Sentenza 24 febbraio 1987
Massime • 1
Nel giudizio civile per il risarcimento del danno l'art. 27 cod. proc. pen. attribuisce autorità di giudicato - quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità ed alla responsabilità del "condannato" - esclusivamente alle pronunce di condanna, emesse mediante sentenza o decreto, e di concessione del perdono giudiziale (perché in questo caso i risultati del giudizio sarebbero tali da legittimare la condanna dell'imputato), e non alle pronunce, ancorché dibattimentali, di proscioglimento, senza che tale principio soffra eccezione per il caso che il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti, non escludendosi che il riconoscimento delle attenuanti o la esclusione delle aggravanti ed il preventivo accertamento circa la sussistenza dell'illecito, siano stati fatti in via ipotetica ed incompleta, con esclusivo riferimento al capo di imputazione. ( V 3858/84, mass n 435808; ( V 3315/82, mass n 421281).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/1987, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1987 |
Testo completo
Nel giudizio civile per il risarcimento del danno l'art. 27 cod. proc. pen. attribuisce autorità di giudicato - quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità ed alla responsabilità del "condannato" - esclusivamente alle pronunce di condanna, emesse mediante sentenza o decreto, e di concessione del perdono giudiziale (perché in questo caso i risultati del giudizio sarebbero tali da legittimare la condanna dell'imputato), e non alle pronunce, ancorché dibattimentali, di proscioglimento, senza che tale principio soffra eccezione per il caso che il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione a seguito della concessione di circostanze attenuanti, non escludendosi che il riconoscimento delle attenuanti o la esclusione delle aggravanti ed il preventivo accertamento circa la sussistenza dell'illecito, siano stati fatti in via ipotetica ed incompleta, con esclusivo riferimento al capo di imputazione. ( V 3858/84, mass n 435808; ( V 3315/82, mass n 421281).*