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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/08/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE ex art. 473bis.28 e .49 cod. proc. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16/2025 promossa da: nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1 parte ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2 parte resistente entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessandro Mosti
e con l'intervento del Pubblico Ministero in cui le parti hanno precisato le conclusioni in modo conforme e congiunto, come da ricorso congiunto depositato il 04/06/2025
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile il 04/07/2013 in Massa di Somma
(NA). Dalla loro unione il 05/12/2005 è nata a [...] la , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Con ricorso del 08/01/2025 parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio, chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, avanzando domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Fissata nuova udienza di comparizione delle parti a seguito di tardiva notifica del ricorso, i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e con istanza del 04/06/2025 hanno chiesto disporsi la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale, chiedendo altresì di accogliere le conclusioni di cui al ricorso congiunto.
All'udienza del 17/07/2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare e, al passaggio in giudicato della sentenza, di volere lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni esposte nel ricorso congiunto, sicché la causa è stata trattenuta in decisione.
Va anzitutto dichiarata la separazione consensuale fra le parti, come chiesto congiuntamente: dagli atti delle parti si evince chiaramente il venir meno della unione coniugale e la intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza.
Vanno recepite le condizioni concordate in punto di separazione, in quanto conformi a legge.
Con separata ordinanza si disporrà il prosieguo del giudizio per la pronuncia del divorzio.
Le spese di lite saranno liquidate in sede di definizione complessiva del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
DICHIARA
La separazione personale fra Parte_1 CP_1
, il cui matrimonio è stato contratto in Massa di Somma
[...]
(NA), il 04/07/2013 e iscritto nei Registri dello Stato Civile dello stesso
Comune al numero 4, parte II, serie C, anno 2013;
OMOLOGA le seguenti condizioni:
- assegna la casa coniugale alla sig.ra che ci vivrà Parte_1 assieme alla figlia;
all'esito della separazione, il sig. Controparte_1 lascerà la casa coniugale trasferendo la propria residenza altrove, portando via con sé i propri effetti personali;
- la sig.ra provvederà al mantenimento della figlia Parte_1
(maggiorenne) sino al raggiungimento della sua indipendenza Per_1 economica;
- il Sig. parteciperà al mantenimento della figlia in via Controparte_1 indiretta, mediante il versamento alla ricorrente dell'importo mensile di
€300,00, somma soggetta a rivalutazione ISTAT;
- si dà atto che, per quant'altro inerente i rapporti economici, i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
così deciso in Cremona, 08/08/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE ex art. 473bis.28 e .49 cod. proc. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16/2025 promossa da: nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1 parte ricorrente contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2 parte resistente entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessandro Mosti
e con l'intervento del Pubblico Ministero in cui le parti hanno precisato le conclusioni in modo conforme e congiunto, come da ricorso congiunto depositato il 04/06/2025
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile il 04/07/2013 in Massa di Somma
(NA). Dalla loro unione il 05/12/2005 è nata a [...] la , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Con ricorso del 08/01/2025 parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio, chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, avanzando domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Fissata nuova udienza di comparizione delle parti a seguito di tardiva notifica del ricorso, i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e con istanza del 04/06/2025 hanno chiesto disporsi la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale, chiedendo altresì di accogliere le conclusioni di cui al ricorso congiunto.
All'udienza del 17/07/2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare e, al passaggio in giudicato della sentenza, di volere lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni esposte nel ricorso congiunto, sicché la causa è stata trattenuta in decisione.
Va anzitutto dichiarata la separazione consensuale fra le parti, come chiesto congiuntamente: dagli atti delle parti si evince chiaramente il venir meno della unione coniugale e la intollerabilità della prosecuzione della loro convivenza.
Vanno recepite le condizioni concordate in punto di separazione, in quanto conformi a legge.
Con separata ordinanza si disporrà il prosieguo del giudizio per la pronuncia del divorzio.
Le spese di lite saranno liquidate in sede di definizione complessiva del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
DICHIARA
La separazione personale fra Parte_1 CP_1
, il cui matrimonio è stato contratto in Massa di Somma
[...]
(NA), il 04/07/2013 e iscritto nei Registri dello Stato Civile dello stesso
Comune al numero 4, parte II, serie C, anno 2013;
OMOLOGA le seguenti condizioni:
- assegna la casa coniugale alla sig.ra che ci vivrà Parte_1 assieme alla figlia;
all'esito della separazione, il sig. Controparte_1 lascerà la casa coniugale trasferendo la propria residenza altrove, portando via con sé i propri effetti personali;
- la sig.ra provvederà al mantenimento della figlia Parte_1
(maggiorenne) sino al raggiungimento della sua indipendenza Per_1 economica;
- il Sig. parteciperà al mantenimento della figlia in via Controparte_1 indiretta, mediante il versamento alla ricorrente dell'importo mensile di
€300,00, somma soggetta a rivalutazione ISTAT;
- si dà atto che, per quant'altro inerente i rapporti economici, i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
così deciso in Cremona, 08/08/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;