Sentenza breve 31 marzo 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 31/03/2009, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01692/2009 REG.SEN.
N. 02134/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 2134 del 2008, proposto da:
AL NN SS, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Crea e Francesco Gentile, con domicilio eletto in Napoli, via Firenze, n. 32;
contro
il Comune di Roccarainola, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. 7 (prot. 830) del 24 gennaio 2008 con la quale il Responsabile U.T.C. Servizio Urbanistica del Comune di Roccarainola ha ordinato al ricorrente di provvedere “ad horas” al ripristino dello stato dei luoghi sulla via consortile Fellino (vecchia via d’acqua) nei pressi dell’incrocio con la strada provinciale Cicciano-Cancello.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/03/2009 il dott. Dante D'Alessio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorso può essere deciso in forma semplificata ai sensi dell’articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 che consente al Giudice amministrativo di decidere il ricorso con "sentenza succintamente motivata”, ove lo stesso sia di agevole definizione nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.
2.- Si deve rilevare che il provvedimento impugnato è stato emanato, in data 24 gennaio 2008, dal Responsabile U.T.C. Servizio Urbanistica del Comune di Roccarainola, ai sensi dell’articolo 107 del T.U. sugli Enti Locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, visto <<il pericolo per la pubblica e privata incolumità per gli utenti della strada… dovuto all’accumulo di acque meteoriche oltre detriti e fango provenienti dalle pendici del Monte Felino>> e visto che <<tal situazione di pericolo è causata dall’avvenuta deviazione di un corso d’acqua che non defluisce più…>>.
Il provvedimento impugnato deve farsi quindi rientrare nella categoria dei provvedimenti contingibili e urgenti che l’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 attribuisce alla stretta competenza del Sindaco (giurisprudenza consolidata, fra le più recenti, TAR Campania, Napoli, sezione VIII, n. 4547 del 15 maggio 2008, T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 30 aprile 2008 , n. 139).
3.- Poiché nella specie il provvedimento impugnato è stato emesso dal Dirigente dell’area tecnica del Comune, lo stesso provvedimento deve ritenersi inficiato dal vizio di incompetenza dedotto dal ricorrente con il primo motivo. Anche il giudice penale con la sentenza del Tribunale di Nola n. 501 del 2008 che ha assolto il ricorrente dai fatti contestatigli per la mancata osservanza dell’ordine dato dall’autorità per ragioni di pubblica sicurezza ha ritenuto che l’ordinanza <<è stata adottata da organo incompetente>> in quanto l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente ancora adesso spetta alla competenza esclusiva del Sindaco in virtù di quanto disposto dagli articoli 54 e 107 del T.U. degli enti locali.
4.- Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto perché manifestamente fondato.
Del resto il ricorrente con apposita perizia giurata depositata in atti ha anche provato di non aver provveduto in tempi recenti a modifiche dello stato dei luoghi. E ciò può considerarsi una conferma della circostanza che il provvedimento impugnato non trova il suo presupposto nell’esercizio delle funzioni di controllo dell’attività edilizia che le norme vigenti assegnano agli uffici comunali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sezione II accoglie il ricorso in epigrafe n. 2134 del 2008, proposto da AL NN SS e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza n. 7 (prot. 830) del 24 gennaio 2008 del Responsabile U.T.C. Servizio Urbanistica del Comune di Roccarainola.
Condanna il Comune di Roccarainola al pagamento di € 1.500 (millecinquecento) in favore del ricorrente per spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO