Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle VE Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 22.6.2022 al n. 1178 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
corrente in Bologna, Parte_1 elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Bonari, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Cicero del Foro di Milano, come da mandato allegato all'atto di citazione in primo grado,
APPELLANTE contro corrente in Parma, _1 subentrata nei rapporti a AR
, elettivamente domiciliata in Firenze, presso e
[...] nello studio dell'avv. Francesco Edlmann, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Solinas del Foro di Venezia, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
corrente in Milano, elettivamente Controparte_3 domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv.
Beatrice Ducci Donati, che la rappresenta e difende come
1
APPELLATA
, corrente in Modena, Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 24-26.9.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza oggetto di impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria:
- In via principale e nel merito:
Accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta per aver monetizzato gli Controparte_5 assegni per cui è causa per complessivi Euro 16.420,00 in palese violazione dell'art. 43 L.A. e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1466/22 emessa dal Tribunale di
Firenze, condannarla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 16.420,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per : _1
“In via preliminare
- procedere allo stralcio della documentazione che ha depositato tardivamente ed irritualmente con Parte_1 la consulenza tecnica di parte, con la comparsa conclusionale di primo grado, documentazione depositata
2 nuovamente dall'Appellante a pagina 40 dell'atto di gravame;
- in ogni caso si chiede, all'Eccellentissima Corte di Appello, che non vengano presi in considerazione tutti i documenti (nessuno escluso) depositati da
[...] dopo lo spirare dei termini istruttori Parte_1 in primo grado;
- in ogni caso, si chiede, all'Eccellentissima Corte di Appello, che non vengano prese in considerazione tutte le nuove e tardive domande e/o contestazioni mosse dall'Appellante; in via preliminare in accoglimento dei motivi di appello incidentale:
- dichiarare, anche in accoglimento dell'appello incidentale e per i motivi anche ivi indicati, la carenza e/o legittimazione attiva in capo ad
[...] in merito a tutti gli assegni oggetto Parte_1 di causa;
in via principale nel merito anche in eventuale accoglimento dei motivi di appello incidentale:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, confermare, comunque, anche eventualmente per motivi diversi da quelli già accolti dal Giudice di primo grado ed anche in accoglimento degli appelli incidentali, la Sentenza n. 1466/2022 resa nella causa avente RG n. 15056/2017 dal Tribunale di Firenze in data 14.5.2022 e pubblicata in data 16.5.2022 e/o, comunque, in ogni caso, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto anche per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso rigettare, comunque, anche per i motivi esposti nel presente atto, ed anche in accoglimento dell'appello incidentale, l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto
3 rigettarsi tutte le domande (nessuna esclusa) svolte da
; Parte_1 in via subordinata anche in eventuale accoglimento dei motivi di appello incidentale:
- in ogni caso rigettare, comunque, anche per i motivi esposti nel presente atto, ed anche in accoglimento degli appelli incidentali, anche ai sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c., ogni domanda azionata nei confronti di in quanto _1 infondata in fatto e diritto e, comunque, in ogni caso, accertare, anche in accoglimento degli appelli incidentali, l'esclusiva responsabilità di
[...]
e/o di e/o di Parte_1 CP_3 CP_4
nell'accadimento dei fatti;
[...]
- nella denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle domande di condannare, anche Parte_1 per i profili indicati nel presente atto, ed anche in accoglimento degli appelli incidentali, in CP_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere manlevata di quanto la _1 stessa fosse tenuta a corrispondere all'Appellante per capitale, interessi e spese.
- nella denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle domande di condannare, anche Parte_1 per i profili indicati nel presente atto, ed anche in accoglimento degli appelli incidentali, CP_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere manlevata di quanto la _1 stessa fosse tenuta a corrispondere all'Appellante per capitale, interessi e spese. in via ulteriormente subordinata anche in eventuale accoglimento dei motivi di appello incidentale
- accertare, anche in accoglimento degli appelli incidentali, il concorso di colpa della società
4 Appellante e/o di e/o di CP_3 CP_4 attesa l'applicazione del I comma dell'art. 1227 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c. e per l'effetto limitare l'entità del danno lamentato;
in ogni caso:
- si chiede la restituzione di quanto già corrisposto in data 20.9.2022 in esecuzione della sentenza e, quindi, la condanna di (c.f./p.iva in CP_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza Meda n. 4, al pagamento dell'importo di euro 7.054,84 oltre interessi legali dalla data di pagamento alla data di effettiva restituzione;
- si chiede la restituzione di quanto già corrisposto in data 28.6.2022 in esecuzione della sentenza e, quindi, la condanna di (c.f. in persona CP_4 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modena
Via San Carlo 8/20, al pagamento dell'importo di euro
7.054,84 oltre interessi legali dalla data di pagamento alla data di effettiva restituzione;
- con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge”.
Per : Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, esaminata la documentazione in atti, valutata la legislazione e la giurisprudenza nonché l'istruttoria svolta in primo grado, accertare anche nel presente gravame la totale assenza di responsabilità del CP_3
quale Istituto emittente i quattro assegni di
[...] traenza emessi su convenzione in nome e per conto di titoli risultati Parte_1 falsificati e pagati da Credit Agricole Italia S.p.A. a soggetti non beneficiari degli stessi, con conferma per quanto riguarda il del disposto della Controparte_3
5 sentenza n. 1466/2022 del Giudice del Tribunale di
Firenze del 16.05.2022.
In ogni caso respingere le domande tutte della parte appellante incidentale Credit Agricole Italia S.p.A. proposte nei confronti del poiché Controparte_3 inammissibili, infondate, non provate e prescritte.
Con vittoria di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1178/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1466 del
16.5.2022; parti: c. Parte_1
subentrata nei rapporti a _1 ed altresì appellante AR incidentale, e Controparte_3 Controparte_4 quest'ultima non costituita), esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24-26.9.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 [...] innanzi il Tribunale di Firenze per AR ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, previa ogni più opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, condannarla, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro 16.420,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge. In via istruttoria si chiede essere ammessi alla prova testimoniale sulle circostanze di cui all'atto di citazione, con riserva di meglio capitolare ed
6 indicare testi, nei termini concedendi”. - La causa veniva iscritta al n. di R.G. 15056/2017 e assegnata alla Dott.ssa con prima udienza al 31/1/2018; - Si costituiva Per_1 contestando la domanda Controparte_6 attorea e chiedendo autorizzazione per la chiamata in causa dei terzi Unipol BA S.p.A. e La causa Controparte_3 veniva assegnata a questo giudice e la prima udienza differita al 15/05/2018; Si costituivano i terzi chiamati e alla prima udienza le parti chiedevano concedersi i termini ex art. 183 c.p.c.. Il G.I. li concedeva e rinviava per l'ammissione delle prove all'udienza del 20/02/2019; Alla predetta udienza le parti si riportavano alle proprie istanze istruttorie ed il Giudice si riservava;
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice ammetteva CTU sugli assegni contraffatti, nominando all'uopo la dott.ssa e rinviando per il Persona_2 giuramento all'udienza del 3 aprile 2019; Alla predetta udienza, il CTU prestava il giuramento di rito e le veniva posto il seguente quesito “ Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, espletato ogni accertamento o rilievo necessario, se gli assegni bancari oggetto di causa presentino contraffazioni, alterazioni, cancellazioni o abrasioni ed in particolare se il nominativo del beneficiario risulta contraffatto. Indichi se la falsità sia rilevabile in base alla diligenza dell'accorto banchiere. Offra la Ctu ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della decisione.”. La causa veniva rinviata al 24/07/2019 per esame CTU;
La consulente depositava la perizia in data 7/07/2019; All'udienza del 24/7/2019 la causa veniva rinviata al 29/09/2020 per la precisazione delle conclusioni;
Con provvedimento datato 8/09/2020, il Giudice, a causa dell'emergenza pandemica da Covid19, disponeva che l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata per la data del 29 settembre 2020 dovesse svolgersi mediante il deposito telematico di note scritte contenenti eventuali istanze e la precisazione delle conclusioni, con termine alle parti sino al 25 settembre 2020 per il deposito telematico delle citate note scritte e delle conclusioni;
Le parti depositavano note scritte di precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie e repliche conclusionali;
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre esaminare la questione della eccepita incompetenza territoriale.
[OMISSIS] L'attrice ha allegato di aver emesso gli assegni n. 8238083134 - 08, emesso il 20/02/2012, intestato a Condominio Via A. Del Castagno 42, dell'importo di Euro 820,00, tratto su BA Popolare di Novara S.p.A. (oggi Banco Popolare Società Cooperativa) per conto di (doc. n. 2); n. Parte_2 0072207671 - 03, emesso il 08/10/2010, intestato al Sig.
[...]
dell'importo di Euro 8.000,00, tratto su Unipol Persona_3 BA S.p.A. per conto di (doc. Parte_1 n. 3); n. 8238300604 - 01, emesso il 12/04/2012, intestato alla Sig.ra dell'importo di Euro Persona_4 4.000,00, tratto su BA Popolare di Novara S.p.A. (oggi Banco Popolare Società Cooperativa) per conto di Parte_3
[...] [...]
(doc. n. 4); - n. 8200021502 - 10, emesso il
[...] 30/04/2012, intestato al Sig. dell'importo Persona_5 di Euro 1.600,00, tratto su Banco Popolare Società Cooperativa per conto di Milano Assicurazioni S.p.A. (doc. n. 5); Ha altresì allegato che gli intestatari, tuttavia, con ripetute comunicazioni, rendevano noto all'Ispettorato Sinistri dell'attrice territorialmente competente di non aver mai ricevuto nessun assegno portante l'importo liquidato e, tantomeno, di aver mai incassato le relative somme;
- conseguentemente, l'attrice dava corso alle opportune verifiche contabili ed accertava che i destinatari dei predetti assegni non avevano ricevuto il pagamento oggetto dell'assegno di traenza. In particolare, alcuni degli intestatari ed il Condominio Via A. Del Persona_3 Castagno 42), appreso l'esito delle ricerche effettuate dall'attrice, non solo negavano di aver mai compiuto detta operazione ma, non appena avuta la possibilità di esaminare, in copia, il titolo di credito che avrebbero dovuto ricevere, accertavano che le sottoscrizioni apposte sul medesimo, al momento della negoziazione, sia per traenza che per girata per l'incasso, erano apocrife, in quanto non corrispondenti a quelle che gli stessi erano soliti vergare e, pertanto, sporgevano la relativa denuncia - querela, e nello specifico:
- il signor nato a [...] il [...] e Persona_3 residente in [...], presso la Questura di Napoli, Commissariato P.S. Vasto Arenaccia, in data 14/02/11 (doc. n. 6); - il signor CP_7
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], in qualità di Amministratore rappresentante del Condominio Via A. Del Castagno 42 presso la Stazione dei Carabinieri di Firenze Legnaia, Legione Carabinieri Toscana, in data 04/04/2013 (doc. n. 7); - Per i restanti intestatari, invece, i citati assegni risultavano contraffatti: in luogo dei corretti beneficiari di cui sopra, essi riportavano infatti ciascuno un nome diverso dall'originale. Al posto di e i titoli Persona_4 Persona_5 riportavano il nominativo (cfr. docc. nn. 4 e Parte_4 5). - Tutti gli assegni di cui sopra risultano negoziati presso filiali della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., oggi convenuta. Parte attrice, quindi, essendo rimasta inadempiente nei confronti di tutti gli intestatari dei predetti titoli, sebbene per fatto non imputabile, provvedeva ad eseguire un secondo pagamento (docc. nn. da 8 a 11) per tutti gli importi citati, estinguendo, così, la propria obbligazione nei confronti degli aventi diritto. La difesa di parte convenuta ha sostenuto che la banca ha fatto tutto quello che occorreva secondo la diligenza professionale per accertare l'identità del prenditore richiedendo documento e codice fiscale. Al riguardo si evidenzia che l'esibizione di un solo documento di identificazione con fotografia, oltre al documento relativo al codice fiscale, non è, di per sè solo, indicativo di scarsa diligenza, dato che: in primo luogo, non si può pretendere che la persona che richiede l'apertura di un conto corrente esibisca due documenti di identificazione muniti di fotografia, in quanto, mentre la carta di identità è documento
8 che chiunque può ottenere e di cui è tenuto a munirsi, tutti gli altri documenti sono rilasciati solo in relazione ad attività o a status (guida di autoveicolo o di natante, viaggio all'estero, fruizione di una pensione, porto di arma) del tutto facoltativi e del tutto estranei all'operazione di apertura di conto e quindi non si può pretendere che il richiedente ne sia munito;
. in secondo luogo, l'esibizione di due documenti dotati di fotografia, anziché di uno solo, diminuisce il rischio di erronea identificazione in misura insignificante, atteso che chi è in grado di procurarsi un documento falso non ha in genere alcuna difficoltà a procurarsene due;
in terzo luogo, il D.Lvo 231/07 (emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) prevede che l'identificazione del cliente debba essere svolta alla presenza dello stesso mediante l'esibizione da parte di questi di un solo documento di identità in corso di validità; in quarto luogo è del tutto irrilevante la segnalazione da parte di ABI del 7.5.2001 alle banche associate dell'opportunità di richiedere al potenziale cliente la presentazione di due documenti di identificazione per l'apertura del rapporto, sia perché tale segnalazione trovava la propria giustificazione sulla base di una giurisprudenza della Corte di Cassazione (che aveva ritenuto che la responsabilità della banca negoziatrice per aver pagato l'assegno a persona diversa dal legittimo beneficiario avesse natura oggettiva) poi, come visto, mutata, sia perchè si trattava di un mero suggerimento senza alcuna efficacia vincolante, sia soprattutto perché in contrasto con le ben più pregnanti e significative esigenze esposte nei punti precedenti. In conclusione quindi la tesi di
, è infondata, dato che, come statuito anche da Parte_1 recenti sentenze della Corte di Cassazione [OMISSIS], la banca negoziatrice adempie, come detto, diligentemente il suo onere di identificazione del cliente al momento dell'apertura del conto, chiedendo l'esibizione di un documento di identità e verificando che lo stesso non presenti elementi tali da far insorgere il sospetto che non sia genuino, senza obbligo, cioè, di compiere alcuna altra attività diretta ad accertarne l'effettiva emissione da parte dell'ente che lo ha rilasciato, come effettivamente è accaduto nella fattispecie in esame. Quanto alla questione dell'evidenza della contraffazione degli assegni risultati contraffatti. Va a tale proposito premesso che la Suprema Corte con la nota sentenza n. 12806 del 21 giugno 2016 ha affermato che al fine di riconoscere responsabilità in capo alla banca nella negoziazione di assegni contraffatti occorre una valutazione in concreto del comportamento della stessa, secondo il parametro della diligenza professionale, in ragione del quale essa potrà essere ritenuta responsabile “soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche
9 per rilevare la falsificazione nè è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo”. Per stessa ammissione della parte attrice, i titoli n. 72207671 e 8238083164 non sono stati oggetto di asserita alterazione. Sui titoli n. 8237968413, 8238300604, 8200021502 è stata disposta una Consulenza Tecnica di Ufficio la quale ha rilevato che: “…le raschiature sono state effettuate con maestria, lasciando suggestivamente inalterato il supporto cartaceo. Né l'occhio, né il tatto avrebbero potuto percepire la contraffazione avvenuta sui tre assegni, pertanto secondo la normale dell'accorto banchiere si ritiene che nessuna responsabilità risulti allo stesso imputabile…”. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU appaiono logiche e ben motivate e possono pertanto essere utilizzate dal Giudice ai fini della decisione. Il Giudice pertanto ritiene che il banchiere, che opera con la diligenza richiesta dalla sua professione, non avrebbe potuto, semplicemente guardando e toccando i suddetti assegni, sospettarne una possibile contraffazione. In conclusione, quindi, ritiene che la banca negoziatrice non debba essere ritenuta responsabile del danno causato al traente, non potendosi rilevare la possibile contraffazione degli assegni in questione, senza l'utilizzo di particolare strumentazione ma solo usando la diligenza professionale, che le è richiesta. SULLE SPESE DI LITE Nel rapporto processuale intercorso tra
[...] e le spese Parte_1 Controparte_6 di lite del presente giudizio non possono che essere regolate secondo il principio della soccombenza;
pertanto,
[...]
risultata totalmente soccombente, è Parte_1 obbligata a rifondere le spese di lite sostenute da
[...]
spese di lite che sono liquidate Controparte_6 secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000. Nel rapporto processuale intercorso tra Controparte_6 e ed atteso che
[...] CP_3 Controparte_4 le domande proposte dalla prima nei confronti delle terze chiamate sono rimaste totalmente assorbite dall'accoglimento della difesa proposta da nei Controparte_6 confronti della domanda proposta da Parte_1
, le spese di lite devono essere liquidate secondo il
[...] principio della soccombenza virtuale. Pertanto, è necessario accertare se le banche trattaria – emittente gli assegni in questione (cioè e sarebbero CP_3 CP_4 state obbligate a tenere indenne (totalmente o parzialmente) la banca negoziatrice (cioè ) Controparte_6 CP_6 del danno che questa fosse stata obbligata a risarcire al traente (cioè a . Nella Parte_1 fattispecie in esame non avrebbe potuto ritenersi fondata la domanda svolta nei confronti delle terze chiamate per non aver ottemperato all'onere di esaminare il titolo portato in Stanza di Compensazione, valutarne la congruità e comunicarne l'impagato. Poiché si è trattato di assegni di traenza che riportano la sottoscrizione fronte-retro del solo beneficiario, il quale appone la firma alla consegna e al momento dell'incasso, si concorda con quanto sostenuto dalle
10 terze chiamate nel ritenere che solo l'istituto negoziatore era nella posizione di poter identificare il soggetto beneficiario ed in grado di controllare l'autenticità della firma di chi, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento e che, al contrario, il Controparte_3 e la allora NI BA oggi non ne avevano la CP_4 materiale possibilità; alle terze chiamate, pertanto, non può essere attribuita alcuna responsabilità. In conclusione, quindi, non risultando provato che le banche trattarie - emittenti, che, ovviamente, non hanno avuto la disponibilità materiale degli assegni contraffatti, avrebbe avuto la conoscenza anche del nome del beneficiario, apposto sull'assegno, oltre che del numero e dell'importo, non risulta accertato che esse avrebbero potuto, usando la diligenza professionale richiesta al banchiere, accorgersi della contraffazione e avrebbero quindi dovuto comunicare l'impagato alla banca negoziatrice. Pertanto, le domanda di manleva proposte da nei confronti di Controparte_6 e per il cui accoglimento CP_3 CP_4 l'attrice aveva chiesto e ottenuto la chiamata in causa di quest'ultime, sarebbe risultata in ogni caso infondata. Per conseguenza è obbligata a Controparte_6 rifondere le spese di lite sostenute da e CP_3 CP_4
, spese di lite che sono liquidate secondo i valori medi
[...] dello scaglione da 5.201,00 a € 26.000. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione, definitivamente decidendo nella causa promossa da Parte_1 (C.F. ), contro
[...] P.IVA_3 Controparte_6 (C.F. ), e già NI BA
[...] P.IVA_4 CP_4 S.P.A. e così provvede: Controparte_3 1. Rigetta la domanda avanzata da parte attrice
[...] nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
Controparte_6 2. Condanna la parte attrice Parte_1
alla refusione delle spese di lite in favore della
[...] convenuta che liquida in € Controparte_6 4.835,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15% e agli oneri accessori dovuti per legge.
3. Condanna la parte convenuta Controparte_6
alla refusione delle spese di lite rispettivamente in
[...] favore di ciascuna delle terze chiamate e CP_3 [...] che liquida in € 4.835,00 per compensi CP_4 professionali, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15% e agli oneri accessori dovuti per legge;
4. Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte attrice“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello chiedendo, in Parte_1
11 accoglimento della proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire:
“- In via principale e nel merito:
Accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta per aver monetizzato gli Controparte_5 assegni per cui è causa per complessivi Euro 16.420,00 in palese violazione dell'art. 43 L.A. e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1466/22 emessa dal Tribunale di
Firenze, condannarla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 16.420,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale, _1
subentrata nei rapporti a
[...] AR
, a sua volta così concludendo:
[...]
“In via preliminare
- procedere allo stralcio della documentazione che ha depositato tardivamente ed irritualmente con Parte_1 la consulenza tecnica di parte, con la comparsa conclusionale di primo grado, documentazione depositata nuovamente dall'Appellante a pagina 40 dell'atto di gravame;
- in ogni caso si chiede, all'Eccellentissima Corte di Appello, che non vengano presi in considerazione tutti i documenti (nessuno escluso) depositati da
[...] dopo lo spirare dei termini istruttori Parte_1 in primo grado;
- in ogni caso, si chiede, all'Eccellentissima Corte di Appello, che non vengano prese in considerazione tutte
12 le nuove e tardive domande e/o contestazioni mosse dall'Appellante; in via preliminare in accoglimento dei motivi di appello incidentale:
- dichiarare, anche in accoglimento dell'appello incidentale e per i motivi anche ivi indicati, la carenza e/o legittimazione attiva in capo ad
[...] in merito a tutti gli assegni oggetto Parte_1 di causa;
in via principale nel merito anche in eventuale accoglimento dei motivi di appello incidentale:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, confermare, comunque, anche eventualmente per motivi diversi da quelli già accolti dal Giudice di primo grado ed anche in accoglimento degli appelli incidentali, la Sentenza n. 1466/2022 resa nella causa avente RG n. 15056/2017 dal Tribunale di Firenze in data 14.5.2022 e pubblicata in data 16.5.2022 e/o, comunque, in ogni caso, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto anche per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso rigettare, comunque, anche per i motivi esposti nel presente atto, ed anche in accoglimento dell'appello incidentale, l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarsi tutte le domande (nessuna esclusa) svolte da
; Parte_1 in via subordinata anche in eventuale accoglimento dei motivi di appello incidentale:
- in ogni caso rigettare, comunque, anche per i motivi esposti nel presente atto, ed anche in accoglimento degli appelli incidentali, anche ai sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c., ogni domanda azionata nei confronti di in quanto _1
13 infondata in fatto e diritto e, comunque, in ogni caso, accertare, anche in accoglimento degli appelli incidentali, l'esclusiva responsabilità di
[...]
e/o di e/o di Parte_1 CP_3 CP_4
nell'accadimento dei fatti;
[...]
- nella denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle domande di condannare, anche Parte_1 per i profili indicati nel presente atto, ed anche in accoglimento degli appelli incidentali, in CP_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere manlevata di quanto la _1 stessa fosse tenuta a corrispondere all'Appellante per capitale, interessi e spese.
- nella denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle domande di condannare, anche Parte_1 per i profili indicati nel presente atto, ed anche in accoglimento degli appelli incidentali, CP_4 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere manlevata di quanto la _1 stessa fosse tenuta a corrispondere all'Appellante per capitale, interessi e spese. in via ulteriormente subordinata anche in eventuale accoglimento dei motivi di appello incidentale
- accertare, anche in accoglimento degli appelli incidentali, il concorso di colpa della società
Appellante e/o di e/o di CP_3 CP_4 attesa l'applicazione del I comma dell'art. 1227 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c. e per l'effetto limitare l'entità del danno lamentato;
in ogni caso:
- si chiede la restituzione di quanto già corrisposto in data 20.9.2022 in esecuzione della sentenza e, quindi, la condanna di (c.f./p.iva in CP_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
14 in Milano, Piazza Meda n. 4, al pagamento dell'importo di euro 7.054,84 oltre interessi legali dalla data di pagamento alla data di effettiva restituzione;
- si chiede la restituzione di quanto già corrisposto in data 28.6.2022 in esecuzione della sentenza e, quindi, la condanna di (c.f. in persona CP_4 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modena
Via San Carlo 8/20, al pagamento dell'importo di euro
7.054,84 oltre interessi legali dalla data di pagamento alla data di effettiva restituzione;
- con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge”.
Si è altresì costituita, anch'essa resistendo agli avversari appelli principale ed incidentale, CP_3
a sua volta così concludendo:
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, esaminata la documentazione in atti, valutata la legislazione e la giurisprudenza nonché l'istruttoria svolta in primo grado, accertare anche nel presente gravame la totale assenza di responsabilità del CP_3
quale Istituto emittente i quattro assegni di
[...] traenza emessi su convenzione in nome e per conto di titoli risultati Parte_1 falsificati e pagati da Credit Agricole Italia S.p.A. a soggetti non beneficiari degli stessi, con conferma per quanto riguarda il del disposto della Controparte_3 sentenza n. 1466/2022 del Giudice del Tribunale di
Firenze del 16.05.2022.
In ogni caso respingere le domande tutte della parte appellante incidentale Credit Agricole Italia S.p.A. proposte nei confronti del poiché Controparte_3 inammissibili, infondate, non provate e prescritte.
Con vittoria di spese e compensi”.
15 Nessuno si è costituito per Controparte_4 nonostante la ritualità della notifica dell'appello, e la stessa deve essere pertanto dichiarata contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere esaminato, in quanto preliminare, il primo motivo di appello incidentale di _1 nella parte in cui, in sintesi, muove
[...] censura all'impugnata decisione laddove quest'ultima non ha sottoposto ad esame la questione della legittimazione attiva della società di assicurazioni attrice in primo grado ed odierna appellante principale in ragione della lamentata carenza di prova del pregiudizio patrimoniale subito ed in particolare della prova del reiterato pagamento agli effettivi soggetti beneficiari degli assegni di traenza che è pacifico essere stati incassati da persone diverse.
Il motivo è infondato, atteso che la particolare tipologia degli assegni (c.d. di traenza) illegittimamente incassati presupponeva che presso le banche trattarie vi fosse opportuna provvista che, per effetto dell'illegittimo incasso, è pacifico essere stata utilizzata.
Oltretutto parte attrice-appellante ha dato dimostrazione delle distinte di bonifico relative ai pagamenti che ha dovuto nuovamente effettuare e tanto è da ritenersi in proposito sufficiente, ben avendo potuto l'appellata anziché _1 sollevare generica questione di inidoneità documentale, quanto meno articolare prova contraria, indicando quali testi i destinatari dei bonifici, loro chiedendo di riferire che nessun pagamento per le causali indicate abbiano mai ricevuto.
Il primo motivo di appello principale – con cui, in sintesi, si muove censura all'impugnata decisione nella
16 parte in cui questa non avrebbe sottoposto a verifica la condotta di quale banca _1 incaricata dell'incasso degli assegni di cui è causa, ed in particolar modo laddove non avrebbe fatto corretta applicazione della disciplina legislativa in tema di riciclaggio e delle istruzioni fornite con la Circolare
ABI del 7.5.2001, segnatamente nella parte in cui veniva rispettivamente imposta e consigliata l'individuazione della persona del cliente mediante doppio documento di identità – è infondato.
Nel caso in esame coloro che hanno acceso prima i rapporti di conto corrente e poi posto all'incasso gli assegni erano, sia pur con le diverse articolazioni che si esamineranno, le effettive persone che dichiaravano di compiere le operazioni, così come apparivano menzionate nei titoli. In buona sostanza i documenti di identità utilizzati non erano né contraffatti né provento di furto o appropriazione di cosa smarrita (come ha opportunamente documentato . _1
Con il secondo motivo di appello, la società di assicurazioni attrice ed odierna appellante muove, in sintesi, censura all'impugnata decisione nella parte in cui non ha sottoposto ad esame le particolari modalità con cui è avvenuto l'incasso dei distinti assegni e soprattutto la mancata verifica dei tratti extradocumentali della vicenda: in buona sostanza l'incasso dell'assegno a distanza temporale ravvicinata rispetto all'apertura del conto corrente su cui è stata compiuta l'operazione, l'avvenuta apertura presso sportello bancario distante dal luogo di residenza dell'intestatario del conto ed altresì l'avvenuto incasso presso sportello bancario diverso da quello in cui è avvenuta l'apertura.
17 Osserva questa Corte che se, come di fatto verificatosi nel caso in esame, la prassi seguita è quella frequentemente utilizzata nella consumazione di condotte illecite come quelle di cui è causa, non è altrettanto vero che a detta prassi debba essere dall'operatore delegato all'incasso sempre e comunque conferita valenza univoca, tenuto in particolare conto che la cura dell'incasso di titoli in favore del correntista presso qualunque sportello della banca presso cui è stato aperto il rapporto di conto corrente costituisce oggetto di un preciso obbligo da parte di quest'ultima, che può essere da questa disatteso solo in ragione di anomalie in primo luogo emergenti dal titolo.
In altri termini l'anomalia della prassi può corroborare elementi di sospetto emergenti dall'esame documentale del titolo e dalla verifica dell'identità di chi dà impulso all'operazione di incasso ma non essere di per sé causa sufficiente del diniego di un'operazione fino a prova contraria legittimamente richiesta dal correntista.
Oltretutto deve osservarsi come, in ragione della tipologia di assegni in questione (c.d. di traenza, legati a rapporti di conto corrente collocati presso sportelli delle rispettive banche trattarie non immediatamente identificabili), la banca delegata all'incasso non poteva ricorrere ad una prassi sia pur informale ma comunque rapida di interrogazione presso la banca trattaria (secondo lo schema di cui a pag. 40 dell'appello, che peraltro non indica la tipologia di assegno interessata dal preciso caso richiamato né la natura, oscurata, dell'indirizzo di posta elettronica interpellato;
donde l'irrilevanza di ogni questione circa ritualità e tempestività dell'incorporazione nell'atto di vero e proprio documento eccepite dall'appellata
[...]
). _1
18 Devono essere quindi esaminate le fra loro diverse fattispecie relative ai titoli di cui è causa.
1) Assegno n. 72207671-03, emesso l'8.10.2010, intestato a dell'importo di Euro Persona_3
8.000,00, tratto su Unipol BA S.p.A. per conto di
[...]
(società nei cui rapporti sono CP_8 rispettivamente subentrate l'appellata, in questo grado contumace, e l'odierna appellante). Controparte_4
L'assegno risulta essere stato posto all'incasso (il
18.10.2020) da persona omonima a quella indicata nel titolo, realmente esistente, effettiva intestataria del conto (aperto il 15.10.2010) su cui è avvenuta l'operazione e titolare di regolare codice fiscale (come documentato da . _1
Il titolo non recava elementi per rilevare l'omonimia, né risulta che la banca delegata all'operazione di incasso sia stata posta per tempo al corrente (dalla società assicuratrice o dalla banca trattaria) di elementi utili al rilievo.
2) Assegno n. 8237968413-12, emesso il 10.1.2012, intestato a dell'importo di Euro 2.000,00, Persona_6 tratto su BA Popolare di Novara S.p.A. per conto di
(società nei cui rapporti sono Parte_2 rispettivamente subentrate l'appellata e Controparte_3
l'odierna appellante).
Di detto assegno non vi è menzione nella sentenza appellata, ma è pacifico esso costituire oggetto di causa.
In detto assegno è stata operata la contraffazione del beneficiario (da a Persona_6 Persona_7 nominativo quest'ultimo appartenente a persona realmente esistente, realmente titolare di conto corrente, aperto il 19.1.2012, e realmente autrice dell'operazione di incasso, avvenuta il 20.1.2012).
19 La contraffazione è stata correttamente ritenuta, sulla scorta della c.t.u. espletata in primo grado, non rilevabile dall'operatore incaricato, in quanto non visibile se non con strumentazione di cui la banca delegata non era né era tenuta ad essere munita per le operazioni di incasso. La contraffazione non era percepibile al tatto.
3) Assegno n. 8200021502-10, emesso il 30.4.2012, intestato a dell'importo di Euro Persona_5
1.600,00, tratto su Banco Popolare Soc. Coop. per conto di Milano Ass.ni S.p.A. (società nei cui rapporti sono rispettivamente subentrate l'appellata e Controparte_3
l'odierna appellante).
In detto assegno è stata operata la contraffazione del beneficiario (da a Persona_5 Parte_4 nominativo quest'ultimo appartenente a persona realmente esistente, realmente titolare di conto corrente, aperto il 12.4.2012, e realmente autrice dell'operazione di incasso, avvenuta il 19.5.2012).
La contraffazione è stata correttamente ritenuta, pur senza che sul punto sia stata espletata c.t.u. in primo grado, non rilevabile dall'operatore incaricato, in quanto non visibile se non con strumentazione di cui la banca delegata non era né era tenuta ad essere munita per le operazioni di incasso. La contraffazione non era percepibile al tatto. Valgono sul punto, date le medesime generalità dell'artefatto nuovo intestatario, le considerazioni di cui infra sub 4).
4) Assegno n. 8238300604-01, emesso il 12.4.2012, intestato a dell'importo di Euro Persona_4
4.000,00, tratto su BA Popolare di Novara S.p.A. per conto di (società nei cui rapporti Parte_2 sono rispettivamente subentrate l'appellata CP_3
e l'odierna appellante).
[...]
20 In detto assegno è stata operata la contraffazione del beneficiario (da a Persona_4 [...]
, nominativo quest'ultimo appartenente a persona Pt_4 realmente esistente, realmente titolare dello stesso conto corrente di cui sopra sub 3), aperto il 12.4.2012,
e realmente autrice dell'operazione di incasso, avvenuta il 4.5.2012).
La contraffazione è stata correttamente ritenuta, pur senza che sul punto sia stata espletata c.t.u. in primo grado, non rilevabile dall'operatore incaricato, in quanto non visibile se non con strumentazione di cui la banca delegata non era né era tenuta ad essere munita per le operazioni di incasso. La contraffazione non era percepibile al tatto.
Onde evitare l'evidenza della raschiatura, dato il più ristretto spazio occupato dalle parole “
[...]
” rispetto alle parole “ , Pt_4 Persona_4 su parte dello spazio contraffatto sono stati stampati degli asterischi, di cui parte appellante ha posto in evidenza l'anomalia.
Non condivide la Corte dette ultime osservazioni, atteso che l'apposizione di asterischi, essendo funzionale anche ad evitare che sia aggiunto un secondo nome di battesimo e quindi ad evitare la contraffazione, ha di per sé una valenza neutra.
5) Assegno n. 8238083134-08, emesso il 20.2.2012, intestato al Condominio di Via A. Del Castagno 42, dell'importo di Euro 820,00, tratto su BA Popolare di
Novara S.p.A. per conto di (società Parte_2 nei cui rapporti sono rispettivamente subentrate l'appellata e l'odierna appellante). Controparte_3
In questo caso il rapporto di conto corrente tramite il quale è stata compiuta l'operazione di incasso risulta aperto in data 10.6.1998 personalmente da Parte_5
21 . persona realmente esistente e Pt_6 Persona_8 residente in [...].
3.2012 ha richiesto ed ottenuto l'incasso, qualificandosi come legale rappresentante del Condominio, senza averne però i poteri, che doverosamente dovevano essergli richiesti dall'operatore allo sportello.
Ne segue che in relazione a detto ultimo assegno, a differenza dei quattro precedenti (il cui incasso non denota modalità così sospette, tenuto conto del fatto che non è inusuale depositare assegni in tempo adeguatamente successivo dopo l'apertura del conto), sussiste la responsabilità della banca delegata all'operazione di incasso.
Il quantum del risarcimento, in linea capitale di
Euro 820,00, deve, in ragione di quanto disposto dall'art. 1227, comma 1, c.c. e in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale di _1
ridursi della metà, avendo parte attrice
[...] ed odierna appellante fatto ricorso a mezzo di spedizione non sicuro quale è la posta ordinaria con ciò agevolando la condotta poi rivelatasi illecita (vd. sul punto Cass.,
SS.UU., sentenza, 26.5.2020, n. 9769, che non costituisce ipotesi di c.d. overruling, sia in ragione dell'assenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario muniti di pari autorità sia anche in relazione al fatto che notoriamente e da tempo la posta ordinaria era considerata mezzo di spedizione non sicuro;
nel caso di specie peraltro non è dedotto che ciò sia stato rappresentato al beneficiario, implicitamente e per mera ipotesi riversando sullo stesso il rischio della spedizione). In proposito è stato tardivamente dedotto, nella sola comparsa conclusionale in questo grado dell'attrice appellante, che la spedizione a mezzo posta ordinaria sia stata curata dalla banca emittente, fatto
22 quest'ultimo con alta probabilità non vero, essendo la sola società assicuratrice posta nell'iniziale conoscenza dell'indirizzo del legale rappresentante del condominio beneficiario e non essendovi prova che detto indirizzo sia stato in qualche modo comunicato dalla seconda alla prima.
Assorbito, in ragione di quanto sopra, l'esame dei rimanenti motivi di appello incidentale articolati da
_1
In relazione all'assegno n. 8238083134-08, per il quale, in ragione di quanto sopra e in parziale modifica dell'appellata sentenza, deve essere emesso provvedimento di condanna per l'importo di Euro 410,00, oltre soli interessi legali dalla domanda al saldo (nulla è dovuto a titolo di rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato dedotto dall'attrice ed odierna appellante di avere subìto ulteriore danno), nessuna domanda in manleva deve essere accolta nei confronti di non avendo in particolare Controparte_3 [...] né dedotto né provato di avere _1 senza esito tentato nei confronti del correntista il recupero della somma a questo corrisposta per via della monetizzazione dell'assegno.
Dato da un lato l'importo minimale per il quale è stata accolta la domanda dell'attrice ed odierna appellante e derivando dall'altro la preponderante parte residua di soccombenza di quest'ultima dalla oggettiva messa all'incasso di titoli da parte di soggetti non legittimati, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio fra l'appellante principale e _1
Non essendo stato articolato autonomo e specifico motivo di appello circa la regolamentazione delle spese
23 del giudizio di primo grado, quest'ultima resta confermata.
Anche le spese di lite del presente grado relativamente al rapporto di manleva (che vede qui costituita, fra le chiamate in primo grado, la sola
[...]
devono essere compensate, stante la CP_3 peculiarità delle ragioni sopra esposte a supporto del rigetto (che vedono chiamante in causa e chiamata qui costituta non essersi pienamente attivate l'una per il recupero delle somme indebitamente pagate ai propri correntisti e l'altra per la segnalazione in ogni caso – come, differentemente da quanto sul punto opinato dal primo Giudice e dato che negli assegni di traenza e comunque nella relativa procedura di emissione sono predeterminati gli elementi identificativi del beneficiario, avrebbe potuto - alla banca incaricata dell'incasso delle anomalie non riscontrate e purtuttavia riscontrabili).
Non essendo anche in tal caso stato articolato autonomo e specifico motivo di appello circa la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, quest'ultima resta confermata.
Deve per il resto essere confermata la sentenza di primo grado.
In ragione della fondatezza di uno dei motivi e del dichiarato assorbimento dell'esame della prevalenza delle rimanenti ragioni di appello incidentale di
[...]
che non appaiono peraltro _1 manifestamente infondate, non sussistono nei confronti di detta banca i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte
24 definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale rispettivamente proposti da Parte_1
e da quest'ultima
[...] _1 subentrata nei rapporti a AR
, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.
[...]
1466 del 16.5.2022,
1. dichiara tenuta e condanna, per le ragioni esposte in motivazione, subentrata _1 nei rapporti a al AR pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di Euro 410,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. rigetta e dichiara assorbito l'esame delle rimanenti ragioni dell'appello incidentale proposto da
; _1
3. conferma per il resto l'appellata sentenza;
4. dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Firenze il 7 aprile 2025.
Il Presidente rel.est.
25