Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 26/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00206/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mazzoni, Maurizio Mastroianni e Antonio De Prata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto Parma, Borgo Antini, n. 3;
contro
l'Ufficio Territoriale del Governo La Spezia, il Ministero dell'Interno, la Questura La Spezia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, n. 2;
per l'annullamento
- del provvedimento del Prefetto della Provincia di La Spezia prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale è stato definito il ricorso gerarchico proposto dall'odierno ricorrente in data -OMISSIS- avverso il provvedimento protocollo Cat. n. -OMISSIS-, di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia, emesso dalla Questura di La Spezia;
- nonché, ove occorra, del provvedimento protocollo Cat. n. -OMISSIS- di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia, emesso dalla Questura della Spezia, impugnato in via gerarchica dall'odierno ricorrente;
nonché di ogni di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia, del Ministero dell'Interno e della Questura di La Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data -OMISSIS- e depositato il successivo -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti in epigrafe deducendo quanto segue.
2. Il ricorrente è titolare di licenza di porto di fucile uso caccia n. -OMISSIS- da ultimo rinnovata in data -OMISSIS-.
Prendendo le mosse da una informativa dei Carabinieri Forestali, in data-OMISSIS- la Prefettura di La Spezia ha emanato nei confronti del ricorrente un divieto di detenzione di armi e munizioni, ai sensi dell’art. 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (d’ora in avanti “T.U.L.P.S.).
In data -OMISSIS- il ricorrente ha impugnato in via gerarchica il suddetto provvedimento; il procedimento risulta ancora pendente.
La Questura di La Spezia, con provvedimento prot. -OMISSIS-, ha revocato la licenza di porto di fucile uso caccia; la Prefettura, con il provvedimento prot. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso gerarchico del -OMISSIS- avverso la suddetta revoca.
3. Avverso questi ultimi due provvedimenti il ricorrente articola plurime censure: carenza di istruttoria e di motivazione dell’atto che ha definito il ricorso gerarchico; illegittimità della revoca per mancata comunicazione di avvio del procedimento e difetto di motivazione, stante il carattere discrezionale del potere esercitato dalla Questura.
Le Amministrazione intimate si sono costituite in giudizio ribadendo il carattere vincolato del potere esercitato dalla Questura in esito al divieto di detenzione armi.
Le parti hanno presentato ulteriori memorie; alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., « il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ». L’art. 11, ult. co. del T.U.L.P.S. così recita: « le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate ».
6.1. Alla luce delle disposizioni appena passate in rassegna, è evidente che, a fronte dell’adozione di un divieto di detenzioni armi, il provvedimento di revoca della licenza si configura come atto vincolato. In tal senso si esprime consolidata giurisprudenza: « in tema di rapporto tra il provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi, di competenza del Questore, e quello di divieto di detenere le armi, munizioni e materiali esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S., di competenza del Prefetto, sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 R.D. 18 giugno 1931 cit., la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata secondo cui l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d'armi » (tra le tante, T.A.R. Veneto, Sez. I, 9 luglio 2024, n. 1791).
6.2. Nessun rilievo può avere la circostanza che il divieto di detenzione armi sia stato impugnato in via gerarchica in quanto allo stato l’efficacia di tale provvedimento non risulta sospesa; inoltre, il Collegio rileva incidentalmente che, stando alla narrativa del ricorrente, risulta ampiamente decorso il termine di cui all’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 per la formazione del silenzio rigetto sul ricorso gerarchico.
6.3. Considerata la natura vincolata della revoca, non possono trovare accoglimento le censure relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, stante il disposto di cui all’art. 21- octies , co. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere differente.
6.4. Per analoghe ragioni sono infondate le doglianze concernenti la carenza di istruttoria e di motivazione: entrambi i provvedimenti gravati danno conto del carattere vincolato della revoca questorile in seguito all’adozione del divieto di detenzione.
7. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente come da dispositivo, in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.