Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/05/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.221/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 221/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 289/2022 del
Tribunale di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 26.05.2022 all'esito del giudizio n. 1783/2018 R.G., avente ad oggetto ”opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di fornitura”, vertente tra
, c.f. , in proprio e nella qualità di titolare della DITTA Parte_1 CodiceFiscale_1
OS LI ALFREDO, elettivamente domiciliato in Isernia, v. Umbria - Centro
Commercio e Affari, Scala A3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bellano che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di appello.
[...]
[..
tempore, elettivamente domiciliata in Campobasso, Corso Mazzini n. 101 presso lo studio dell'avv.
Marco Pizzuti che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n° 2777/2017 R.G.A.C.
- APPELLATA-
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica, in sostituzione dell'udienza del 20.11.2024,
come disposto con decreto del 19.10.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 21.11.2024 assegnati i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO
Con atto del 7 settembre 2018 , in proprio e nella qualità di titolare della DITTA Parte_1
OS LI di LI ALFREDO, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°14/2018 emesso dal Tribunale di Campobasso in favore della Parte_2
per il pagamento dell'importo di € 34.346,44 portato nella fattura monitoriamente azionata n.
[...]
311 del 25.11.2016.
Assumeva di non aver intrattenuto alcun rapporto con la ingiungente, rimarcando che dalla documentazione prodotta risultava che la fornitura era stata effettuata in favore della Euroscavi
AN di AN & C. s.a.s.
Preliminarmente invocando la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato tardivamente, nonché chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, nonché una pronuncia negatoria di debito, eccepiva la non conformità all'originale della documentazione prodotta in copia nella fase monitoria, disconoscendone altresì la sottoscrizione. Costituitasi in giudizio, la contestava l'opposizione e precisava, Parte_2
quanto alla eccepita inefficacia del monitorio opposto, di aver provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito del provvedimento di correzione.
Assumeva che, in ogni caso, l'eventuale inefficacia del decreto ingiuntivo non comportava l'estinzione del giudizio, dovendo il giudice dell'opposizione provvedere sulla domanda giudiziale di pagamento introdotta con il ricorso ex art. 633 c.p.c., potendo tutt'al più avere conseguenze unicamente in relazione alle spese liquidate per la fase monitoria.
In merito al difetto di legittimazione passiva, evidenziava come dalla documentazione prodotta si poteva rilevare che il rapporto contrattuale si era perfezionato con l'opponente, dal momento che, sia nei documenti di trasporto, sia nella fattura, era indicata la partita iva ed il codice fiscale dell'opponente dai quali era possibile individuare con esattezza il soggetto destinatario delle prestazioni.
In fase istruttoria, venivano ammesse ed assunte le prove testimoniali richieste dalla sola parte opposta, nonché l'espletato l'interrogatorio formale, e si ordinava, inoltre, all'opponente il deposito delle proprie scritture contabili, ordine a cui l' non ottemperava. Parte_1
All'esito, il Tribunale di Campobasso, con sentenza n.289/2022, in questa sede gravata, rigettava l'opposizione, confermando il monitorio opposto e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Il primo giudice riteneva tempestiva la notifica del decreto ingiuntivo opposto poiché avvenuta nel termine di cui all'art. 644 c.p.c. da computarsi a far tempo dalla data di integrazione del provvedimento monitorio mentre, in ordine al difetto di legittimazione passiva rilevava che l'opposta aveva ”documentalmente dimostrato che …il rapporto contrattuale di cui alla richiamata fattura, è
intercorso con l'odierno opponente”.
Il Tribunale evidenziava altresì che l'opponente avesse genericamente replicato alle difese svolte dall'opposta, così come avesse altrettanto genericamente affermato di “non riconoscere” i documenti prodotti dall'opposta, le sottoscrizioni ivi presenti, in alcun modo circostanziando ovvero allegando elementi contrari favorevoli ad essa opponente.
Inoltre, il primo giudice riteneva che le prestazioni e le forniture indicate nella fattura monitoriamente azionata dovevano ritenersi provate all'esito della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, ma anche in ragione dell'inosservanza da parte dell'opponente dell'ordine ex art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio le proprie scritture contabili.
Avverso tale pronuncia, con citazione notificata il 23.06.2022, ha proposto appello , Parte_1
in proprio e quale titolare della Ditta Euroscavi AN di AN Alfredo, chiedendone la riforma e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare
integralmente la sentenza n. 289/2022 RG n. 1783/2018 del 26.05.2022, pubblicata in pari data,
emessa dal Tribunale di Cqmpobasso in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Avv.
Barulli Antonio Giovenale, accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure, nonchè le
successive eccezioni di nullità, inammissibilità e decadenza formulate nel corso del giudizio che di
seguito si riportano: - in via pregiudiziale di merito, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del decreto
ingiuntivo opposto, con conseguente revoca dello stesso, per difetto di legittimazione passiva e per
la completa estraneità dell'opponente alla vicenda contrattuale dedotta in monitorio;
- nel merito,
previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto
dall'opponente in favore della società opposta accertando e dichiarando il difetto di legittimazione
passiva dell'appellante in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti, per i motivi di
fatto e di diritto innanzi esposti;
- in ogni caso, annullare, dichiarare nullo e/o revocare il decreto
ingiuntivo n. 14/2018,l emesso dal Tribunale di Campobasso siccome errato, ingiusto ed illegittimo,
accertando l'insussistenza della pretesa creditoria vantata dall'opposta nei confronti dell'opponente,
per le causali come indicate nella parte motiva;
- condannare l'opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- condannare
l'opposta al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per lege. In via istruttoria, si ribadisce la contestazioni ed il disconoscimento della documentazione prodotta in
quanto in alcun modo riferibile all'opponente, il quale reitera il formale disconoscimento delle
sottoscrizioni ivi apposte ai sensi dell'art. 214 c.p.c.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo
grado e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni per tutte le ragioni esposte nella parte
motiva del presente appello. L'appellante ripropone e reitera le istanze istruttorie formulate nel
primo grado di giudizio, nonché le allegazioni, difese, deduzioni difensive svolte nel medesimo
giudizio”.
Con comparsa del 24.05.2023 si è costituita in giudizio l'appellata Parte_2
preliminarmente eccependo l'inammissibilità del gravame, essendo mera riproposizione delle eccezioni e deduzioni svolte nel primo grado del giudizio, ma anche perché i motivi di impugnazione non erano specificamente ancorati alla motivazione della sentenza gravata.
Nel merito, ha evidenziato l'infondatezza del gravame laddove l'appellante ha assunto l'erroneità
della sentenza gravata, ritenendo che il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato poiché notificato oltre i termini previsti dall'art. 644 c.p.c., ma anche in quanto l'opponente sarebbe stato completamente estraneo al rapporto giuridico dedotto in giudizio, non potendo ritenersi idonea a comprovare l'esistenza del credito nei confronti dell'opponente la produzione della fattura che potrebbe, tutt'al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione del contratto.
Ha altresì rimarcato come pure gli altri motivi di gravame non potessero essere ritenuti meritevoli di accoglimento, dal momento che l'eccepita violazione dell'onere della prova si palesava priva di fondamento perché non considerava che l'opposta aveva provveduto all'esibizione, all'udienza del 5
dicembre 2019, degli originali dei documenti genericamente contestati, senza che l'opponente avesse reiterato il disconoscimento pure di tale documentazione, nonchè le sottoscrizioni ivi apposte.
Infine, ha rilevato che dall'infondatezza di primi tre motivi di gravame derivava l'infondatezza pure di quelli relativi all'omessa condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Ha concluso quindi per l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, per il rigetto nel merito, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e competenze del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento alla pregiudiziale eccezione circa la non rispondenza dell'atto introduttivo ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., va osservato che l'onere di specificità dei motivi di cui alla predetta disposizione, come modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, non implica l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. sez. unite 2017/n. 27199, nonché Cass. sez II, 27/03/2015, n. 76294;
Cass. 2015/ n. 2143; Cass. sez. III sent. n. 22502 del 2014).
Benchè pertanto non si richiede che l'appellante svolga necessariamente argomentazioni diverse da quelle contenute negli atti di primo grado, occorre “una chiara individuazione delle questioni e dei
punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”,
elementi nel caso ravvisabili nell'atto di appello.
Nel primo motivo di appello, l'appellante critica la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto tempestiva la notifica del d.i. n.14/2018.
Il motivo è infondato.
Infatti, il termine di sessanta giorni stabilito dalla disposizione in commento è stato, nel caso,
rispettato dovendosi considerare, quale dies a quo per la notificazione del decreto ingiuntivo,
la data del 28-30/05/2018 nella quale il provvedimento di integrazione è stato comunicato alla che, di conseguenza, ha osservato il termine Parte_2
codicisticamente previsto per la notifica del monitorio opposto, avvenuta il 3.07.2019. Tra l'altro, ove anche si volesse ritenere, in tesi, che il decreto ingiuntivo sia stato notificato tardivamente, il giudice dell'opposizione è comunque tenuto a pronunciarsi sulla domanda di pagamento introdotta con il ricorso monitorio dall'opposta; e l'eventuale la pronuncia di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica può avere solamente riflessi sulle spese della fase monitoria.
Nel secondo motivo di appello l'impugnante lamenta l'omessa, carente ed illogica motivazione in merito alla insussistenza della legittimazione passiva in capo all'appellante, e violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101 e 102 c.p.c.
Ciò posto si evidenzia, alla luce della documentazione di cui ad all. n° 2 al fascicolo della parte opposta, che il preventivo del 28.10.2016 nonché i DD.d.T. sottesi alla fattura azionata ed altresì quest'ultima, recano tutti la partita I.V.A. della Ditta individuale LI, e non già quella dell'altra debitrice ingiunta ”Euroscavi AN di AN AN S.a.S.
(che non ha inteso proporre opposizione avverso il D.I. in parola). La ripetizione di tale dato su tutti i plurimi, suddetti documenti lascia convinti che non si sia trattato di un mero errore materiale, come assume l'appellante.
Quanto all'assegno bancario n. 5309060210-12, in atti, rimasto insoluto, sottoscritto dall'Amministratore della Euroscavi AN AN SAS, va ribadito che l'ingiunzione di pagamento è stata chiesta ed emessa anche nei confronti di detta Società in via solidale con l'attuale appellante, tanto è vero che la provvisoria esecuzione del d.i., concessa sulla base di detto assegno, è stata successivamente sospesa ex art. 649 c.p.c. nei confronti di Parte_1
.
[...]
Peraltro, in primo grado è stato pure prodotto il contratto di appalto intercorso in data
13.12.2016 tra l'opponente e il relativo a lavori Parte_3
successivamente eseguiti dall'opposta, come è stato anche confermato dalle concordi e circonstanziate deposizioni testimoniali rese del Direttore dei Lavori e dal capo cantiere della i quali hanno precisato che la fornitura e posa in opera del Parte_2 conglomerato SO (cioè la prestazione per la quale la Parte_2
domanda di essere compensata) è stata effettuata dall'attuale appellata, e che i lavori sono stati “regolarmente contabilizzati”, “effettivamente collaudati e pagati”.
Orbene, alla luce di tanto, la statuizione gravata si palesa corretta, affatto carente ed illogica,
coerente con le emergenze probatorie, ed elimina qualsiasi dubbio in merito al soggetto legittimato passivamente, per cui il secondo motivo di appello si palesa privo di pregio.
Nel terzo motivo di gravame l'appellante si duole dell'omessa, errata e illogica valutazione delle prove poste a fondamento del credito vantato, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine al principio di specifica contestazione, e dell'art. 2697
c.c.: in sintesi, secondo l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le prove documentali fornite dalla opposta.
Al proposito, reputa il Collegio che il primo giudice ha correttamente disatteso tale motivo di opposizione evidenziando, con motivazione completa ed esaustiva, come i documenti prodotti comprovano il rapporto contrattuale intercorso. E come argomento di prova in tal senso, ex art. 116 c.p.c., non può non essere valorizzato, unitamente agli altri elementi probatori emersi,
il comportamento processuale del già opponente consistito nel non avere ottemperato ingiustificatamente all'ordine giudiziale ex art. 210 c.p.c. di esibizione delle proprie scritture contabili.
Infine, si evidenzia l'infondatezza anche degli ultimi due motivi di gravame attinenti all'omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria, e di condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, “stante l'assoluta fondatezza
dell'opposizione”.
Innanzitutto, la condanna alle spese segue i principi di causalità e soccombenza, rispetto ai quali è evidente che l'opponente, da un lato, ha dato causa alla lite, proponendo l'opposizione e, dall'altro, è rimasto soccombente integralmente, per cui correttamente il Tribunale ha posto le spese del giudizio a carico dell' Parte_1 Quanto alla richiesta ex art. 96 c.p.c., si osserva che il primo giudice ha disatteso
(correttamente, per quanto innanzi esposto) l'eccezione di difetto di legittimazione passiva,
sicchè deve ritenersi che l'opposta ha legittimamente istaurato il giudizio nei confronti del soggetto titolare di legittimazione passiva.
Per tali motivi l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come in dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€
34.346,44).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n.
221/2022 R.G. sull'appello proposto da , in proprio e nella qualità di titolare della Parte_1
DITTA OS LI ALFREDO, con citazione notificata il 23.06.2022 nei confronti di avverso la sentenza n. 289/2022 del Tribunale di Campobasso in Parte_2
composizione monocratica pubblicata il 26.05.2022 all'esito del giudizio n. 1783/2018 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell' appellata, delle spese processuali del grado, liquidandole nel complessivo importo di euro 7.495,50 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e
Cpa come per legge;
3) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 10.04.2025
Il consigliere est. Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico