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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 05/12/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice IL NA SE, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2355 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: contratto di appalto promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Gorbi parte attrice nei confronti di
(P.Iva: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
CO LI parte convenuta conclusioni: per parte attrice: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale Civile di Arezzo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, per tutte le ragioni esposte, in via principale, accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale della convenuta “ Controparte_2
, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., per le ragioni di cui in atti, −
[...] condannare la medesima società al pagamento della penale concordata, pari ad euro 817.800,00, oltre IVA. − condannare la medesima società al risarcimento del danno ulteriore, da configurarsi come danno emergente, pari ad euro 26.960,00; in via subordinata, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della convenuta “ Controparte_2
, − condannare la medesima società al risarcimento del danno da lucro
[...] cessante, pari ad euro 817.800,00; − condannare la medesima società al risarcimento del danno emergente, pari ad euro 26.960,00; in via ulteriormente subordinata, accertato e dichiarato
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l'inadempimento contrattuale della convenuta “ Controparte_2
, − condannare la medesima società al risarcimento del danno nella
[...] diversa misura dovuta, anche minore, così come verrà accertata nel corso del giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1 bis del D.M. n. 55/2014, oltre Rimborso forfettario, Iva e Cap, come per legge.” In via istruttoria
Si chiede ammettersi i seguenti testimoni sui fatti dedotti in giudizio, e sui seguenti capitoli di prova: cap. 1 vero che in data 27/2/2020 la società “ ” presentava al Comune di Pt_1
CC ST – a firma del tecnico di fiducia Arch. – la “Relazione preliminare Persona_1 per la realizzazione di un intervento edilizio per la costruzione di una residenza sanitaria assistenziale nel comune di CC ST (AR), su area ex scuola media “Sanarelli”, documento che le si mostra in copia (doc. 3); cap. 2 vero che in data 6/3/2020 la società proprietaria “Global Sinergy Project S.r.l.” e la società “ stipulavano il Parte_1 contratto preliminare di compravendita che le si mostra (doc. 4); cap. 3 vero che in data 9/3/2020 il Comune di CC ST comunicava alla “ ” il nulla osta ed il parere favorevole alla Pt_1 realizzazione del progetto di ristrutturazione, come da documento che le si mostra (doc. 5); cap. 4 vero che in data 31/7/2020 la “ES” redigeva la Relazione avente ad oggetto “Risposta al
Comune di CC / ST”, allegata alla comunicazione del 7/8/2020 inviata al Comune di
CC ST dall'Arch. , come da documento che le si mostra (doc. 6) cap. 5 Persona_1 vero che in data 7/8/2020 la “ ” depositava in Comune una “Relazione tecnicoillustrativa” Pt_1 integrativa, cui allegava anche una dichiarazione del “Responsabile della Società Cooperativa
Sociale Consortile Onlus (RESES)”, che veniva indicata come la società “che dovrà gestire la
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)”, come da documento che le si mostra (doc. 6); cap. 6 vero che in data 4/9/2020 la “ ” otteneva i pareri favorevoli dei Vigili del Fuoco, come da Pt_1 documento che le si mostra (doc. 7); cap. 7 vero che detto parere era intestato alla società “Global
Sinergy Project S.r.l.”, allora ancora proprietaria del terreno;
cap. 8 vero che in data 4/9/2020 la
“ ” otteneva il parere favorevole della Commissione edilizia del Comune di CC Pt_1
ST, subordinato all'ottenimento del parere preventivo favorevole della competente A.S.L., come da documento che le si mostra (doc. 8); cap. 9 vero che anche detto parere era intestato alla società
“Global Sinergy Project S.r.l.”, allora ancora proprietaria del terreno;
cap. 10 vero che in data
18/9/2020 la “ES” ha redatto, ai fini del deposito presso il SUAP, il “Piano Intervento Anti-
Contagio CoViD-19 NUOVA RSA PRATOVECCHIO-STIA”, come da documento che le si mostra
(doc. 41); cap. 11 vero che in data 14/12/2020 la “A.S.L. Toscana , esaminata tutta la Pt_2 documentazione e gli elaborati tecnici redatti dall'Arch. , che le si mostrano (doc. 9 e doc. Per_1
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10), rilasciava il parere preventivo favorevole che le si mostra (doc. 11); cap. 12 vero che in data
23/12/2020 l'Arch. inviava al Comune di CC ST ulteriore documentazione Per_1 integrativa, relativa a modifiche del progetto che si erano rese necessarie a seguito delle richieste formulate dalla “RESES”, che le si mostra (doc. 12); cap. 13 vero che il medesimo Arch. Per_1
inviava in data 29/12/2020 all'Ufficio SUAP del Casentino, con missiva che le si mostra
[...]
(doc. 13), la Relazione geologica redatta dal Dott. Geol. datata 28/12/2020, che Persona_2 le si mostra (doc. 14); cap. 14 vero che con email del 6/1/2021 l'Arch. inviava ai Persona_1 sig.ri Ing. Avv. Alessandro Massai, Avv. Roberto Alboni e Carlo Parte_3 Parte_4
RA, i file depositati presso il Comune di CC ST per il rilascio del permesso di costruire, costituiti da elaborati grafici nel formato “.dwg”, come da documento che le si mostra
(doc. 48); cap. 15 vero che nel corso di realizzazione del complesso iter tecnico e burocratico, ottenute tutte le autorizzazioni dagli Enti competenti, la “ , la “ES” e Parte_1 la “Global Sinergy Project S.r.l.” concordavano affinché il terreno su cui si sarebbe realizzatol'intervento edilizio di cui al contratto di appalto del 15/1/2021 fosse acquistato direttamente dalla “ES”, che aveva in progetto di gestire in futuro la struttura da realizzare, e che la stessa avrebbe contestualmente affidato l'appalto per la realizzazione dei lavori alla
“ ”; cap. 16 vero che in esecuzione di tale progetto, in data 15/1/2021 veniva stipulato il Pt_1 contratto di compravendita tra la società “Global Sinergy Project S.r.l.” e la società “RESES”, che le si mostra (doc. 15); cap. 17 vero che anche il contratto di appalto del 15/1/2021, tra la società “RESES” e la società “ ”, che le si mostra (doc. 2), veniva stipulato in esecuzione del Pt_1 medesimo progetto;
cap. 18 vero che la società “RESES”, mediante i suoi legali rappresentanti, i suoi consulenti ed i suoi tecnici, aveva concordato nei mesi precedenti tutte le soluzioni progettuali e le modifiche da richiedere agli Enti competenti, rispetto al progetto originario del 27/2/2020; cap. 19 vero in epoca antecedente al 15/1/2021, e fino al giorno della stipula del contratto di appalto la “ES” e la “ ”, mediante i propri legali rappresentanti, consulenti e tecnici, Pt_1 avevano concordato tutte le condizioni contrattuali;
cap. 20 vero che a tali trattative ed alla progettazione parteciparono personalmente l'Arch. , la sig.ra la sig.ra Persona_1 Parte_4
, il Sig. Carlo RA, il sig. il sig. Parte_5 Controparte_3 Parte_6
l'Avv. Roberto Alboni, il sig. l'Ing. l'Avv. Alessandro Parte_6 Parte_3
Massai, il sig. il sig. cap. 21 vero che nel corso di tali trattative le CP_4 Parte_7 parti si scambiarono le email che le si mostrano (docc. 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56
e 57); cap. 22 vero che le planimetrie ed i progetti, allegati alle email di cui ai capitoli precedenti,
e concordati tra le parti nei mesi precedenti, venivano poi allegati al contratto sub. “A”; cap. 23
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vero che tra tali elaborati risultavano presenti anche il Computo metrico ed il capitolato dei lavori;
cap. 24 vero che dopo la stipula del contratto di appalto la “ ”, in adempimento delle Pt_1 obbligazioni assunte, provvedeva ad incaricare i professionisti che avrebbero dovuto realizzare nei mesi successivi i lavori appaltati, con contratti che le si mostrano (doc. 16, incarico Ing.
[...]
, per Coordinatore delle attività tecniche e per i progetti esecutivi strutturali, doc. 54, Per_3 incarico Arch. , per i progetti esecutivi architettonici); cap. 25 vero che la “ ”, Persona_1 Pt_1 in data 15/1/2021 stipulava contratto di subappalto con la società “Europa Costruzioni S.r.l.”, con sede in Abbadia di Montepulciano (SI), per la realizzazione di alcuni dei lavori appaltati, come da documento che le si mosta (doc. 58); cap. 26 vero che la “ ” ha poi pagato ai tecnici Pt_1 incaricati gli acconti concordati, come da fatture che le si mostrano (fattura Geologo dott.
[...]
doc. 17, fattura Progettista esecutivo architettonico Arch. , doc. 18, fattura Per_2 Persona_1
Coordinatore delle attività tecniche e Progettista esecutivo strutturale Ing. , doc. Persona_3
19, fattura Coordinatore della sicurezza Arch. doc. 20); cap. 27 vero che Persona_4 contestualmente la “ ” provvedeva a procurarsi i preventivi per i materiali da utilizzare in Pt_1 cantiere, come da documenti che le si mostrano (calcestruzzo, ditta Giustarini Srl, doc. 21;
, ditta Fornaci Laterizi Danesi S.p.A., doc. 22, materiale edile, ditta T2D S.p.a., doc. 23); CP_5 cap. 28 vero che la “ ” provvedeva a procurarsi anche i preventivi per le singole specifiche Pt_1 lavorazioni, come da documento che le si mostra (messa in sicurezza copertura, ditta
Tuttosicurezza, doc. 24); cap. 29 vero che nei giorni successivi alla stipula del contratto di appalto la “ ” si preparava ad allestire il cantiere con i mezzi propri e con quelli della società Pt_1
“Europa Costruzioni S.r.l.”, con sede in Abbadia di Montepulciano (SI), con la quale aveva stipulato un contratto di subappalto per parte delle lavorazioni appaltate;
cap. 30 vero che in data
11/2/2021 l'Arch. insieme al sig. , dipendente della società Persona_1 Testimone_1 subappaltatrice “Europa”, al Geom. , ed all'Arch. si recarono CP_6 Persona_4 presso il terreno su cui si sarebbero dovuti eseguire i lavori appaltati al fine di delimitare i confini dell'immobile, in previsione dell'allestimento del cantiere, come da documentazione fotografica che le si mostra (doc. 59); cap. 31 vero che in data 12/6/2021 l'Arch. predisponeva i Persona_1
Progetti esecutivi architettonici, come da documentazione che le si mostra (docc. 60 e 61); cap. 32 vero che in data 19/7/2021 l'Ing. predisponeva i Progetti esecutivi strutturali, Persona_3 come da documentazione che le si mostra (docc. 62, 63 e 64); cap. 33 vero che all'inizio dell'anno
2022, il nuovo Amministratore della società “RESES”, dott. , dava nuovamente Persona_5 impulso al contratto, contattando la “ ” e l'Arch. ; cap. 34 vero che in data Pt_1 Persona_1
15/2/2022 l'Arch. depositava al SUAP Casentino la documentazione aggiuntiva per Persona_1
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la determinazione del costo di costruzione (doc. 25); cap. 35 vero che in pari data 15/2/2022 veniva presentata al SUAP Casentino dal dott. la richiesta di riduzione degli oneri di Per_5 urbanizzazione secondaria, come da documentazione che le si mostra (doc. 26) cap. 36 vero che in pari data 15/2/2022 veniva anche presentata dal dott. la “Richiesta di variazione Per_5 intestazione della pratica SUAP n° 0498/2020” da “Global Sinergy Project S.r.l.”, precedente proprietaria del terreno ad, appunto, “RESES”, come da documentazione che le si mostra (doc.
27); cap. 37 vero che in data 9/3/2022 l'Arch. informava i legali rappresentanti delle Persona_1 società “ES” e “ ” del ricevimento da parte del Comune di CC ST della Pt_1 comunicazione di Voltura della SUAP 498/2020 a favore della società “ES”, e Parte_8 della comunicazione del Calcolo degli oneri di costruzione e del rilascio del Permesso di
Costruire; cap. 38 vero che successivamente, dopo la voltura della pratica edilizia a suo nome, la società “ES” provvedeva a ritirare le concessioni edilizie presso gli Enti competenti;
cap. 39 vero che successivamente la “ES” immetteva la “ ” nel possesso del cantiere di cui al Pt_1 contratto di appalto del 15/1/2021, al fine di iniziare i lavori”; per parte convenuta: “Piaccia alla Ecc.ma Tribunale di Arezzo, in persona del giudice monocratico, adversis reiectis, a) accertata e dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. in relazione alla violazione dell'art. 1346 c.c. (indeterminatezza dell'oggetto del contratto) del contratto stipulato il 15 gennaio 2021 tra RESES e respingere le domande Parte_1 di risoluzione, di applicazione della penale e di risarcimento del danno siccome postulanti un contratto valido ed in grado di produrre effetti;
b) in ipotesi subordinata, ove non sia ravvisata la nullità del contratto di appalto, accertato e dichiarato che non essendo stato emesso il titolo autorizzativo dell'opera appaltata, il contratto è sospensivamente condizionato al venir in essere di tale titolo, talche, non essendosi verificata tale condizione, non può certo parlarsi di inadempimento del committente, respingere la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento, quella di applicazione della penale e tutte le domande di risarcimento proposte siccome del tutto infondate;
c) in ulteriore subordine, valutata come insussistente l'inadempimento di RESES e comunque non ravvisata la gravità dell'inadempimento della stessa Società committente, per ragioni di cui in narrativa, respingere la domanda di risoluzione e quella, ad essa collegata, di applicazione della penale contrattuale, d) laddove sia ravvisato un qualche inadempimento di RESES, tenuto conto della condotta della parte appaltatrice e fatta concreta applicazione dei principi di buona fede e di correttezza nell'esecuzione del contratto, considerata la inerzia e l'inadempimento della parte appaltatrice nel corso del rapporto, d1) ove sia considerata applicabile la penale, disporre la sua riduzione a mente dell'art. 1384 c.c., d2) ove non
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sia considerata applicabile la penale, respingere la domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale, siccome infondata in fatto e in diritto e sfornita di ogni prova, comunque, fatta applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., dichiarare che nulla è dovuto alla parte appaltatrice, a titolo di risarcimento del danno (tanto emergente quanto da lucro cessante). Vittoria di spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (di seguito anche Parte_1
”) ha convenuto in giudizio Pt_1 Controparte_1
(di seguito anche “RESES”), al fine di ottenere la risoluzione del contratto di
[...] appalto stipulato tra le parti il 15 gennaio 2021, per grave inadempimento di RESES, nonché la condanna di quest'ultima al pagamento della penale contrattuale di euro 817.800,00 oltre IVA e del danno emergente di euro 26.960,00.
A fondamento delle domande, ha allegato, in sintesi, che:
i. il contratto stipulato tra le parti prevedeva l'esecuzione, da parte di , di lavori presso un Pt_1 immobile di proprietà della convenuta, posto nel Comune di CC ST (AR). Nel dettaglio, la società avrebbe dovuto realizzare – “a corpo” e sulla base di progetti dalla stessa società in Pt_1 precedenza realizzati, allegati al contratto di appalto, già conosciuti da tempo dalla committente e da questa acquistati al momento della stipula del contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 11.1 lett. a) del Contratto – una struttura dedicata all'esercizio di RSA;
lavori le cui planimetrie e progetti venivano allegati al contratto sub. “A”;
ii. all'art.
6.2 del contratto, si dava atto della circostanza che la Committenza non aveva ottenuto, al momento della sottoscrizione, “tutti i permessi di costruire e le autorizzazioni necessarie per poter dare avvio ai lavori”, e si impegnava a provvedere al ritiro entro e non oltre trenta giorni successivi alla comunicazione da parte dell'Appaltatore della disponibilità al ritiro presso gli uffici comunali;
iii. in adempimento delle obbligazioni contrattuali, provvedeva ad incaricare i professionisti Pt_1 che avrebbero dovuto realizzare nei mesi successivi i lavori appaltati e a pagare loro gli acconti concordati. Contestualmente, la stessa provvedeva a procurarsi i preventivi per i materiali da Pt_1 utilizzare in cantiere e per le singole specifiche lavorazioni, nonché ad allestire il cantiere con i mezzi propri e con quelli della società Europa Costruzioni S.r.l., con la quale aveva stipulato un contratto di subappalto per parte delle lavorazioni appaltate;
iv. nei mesi successivi, pur informata dell'intervenuto rilascio dei titoli autorizzativi da parte degli
Enti competenti, RESES non provvedeva a chiedere la voltura delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate dall'Unione dei Comuni e dal Comune di Prato ST a nome della 6 R.G. n. 2355/2023
precedente proprietaria del terreno, Global Sinergy Project S.r.l., né provvedeva al ritiro dei titoli;
non veniva pertanto messa nelle condizioni di iniziare i lavori, pur avendo allestito il cantiere Pt_1
e conferito gli incarichi ai professionisti;
v. contestualmente, la cronaca nazionale era interessata dalle vicende giudiziarie che coinvolgevano gli Amministratori della società RESES, e per cui la società Controparte_3 Parte_4 Pt_1 rimaneva di fatto senza un soggetto interlocutore;
vi. all'inizio dell'anno 2022, il nuovo amministratore della RESES, , dava Persona_5 nuovamente impulso al contratto, presentando, in data 15 febbraio 2022, la richiesta di riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e la “Richiesta di variazione intestazione della pratica
SUAP n° 0498/2020” da Global Sinergy Project S.r.l. (precedente proprietaria) ad, appunto,
RESES. vii. con p.e.c. del 9 marzo 2022, il Comune di CC ST comunicava il nuovo calcolo degli oneri di urbanizzazione, e prendeva atto della variazione di intestazione della pratica n. 0498/2020 da Global Sinergy Project S.r.l. a RESES. Da tale data la società convenuta avrebbe potuto e dovuto ritirare i titoli abilitativi a lei intestati presso il Comune di CC ST, e consegnarli alla società appaltatrice ai sensi dell'art. 13.1 del contratto di appalto, in modo che quest'ultima – entro
30 giorni – potesse procedere con l'inizio dei lavori. viii. RESES, tuttavia, non procedeva mai al ritiro dei predetti titoli abilitativi presso gli Enti competenti;
di conseguenza, non veniva messa nelle condizioni di iniziare i lavori, pur Pt_1 avendo allestito il cantiere e conferito gli incarichi ai professionisti.
Tanto premesso in fatto, la società attrice ha dedotto che:
a. ricorrono i presupposti della risoluzione del contratto per grave inadempimento e, ai sensi dell'art. 27.3 del Contratto medesimo, il diritto dell'Appaltatore ad “una penale pari al 30% del valore delle opere appaltate e ancora non eseguite, fatto salvo il maggior danno”, per un totale di euro 817.800,00, oltre IVA, oltre al danno conseguente alle spese sostenute per professionisti e consulenti.
b. la risoluzione del contratto per inadempimento giustifica, oltre alla condanna al pagamento della penale concordata dalle parti, anche l'ulteriore condanna al risarcimento del danno, in quanto previsto dalle parti. In particolare, la società attrice ha dedotto di aver subito due ordini di danni, in conseguenza del grave inadempimento della società convenuta: anzitutto, non ha potuto realizzare il guadagno conseguente al contratto di appalto sottoscritto, pari 30% del valore complessivo dell'appalto, ossia ad euro 817.800,00; quanto all'ulteriore danno, esso è integrato dai costi
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sostenuti per poter avviare, nel termine di trenta giorni concordato (art. 13.1, doc. 2), i lavori commissionati, pari ad euro 26.960,00.
Detto danno, nella prospettiva della società attrice, è risarcibile anche ove non ritenuti sussistenti i presupposti della risoluzione del contratto per inadempimento di RESES.
2. Si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando la ricostruzione dei fatti operati dall'attrice e deducendo che:
[...]
i. il contratto stipulato tra le parti è nullo per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto rinvia ad atti e documenti – tra cui l'Allegato A – che, pur se considerati dal testo negoziale quali integranti la disciplina sostanziale dell'accordo, non risultano allegati al contratto stesso, né mai conosciuti;
nello stesso contratto si legge, infatti, che il “non è stato posto in condizione di Controparte_7 verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione contenuta in tale allegato A”, pur esso integrando – a mente dell'art. 2 la disciplina dell'appalto;
ii. qualora non ritenuto nullo, il contratto risulta comunque ancora condizionato sospensivamente al venire in essere del permesso di costruire. Il mancato avveramento della condizione, derivante dalla circostanza che il permesso di costruire non è stato ancora rilasciato, impedisce al contratto di produrre i propri effetti, con conseguente impossibilità di discorrere di inadempimento;
iii. ai sensi dell'art. 6 del contratto, l'appaltatore avrebbe dovuto comunicare al committente il momento in cui il permesso di costruire sarebbe stato disponibile per il ritiro presso gli uffici comunali. Solo una volta ricevuta tale comunicazione, nei successivi trenta giorni, il committente avrebbe dovuto provvedere al ritiro previa corresponsione dei relativi oneri. Tale comunicazione non è stata mai formalizzata, di talché alcun inadempimento è ascrivibile a RESES;
iv. in base a quanto previsto dal contratto, l'appaltatore avrebbe dovuto dimostrare: la disponibilità di tutti i documenti progettuali anche esecutivi e delle varianti utili a realizzare l'opera; la predisposizione di un cantiere adeguatamente attrezzato;
la predisposizione di un Piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. n. 81/2008; la redazione e la consegna (anche al committente) del
POS (piano operativo della sicurezza); di essere in possesso del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e di avere tutti i documenti necessari ad attestare il rispetto della normativa retributiva, assicurativa e previdenziale. Nulla di tutto questo è avvenuto.
v. alla luce di quanto precede, sussistono i presupposti per invocare la riduzione della penale, ai sensi dell'art. 1384 c.c.; vi. i danni che la controparte deduce di aver subito sono ascrivibili principalmente (se non esclusivamente) al comportamento negligente dell'appaltatrice.
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La società convenuta ha, quindi, chiesto accertarsi la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c. in relazione alla violazione dell'art. 1346 c.c. (indeterminatezza dell'oggetto), con rigetto di tutte le domande formulate dalla parte attrice.
3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale delle parti.
4. All'esito, la parte attrice, con separato ricorso, ha chiesto il sequestro conservativo dei beni di
RESES. La domanda è stata respinta con ordinanza del 6 aprile 2025.
5. All'udienza del 5 novembre 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni nei termini sopra indicati e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co.
c.p.c.
*****
6. Va esaminata prioritariamente la domanda di accertamento della nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, formulata dalla parte convenuta.
7. Come noto, ai fini della validità del contratto, l'oggetto del medesimo deve essere determinato oppure determinabile, ossia specificamente individuabile in un momento successivo alla conclusione del contratto, facendo applicazione di una regola determinativa indicata nel contratto stesso.
8. Nel caso di specie, nel contratto di appalto stipulato il 15 gennaio 2021 tra le parti Pt_1
(committente) e ES (appaltatore) si legge in particolare quanto segue:
- premessa sub lett. c): “la Committenza intende affidare all'Appaltatore lavori il cui elenco completo è indicato nell'allegato A del presente contratto, completo delle planimetrie e del progetto, comprendendo a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: realizzazione di una residenza Sanitaria Assistenziale che dovrà essere costruita nel Comune di CC ST, nell'ambito del territorio del Comune ex ST, su di area “B4A”;
- art. 1: “2. La committenza affida all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori descritti nella documentazione tecnico amministrativa di cui al sopra nominato allegato A. 2.1.
Considerato che
ES non è stata posta in condizione di verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione tecnica contenuta in tale allegato A, si conviene che tutta la documentazione tecnica verrà revisionata dal Direttore dei Lavori, il quale, a suo insindacabile giudizio, potrà apportare ogni modifica che egli riterrà necessaria al fine di garantire la riuscita dell'operazione.
In particolare, egli revisionerà la conformità del progetto alla normativa di settore, nonché
l'adeguatezza e la conformità dei materiali che si è previsto di utilizzare (…)”;
- art. 3: “1. L'appalto si intende affidato e accettato a “corpo” e non a misura. Le parti convengono espressamente di determinare l'importo del corrispettivo complessivo dell'appalto “a
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corpo” in euro 2.986.000,00 (duemilioninovecentoottantasei/00) oltre iva nella misura di legge nel quale importo sono compresi, a titolo esemplificativo, tutti i costi globali delle forniture di materiali, delle lavorazioni, dei trasporti, dei noleggi e dei tecnici per le prestazioni professionali necessarie per la conclusione dell'operazione (…) Saranno a carico della società appaltatrice tutti i costi necessari per eseguire compiutamente i lavori dalla progettazione fino a conclusione dell'opera, come da computo metrico che si allega alla presente sotto lettera “A” da costituirne parte integrante e sostanziale (…)” (cfr. doc. 2 – fascicolo ). Pt_1
9. Come si può notare, gli articoli appena richiamati (e gli altri presenti nel testo del contratto) non determinano specificamente l'oggetto delle prestazioni a carico della ES, né determinano i criteri con i quali individuare specificamente l'oggetto della prestazione pattuita.
La determinazione dell'oggetto è rimessa al citato allegato A che, tuttavia, non solo non risulta versato agli atti del presente giudizio, ma risulta anche pacificamente sconosciuto alla ES: come si è visto, infatti, le parti hanno dichiarato che “ES non è stata posta in condizione di verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione tecnica contenuta in tale allegato A”. Se ne ricava che detto allegato non era presente neppure al momento della stipula del contratto.
10. Di conseguenza, non può essere condivisa la tesi sostenuta dalla parte attrice, secondo cui la corrispondenza e-mail versata in atti proverebbe “il fatto che tali documenti, costituenti l'allegato A al contratto di appalto, prima della sottoscrizione del contratto, sono stati conosciuti e condivisi tra le parti, che ne hanno appunto dato atto nel contratto” (cfr. pag. 6, memoria ex art. 171 ter n. 1
c.p.c.).
Detta tesi non è suscettibile di positivo apprezzamento, in quanto smentita dal chiaro tenore del sopra citato art. 1, 2.2. del contratto stipulato tra le parti.
Dalla lettura dell'art. 2 del contratto si ricava, inoltre, che costituiscono disciplina normativa dell'appalto anche i seguenti documenti: gli elaborati tecnici esecutivi, strutturali, tutti a carico dell'appaltatrice (esclusi gli impiantistici, a carico e competenza della committenza), il cronoprogramma dei lavori, i permessi di costruire e ogni altra autorizzazione necessaria per l'esecuzione dei lavori anche in variante, il piano della sicurezza e coordinamento comprensivo della stima dei costi per la sicurezza e il fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori, la dichiarazione della Committenza in relazione all'aliquota Iva da applicare per i lavori oggetto dell'appalto, nonché il capitolato speciale d'appalto.
Nemmeno detti documenti risultano, tuttavia, allegati al contratto.
11. Il contratto stipulato tra le parti il 15 gennaio 2021 risulta, dunque, privo di oggetto determinato.
10 R.G. n. 2355/2023
12. Né risulta possibile sostenere che il contratto in questione abbia un oggetto determinabile. La determinabilità postula, invero, una specifica indicazione dei criteri e delle regole cui le parti hanno inteso fare riferimento per la successiva determinazione dell'oggetto, che deve condurre a risultati univoci. Nel caso di specie, invece, non risulta l'indicazione di una regola specifica di determinazione sulla base della quale le parti hanno inteso rimettere ad un momento successivo l'individuazione dell'oggetto delle rispettive obbligazioni, bensì è l'indicazione stessa delle prestazioni dovute a presentarsi come del tutto priva di riferimenti oggettivi ed univoci.
13. Le lacune sopra evidenziate non avrebbero potuto essere colmate con l'ammissione della prova testimoniale articolata dalla parte attrice, alla luce del disposto degli artt. 2721 e 2722 c.c.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda formulata dalla parte convenuta, va dichiarata la nullità del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 15 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1418 c.c. in relazione alla violazione dell'art. 1346 c.c.
(indeterminatezza dell'oggetto).
15. Consegue a quanto precede il rigetto di tutte le domande formulate dalla parte attrice.
16. Le spese di lite del presente giudizio e del procedimento cautelare in corso di causa seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri compresi tra i minimi ed i medi in relazione allo scaglione per valore di riferimento (520.001,00-1.000.000,00), tenuto conto della importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, escluso il compenso per la fase istruttoria relativa al procedimento cautelare, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) accerta e dichiara la nullità del contratto stipulato il 15 gennaio 2021 tra Parte_1
e ai sensi dell'art. 1418 Controparte_1
c.c. in relazione alla violazione dell'art. 1346 c.c. (indeterminatezza dell'oggetto del contratto);
b) rigetta le domande formulate da Parte_1
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 23.000,00 quanto al Controparte_1 presente giudizio, e in € 6.000,00 quanto al procedimento cautelare, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 5 dicembre 2025
Il giudice
IL NA SE
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice IL NA SE, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2355 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: contratto di appalto promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Gorbi parte attrice nei confronti di
(P.Iva: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
CO LI parte convenuta conclusioni: per parte attrice: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale Civile di Arezzo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, per tutte le ragioni esposte, in via principale, accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale della convenuta “ Controparte_2
, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., per le ragioni di cui in atti, −
[...] condannare la medesima società al pagamento della penale concordata, pari ad euro 817.800,00, oltre IVA. − condannare la medesima società al risarcimento del danno ulteriore, da configurarsi come danno emergente, pari ad euro 26.960,00; in via subordinata, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della convenuta “ Controparte_2
, − condannare la medesima società al risarcimento del danno da lucro
[...] cessante, pari ad euro 817.800,00; − condannare la medesima società al risarcimento del danno emergente, pari ad euro 26.960,00; in via ulteriormente subordinata, accertato e dichiarato
1 R.G. n. 2355/2023
l'inadempimento contrattuale della convenuta “ Controparte_2
, − condannare la medesima società al risarcimento del danno nella
[...] diversa misura dovuta, anche minore, così come verrà accertata nel corso del giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, comma
1 bis del D.M. n. 55/2014, oltre Rimborso forfettario, Iva e Cap, come per legge.” In via istruttoria
Si chiede ammettersi i seguenti testimoni sui fatti dedotti in giudizio, e sui seguenti capitoli di prova: cap. 1 vero che in data 27/2/2020 la società “ ” presentava al Comune di Pt_1
CC ST – a firma del tecnico di fiducia Arch. – la “Relazione preliminare Persona_1 per la realizzazione di un intervento edilizio per la costruzione di una residenza sanitaria assistenziale nel comune di CC ST (AR), su area ex scuola media “Sanarelli”, documento che le si mostra in copia (doc. 3); cap. 2 vero che in data 6/3/2020 la società proprietaria “Global Sinergy Project S.r.l.” e la società “ stipulavano il Parte_1 contratto preliminare di compravendita che le si mostra (doc. 4); cap. 3 vero che in data 9/3/2020 il Comune di CC ST comunicava alla “ ” il nulla osta ed il parere favorevole alla Pt_1 realizzazione del progetto di ristrutturazione, come da documento che le si mostra (doc. 5); cap. 4 vero che in data 31/7/2020 la “ES” redigeva la Relazione avente ad oggetto “Risposta al
Comune di CC / ST”, allegata alla comunicazione del 7/8/2020 inviata al Comune di
CC ST dall'Arch. , come da documento che le si mostra (doc. 6) cap. 5 Persona_1 vero che in data 7/8/2020 la “ ” depositava in Comune una “Relazione tecnicoillustrativa” Pt_1 integrativa, cui allegava anche una dichiarazione del “Responsabile della Società Cooperativa
Sociale Consortile Onlus (RESES)”, che veniva indicata come la società “che dovrà gestire la
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)”, come da documento che le si mostra (doc. 6); cap. 6 vero che in data 4/9/2020 la “ ” otteneva i pareri favorevoli dei Vigili del Fuoco, come da Pt_1 documento che le si mostra (doc. 7); cap. 7 vero che detto parere era intestato alla società “Global
Sinergy Project S.r.l.”, allora ancora proprietaria del terreno;
cap. 8 vero che in data 4/9/2020 la
“ ” otteneva il parere favorevole della Commissione edilizia del Comune di CC Pt_1
ST, subordinato all'ottenimento del parere preventivo favorevole della competente A.S.L., come da documento che le si mostra (doc. 8); cap. 9 vero che anche detto parere era intestato alla società
“Global Sinergy Project S.r.l.”, allora ancora proprietaria del terreno;
cap. 10 vero che in data
18/9/2020 la “ES” ha redatto, ai fini del deposito presso il SUAP, il “Piano Intervento Anti-
Contagio CoViD-19 NUOVA RSA PRATOVECCHIO-STIA”, come da documento che le si mostra
(doc. 41); cap. 11 vero che in data 14/12/2020 la “A.S.L. Toscana , esaminata tutta la Pt_2 documentazione e gli elaborati tecnici redatti dall'Arch. , che le si mostrano (doc. 9 e doc. Per_1
2 R.G. n. 2355/2023
10), rilasciava il parere preventivo favorevole che le si mostra (doc. 11); cap. 12 vero che in data
23/12/2020 l'Arch. inviava al Comune di CC ST ulteriore documentazione Per_1 integrativa, relativa a modifiche del progetto che si erano rese necessarie a seguito delle richieste formulate dalla “RESES”, che le si mostra (doc. 12); cap. 13 vero che il medesimo Arch. Per_1
inviava in data 29/12/2020 all'Ufficio SUAP del Casentino, con missiva che le si mostra
[...]
(doc. 13), la Relazione geologica redatta dal Dott. Geol. datata 28/12/2020, che Persona_2 le si mostra (doc. 14); cap. 14 vero che con email del 6/1/2021 l'Arch. inviava ai Persona_1 sig.ri Ing. Avv. Alessandro Massai, Avv. Roberto Alboni e Carlo Parte_3 Parte_4
RA, i file depositati presso il Comune di CC ST per il rilascio del permesso di costruire, costituiti da elaborati grafici nel formato “.dwg”, come da documento che le si mostra
(doc. 48); cap. 15 vero che nel corso di realizzazione del complesso iter tecnico e burocratico, ottenute tutte le autorizzazioni dagli Enti competenti, la “ , la “ES” e Parte_1 la “Global Sinergy Project S.r.l.” concordavano affinché il terreno su cui si sarebbe realizzatol'intervento edilizio di cui al contratto di appalto del 15/1/2021 fosse acquistato direttamente dalla “ES”, che aveva in progetto di gestire in futuro la struttura da realizzare, e che la stessa avrebbe contestualmente affidato l'appalto per la realizzazione dei lavori alla
“ ”; cap. 16 vero che in esecuzione di tale progetto, in data 15/1/2021 veniva stipulato il Pt_1 contratto di compravendita tra la società “Global Sinergy Project S.r.l.” e la società “RESES”, che le si mostra (doc. 15); cap. 17 vero che anche il contratto di appalto del 15/1/2021, tra la società “RESES” e la società “ ”, che le si mostra (doc. 2), veniva stipulato in esecuzione del Pt_1 medesimo progetto;
cap. 18 vero che la società “RESES”, mediante i suoi legali rappresentanti, i suoi consulenti ed i suoi tecnici, aveva concordato nei mesi precedenti tutte le soluzioni progettuali e le modifiche da richiedere agli Enti competenti, rispetto al progetto originario del 27/2/2020; cap. 19 vero in epoca antecedente al 15/1/2021, e fino al giorno della stipula del contratto di appalto la “ES” e la “ ”, mediante i propri legali rappresentanti, consulenti e tecnici, Pt_1 avevano concordato tutte le condizioni contrattuali;
cap. 20 vero che a tali trattative ed alla progettazione parteciparono personalmente l'Arch. , la sig.ra la sig.ra Persona_1 Parte_4
, il Sig. Carlo RA, il sig. il sig. Parte_5 Controparte_3 Parte_6
l'Avv. Roberto Alboni, il sig. l'Ing. l'Avv. Alessandro Parte_6 Parte_3
Massai, il sig. il sig. cap. 21 vero che nel corso di tali trattative le CP_4 Parte_7 parti si scambiarono le email che le si mostrano (docc. 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56
e 57); cap. 22 vero che le planimetrie ed i progetti, allegati alle email di cui ai capitoli precedenti,
e concordati tra le parti nei mesi precedenti, venivano poi allegati al contratto sub. “A”; cap. 23
3 R.G. n. 2355/2023
vero che tra tali elaborati risultavano presenti anche il Computo metrico ed il capitolato dei lavori;
cap. 24 vero che dopo la stipula del contratto di appalto la “ ”, in adempimento delle Pt_1 obbligazioni assunte, provvedeva ad incaricare i professionisti che avrebbero dovuto realizzare nei mesi successivi i lavori appaltati, con contratti che le si mostrano (doc. 16, incarico Ing.
[...]
, per Coordinatore delle attività tecniche e per i progetti esecutivi strutturali, doc. 54, Per_3 incarico Arch. , per i progetti esecutivi architettonici); cap. 25 vero che la “ ”, Persona_1 Pt_1 in data 15/1/2021 stipulava contratto di subappalto con la società “Europa Costruzioni S.r.l.”, con sede in Abbadia di Montepulciano (SI), per la realizzazione di alcuni dei lavori appaltati, come da documento che le si mosta (doc. 58); cap. 26 vero che la “ ” ha poi pagato ai tecnici Pt_1 incaricati gli acconti concordati, come da fatture che le si mostrano (fattura Geologo dott.
[...]
doc. 17, fattura Progettista esecutivo architettonico Arch. , doc. 18, fattura Per_2 Persona_1
Coordinatore delle attività tecniche e Progettista esecutivo strutturale Ing. , doc. Persona_3
19, fattura Coordinatore della sicurezza Arch. doc. 20); cap. 27 vero che Persona_4 contestualmente la “ ” provvedeva a procurarsi i preventivi per i materiali da utilizzare in Pt_1 cantiere, come da documenti che le si mostrano (calcestruzzo, ditta Giustarini Srl, doc. 21;
, ditta Fornaci Laterizi Danesi S.p.A., doc. 22, materiale edile, ditta T2D S.p.a., doc. 23); CP_5 cap. 28 vero che la “ ” provvedeva a procurarsi anche i preventivi per le singole specifiche Pt_1 lavorazioni, come da documento che le si mostra (messa in sicurezza copertura, ditta
Tuttosicurezza, doc. 24); cap. 29 vero che nei giorni successivi alla stipula del contratto di appalto la “ ” si preparava ad allestire il cantiere con i mezzi propri e con quelli della società Pt_1
“Europa Costruzioni S.r.l.”, con sede in Abbadia di Montepulciano (SI), con la quale aveva stipulato un contratto di subappalto per parte delle lavorazioni appaltate;
cap. 30 vero che in data
11/2/2021 l'Arch. insieme al sig. , dipendente della società Persona_1 Testimone_1 subappaltatrice “Europa”, al Geom. , ed all'Arch. si recarono CP_6 Persona_4 presso il terreno su cui si sarebbero dovuti eseguire i lavori appaltati al fine di delimitare i confini dell'immobile, in previsione dell'allestimento del cantiere, come da documentazione fotografica che le si mostra (doc. 59); cap. 31 vero che in data 12/6/2021 l'Arch. predisponeva i Persona_1
Progetti esecutivi architettonici, come da documentazione che le si mostra (docc. 60 e 61); cap. 32 vero che in data 19/7/2021 l'Ing. predisponeva i Progetti esecutivi strutturali, Persona_3 come da documentazione che le si mostra (docc. 62, 63 e 64); cap. 33 vero che all'inizio dell'anno
2022, il nuovo Amministratore della società “RESES”, dott. , dava nuovamente Persona_5 impulso al contratto, contattando la “ ” e l'Arch. ; cap. 34 vero che in data Pt_1 Persona_1
15/2/2022 l'Arch. depositava al SUAP Casentino la documentazione aggiuntiva per Persona_1
4 R.G. n. 2355/2023
la determinazione del costo di costruzione (doc. 25); cap. 35 vero che in pari data 15/2/2022 veniva presentata al SUAP Casentino dal dott. la richiesta di riduzione degli oneri di Per_5 urbanizzazione secondaria, come da documentazione che le si mostra (doc. 26) cap. 36 vero che in pari data 15/2/2022 veniva anche presentata dal dott. la “Richiesta di variazione Per_5 intestazione della pratica SUAP n° 0498/2020” da “Global Sinergy Project S.r.l.”, precedente proprietaria del terreno ad, appunto, “RESES”, come da documentazione che le si mostra (doc.
27); cap. 37 vero che in data 9/3/2022 l'Arch. informava i legali rappresentanti delle Persona_1 società “ES” e “ ” del ricevimento da parte del Comune di CC ST della Pt_1 comunicazione di Voltura della SUAP 498/2020 a favore della società “ES”, e Parte_8 della comunicazione del Calcolo degli oneri di costruzione e del rilascio del Permesso di
Costruire; cap. 38 vero che successivamente, dopo la voltura della pratica edilizia a suo nome, la società “ES” provvedeva a ritirare le concessioni edilizie presso gli Enti competenti;
cap. 39 vero che successivamente la “ES” immetteva la “ ” nel possesso del cantiere di cui al Pt_1 contratto di appalto del 15/1/2021, al fine di iniziare i lavori”; per parte convenuta: “Piaccia alla Ecc.ma Tribunale di Arezzo, in persona del giudice monocratico, adversis reiectis, a) accertata e dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. in relazione alla violazione dell'art. 1346 c.c. (indeterminatezza dell'oggetto del contratto) del contratto stipulato il 15 gennaio 2021 tra RESES e respingere le domande Parte_1 di risoluzione, di applicazione della penale e di risarcimento del danno siccome postulanti un contratto valido ed in grado di produrre effetti;
b) in ipotesi subordinata, ove non sia ravvisata la nullità del contratto di appalto, accertato e dichiarato che non essendo stato emesso il titolo autorizzativo dell'opera appaltata, il contratto è sospensivamente condizionato al venir in essere di tale titolo, talche, non essendosi verificata tale condizione, non può certo parlarsi di inadempimento del committente, respingere la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento, quella di applicazione della penale e tutte le domande di risarcimento proposte siccome del tutto infondate;
c) in ulteriore subordine, valutata come insussistente l'inadempimento di RESES e comunque non ravvisata la gravità dell'inadempimento della stessa Società committente, per ragioni di cui in narrativa, respingere la domanda di risoluzione e quella, ad essa collegata, di applicazione della penale contrattuale, d) laddove sia ravvisato un qualche inadempimento di RESES, tenuto conto della condotta della parte appaltatrice e fatta concreta applicazione dei principi di buona fede e di correttezza nell'esecuzione del contratto, considerata la inerzia e l'inadempimento della parte appaltatrice nel corso del rapporto, d1) ove sia considerata applicabile la penale, disporre la sua riduzione a mente dell'art. 1384 c.c., d2) ove non
5 R.G. n. 2355/2023
sia considerata applicabile la penale, respingere la domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale, siccome infondata in fatto e in diritto e sfornita di ogni prova, comunque, fatta applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., dichiarare che nulla è dovuto alla parte appaltatrice, a titolo di risarcimento del danno (tanto emergente quanto da lucro cessante). Vittoria di spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (di seguito anche Parte_1
”) ha convenuto in giudizio Pt_1 Controparte_1
(di seguito anche “RESES”), al fine di ottenere la risoluzione del contratto di
[...] appalto stipulato tra le parti il 15 gennaio 2021, per grave inadempimento di RESES, nonché la condanna di quest'ultima al pagamento della penale contrattuale di euro 817.800,00 oltre IVA e del danno emergente di euro 26.960,00.
A fondamento delle domande, ha allegato, in sintesi, che:
i. il contratto stipulato tra le parti prevedeva l'esecuzione, da parte di , di lavori presso un Pt_1 immobile di proprietà della convenuta, posto nel Comune di CC ST (AR). Nel dettaglio, la società avrebbe dovuto realizzare – “a corpo” e sulla base di progetti dalla stessa società in Pt_1 precedenza realizzati, allegati al contratto di appalto, già conosciuti da tempo dalla committente e da questa acquistati al momento della stipula del contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 11.1 lett. a) del Contratto – una struttura dedicata all'esercizio di RSA;
lavori le cui planimetrie e progetti venivano allegati al contratto sub. “A”;
ii. all'art.
6.2 del contratto, si dava atto della circostanza che la Committenza non aveva ottenuto, al momento della sottoscrizione, “tutti i permessi di costruire e le autorizzazioni necessarie per poter dare avvio ai lavori”, e si impegnava a provvedere al ritiro entro e non oltre trenta giorni successivi alla comunicazione da parte dell'Appaltatore della disponibilità al ritiro presso gli uffici comunali;
iii. in adempimento delle obbligazioni contrattuali, provvedeva ad incaricare i professionisti Pt_1 che avrebbero dovuto realizzare nei mesi successivi i lavori appaltati e a pagare loro gli acconti concordati. Contestualmente, la stessa provvedeva a procurarsi i preventivi per i materiali da Pt_1 utilizzare in cantiere e per le singole specifiche lavorazioni, nonché ad allestire il cantiere con i mezzi propri e con quelli della società Europa Costruzioni S.r.l., con la quale aveva stipulato un contratto di subappalto per parte delle lavorazioni appaltate;
iv. nei mesi successivi, pur informata dell'intervenuto rilascio dei titoli autorizzativi da parte degli
Enti competenti, RESES non provvedeva a chiedere la voltura delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate dall'Unione dei Comuni e dal Comune di Prato ST a nome della 6 R.G. n. 2355/2023
precedente proprietaria del terreno, Global Sinergy Project S.r.l., né provvedeva al ritiro dei titoli;
non veniva pertanto messa nelle condizioni di iniziare i lavori, pur avendo allestito il cantiere Pt_1
e conferito gli incarichi ai professionisti;
v. contestualmente, la cronaca nazionale era interessata dalle vicende giudiziarie che coinvolgevano gli Amministratori della società RESES, e per cui la società Controparte_3 Parte_4 Pt_1 rimaneva di fatto senza un soggetto interlocutore;
vi. all'inizio dell'anno 2022, il nuovo amministratore della RESES, , dava Persona_5 nuovamente impulso al contratto, presentando, in data 15 febbraio 2022, la richiesta di riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e la “Richiesta di variazione intestazione della pratica
SUAP n° 0498/2020” da Global Sinergy Project S.r.l. (precedente proprietaria) ad, appunto,
RESES. vii. con p.e.c. del 9 marzo 2022, il Comune di CC ST comunicava il nuovo calcolo degli oneri di urbanizzazione, e prendeva atto della variazione di intestazione della pratica n. 0498/2020 da Global Sinergy Project S.r.l. a RESES. Da tale data la società convenuta avrebbe potuto e dovuto ritirare i titoli abilitativi a lei intestati presso il Comune di CC ST, e consegnarli alla società appaltatrice ai sensi dell'art. 13.1 del contratto di appalto, in modo che quest'ultima – entro
30 giorni – potesse procedere con l'inizio dei lavori. viii. RESES, tuttavia, non procedeva mai al ritiro dei predetti titoli abilitativi presso gli Enti competenti;
di conseguenza, non veniva messa nelle condizioni di iniziare i lavori, pur Pt_1 avendo allestito il cantiere e conferito gli incarichi ai professionisti.
Tanto premesso in fatto, la società attrice ha dedotto che:
a. ricorrono i presupposti della risoluzione del contratto per grave inadempimento e, ai sensi dell'art. 27.3 del Contratto medesimo, il diritto dell'Appaltatore ad “una penale pari al 30% del valore delle opere appaltate e ancora non eseguite, fatto salvo il maggior danno”, per un totale di euro 817.800,00, oltre IVA, oltre al danno conseguente alle spese sostenute per professionisti e consulenti.
b. la risoluzione del contratto per inadempimento giustifica, oltre alla condanna al pagamento della penale concordata dalle parti, anche l'ulteriore condanna al risarcimento del danno, in quanto previsto dalle parti. In particolare, la società attrice ha dedotto di aver subito due ordini di danni, in conseguenza del grave inadempimento della società convenuta: anzitutto, non ha potuto realizzare il guadagno conseguente al contratto di appalto sottoscritto, pari 30% del valore complessivo dell'appalto, ossia ad euro 817.800,00; quanto all'ulteriore danno, esso è integrato dai costi
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sostenuti per poter avviare, nel termine di trenta giorni concordato (art. 13.1, doc. 2), i lavori commissionati, pari ad euro 26.960,00.
Detto danno, nella prospettiva della società attrice, è risarcibile anche ove non ritenuti sussistenti i presupposti della risoluzione del contratto per inadempimento di RESES.
2. Si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando la ricostruzione dei fatti operati dall'attrice e deducendo che:
[...]
i. il contratto stipulato tra le parti è nullo per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto rinvia ad atti e documenti – tra cui l'Allegato A – che, pur se considerati dal testo negoziale quali integranti la disciplina sostanziale dell'accordo, non risultano allegati al contratto stesso, né mai conosciuti;
nello stesso contratto si legge, infatti, che il “non è stato posto in condizione di Controparte_7 verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione contenuta in tale allegato A”, pur esso integrando – a mente dell'art. 2 la disciplina dell'appalto;
ii. qualora non ritenuto nullo, il contratto risulta comunque ancora condizionato sospensivamente al venire in essere del permesso di costruire. Il mancato avveramento della condizione, derivante dalla circostanza che il permesso di costruire non è stato ancora rilasciato, impedisce al contratto di produrre i propri effetti, con conseguente impossibilità di discorrere di inadempimento;
iii. ai sensi dell'art. 6 del contratto, l'appaltatore avrebbe dovuto comunicare al committente il momento in cui il permesso di costruire sarebbe stato disponibile per il ritiro presso gli uffici comunali. Solo una volta ricevuta tale comunicazione, nei successivi trenta giorni, il committente avrebbe dovuto provvedere al ritiro previa corresponsione dei relativi oneri. Tale comunicazione non è stata mai formalizzata, di talché alcun inadempimento è ascrivibile a RESES;
iv. in base a quanto previsto dal contratto, l'appaltatore avrebbe dovuto dimostrare: la disponibilità di tutti i documenti progettuali anche esecutivi e delle varianti utili a realizzare l'opera; la predisposizione di un cantiere adeguatamente attrezzato;
la predisposizione di un Piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. n. 81/2008; la redazione e la consegna (anche al committente) del
POS (piano operativo della sicurezza); di essere in possesso del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e di avere tutti i documenti necessari ad attestare il rispetto della normativa retributiva, assicurativa e previdenziale. Nulla di tutto questo è avvenuto.
v. alla luce di quanto precede, sussistono i presupposti per invocare la riduzione della penale, ai sensi dell'art. 1384 c.c.; vi. i danni che la controparte deduce di aver subito sono ascrivibili principalmente (se non esclusivamente) al comportamento negligente dell'appaltatrice.
8 R.G. n. 2355/2023
La società convenuta ha, quindi, chiesto accertarsi la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c. in relazione alla violazione dell'art. 1346 c.c. (indeterminatezza dell'oggetto), con rigetto di tutte le domande formulate dalla parte attrice.
3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale delle parti.
4. All'esito, la parte attrice, con separato ricorso, ha chiesto il sequestro conservativo dei beni di
RESES. La domanda è stata respinta con ordinanza del 6 aprile 2025.
5. All'udienza del 5 novembre 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni nei termini sopra indicati e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co.
c.p.c.
*****
6. Va esaminata prioritariamente la domanda di accertamento della nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, formulata dalla parte convenuta.
7. Come noto, ai fini della validità del contratto, l'oggetto del medesimo deve essere determinato oppure determinabile, ossia specificamente individuabile in un momento successivo alla conclusione del contratto, facendo applicazione di una regola determinativa indicata nel contratto stesso.
8. Nel caso di specie, nel contratto di appalto stipulato il 15 gennaio 2021 tra le parti Pt_1
(committente) e ES (appaltatore) si legge in particolare quanto segue:
- premessa sub lett. c): “la Committenza intende affidare all'Appaltatore lavori il cui elenco completo è indicato nell'allegato A del presente contratto, completo delle planimetrie e del progetto, comprendendo a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: realizzazione di una residenza Sanitaria Assistenziale che dovrà essere costruita nel Comune di CC ST, nell'ambito del territorio del Comune ex ST, su di area “B4A”;
- art. 1: “2. La committenza affida all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori descritti nella documentazione tecnico amministrativa di cui al sopra nominato allegato A. 2.1.
Considerato che
ES non è stata posta in condizione di verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione tecnica contenuta in tale allegato A, si conviene che tutta la documentazione tecnica verrà revisionata dal Direttore dei Lavori, il quale, a suo insindacabile giudizio, potrà apportare ogni modifica che egli riterrà necessaria al fine di garantire la riuscita dell'operazione.
In particolare, egli revisionerà la conformità del progetto alla normativa di settore, nonché
l'adeguatezza e la conformità dei materiali che si è previsto di utilizzare (…)”;
- art. 3: “1. L'appalto si intende affidato e accettato a “corpo” e non a misura. Le parti convengono espressamente di determinare l'importo del corrispettivo complessivo dell'appalto “a
9 R.G. n. 2355/2023
corpo” in euro 2.986.000,00 (duemilioninovecentoottantasei/00) oltre iva nella misura di legge nel quale importo sono compresi, a titolo esemplificativo, tutti i costi globali delle forniture di materiali, delle lavorazioni, dei trasporti, dei noleggi e dei tecnici per le prestazioni professionali necessarie per la conclusione dell'operazione (…) Saranno a carico della società appaltatrice tutti i costi necessari per eseguire compiutamente i lavori dalla progettazione fino a conclusione dell'opera, come da computo metrico che si allega alla presente sotto lettera “A” da costituirne parte integrante e sostanziale (…)” (cfr. doc. 2 – fascicolo ). Pt_1
9. Come si può notare, gli articoli appena richiamati (e gli altri presenti nel testo del contratto) non determinano specificamente l'oggetto delle prestazioni a carico della ES, né determinano i criteri con i quali individuare specificamente l'oggetto della prestazione pattuita.
La determinazione dell'oggetto è rimessa al citato allegato A che, tuttavia, non solo non risulta versato agli atti del presente giudizio, ma risulta anche pacificamente sconosciuto alla ES: come si è visto, infatti, le parti hanno dichiarato che “ES non è stata posta in condizione di verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione tecnica contenuta in tale allegato A”. Se ne ricava che detto allegato non era presente neppure al momento della stipula del contratto.
10. Di conseguenza, non può essere condivisa la tesi sostenuta dalla parte attrice, secondo cui la corrispondenza e-mail versata in atti proverebbe “il fatto che tali documenti, costituenti l'allegato A al contratto di appalto, prima della sottoscrizione del contratto, sono stati conosciuti e condivisi tra le parti, che ne hanno appunto dato atto nel contratto” (cfr. pag. 6, memoria ex art. 171 ter n. 1
c.p.c.).
Detta tesi non è suscettibile di positivo apprezzamento, in quanto smentita dal chiaro tenore del sopra citato art. 1, 2.2. del contratto stipulato tra le parti.
Dalla lettura dell'art. 2 del contratto si ricava, inoltre, che costituiscono disciplina normativa dell'appalto anche i seguenti documenti: gli elaborati tecnici esecutivi, strutturali, tutti a carico dell'appaltatrice (esclusi gli impiantistici, a carico e competenza della committenza), il cronoprogramma dei lavori, i permessi di costruire e ogni altra autorizzazione necessaria per l'esecuzione dei lavori anche in variante, il piano della sicurezza e coordinamento comprensivo della stima dei costi per la sicurezza e il fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori, la dichiarazione della Committenza in relazione all'aliquota Iva da applicare per i lavori oggetto dell'appalto, nonché il capitolato speciale d'appalto.
Nemmeno detti documenti risultano, tuttavia, allegati al contratto.
11. Il contratto stipulato tra le parti il 15 gennaio 2021 risulta, dunque, privo di oggetto determinato.
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12. Né risulta possibile sostenere che il contratto in questione abbia un oggetto determinabile. La determinabilità postula, invero, una specifica indicazione dei criteri e delle regole cui le parti hanno inteso fare riferimento per la successiva determinazione dell'oggetto, che deve condurre a risultati univoci. Nel caso di specie, invece, non risulta l'indicazione di una regola specifica di determinazione sulla base della quale le parti hanno inteso rimettere ad un momento successivo l'individuazione dell'oggetto delle rispettive obbligazioni, bensì è l'indicazione stessa delle prestazioni dovute a presentarsi come del tutto priva di riferimenti oggettivi ed univoci.
13. Le lacune sopra evidenziate non avrebbero potuto essere colmate con l'ammissione della prova testimoniale articolata dalla parte attrice, alla luce del disposto degli artt. 2721 e 2722 c.c.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda formulata dalla parte convenuta, va dichiarata la nullità del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 15 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1418 c.c. in relazione alla violazione dell'art. 1346 c.c.
(indeterminatezza dell'oggetto).
15. Consegue a quanto precede il rigetto di tutte le domande formulate dalla parte attrice.
16. Le spese di lite del presente giudizio e del procedimento cautelare in corso di causa seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri compresi tra i minimi ed i medi in relazione allo scaglione per valore di riferimento (520.001,00-1.000.000,00), tenuto conto della importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, escluso il compenso per la fase istruttoria relativa al procedimento cautelare, che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) accerta e dichiara la nullità del contratto stipulato il 15 gennaio 2021 tra Parte_1
e ai sensi dell'art. 1418 Controparte_1
c.c. in relazione alla violazione dell'art. 1346 c.c. (indeterminatezza dell'oggetto del contratto);
b) rigetta le domande formulate da Parte_1
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 23.000,00 quanto al Controparte_1 presente giudizio, e in € 6.000,00 quanto al procedimento cautelare, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 5 dicembre 2025
Il giudice
IL NA SE
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