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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 26/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. FIORI ARIANNA (c.f. ) con C.F._2 studio in VIA CARDUCCI, 44 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_2 C.F._3 Difeso dall'avv. PIBIRI DANIELA (c.f. , con C.F._4 studio in VIA MADDALENA 56 CAGLIARI
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 805/2023 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
PUBBLICO MINISTERO: Parte_1
A) Disporre l'affido condiviso del minore figlio il quale Per_1 manterrà la residenza anagrafica con la madre in Belvì, Via Aldo Moro
n.
6. Il minore continuerà a ricevere da entrambi i genitori cura, educa- zione e istruzione, manterrà con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi, entro gli ordinari limiti del rap- porto parentale. Entrambi i genitori adotteranno consensualmente le de- cisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività sportive e ricreative.
B) Salvo diverso accordo, il padre potrà tenere con sé il minore figlio ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegno scola- stici ed extra scolastici del minore;
C) Disporre a carico del Sig. l'obbligo di ver- Parte_2 sare in favore della Sig.ra a titolo di contributo per Parte_1 il mantenimento del minore, la somma mensile di € 300,00, da rivalu- tarsi annualmente come per legge. Il provvederà altresì al pa- Pt_2 gamento nella misura del 50% delle spese straordinarie e sanitarie (non coperte dal S.S.N.) che si renderanno necessarie per il figlio, previa- mente concordate e/o documentate;
D) Confermare, in virtù della collocazione prevalente del minore con la madre, l'assegnazione della casa familiare (già di proprietà della
Signora ), sita in Belvì, Via Aldo Moro n. 6, in favore Parte_1 della medesima, così come disposta con il provvedimento in data
22.11.2023;
E) Con compensazione delle spese di lite
: Parte_2
1. disporre l'affidamento condiviso del minore accu- Per_1 dito, educato e mantenuto da entrambi i genitori, il quale continuerà ad avere rapporti continuativi con ambo i rami parentali. Le decisioni or- dinarie verranno assunte da ogni genitore, mentre quelle di maggiore interesse per il figlio saranno previamente concordate;
— 2 — 2. stabilire che, tenuto conto dell'età del minore, il figlio possa stare con il padre ogniqualvolta lo desideri, compreso il pernottamento ed anche i fine settimana;
3. tenuto conto delle comprovate gravissime condizioni econo- miche del sig. , disporre che fino a nuovo impiego egli possa Pt_2 provvedere al figlio mediante un contributo al suo mantenimento in mi- sura non superiore a euro 100,00, anche in considerazione del godi- mento dell'assegno unico in misura pari al 100% da parte della signora
Per la stessa ragione, a fronte della differenza economica delle Pt_1 parti, disporre che le spese straordinarie previamente concordate siano poste in misura del 30% a carico del resistente e 70% a carico della ricorrente. Con vittoria di spese del giudizio.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
(21 aprile 1973) e (19 no- Parte_1 Parte_2 vembre 1966) hanno un figlio, (21 gennaio 2011). Per_1
La famiglia viveva a Belvì, in via Aldo Moro 6, in abitazione di proprietà della sig.ra A gennaio la madre ha lasciato la casa Pt_1 col figlio per stabilirsi temporaneamente in un appartamento del co- gnato. L'8 agosto 2023 la sig.ra ha presentato ricorso per l'affi- Pt_1 damento di a queste condizioni: Per_1
1) affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso di sé e assegnazione della casa familiare;
2) frequentazioni libere col padre;
3) 400 € al mese per il suo mantenimento a carico del padre, oltre metà spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, il sig. ha chiesto la collocazione Pt_2 prevalente di presso di sé e l'assegnazione della casa fami- Per_1 liare. Ha offerto 100 € al mese per il suo mantenimento fino al reperi- mento di una nuova attività lavorativa.
— 3 —
2. Le condizioni concordate.
In corso di causa i genitori hanno raggiunto un accordo sul fatto che affidato a entrambi, sia collocato in via prevalente presso Per_1 la madre e, vista la sua età, i suoi tempi di permanenza presso il padre non debbano essere regolamentati. La collocazione prevalente presso il padre, infatti, è emersa sin da subito essere una soluzione non percorri- bile, data la volontà del minore, riconosciuta anche dal padre, di vivere in via prevalente presso la madre.
In virtù della collocazione presso la madre, coerentemente i geni- tori hanno convenuto l'assegnazione a lei della casa familiare. All'in- Parte troduzione della causa la casa era ancora nella disponibilità del sig. rotto. Invitati dal giudice delegato a individuare di comune accordo una data per il rilascio, i genitori non sono stati in grado di accordarsi: il sig.
ha chiesto almeno due mesi;
la sig.ra ha concesso al Pt_2 Pt_1 massimo un mese, scaduto inutilmente il quale ha messo in esecuzione forzata l'ordinanza del giudice delegato recante l'assegnazione in via provvisoria.
3. Il mantenimento di Per_1
è collocato in via prevalente presso la madre e, per Per_1 stessa ammissione del padre, per sua volontà trascorre poco tempo con lui. Ordinariamente, questa situazione dovrebbe giustificare un mante- nimento elevato, anche considerate le condizioni economiche della sig.ra Pt_1 La sig.ra svolge l'attività di assistente sociale e percepi- Pt_1 sce circa 1.700 € al mese. Sostiene numerose spese mensili: 160 € per un finanziamento del sig. di cui è garante;
212 € per il mutuo Pt_2 della casa familiare;
186 € e 125 € per due finanziamenti personali;
272
€ per l'acquisto di un'auto. Al momento, tuttavia, disporre un mantenimento elevato non è possibile. Il sig. è un negoziante di arredamenti ed elettrodo- Pt_2 mestici in società col fratello, ma dall'esame delle dichiarazioni dei red- diti emerge che la società alterna anni di utili risibili con anni di perdite e a oggi l'attività risulta cessata. Egli stesso, sentito all'udienza, ha di- chiarato che è sua intenzione chiudere la società e trovare un altro la- voro.
— 4 — In sede di provvedimenti provvisori, il giudice delegato aveva di- sposto il versamento di almeno 100 € al mese per il mantenimento di
Per_1
Il collegio ritiene di dover aumentare tale assegno ad almeno 200
€. Il sig. , infatti, è in possesso di capacità lavorativa specifica Pt_2 ed è suo dovere rimetterla a frutto. Con la previsione aggiuntiva, in linea con l'impegno assunto dal sig. sia nel ricorso introduttivo che Pt_2 all'udienza, che non appena egli avrà reperito un'attività lavorativa, il mantenimento dovrà aumentare automaticamente. Date le circostanze, si ritiene equo che a tale momento l'assegno sia rideterminato a 400 € al mese.
4. Le spese del processo.
Le spese devono essere compensate, in ragione dell'interesse co- mune nella decisione.
Dispositivo
Il Tribunale: 1. Dispone l'affidamento di a entrambi i genitori. Per_1
2. Dispone che sia collocato in via prevalente presso la Per_1 madre e possa frequentare liberamente il padre.
3. Assegna a la casa familiare sita a Belvì in Parte_1 via Aldo Moro 6.
4. Pone a carico di l'obbligo di provvedere al Parte_2 mantenimento di versando a 200 € al Per_1 Parte_1 mese, oltre metà delle spese straordinarie concordate, o comunque in- dispensabili e documentate. Dispone che la somma sia aumentata in via automatica a 400 € quando avrà reperito un'attività Parte_2 lavorativa. Entrambi gli importi saranno soggetti a rivalutazione Istat annuale.
5. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
— 5 — La Presidente L'estensore Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 6 —