Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8567/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
29.11.1946,
e
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Isabella Gottardi;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 18.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1
1. rilevato che:
Per_
- i coniugi – dalla cui unione sono nati i figli e , rispettivamente il 28.7.1977 e il Per_1
27.5.1981, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti – hanno contratto matrimonio in Mendatica (IM) il 25.8.1975 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
29.11.1946,
e
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“I. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2 II. Il signor verserà a titolo di assegno di mantenimento a favore della Parte_1
signora l'importo di € 1.200,00 mensili entro i primi 5 giorni di ciascun Parte_2
mese, importo soggetto a rivalutazione ISTAT.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della separazione e i coniugi precisano quanto segue:
III. I coniugi convengono di sciogliere la comunione ordinaria relativa ad alcuni degli immobili in comproprietà procedendo all'assegnazione in proprietà esclusiva alla signora
[...]
dei seguenti beni: Parte_2
intera proprietà dell'abitazione coniugale sita in Genova Via Acerbi 29 interno 4 Piano T con annesso box pertinenziale, oltre all'intera proprietà del box posto in Via della Piazzetta 4R interno 72 piano S4 e del box posto in Via della Piazzetta 4R interno 73 piano S4.
Conseguentemente il signor trasferirà alla moglie mediante atto notarile Parte_1
da stipularsi entro il 30 giugno 2025 la sua quota di un mezzo della piena proprietà dei seguenti beni:
1)appartamento sito in Genova Via Acerbi 29 interno 4 ed annesse pertinenze (box e giardino) il tutto censito attualmente al Catasto fabbricati del Comune di Genova con i seguenti dati catastali:
sezione QUA, foglio 6, mappale 356, subalterno 17 graffato al subalterno 46, zona censuaria
6, categoria A/2, classe 3, vani 6,5, rendita catastale euro 1.409,93
Il box di pertinenza , è censito come segue:
sezione QUA, foglio 6, mappale 356, subalterno 3, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 3, mq. 14, rendita catastale euro 186,54
2) box posto in Via della Piazzetta 4r interno 72 piano S4 censito al Catasto fabbricati del
Comune di Genova con i seguenti dati catastali: Sez. Urb. GED Foglio 48 Particella 1341
Subalterno 73 R.C. Euro 109,44, Zona censuaria 1, Categoria C/6c), Classe 7, Consistenza 13
m2
3) box posto in Via della Piazzetta 4r interno 73 piano S4 censito al Catasto fabbricati del
Comune di Genova con i seguenti dati catastali:
3 Sez. Urb. GED Foglio 48 Particella 1341 Subalterno 74
R.C.Euro 117,86, Zona censuaria 1, Categoria C/6c), Classe 7, Consistenza 14 m2
IV. I coniugi convengono inoltre ulteriormente di sciogliere la comunione ordinaria relativa ad altri immobili in comproprietà procedendo all'assegnazione in proprietà esclusiva al sig. della intera proprietà del box posto in Genova Via della Piazzetta 4r Parte_1
interno interno18 piano Piano S1 oltre alla piena proprietà dell'appartamento situato sul territorio francese nella Corsica del Sud 20137 Santa Giulia denominato Santa Giulia Palace.
Conseguentemente la signora trasferirà al marito Parte_2 Parte_1
mediante atto notarile da stipularsi se possibile entro il 30 giugno 2025 la sua quota di un mezzo della piena proprietà dei seguenti beni:
- box posto in Genova Via della Piazzetta 4r interno interno18 piano Piano S1 censito al
Catasto fabbricati del Comune di Genova con i seguenti dati catastali: Sez. Urb. GED Foglio
48 Particella 1341 Subalterno 19 R.C. Euro 213,19, Zona censuaria 1, Categoria C/6), Classe
10, Consistenza 16 m2,
oltre alla quota di ½ (un mezzo)
-appartamento situato sul territorio francese nella Corsica del Sud 20137 Santa Giulia denominato Santa Giulia Palace e precisamente in Porto Vecchio (Corsica del Sud) 20137
Santa Giulia denominato “Santa Giulia Palace” ed individuato con i seguenti dati catastali:
Prefixe 20137 sezione BK n. 77 Località Santa Giulia superficie 00 ha, 59 a, 86 ca.
V. In relazione al trasferimento del 50% dell'immobile situato in Corsica la Sig.ra Parte_2
si impegna ed obbliga a rilasciare allo stesso marito procura speciale
[...] Parte_1
irrevocabile, con espressa facoltà di trasferire i beni a sé stesso perché possa intervenire in sua rappresentanza all'atto di trasferimento allo stesso del 50% dell'immobile sopra descritto.
VI. Le parti si riservano di fare ogni necessaria dichiarazione richiesta ai sensi di legge in sede di atti notarili di trasferimento degli immobili e ad effettuare le eventuali necessarie regolarizzazioni urbanistiche e/o catastali che fossero necessarie.
VII. I signori e dichiarano fin d'ora di rinunciare ad Parte_1 Parte_2
ogni diritto d'iscrizione di ipoteca legale sugli immobili di cui sopra.
4 VIII. Le parti precisano che il sopra descritto accordo patrimoniale, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione consensuale della separazione.
IX. Le parti chiedono l'applicazione, in loro favore, dei benefici di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154 (che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74) ed alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo
2000, n. 49/E, nonché alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 27E del 21.6.2012, o, in subordine, il beneficio fiscale “prima casa” [nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
D.P.R. 26 aprile 1986 numero 131, come modificata dall'articolo 3 comma 131 della Legge 28 dicembre 1995 numero 549].
X. Dichiarano le parti ai fini fiscali che il valore della quota di un mezzo dell'appartamento sito in Genova Via Acerbi 29 interno 4 ed annesso giardino box pertinenziali ammonta ad €
81.423,46 (ottantunmilaquattrocentoventitre/46); la quota di un mezzo del box posto in Via della Piazzetta 4R interno 72 ammonta ad € 6.894,72 (seimilaottocentonovantaquattro/72); la quota di un mezzo del box posto in Via della Piazzetta 4R interno 73 ammonta ad €
7.425,18 (settemilaquattrocentoventicinque/18);
inoltre la quota di un mezzo (1/2) del box posto in Genova Via della Piazzetta 4R interno 18 piano ammonta ad € 13.430,97 (tredicimilaquattrocentotrenta/97), la quota di un mezzo
(1/2) dell'appartamento situato sul territorio francese nella Corsica del Sud 20137 Santa
Giulia denominato Santa Giulia Palace ammonta ad € 130.000,00 (centotrentamila/00).
XI. Il signor si impegna a prelevare dalla casa ex coniugale tutti i suoi beni Parte_1
entro e non oltre la data dell'udienza presidenziale ed a restituire le chiavi dell'abitazione entro pari data.
Le spese di procedura sono integralmente compensate tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 2, parte II, serie A, anno 1975), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
5 Il giudice estensore dott. Matteo Gatti
Il presidente dott. Giovanni Maddaleni
6