ad esigere che il indicasse in fattura, quale servizio reso, il nolo a Parte_1 CP_1 freddo, e ciò per evitare contestazioni da parte dell'EAS, che aveva, invece, espressamente negato alla società opposta, aggiudicataria dei lavori, la possibilità di subappalto”).
Documentalmente, poi, risulta dal certificato esecuzione dei lavori n. prot. 1068 del
19.11.2010 emesso dalla E.A.S. ed allegato dalla opponente, che “non sono state rilasciate autorizzazioni al subappalto”.
Orbene, è pacifico che il subappalto sia vietato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/1982, nel caso in cui l'appaltatore conceda in subappalto le opere, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante. E ciò sia nel caso in cui esista un contratto di subappalto, sia nel caso in cui proceda, di fatto, al subappalto senza la stipula del relativo contratto, ma anche il caso in cui sia stipulato un contratto diverso che simuli un rapporto che, a prescindere dalla veste puramente formale, sia configurabile in termini di subappalto.
Tale norma, inserita in una legge contenente anche norme di prevenzione di carattere patrimoniale per la lotta contro la criminalità organizzata e mafiosa, è posta evidentemente in funzione di tutela preventiva della collettività dall'ingerenza mafiosa (o della criminalità organizzata) nell'esecuzione di opere pubbliche, e va quindi qualificata quale norma imperativa che non può ammettere possibilità di esenzione dalla sua osservanza. In tal senso depone anche il carattere assoluto del divieto rispetto al quale, essendone oggetto il subappalto non autorizzato e non già il subappalto in quanto tale,
l'autorizzazione della competente autorità non è uno strumento di esonero dall'osservanza del precetto, posto che esso opera rigidamente in assenza della preventiva autorizzazione, non consentendo in nessun caso il subappalto (in tal senso Cass. civ. n. 22841/2016, Cass. civ. n. 5143/2002, Cass. civ. n. 11450/1997)
La giurisprudenza di legittimità è, poi, univoca nel sottolineare che il contratto di subappalto non autorizzato dalla p.a. è insanabilmente nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., in quanto contrario a norme imperative;
peraltro, essendo stipulato in violazione di precetti penali, è anche contrario al buon costume e, di conseguenza, priva le parti non solo dell'azione contrattuale, ma anche dell'azione di arricchimento senza causa (Cass. civ. n.
713/2014; Cass. pen. n. 25018/2013; Cass. n. 7752/2015).
Orbene, in mancanza di prova documentale del rilascio della necessaria preventiva autorizzazione alla stipula del subappalto – prova che rigorosamente avrebbe dovuto fornire il ricorrente in monitorio, attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione, trattandosi di un presupposto costitutivo della sua pretesa – il contratto di subappalto tra le parti in causa va dichiarato nullo ed improduttivo di effetti.
Ne deriva che la ditta opposta non poteva richiedere il pagamento delle somme poste a fondamento del decreto monitorio.
Ad abundantiam si osserva che al medesimo risultato pratico – insussistenza della pretesa creditoria – si sarebbe giunti anche laddove si fosse diversamente qualificato il contratto tra le parti quale contratto di nolo “a freddo”, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla . Parte_1
Ed infatti, il pagamento del corrispettivo per l'attività di nolo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto per le locazioni di cose mobili ai sensi dell'art. 2948, co. 3 c.c., decorrente dalla conclusione delle singole locazioni.
Come correttamente osservato da parte opponente, e in assenza di indicazioni certe circa la data dei singoli noli, anche laddove si voglia considerare quale dies a quo la data di conclusione dei lavori – pacificamente avvenuta il 31.12.2009 come da certificato esecuzione lavori prot. n. 1068 del 19.11.2010 – certamente il credito azionato in via monitoria dal doveva dirsi estinto alla data di proposizione del ricorso per CP_1 maturata prescrizione quinquennale, stante altresì l'assenza di prova di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Per tali ragioni l'opposizione va accolta integralmente e, in accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo n. 148/2021 emesso in data 11.02.2021 dal Tribunale di
Messina essendo, peraltro, tardiva la domanda di ingiustificato arricchimento formulata dall'opposta unitamente al deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.3) c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico di e in Controparte_1 favore della . Parte_1
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 valori medi), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 5.287,90 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 210,90 per spese vive, € 919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Viviana
Scaramuzza, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n.
1498/2021 R.G. così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 148/2021 emesso in data 11.02.2021 dal Tribunale di Messina.
2) Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.287,90, oltre Parte_1 spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Messina il 17 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina