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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/09/2025, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7835/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to TOMASSOLI FILIPPO e Parte_1 C.F._1 con l'Avv.to GARATTONI GIANFRANCESCO ), elettivamente domiciliato C.F._2 in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to BERETTA GIOVANNI e con l'Avv.to PERSIANI CP_1 P.IVA_1
MATTIA ( ), elettivamente domiciliato in VIA A. BERTOLONI, 44 00197 C.F._3
ROMA;
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria .
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 24/06/2025, il ricorrente conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
a favore dei ragionieri e periti commerciali al fine di accogliere le seguenti
[...] CP_1 conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di MILANO, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare il diritto del ricorrente A
PERCEPIRE GLI INTERESSI SULLE SOMME INDEBITAMENTE TRANNUTE DALLA
CASSA DI CUI AL CEDOLINO (DOC. 2) CALCOLATI SUL CAPITALE RIVALUTATO CON
SCADENZA PERIODICA, DAL MOMENTO DELL'INADEMPIMENTO AL
SODDISFACIMENTO DEL CREDITO IN CONFORMITA' A QUANTO STATUITO DALLA
SUPREMA CORTE NELLE RICHIAMATE PRONUNCE.
In conseguenza CONDANNARE La a favore dei ragionieri e dei Controparte_3 periti commerciali alla restituzione a favore del ricorrente degli INTERESSI SULLE SOMME
INDEBITAMENTE TRATTENUTE DALLA CASSA DI CUI AL CEDOLINO (DOC. 2)
CALCOLATI SUL CAPITALE RIVALUTATO CON SCADENZA PERIODICA, DAL
MOMENTO DELL'INADEMPIMENTO AL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO.
Spese rifuse DA DISTRARSI A FAVORE DEI DIFENSORI ANTISTATARI»
Premetteva il ricorrente di essere stato iscritto alla CNPR e, avendo raggiunto i requisiti di legge, per l'ottenimento della pensione, di aver inoltrato domanda, che la pensione era stata deliberata ma liquidata in violazione del principio del pro rata applicando alla stessa i criteri di calcolo di cui alla delibera del 22/06/2002 anziché i pregressi più favorevoli, che il ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo per ottenere il ricalcolo della pensione e la restituzione del contributo di solidarietà, che con il cedolino di maggio 2023 aveva provveduto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di arretrati di pensione alla restituzione di parte del contributo di solidarietà e all'aumento pensionistico ma non aveva provveduto alla liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme indebitamente trattenute.
Nella memoria di costituzione e risposta, tempestivamente e ritualmente depositata, eccepiva CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso del rag. poiché proposto dinanzi a giudice Parte_1 incompetente.
Tale eccezione appare fondata e meritevole di accoglimento.
L'art. 46, co. 22 l n. n. 69/2009 ha aggiunto all'art. 442 c.p.c. il 3° co., secondo cui «per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di
2 questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo», ovvero quelle concernenti le controversie individuali di lavoro e quelle in materia di assistenza e previdenza obbligatorie.
Giova rammentare che l'art. 7 3° co.
3-bis attribuisce alla competenza per materia del giudice di pace, «qualunque ne sia il valore», le «cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali». In tale ambito rientra certamente la presente controversia, avente ad oggetto la richiesta di corresponsione di interessi sulle somme indebitamente trattenute dalla calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dall'inadempimento al soddisfacimento del CP_2 credito, sulla prestazione di natura previdenziale che si appunta in capo al ricorrente che, pertanto, risulta essere attribuita alla competenza per materia del giudice di pace sulla base della normativa innanzi richiamata.
Va, per altro osservato, in merito alle argomentazioni spese dalla difesa del ricorrente in sede di udienza di discussione, tenutasi in data odierna, al fine di confutare l'eccezione, che la norma non distingue in alcun modo la fonte della liquidazione della prestazione principale, che si ritiene non satisfattiva in ragione della mancata erogazione di interessi o accessori da ritardato pagamento della prestazione, restando del tutto irrilevante se ciò abbia avuto luogo in autotutela o a seguito di proposizione di ricorso amministrativo, né in alcun modo la competenza per materia del tribunale del lavoro può essere individuata in ragione della presunta natura liquidatoria della controversia atteso che, laddove la questione risulti confinata all'erogazione dei soli interessi ed accessori, non può in alcun modo derogarsi all'applicazione del disposto di cui all'art. 7 3° co.
3-bis c.p.c.
La natura della pronuncia, di accoglimento dell'eccezione preliminare, impregiudicate le ragioni di merito della questione, induce a ritenere sussistenti i motivi di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza per materia del giudice del lavoro, per essere competente sulla questione il giudice di pace ai sensi dell'art. 7 3° co.
3-bis c.p.c. dinanzi al quale la questione andrà riproposta;
dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Milano, 16/09/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to TOMASSOLI FILIPPO e Parte_1 C.F._1 con l'Avv.to GARATTONI GIANFRANCESCO ), elettivamente domiciliato C.F._2 in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to BERETTA GIOVANNI e con l'Avv.to PERSIANI CP_1 P.IVA_1
MATTIA ( ), elettivamente domiciliato in VIA A. BERTOLONI, 44 00197 C.F._3
ROMA;
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria .
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 24/06/2025, il ricorrente conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
a favore dei ragionieri e periti commerciali al fine di accogliere le seguenti
[...] CP_1 conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di MILANO, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare il diritto del ricorrente A
PERCEPIRE GLI INTERESSI SULLE SOMME INDEBITAMENTE TRANNUTE DALLA
CASSA DI CUI AL CEDOLINO (DOC. 2) CALCOLATI SUL CAPITALE RIVALUTATO CON
SCADENZA PERIODICA, DAL MOMENTO DELL'INADEMPIMENTO AL
SODDISFACIMENTO DEL CREDITO IN CONFORMITA' A QUANTO STATUITO DALLA
SUPREMA CORTE NELLE RICHIAMATE PRONUNCE.
In conseguenza CONDANNARE La a favore dei ragionieri e dei Controparte_3 periti commerciali alla restituzione a favore del ricorrente degli INTERESSI SULLE SOMME
INDEBITAMENTE TRATTENUTE DALLA CASSA DI CUI AL CEDOLINO (DOC. 2)
CALCOLATI SUL CAPITALE RIVALUTATO CON SCADENZA PERIODICA, DAL
MOMENTO DELL'INADEMPIMENTO AL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO.
Spese rifuse DA DISTRARSI A FAVORE DEI DIFENSORI ANTISTATARI»
Premetteva il ricorrente di essere stato iscritto alla CNPR e, avendo raggiunto i requisiti di legge, per l'ottenimento della pensione, di aver inoltrato domanda, che la pensione era stata deliberata ma liquidata in violazione del principio del pro rata applicando alla stessa i criteri di calcolo di cui alla delibera del 22/06/2002 anziché i pregressi più favorevoli, che il ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo per ottenere il ricalcolo della pensione e la restituzione del contributo di solidarietà, che con il cedolino di maggio 2023 aveva provveduto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di arretrati di pensione alla restituzione di parte del contributo di solidarietà e all'aumento pensionistico ma non aveva provveduto alla liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme indebitamente trattenute.
Nella memoria di costituzione e risposta, tempestivamente e ritualmente depositata, eccepiva CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso del rag. poiché proposto dinanzi a giudice Parte_1 incompetente.
Tale eccezione appare fondata e meritevole di accoglimento.
L'art. 46, co. 22 l n. n. 69/2009 ha aggiunto all'art. 442 c.p.c. il 3° co., secondo cui «per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di
2 questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo», ovvero quelle concernenti le controversie individuali di lavoro e quelle in materia di assistenza e previdenza obbligatorie.
Giova rammentare che l'art. 7 3° co.
3-bis attribuisce alla competenza per materia del giudice di pace, «qualunque ne sia il valore», le «cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali». In tale ambito rientra certamente la presente controversia, avente ad oggetto la richiesta di corresponsione di interessi sulle somme indebitamente trattenute dalla calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dall'inadempimento al soddisfacimento del CP_2 credito, sulla prestazione di natura previdenziale che si appunta in capo al ricorrente che, pertanto, risulta essere attribuita alla competenza per materia del giudice di pace sulla base della normativa innanzi richiamata.
Va, per altro osservato, in merito alle argomentazioni spese dalla difesa del ricorrente in sede di udienza di discussione, tenutasi in data odierna, al fine di confutare l'eccezione, che la norma non distingue in alcun modo la fonte della liquidazione della prestazione principale, che si ritiene non satisfattiva in ragione della mancata erogazione di interessi o accessori da ritardato pagamento della prestazione, restando del tutto irrilevante se ciò abbia avuto luogo in autotutela o a seguito di proposizione di ricorso amministrativo, né in alcun modo la competenza per materia del tribunale del lavoro può essere individuata in ragione della presunta natura liquidatoria della controversia atteso che, laddove la questione risulti confinata all'erogazione dei soli interessi ed accessori, non può in alcun modo derogarsi all'applicazione del disposto di cui all'art. 7 3° co.
3-bis c.p.c.
La natura della pronuncia, di accoglimento dell'eccezione preliminare, impregiudicate le ragioni di merito della questione, induce a ritenere sussistenti i motivi di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza per materia del giudice del lavoro, per essere competente sulla questione il giudice di pace ai sensi dell'art. 7 3° co.
3-bis c.p.c. dinanzi al quale la questione andrà riproposta;
dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Milano, 16/09/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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