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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente
SC OB, LA
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1486/2022 depositato il 11/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 COMM ACC UNIF 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 CONTR IVS 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 CONTR IVS 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 CONTR IVS 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 SANZ AMM ISP LA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 TERRITORIO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 CONTR IVS 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 REDD BENI IMM 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 SANZ PRO ISP LA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 SOMME AGG 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 SOMME AGG 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 SOMME AGG 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, la intimazione di pagamento sopra specificata relativa a n. 4 cartelle esattoriali sollevando eccezioni processuali e di merito.
Agenzia delle Entrate, costituita, contestava le avverse doglianze concludendo per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria dep. il 10.12.2025 la ricorrente chiedeva la estinzione del giudizio avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 1 DL 197/2022, come da documentazione prodotta.
Agenzia delle Entrate per la riscossione aderiva a tale richiesta e all'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, non avendo le parti alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una decisione sul merito della vicenda per effetto della adesione della ricorrente alla definizione agevolata ex art. 1 DL 197/2022, come da documentazione prodotta.
Non resta pertanto che provvedere di conseguenza, con integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente
SC OB, LA
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1486/2022 depositato il 11/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 COMM ACC UNIF 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 CONTR IVS 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 CONTR IVS 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 CONTR IVS 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 SANZ AMM ISP LA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 TERRITORIO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 CONTR IVS 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 REDD BENI IMM 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 SANZ PRO ISP LA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 SOMME AGG 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 SOMME AGG 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 SOMME AGG 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90015644 36 000 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, la intimazione di pagamento sopra specificata relativa a n. 4 cartelle esattoriali sollevando eccezioni processuali e di merito.
Agenzia delle Entrate, costituita, contestava le avverse doglianze concludendo per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria dep. il 10.12.2025 la ricorrente chiedeva la estinzione del giudizio avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 1 DL 197/2022, come da documentazione prodotta.
Agenzia delle Entrate per la riscossione aderiva a tale richiesta e all'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, non avendo le parti alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una decisione sul merito della vicenda per effetto della adesione della ricorrente alla definizione agevolata ex art. 1 DL 197/2022, come da documentazione prodotta.
Non resta pertanto che provvedere di conseguenza, con integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.