Sentenza 2 luglio 2008
Massime • 2
Il motivo di ricorso nei confronti di sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia con cui si deduce l'illegittimità costituzionale delle norme che presiedono alla composizione del collegio giudicante è ammissibile ed è rilevante la relativa questione, atteso che detto accertamento incide in modo diretto sulla giurisdizione o, quanto meno, sul suo esercizio da parte dell'organo medesimo.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 15 del d.lgs. 24 dicembre 2003 n. 373 in relazione agli articoli 102, primo comma, e 108, primo comma, Cost., nonché all'art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2), atteso che le due Sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana costituiscono "Sezioni distaccate del Consiglio di Stato" - alla luce di quanto già affermato da Corte cost., n. 316 del 2004 e n. 179 del 2005 - espressione del principio di decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali (art. 23 dello statuto speciale della Regione siciliana) senza che, in assenza di soluzioni organizzative prestabilite, il modello organizzativo basato sulla presenza di membri "non togati" designati in sede locale appaia per ciò solo "praeter o contra statutum", trattandosi di un modello particolare, fondato sulla "specialita" dello statuto regionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2008, n. 18033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18033 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. TIRELLI SC - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI CATANIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM, VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell'avvocato GIUFFRIDA ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SCUDERI ANDREA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MESSINEO MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell'avvocato PAPA FRANCESCANTONIO, rappresentata e difesa dall'avvocato INGRASCÌ GIOVANNI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 94/07 del Consiglio di Giustizia amministrativa di PALERMO, depositata il 02/03/07;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 20/05/08 dal Consigliere Dott. VIDIRI GUIDO;
udito l'Avvocato SCUDERI ANDREA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI VINCENZO, che ha concluso per il rigetto, previa declaratoria della manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.
Rimessione alla Corte di ogni decisione sulle richieste di cui agli artt. 88 e 89 c.p.c., 598 c.p.c., comma 2. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato SC SS adiva il TAR di Catania per impugnare la deliberazione n. 231/22 del 3 maggio 1983, con la quale l'Istituto Autonomo Case Popolari, nel regolare il suo rapporto lavorativo, aveva recepito il contratto collettivo di settore, escludendo dalla retribuzione gli onorari percepiti da esso ricorrente nell'esercizio della sua professione di avvocato, dipendente dello stesso Istituto.
Dopo l'accoglimento della domanda del SS da parte del TAR la controversia veniva risolta con atto transattivo intervenuto tra l'IACP e lo stesso SS.
Con provvedimento n. 4 del 28 febbraio 1998, il Commissario straordinario pro tempore dello IACP, revocava le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione con le quali era stata approvata la transazione e concesso il trattamento richiesto dal SS, che ricorreva nuovamente al TAR di Catania, che annullava il suddetto provvedimento.
Il Commissario straordinario emanava altra deliberazione con il medesimo contenuto, n. 43 del 1 marzo 1996, ed anche avverso tale atto l'avvocato SS proponeva nuovo ricorso davanti al medesimo TAR, che con sentenza accoglieva il ricorso. A seguito di gravame avverso tale decisione, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia in sede giurisdizionale, con sentenza del 2 marzo 2007, dichiarava improcedibile l'appello stante la mancata riassunzione nel termine di sei mesi della causa in ragione dell'interruzione del processo conseguente alla morte del SS.
Avverso tale sentenza l'IACP propone, ai sensi dell'art. 362 c.p.c., ricorso a queste Sezioni Unite, affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso RI SS, nella qualità di erede di SC SS, che ha chiesto anche ex art. 89 c.p.c., comma 2, la cancellazione della frase "L'Avvocato SS
tuttavia, nella veste di Direttore Generale facente funzioni dell'Ente, disponeva la liquidazione in proprio favore della su indicata indennità di toga", contenuta a pag. 3 penultimo periodo del ricorso di parte avversa.
Ambedue le parti hanno depositato memorie difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso l'IACP denunzia difetto di legittima costituzione e/o difetto di giurisdizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia per illegittimità costituzionale delle norme che presiedono alla composizione del collegio giudicante, illegittimità costituzionale del D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,13 e 15 per violazione:
a) degli artt. 2, 34, 27, 100 Cost., art. 101 Cost., comma 1, art.108 Cost., comma 2, e art. 11 Cost., comma 2 (ovvero o in subordine per violazione degli articoli 24, 103 e 113 Cost.);
b) dell'art. 23, comma 1, e dell'art. 43 dello Statuto siciliano;
c) dell'art. 102 Cost., commi 1 e 2;
d) del comma 1 della 11^ disposizione transitoria della Costituzione nonché violazione dell'art. 37 c.p.c. per difetto di costituzione del giudice con nullità insanabile ex art. 158 c.p.c.. In particolare rileva il ricorrente che il legislatore delegato non avrebbe dovuto far altro che prevedere la mera localizzazione in Sicilia di una Sezione del Consiglio di Stato, realizzando un semplice decentramento di funzioni;
il Consiglio di Giustizia Amministrativa non può invece considerarsi semplice Sezione distaccata del Consiglio di Stato in quanto si differenzia da esso per l'intervento del governo regionale nel procedimento di designazione e nomina dei componenti laici, per la limitazione delle loro funzioni e per le particolari regole di composizione mista del Collegio giudicante. Solo lo Statuto speciale, in quanto norma di carattere costituzionale, poteva procedere in Sicilia all'istituzione di un organo a composizione speciale come il Consiglio di giustizia amministrativa.
Aggiunge ancora il ricorrente che il Consiglio di Giustizia amministrativa non può considerarsi come Sezione specializzata del Consiglio di Stato anche perché per l'art. 102 Cost. è consentita l'istituzione di Sezioni specializzate unicamente presso gli organi giudiziali ordinari e solo per determinate materie;
e deduce infine che il Consiglio di Giustizia non assicura in termini di indipendenza ed imparzialità dei giudici le stesse garanzie degli altri soggetti che esercitano la funzione giurisdizionale perché il criterio di nomina dei componenti laici, designati dal Presidente della Regione, non garantisce dal verificarsi della possibilità che l'esercizio delle funzioni giurisdizionali possa essere piegato alle esigenze connesse alla ripresa - dopo la cessazione della nomina - delle attività professionali e accademiche in precedenza svolte dai suddetti componenti del Consiglio.
All'esito dell'esposizione del motivo di ricorso l'Istituto ha formulato il quesito di diritto ex art. 366 bis. c.p.c.. Il ricorso va rigettato.
Va premesso che la questione attinente alla denunziata incostituzionalità della normativa che consente la partecipazione dei componenti laici nel Consiglio di giustizia amministrativa e la indipendenza ed imparzialità di detti giudici non porta a ritenere la questione stessa irrilevante e non rilevabile d'ufficio, per trattarsi di semplice vizio in procedendo da far valere con i normali mezzi di impugnazione, atteso che la rilevanza non può nel caso in esame essere messa in dubbio essendo incontestabile che accertare la costituzionalità della normativa vigente per la nomina dei componenti del Consiglio di Giustizia amministrativa in sede giurisdizionale incide in modo diretto sulla giurisdizione di detto Consiglio, o quanto meno, sull'esercizio della medesima (cfr. Corte Cost. n. 25 del 1976). Ciò premesso, tutte le questioni sollevate dall'attuale ricorrente, già esaminate dalla Corte costituzionale, devono reputarsi manifestamente infondate.
A tale riguardo va rimarcato come non possa addursi che vi sia stato con la introduzione del Consiglio di Giustizia amministrativa una violazione dell'art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia - oltre che con l'art. 102 Cost., comma 1, e l'art. 108 Cost., comma 1 - che prevede una riserva di legge per quanto attiene l'ordinamento giudiziario e l'istituzione di Sezioni specializzate in modo da determinare una disciplina unitaria ed inderogabile in materia,con la conseguenza che profili di censura potrebbero riguardare anche il D.Lgs. n. 373 del 2003. Ed invero - come emerge del resto dalla rubrica ("norme di attuazione dello Statuto speciale della regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato") e dall'art. 1, comma 2, del suddetto decreto (secondo cui le due Sezioni del Consiglio di Giustizia amministrativa, con funzioni rispettivamente consultive e giurisdizionali e giurisdizionali, "costituiscono Sezioni distaccate del Consiglio di Stato") - la peculiare struttura e la composizione del Consiglio di giustizia, delineate dal già citato decreto, costituiscono espressione di un mero decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali, senza che in mancanza di soluzioni organizzative prestabilite il modello organizzativo siciliano basato sulla presenza, nell'organo di giustizia amministrativo, di membri non togati appaia per ciò solo "praeter o contra statutum", trattandosi evidentemente di un modello del tutto particolare fondato sulla "specialità" di alcuni statuti regionali i quali possono anche, nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria, contenere norme a loro volta espressive di autonomia (cfr. sul punto sentenza della Corte Costituzionale n. 316 del 2004 ed ordinanza n. 179 del 2005). In tale modo si è data "piena" attuazione al principio di specialità contenuto nell'art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia e si è dato vita ad una disciplina che ha fissato entro i contorni dello Statuto quelli che in relazione a questo profilo particolare, si possono definire i "contenuti storico - concreti" dell'autonomia regionale siciliana (cfr. Corte Cost. sentenza n. 213 del 1998 e, più di recente, sentenza n. 316 del 2004 cit.). Va infine rigettata la richiesta della parte resistente volta ad ottenere la cancellazione della frase "L'Avvocato SS tuttavia, nella veste di Direttore Generale facente funzioni dell'Ente, disponeva la liquidazione in proprio favore della su indicata indennità di toga".
Ed infatti non si rinvengono i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per l'applicazione nel caso di specie del disposto dell'art. 89 c.p.c., avendo questa Corte più volte affermato che la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi può essere disposta anche nel giudizio di legittimità, rientrando fra i poteri officiosi del giudice, ma va esclusa allorquando tali espressioni non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalla esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue tesi e affermazioni (così tra le altre Cass. 20 gennaio 2004 n. 805; Cass. 26 luglio 2002 n. 11063). Per concludere le questioni di costituzionalità sollevate dall'Istituto ricorrente risultano manifestamente infondate. Il ricorrente Istituto, in ragione della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Istituto al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00, oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorari difensivi, oltre IVA, C.P.A. e spese generali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008