Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2008, n. 18033
CASS
Sentenza 2 luglio 2008

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Il motivo di ricorso nei confronti di sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia con cui si deduce l'illegittimità costituzionale delle norme che presiedono alla composizione del collegio giudicante è ammissibile ed è rilevante la relativa questione, atteso che detto accertamento incide in modo diretto sulla giurisdizione o, quanto meno, sul suo esercizio da parte dell'organo medesimo.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 15 del d.lgs. 24 dicembre 2003 n. 373 in relazione agli articoli 102, primo comma, e 108, primo comma, Cost., nonché all'art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2), atteso che le due Sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana costituiscono "Sezioni distaccate del Consiglio di Stato" - alla luce di quanto già affermato da Corte cost., n. 316 del 2004 e n. 179 del 2005 - espressione del principio di decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali (art. 23 dello statuto speciale della Regione siciliana) senza che, in assenza di soluzioni organizzative prestabilite, il modello organizzativo basato sulla presenza di membri "non togati" designati in sede locale appaia per ciò solo "praeter o contra statutum", trattandosi di un modello particolare, fondato sulla "specialita" dello statuto regionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2008, n. 18033
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18033
    Data del deposito : 2 luglio 2008

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