Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 442 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Francesco Atzori e Roberta
Sanna, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele Viola, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/03/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari - Municipalità di
Pirri, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto nonché di comunicarsi tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine alla propria residenza, domicilio, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare.
2. La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e ER continuerà a ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza abituale, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente.
Pag. 2 di 3 3. La casa coniugale sita in Cagliari, via dei Gherardeschi n. 7, di proprietà del padre della Signora resta assegnata in uso esclusivo a Parte_1 quest'ultima, con tutto quanto in essa contenuto.
4. La figlia minore vivrà con la madre, attualmente nell'indicato domicilio ER della stessa in Cagliari - Via dei Gherardeschi n. 7.
Considerata l'età della ragazza il padre potrà vederla quando vorrà tenuto conto della volontà della minore;
per le festività pasquali e natalizie verrà osservato invece il criterio dell'alternanza.
Ai fini delle registrazioni anagrafiche si indica quale luogo di residenza della minore quello della madre, che percepirà integralmente l'assegno unico per la figlia con lei convivente.
5. I coniugi hanno concordato che, a titolo di contributo per le necessità ordinarie della figlia, il Sig. provvederà a versare alla signora , CP_1 Parte_1 entro il primo giorno di ogni mese, ed in via anticipata, l'importo di €. 200,00
(euro duecento/00) mediante accredito sul conto che gli verrà indicato separatamente, somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita.
Le spese straordinarie legate al mantenimento della figlia verranno pagate da entrambi i genitori in parti uguali per quanto siano state preventivamente concordate per scritto, salvo il caso d'urgenza che abbia impedito una richiesta preventiva;
in tal caso, sarà condizione per il rimborso la successiva documentazione delle stesse e della relativa urgenza.
6. Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e per l'effetto rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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