Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6070/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n.R.G. 5855/2017 promossa da:
, ,( C.F. : nato a [...] Controparte_1 C.F._1
Tammaro (CE) il 13/03/1960 e residente in [...], (C.F.: Controparte_2
nato ad [...] il [...] e residente C.F._2
in Castel Volturno (CE) alla Via Giuseppe Rosaroll n. 27, ,
[...]
, ( C.F.: nato a [...] il Parte_1 C.F._3
21/08/1960 e residente in [...],rappresentati e difesi dell'Avv. Giovanni Angelino, ( C.F.:
) tutti elett. te dom. ti presso il suo studio in C.F._4
Afragola (NA) alla Via XXIV Maggio n. 14 ;
-attori-
CONTRO
1
Marocchesa n. 14, (Iscritta nel Registro Imprese di Treviso, C.F. e P.I.
), rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Saverio Formichella P.IVA_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Aversa (CE) C.F._5
al Viale Kennedy 179 presso lo studio dell'Avv. Maria Panarella.
- convenuta-
Nonché
, in qualità di erede universale dell'avv. Controparte_4
nato a [...] il [...] con domicilio in Persona_1
LA (CE) alla Via Iardino 43;
- Convenuto contumace-
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Va, inoltre, osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
che,
2 in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
che va richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs.
n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte
(ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di costituzione e di risposta.
Fatte queste premesse, si osserva quanto segue.
Con atto di citazione i sigg. e Parte_2 Parte_1
convenivano innanzi all'intestato Tribunale l'avv. Controparte_2
allo scopo di sentirlo condannare al risarcimento dei Persona_1
danni patiti in conseguenza di un suo errore professionale.
3 A fondamento della domanda, gli attori deducevano che: in data
22/12/1991, alle ore 16:00 circa, erano a bordo dell'auto Fiat Uno tg.
CE633674 nella qualità di trasportati, condotta dal sig. , Persona_2
la quale veniva implicata in un incidente stradale avvenuto in
Castelvolturno (CE) alla S.S. 7 quater “Domitiana” che coinvolgeva l'auto Lancia Delta tg. TV521738; che gli attori avendo riportato danni in conseguenza del sinistro;
che nel 1992 conferivano incarico professionale all'Avv. di agire per il risarcimento dei danni da loro patiti;
che Per_1
l'Avv. in via stragiudiziale, inviava lettere raccomandate spedite Per_1
il 25/06/1992 alla quando era ancora in bonis, e Controparte_5
successivamente lettere raccomandate indirizzate al Commissario
Liquidatore dell'impresa posta il l.c.a. e ricevute il 29/06/1993, ed ancora lettere raccomandate indirizzate sia al Commissario Liquidatore sia all'Impresa designata Generai Assicurazioni spedite il 05/05/1994 e ricevute il 09/05/1994; che nelle more e in conseguenza dell'evento, veniva instaurato anche un procedimento penale a carico del Sig.
iscritto al N. 878/93 MOD. 23 – N. 4730891 MOD.22 Persona_2
della Pretura Circondariale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione
Distaccata di Capua, il quale si concludeva con la sentenza n. 308 del
27/04/1999 resa ai sensi dell'art. 531 c.p.p. di non luogo a procedere per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche;
che solo dopo l'emissione, nel
1999 della suddetta sentenza penale, l'Avv. Antimo Di Resta inviava ulteriore richiesta stragiudiziale del 23/01/2003 ed in data 03/02/2003 instaurava presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere giudizio civile recante N. 547/03 R.G. nei confronti del Sig. , il Controparte_6
4 Commissario Liquidatore dell' e delle Controparte_7
quale impresa designata per la Regione Controparte_8
Campania dal F.G.V.S., al fine di ottenere il suddetto risarcimento delle lesioni in favore degli attori;
che tale giudizio civile si concludeva, con sentenza n. 1833/2012, depositata il 4.5.2012, con la quale il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere rigettava le domande attoree, accertando che il loro diritto si era prescritto il 9.5.1999.
In ragione di ciò gli attori proponevano richiesta risarcitoria ritenendo che l'esito negativo della lite era imputabile alla responsabilità professionale dell'avv. il quale aveva omesso di notificare ai Per_1
debitori tempestivi atti interruttivi della prescrizione, ponendo in essere una condotta negligente e che a causa della colpevole omissione del loro legale, gli attori avevano perduto il diritto di ad ottenere il ristoro patrimoniale per le lesioni subite in occasione del sinistro del 22.11.1991, poiché, se non si fosse verificata la prescrizione, l'esito del giudizio sarebbe stato certamente positivo, tenuto conto della speciale tutela accordata al terzo trasportato il cui diritto al ristoro dei danni non postula la prova della responsabilità dell'uno o dell'altro conducente, bensì unicamente la prova della sua presenza a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro. In ragione di ciò chiedevano l'accertamento della responsabilità con conseguente risarcimento danni, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva l'Avv. resistendo alla domanda attorea e Per_1
chiedendo disporsi il differimento dell'udienza di comparizione, onde consentirgli di chiamare in causa la con cui Controparte_8
aveva stipulato le polizze R.C. n. 52727176R e n. 301548187.
5 Differita l'udienza di comparizione, notificato l'atto di chiamata in causa, la si costituiva tempestivamente deducendo Controparte_9
l'infondatezza ed il difetto di prova dell'assunto attoreo. Inoltre, CP_3
resisteva alla domanda di manleva proposta nei suoi confronti
[...]
dall'avv. eccependo, tra l'altro, l'omessa formulazione di Per_1
qualsiasi domanda nell'atto di chiamata in causa, l'inoperatività ratione temporis di entrambe le polizze invocate, la reticenza ex artt. 1892 e ss.
c.c. serbata dall'assicurato al momento della stipula della polizza n.
301548187, la violazione dell'obbligo di avviso, la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, la violazione del patto di gestione delle liti, nonché, in subordine, i limiti contrattuali delle prestazioni garantite chiedendo il rigetto della domanda attorea.
All'udienza del 23.5.2018, su richiesta delle parti il Tribunale i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c. rinviava la causa all'udienza del
28.11.2018.
In pendenza del l termine ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c., decedeva l'avv. difensore di , per cui, avutane notizia, Per_3 Controparte_3
all'udienza del 28.11.2018 il G.I. dichiarava interrotto il processo.
Riassunto tempestivamente il giudizio ad iniziativa degli attori, notificato l'atto riassuntivo, con comparsa depositata il 22.6.2020 la , Controparte_3
riportandosi alle difese svolte dal procuratore deceduto chiedeva di essere rimesso in termini, ai fini dell'esercizio delle facoltà cui all'art. 183 co.6 n. 3 c.p.c.
Nelle more del processo, decedeva il convenuto Avv. Antimo Di Resta, tale circostanza veniva resa nota dal suo difensore all'udienza del
6 22.7.2020, per cui il Tribunale dichiarava nuovamente l'interruzione del processo.
Gli attori riassumevano il giudizio interrotto nei confronti dei sigg.
[...]
, Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
e
[...] Controparte_14 Controparte_15 CP_16
da loro ritenuti eredi legittimi dell'originario convenuto. Tutti
[...]
i predetti convenuti si costituivano eccependo di essere carenti di legittimazione, deducendo e documentando di non aver mai acquistato la qualità di eredi dell'avv. Antimo Di Resta il quale con testamento olografo debitamente pubblicato aveva designato quale suo unico erede il nipote sig. . Controparte_4
Con ordinanza del 22.3.2022, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 16.2.2022, il Tribunale indicava alle parti la necessità di prendere posizione sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dai sigg. , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
e Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
rinviando la causa all'udienza del 16.11.2022 per la discussione su tale questione
All'esito di tale udienza, codesto Giudice autorizzava la parte attrice ad integrare il contraddittorio nei confronti del sig. , Controparte_4
riservandosi, all'esito, di provvedere sulla dedotta e contestata legittimazione dei chiamati all'eredità e sui mezzi istruttori articolati dalle parti e rinviando la causa all'udienza del 9.5.2023.
Gli attori provvedevano ad integrare il contraddittorio nei confronti del sig. . All'udienza del 9.5.2023, il Tribunale provvedeva Controparte_4
dichiarando il difetto di legittimazione passiva dei convenuti Per_1
7 , CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, e
[...] Controparte_14 Controparte_15 CP_16
disponendone l'estromissione dal giudizio e compensando le
[...]
spese tra le parti e dichiarava la contumacia di , poiché Controparte_4
sebbene ritualmente citato non si costituiva.
Acquisiti i mezzi istruttori, precisate le conclusioni, all'udienza del
9.10.2024, codesto Giudice riservava la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va a accolta per le ragioni che si diranno.
Nel caso che ci occupa gli attori chiedevano l'accertamento della responsabilità del proprio legale Avv. per il negligente Per_1
svolgimento dell'attività professionale.
Al riguardo occorre preliminarmente osservare che il professionista, nello svolgimento delle prestazioni cui è chiamato in forza dell'esercizio della sua attività professionale, deve operare con la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata. Allo stesso è cioè richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. Per quanto concerne la categoria degli avvocati, la responsabilità professionale degli stessi deriva dall'obbligo imposto loro, di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti. L'avvocato risponde inoltre, nei confronti del suo cliente, in caso di incuria o di ignoranza di legge ed in genere per negligenza o imperizia compromettenti il buon esito del giudizio. Secondo l'indirizzo propugnato dalla giurisprudenza ormai consolidata, la responsabilità del
8 prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente. Con riguardo all'attività dell'avvocato,
l'accertamento della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita e tale giudizio è da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, (cfr. cass n. 3355/2014).
Trattasi, infatti, di obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo, senza che il proprio inadempimento possa essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo, invece, essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, ed in particolare, al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale media fissato dall'art. 1176 co 2 c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata, sicché la relativa responsabilità può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve, al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell' art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave.
9 Ne consegue che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione intellettuale, grava sul professionista la dimostrazione dell'adempimento o dell'esatto adempimento della prestazione, sia sotto il profilo dell'obbligo di diligenza e perizia, sia della conformità quantitativa o qualitativa dei risultati che ne sono derivati, mentre sono a carico del committente l'onere di allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento e la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e l'attività del professionista (cfr. Cass.
Civ., 31.7.2006, n. 17306).
Pertanto, in tema di azione di responsabilità nei confronti dell'avvocato,
l'attore è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno risarcibile, causalmente riconducibile all'operato dello stesso professionista, sia che tale pregiudizio sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del medesimo legale. In altri termini, l'affermazione della sua responsabilità presuppone la dimostrazione che una diversa condotta del professionista, in luogo di quella in concreto dallo stesso tenuta, avrebbe determinato effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa farsi derivare necessariamente dall'eventuale accertamento di un comportamento negligente del legale l'obbligo risarcitorio in favore del cliente in riferimento a risultati sfavorevoli che non trovino causa nella condotta colposa di quest'ultimo .
In sostanza, il diritto al risarcimento del danno non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, dovendosi piuttosto valutare, sulla base di un giudizio probabilistico, se, in assenza dell'errore o dell'omissione dell'avvocato,
l'esito negativo per il cliente si sarebbe o meno verificato (cfr. Cass. Civ.
10 N 297/ 2015). Sulla scorta di tale consolidato orientamento, con sentenza n. 1984/2016 la Corte di Cassazione ha ribadito che "la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone" (cfr. Cass. Civ.,
5.2.2013, n. 2638).
Nel caso di specie, si ritiene che gli attori abbiano fornito la prova del nesso di causa tra l'inadempimento del legale e il danno patito, atteso che vi sono elementi sufficienti dai quali questo Giudice può desumere che, in caso di interruzione della prescrizione del diritto tempestivamente, le ragioni degli attori sarebbero state riconosciute dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
Sul punto, gli attori allegano che sussiste la responsabilità del legale in quanto, in caso di corretta interruzione della prescrizione del diritto risarcitorio dei terzi trasportati, sarebbe stato raggiunto, secondo il criterio del più probabile che non, un risultato processuale a loro favorevole, atteso che, a causa dell'omessa interruzione, il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere avendo accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicurazione non aveva potuto esaminare il merito della domanda.
11 Ed infatti, come già premesso gli attori, agivano per il risarcimento del danno in qualità di terzi trasportati e poiché il terzo trasportato non è tenuto a dimostrare la responsabilità del vettore, dovendo limitarsi a dimostrare il fatto storico, mentre controparti (conducente, proprietario e assicurazione) devono fornire la dimostrazione che l'incidente è dipeso da circostanze non riconducibili alla responsabilità del proprietario- conducente, poiché in mancanza il giudice civile deve utilizzare le presunzioni di colpa sancite dall'art. 2054 c.c. risulta evidente che nel caso di corretta interruzione del termine di prescrizione la domanda da loro proposta sarebbe stata accolta.
La questione sottoposta al legale, inoltre, non involgeva soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con conseguente inapplicabilità dell'art 2236 c.c. E infatti rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, si presenti incerto il calcolo del termine. Tale ultima eventualità non ricorre in tale ipotesi, con la conseguenza che il professionista è chiamato a rispondere anche per semplice negligenza, ex art. 1176 c.c., comma 2, e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 c.c., poiché l'incertezza riguardava il termine stesso e non gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, a causa dell'incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto.
Ed infatti, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all'applicabilità del termine di prescrizione in caso di mancata proposizione della querela non esimeva il professionista
12 dall'obbligo di diligenza richiesto dall'art. 1176 c.c.. Nel caso che ci occupa come rilevato con sentenza n. 1833/2012 il giudice nel rigettare la domanda attorea cosi statuiva “l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dalla convenuta è fondata. Nel fatto sono ravvisabili gli estremi del diritto di lesioni colpose (come giudice civile può accertare incideter tantum, anche nell'ipotesi in cui il procedimento penale non sia stato avviato per mancata proposizione della querela:
Cass., ss. uu., 18.11.08 n. 27337; id. 19.8.09 n. 18401; id. 22.3.10 n. 4332), essendo chiaro, come emerge dalla sentenza penale in atti che il sinistro si verificò anche per la condotta colposa del conducente della Fiat/Uno sulla quale erano trasportati gli attori. Pertanto, ai sensi dell'art. 2947, c. 2°, c.c. il termine di prescrizione è pari a quello fissato dall'art. 157 c.p. per il diritto delle lesioni colpose
(cinque anni all'epoca dei fatti, divenuti sei per effetto della modifica apportata dall'art. 6 della legge n. 251/05). Tuttavia dopo l'ultimo atto introduttivo
(raccomandate ricevute il 9.05.94) gli attori hanno lasciato trascorrere ben più di un quinquennio (tale essendo la durata del termine di prescrizione nel momento in cui esso spirò il 9.5.99) prima di compiere un ulteriore atto introduttivo, sicchè sia la richiesta stragiudiziale del 23.1.03, sia la notificazione della citazione risultano ampiamente intempestive e non valgono a recuperare un diritto già estintosi per prescrizione da alcuni anni. Essi sostengono che il termine di prescrizione comincerebbe a decorrere dal momento in cui è stato definito il procedimento penale celebrato contro ma la tesi è destituita di fondamento. Essa avrebbe Controparte_6
senso solo nell'ipotesi in cui si fosse proceduto contro il anche per le lesioni R_
colpose, che egli aveva loro procurato, ed essi si fossero costituiti parte civile nel giudizio penale per ottenere il risarcimento dei danni;
in tal caso infatti si sarebbe verificato effetto permanente nell'interruzione della prescrizione durante la pendenza del giudizio, ai sensi dell'art. 2945 c.c., e la prescrizione avrebbe cominciato a decorrere di
13 nuovo dalla data della sentenza di proscioglimento dell'imputato. Senonchè, non avendo gli attori a suo tempo proposto querela contro il l'azione penale è R_
stata esercitata solo per l'omicidio colposo in danno di (v.: il capo di Persona_4
imputazione nell'epigrafe nella sentenza penale in atti), onde essi non hanno potuto costituirsi parte civile in ordine ai danni derivanti da un reato che non veniva perseguito e l'effetto interruttivo permanente non si è verificato. Ne discende che il diritto al risarcimento dei danni è prescritto e che la domanda non può che esser respinta”.
Dalla sentenza e dagli atti acquisiti al giudizio, emerge, dunque, che l'incarico professionale di agire nell'interesse degli esponenti per il conseguimento del risarcimento delle lesioni patite e per lo svolgimento di una serie di attività sia di carattere giudiziale che stragiudiziale veniva conferito nel 1992 e che tale condotta sia stata negligente poiché il giudice in sentenza, pur aderendo all'orientamento secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno era pari al tempo di prescrizione del reato che il giudice civile incidenter tatum poteva accertare, e quindi a quell'orientamento - all'epoca dei fatti non ancora consolidato- più favorevole anche per le ragioni degli odierni attori, a causa della condotta del legale ha portato gli attori – terzi trasportati del sinistro- a non verdersi riconoscere il proprio diritto al risarcimento.
Inoltre, deve altresì rilevarsi, che in realtà il possibile contrasto di cui si lamentava il convenuto non era idoneo a giustificare la particolare difficoltà e dunque l'applicabilità dell'art 2236 c.c.. Ed infatti la questione giuridica relativa all'incidenza delle circostanze attenuanti sull'applicazione della prescrizione del reato, non era questione attinente al diritto al risarcimento, atteso che gli odierni attori, non essendo
14 costituiti parti civili nel procedimento penale nei confronti del R_
, quel procedimento penale non faceva decorrere il termine della
[...]
prescrizione dalla data della sua definizione.
Il principio generale - dell'epoca e tutt'ora vigente- è quello che riconosce alla costituzione di parte civile nel processo penale la virtù di produrre un effetto interruttivo permanente per tutta la durata del processo nei confronti di coloro contro i quali venne rivolta espressamente la costituzione, e dei coobbligati solidali, ancorché rimasti estranei al processo penale ma non anche a soggetti esterni che non hanno esercitato tale facoltà.
Ne discende dunque che l'Avv. in quanto estraneo al Per_1
procedimento penale, non ha risolto alcuna questione di rilevante complessità tale da giustificare l'applicazione dell'art. 2236 e rispondere solo per colpa grave o per dolo, la condotta del legale non può che essere valutata ai sensi dall'art. 1176 c.c..
In ordine al giudizio prognostico che questo Tribunale è deputato a svolgere al fine di verificare l'esistenza o meno della responsabilità professionale dell'Avv. è fondamentale la qualità di terzi Per_1
Trasportati che gli odierni attori rivestivano. In particolare, tale qualifica al momento dell'incidente risulta evincibile dalla sentenza civile n.
1833/12 del Tribunale di Santa Maria C.V., nonché dal rapporto mod.
239 redatto dalla Polizia di Stato avente protocollo n. 280/287/3630/91, rilasciato dal Distaccamento Polizia Stradale di EL (che ha incluso quello di GO intervenuto sul luogo del sinistro) ove alla pag. 6 nella sezione “veic. B”, nella parte “TRASPORTATI” venivano riportati i nominativi dei soggetti a bordo dell'auto Fiat Uno tg. CE633674 e
15 precisamente nelle persone di , e Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
Inoltre, in merito all'entità dei danni patiti da quest'ultimi, vi è prova tali lesioni siano che state provocate dal sinistro in questione, (cfr. rapporto mod. 239 redatto dalla Polizia di Stato avente protocollo n.
280/287/3630/91, dove alle pag. 14) e 15), alla sezione “C”, punti “5.” -
“6.” – “7”, si leggono i nominativi dei trasportati del veicolo B Fiat
Punto tg. CE633674 nelle persone di , Parte_1 CP_1
e e le prognosi di prima cura effettuate dal
[...] Controparte_2
Pronto Soccorso della Clinica Pineta Grande), nonchè dai certificati di
Pronto Soccorso di seconda cura del P.O. “A. Cardarelli” dove venivano successivamente trasportati.
Ne consegue che, deve essere affermata la responsabilità del prestatore di opera intellettuale per negligente svolgimento dell'attività professionale.
Ed infatti tale responsabilità implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che gli elementi probatori in atti ( la qualità di terzi trasportati e le lesioni conseguenti al sinistro) sono tali da giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, il quale se avesse tenuto la condotta dovuta, ovvero interrompere la prescrizione dei suoi assistiti, questi per il favor che l'ordinamento gli appresta, avrebbero conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
16 Chiarito ciò in punto di responsabilità gli attori hanno provato che il danno conseguenza sia pari a quello dalle lesioni subite, in qualità di terzi trasportati, che a causa della condotta negligente del professionista non sono state risarcite.
In ordine al quantum risarcibile si ritiene che questo sia pari alle lesioni subite dagli attori e non risarcite. In proposito si rileva che tali lesioni sono evincibili facilmente dalla documentazione medica prodotta e sono perfettamente compatibili con la dinamica del sinistro come descritta narrata nell'atto introduttivo.
In merito alla quantificazione delle stesse e circa il quantum gli attori hanno un danno biologico rispettivamente di 12% per , 7% R_
per e 10 per Tuttavia, tale quantificazione si Pt_1 CP_2
fonda su una CTP e non è stata verificata nel contraddittorio delle parti da una perizia d'ufficio. Pertanto, la domanda attorea può essere accolta nei limiti delle risultanze dei referti di Pronto Soccorso acquisiti agli atti di causa ed in base ad una valutazione equitativa e tenendo conto della breve prognosi accertata dall'Ospedale Cardarelli, né essendo possibile per il tempo trascorso dai fatti una CTU medico- legale.
Premesso quanto sopra si potrà riconoscere al la Controparte_1
somma di € 15.000,00 a la somma di €8.000,00 al Parte_1
la somma di 12.000,00 senza alcuna Controparte_2
personalizzazione, nè danno morale poiché non provati.
17 Su tali somme andranno poi calcolati gli interessi che sono maturati dal momento della sentenza dove è stata accertata la prescrizione del diritto.
Venendo alla domanda di manleva proposta dal de cuius, questa non è stata validamente formulata e può escludersi per il solo fatto che il convenuto, , nominato erede universale del de cuius Controparte_4
non si sia costituito in quanto, nel caso che ci occupa, si è verificata una successione a titolo universale con conseguente subentro del CP_4
nella titolarità attiva e passiva dei rapporti già facenti capo al de
[...]
cuius al momento della morte, con trasmissione delle posizioni giuridiche facenti capo allo stesso al momento della successione.
Vanno ora esaminate le eccezioni sollevate dalla terza chiamata, in qunto delle due polizze: la prima è del dtipo claims made pura e la seconda di tipo claims made mista.
In tema di polizze con clausola "claims made" va osservato che giurisprudenza e dottrina, inizialmente, si sono soffermate sulla pretesa vessatorietà delle predette clausole, richiedendo, per la loro validità, che passassero al vaglio del giudizio di meritevolezza. Successivamente il giudizio di meritevolezza è stato soppiantato dal giudizio di adeguatezza contrattuale (Cass. SS.UU. n. 22437 del 24/09/2018), fino al riconoscimento della tipicità legale delle polizze "on claims made basis" scaturita, essenzialmente, dalla legge 137 del 2012 che ha introdotto l'obbligo di assicurazione professionale per i professionisti, nel cui settore il modello "claims made" ha soppiantato completamente il modello "loss occurrence". Le polizze “on claims made basis", dunque, da modello contrattuale atipico, sono entrate a pieno titolo nel nostro
18 ordinamento, rappresentando, ormai, una modalità di gestione del rischio molto diffusa nel settore assicurativo. Va evidenziato che nelle polizze in regime "claims made", letteralmente “a richiesta fatta", risulta determinante il momento in cui la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato perviene all'assicurato, indipendentemente da quando sia avvenuto l'atto o il fatto dannoso. La copertura assicurativa, si concentra esclusivamente sulle richieste di risarcimento che l'assicurato presenta durante un periodo di tempo concordato in precedenza. Tanto significa che la tutela è limitata temporalmente, andando a coincidere perfettamente con la durata della polizza. La peculiarità di queste polizze, dunque, risiede nel fatto che la garanzia assicurativa non copre il fatto dannoso in sé, ovvero il "sinistro", bensì la richiesta di risarcimento che viene presentata all'assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della polizza. Ciò significa che, affinché la compagnia assicurativa sia tenuta a risarcire il danno, è necessario che il sinistro venga denunciato durante il periodo di validità della polizza. Ed ancora, la garanzia claims made pura fornisce la copertura assicurativa per tutti i sinistri di cui l'assicurato riceva una richiesta di risarcimento durante la validità della polizza, indipendentemente da quando si sia verificato l'evento dannoso, per tanto nel caso che ci occupa
La garanzia claims made mista, invece, fornisce copertura assicurativa solo per le richieste di risarcimento relative a fatti accaduti entro un certo limite temporale coincidente ovvero antecedente al periodo di validità della polizza. La giurisprudenza di legittimità sulla validità di tali clausole
- SS.UU. Civili con la Sentenza del 24 settembre 2018 n. 22437 ha precisato: «Non è, dunque, questione di garantire e sindacare, solo ed
19 esclusivamente, l'equilibrio economico delle prestazioni, che è profilo rimesso all'autonomia contrattuale, ma occorre indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale "on claims made basis" presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato».
Ciò chiarito, nel caso di specie viene in rilievo una prima polizza, la polizza n. 52727176R, stipulata con effetto dal 10.7.1992 e cessata il
10.7.2006, con clausola claims made pura in virtù della retroattività illimitata prevista nell'oggetto.
In ordine a tale polizza si osserva che, secondo il Tribunale, tale retroattività illimitata costituisce un elemento di riequilibrio economico delle prestazioni previste in contratto rispetto alla limitazione temporale prevista per la denuncia ad opera dell'assicurato, con conseguente validità di detta clausola.
Tuttavia, la stessa è inoperante in considerazione della denuncia avvenuta oltre il termine ed infatti benchè il fatto colposo (omissivo) imputato all'avv. ricade nel periodo di efficacia della polizza, essendo Per_1
stato consumato dal legale l'ultimo giorno utile ai fini dell'interruzione della prescrizione del diritto dei suoi clienti, cioè in data 8.5.1999 (poichè la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 1833/2012 ha accertato il compimento della prescrizione alla data del 9.5.1999), dagli atti risulta che la prima richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'avv. fu formulata dagli odierni attori con la raccomandata Per_1
del 18.12.2014, vale a dire ben 8 anni dopo la cessazione della polizza n.
52727176R con conseguente inoperatività della stessa.
20 Per ragione analoghe non è neppure operativa la seconda polizza, stipulata quattro anni dopo la cessazione della prima, ovvero la n.
301548187, con effetto dalle ore 24 del 5.3.2010 ed operante in regime di claims made “spuria” con previsione di pregressa garanzia triennale.
Questa seconda polizza non è infatti operativa in quanto, mentre la prima richiesta di risarcimento formulata dai danneggiati il 18.12.2014 ricade certamente nel periodo di effetto del contratto assicurativo, il fatto colposo omissivo ascritto all'avv. risale al giorno 8.5.1999 Per_1
(ultimo giorno utile ai fini dell'interruzione della prescrizione) ed è quindi di gran lunga anteriore al periodo di retroattività triennale della copertura assicurativa (che non avrebbe coperto fatti colposi precedenti al
5.3.2007).
Ciò chiarito, in ordine a questa seconda polizza con la clausola claims made “spuria” (cioè quella che prevede un periodo di garanzia pregressa inferiore al decennio), è da ritenersi ormai tipica e non è soggetta al c.d. giudizio di meritevolezza. Tuttavia, al pari di qualsiasi fattispecie contrattuale, il contenuto dell'assicurazione stipulata in regime di claims made “spuria” può integrare gli estremi di nullità parziale ai sensi dell'art. 1322, primo comma, c.c., ma, questa, non può essere convertita nell'ordinario regime loss occurrence ex art. 1917 c.c. (Cassazione civile
SS.UU., 24.9.2018, n. 22437; Cassazione civile 25.2.2021, n. 5259).
Ed infatti secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice che rilevi un eventuale squilibrio sinallagmatico od il travalicamento dei limiti imposti dalla legge “potrà porre rimedio, per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (Cass.,
S.U., n. 9140 del 2016, citata), in forza della norma di cui all'art. 1419 c.c.,
21 comma 2 così da integrare lo statuto negoziale (non già tramite il modello della c.d. loss occurence di cui all'art. 1917 c.c., comma 1, bensì) attingendo quanto necessario per ripristinare in modo coerente l'equilibrio dell'assetto vulnerato dalle indicazioni reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa” (ibidem).
Ne consegue che, seppure, si volesse considerare nulla la clausola claims
“spuria” contenuta nella polizza n. 301548187, l'assicurazione dovrebbe essere ritenuta operante secondo lo schema della claims made “pura”, vale a dire con copertura retroattiva decennale, anziché triennale.
Senonché, nemmeno tale circostanza implicherebbe la copertura del sinistro, poiché la condotta colposa omissiva ascritta all'avv. è Per_1
da ritenere posta in essere in data 8.5.1999 (ultimo giorno utile ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione del diritto degli attori accertato con sentenza passata in giudicato), cioè oltre dieci anni prima della data di effetto della polizza in esame (5.3.2010).
Infine, anche se si volesse convertire la polizza n. 301548187 in un ordinario contratto assicurativo in regime di loss occurrence ex art. 1917
c.c., ugualmente il sinistro per cui è causa non sarebbe in copertura, essendosi verificato prima della data di effetto della polizza. Inoltre è da rilevarsi che la circostanza che nessuna delle due polizze copra il sinistro non è imputabile al loro contenuto vessatorio, capzioso od altrimenti invalido, bensì esclusivamente all'imprudente condotta dell'avv. Per_1
il quale, scaduta la prima polizza il 10.7.2006, non si munì di una nuova copertura assicurativa senza soluzione di continuità (ciò che avrebbe ovviamente garantito il sinistro de quo) e addirittura attese ben quattro anni, prima di stipulare la seconda polizza con effetto dal 5.3.2010.
22 Per tali ragioni la domanda di manleva non può trovare accoglimento.
In ordine alle spese di lite nei rapporti tra parti attrici e convenuto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nella misura del 50 %, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
In merito alle spese di lite relative ai soggetti chiamati in garanzia le stesse possono ritenersi compensate alla luce della particolarità della vicenda in esame, dei noti contrasti giurisprudenziali sulla validità delle polizze assicurative con clausole “claims made”.
P.Q.M.
Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_4
- accoglie la domanda di risarcimento formulata dagli attori nei confronti del , quale erede universale dell'Avv. Antimo Di Resta, Controparte_4
e, per l'effetto, lo condanna:
- al pagamento, in favore dell'attore della somma di € Controparte_1
15.000,00, oltre interessi al tasso legale dal momento in cui è stata rigettata la domanda attorea con sentenza 1833/2012, e fino al momento della presente decisione nonchè dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale;
- al pagamento, in favore dell'attore la somma di € Parte_1
8.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza
23 1833/2012, e fino al momento della presente decisione, nonché interessi legali ulteriori dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- al pagamento, in favore dell'attore della somma di € Controparte_2
12.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza
1833/2012, e fino al momento della presente decisione, nonché interessi legali ulteriori dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda formulata dal convenuto e per esso il Per_1
nei confronti della compagnia di assicurazione;
CP_4
- condanna il al pagamento delle spese di lite, in favore Controparte_4
di parte attrice, che liquida in € 5.619,10 per compensi (applicando i valori minimi e con aumento del 60% data la pluralita di parti, già calcolati nella misura del 50 %) ed in, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore;
- Compensa le spese di lite tra il convenuto e per esso l'eredi Per_1
e la terza chiamata. CP_4
Lì, 18/03/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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