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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/09/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 773/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 773/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 16.04.2025, congiuntamente da:
, C.F. nata a [...] P_ C.F._1
Annunziata (NA) il 13.11.1954, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Oropallo del Foro di
Forlì-Cesena (C.F. , presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata alla via Felice Orsini n. 8 in Cesena (FC), con domicilio telematico eletto all'indirizzo PEC
, giusta procura in Email_1 atti;
e
, C.F. , nato a [...] il CP C.F._3
29.10.1949, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Bastiani (C.F.
[...]
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, C.F._4
1 in Montecatini Terme (PT), Via dei Colombi n. 2, con domicilio telematico eletto all'indirizzo PEC Email_2 giusta procura in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 16.04.2025, P_
e , esponendo di aver contratto
[...] CP matrimonio in Pistoia il 09.01.1993, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano peraltro che, il matrimonio, durato oltre 30 anni, andava in crisi da oltre un anno, senza che vi sia possibilità di ricongiungimento.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
Preliminarmente, le parti si dichiarano consapevoli che l'accordo del procedimento di definizione consensuale in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c..
Le parti si obbligano espressamente a procedere alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari e ad effettuare la relativa voltura catastale esonerando espressamente la cancelleria da ogni possibile onere - anche fiscale - conseguente e relativo, impegnandosi a comunicare alla cancelleria l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti. Le parti e i rispettivi difensori sono consapevoli che, in caso di mancata tempestiva trascrizione
2 e relativa comunicazione, opererà la Convenzione in materia di trascrizione dei provvedimenti giudiziari nei procedimenti civili, adottata dal Tribunale di Pistoia in data 13.2.2023, con i relativi oneri a carico delle parti.
Le parti sono altresì consapevoli che il Cancelliere e il Tribunale non assumono alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica, e più in generale in merito alla validità e trascrivibilità dell'accordo e che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente oggetto il trasferimento è e rimane delle parti così che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi e il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del
Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione di errore materiale, con la necessità di ripetere l'atto in forme adeguate di fronte al Notaio ai fini della trascrivibilità.
Le parti
DICHIARANO
1. di volersi separare consensualmente e di voler richiedere contestualmente lo scioglimento del matrimonio;
2. a tal proposito, fanno presente di essere in regime di separazione di beni;
3. i coniugi convengono oggi di sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà, procedendo ai trasferimenti ed assegnazioni in proprietà esclusiva appresso indicati di cui alla Relazione Tecnica che si allega, manifestando in maniera chiara ed inequivoca la loro volontà ex art. 1376 c.c. di procedere al trasferimento immediato, con la contestuale accettazione:
A) in primo luogo, trasferisce e cede in piena CP proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come
3 fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà a che accetta, i diritti di P_ comproprietà sul seguente bene immobile, di seguito descritto, sito nel Comune di San AR IO (PT), per la quota di 1/2;
Identificazione del bene:
UNITÁ IMMOBILIARE SAN RC PI (PT)
Titolo di provenienza immobile: Atto del 27/07/2017 Pubblico ufficiale sede AG (PT) Repertorio n. 1578 – Persona_1
Compravendita Nota presentata con Modello Unico n.
4218.1/2017 Reparto PI di Pistoia in atti dal 02/08/2017
(Nel documento sono indicati gli identificativi catastali dell'immobile originario dell'attuale
San AR IO (M377) (PT) Foglio 55 Particella 113
Subalterno 30)
Registrato a Pistoia in data 01/08/2017 al n. 60 serie 1T
Trascritto a Pistoia in data 02/08/2017 al n. 4218 Reg. Part.
Descrizione Immobile: Unità immobiliare ad uso direzionale al primo piano di fabbricato posto in San AR Pistoiese, Comune di San AR IO, posto in Piazza Matteotti nc. 16/18, denominato “Palazzo Farina Cini” e precisamente la unità immobiliare contraddistinta dall'interno 2, in estremità sud, con ingresso da civico 16 della piazza Matteotti e composta da ingresso, sala di attesa, vano sterilizzazione, due wc, disimpegno, spogliatoio e vano ad uso dentistico.
Identificazione Catastale: L'unità immobiliare è rappresentata al
N.C.E.U. del Comune di San AR IO al giusto conto degli attuali proprietari, come segue: in foglio di mappa 55, particella
113, subalterno 64, categoria A/10, classe 2, vani 4, mq 58, totale escluse aree scoperte mq 58, rendita euro 1.786,94.
Descrizione Urbanistica: Il fabbricato di cui quanto forma oggetto del presente atto è parte è stato costruito prima del primo settembre 1967.
Inoltre l'immobile è stato oggetto di ristrutturazione, di frazionamento e modifiche in virtù dei seguenti titoli abilitativi:
Autorizzazione Edilizia n. 72/1983;
4 Autorizzazione Edilizia n. 12/1986;
Concessione Edilizia n. 102/1989 del 6 ottobre 1989 e successive varianti n. 131/1990 del 19 febbraio 1991 e n.
72/1992 del 19 gennaio 1993.
Successivamente la unità immobiliare oggetto della presente è stata oggetto di SCIA Pratica Edilizia n. 212/2017 del
06/11/2017 per la ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso da residenziale a direzionale e di servizio, con la quale l'appartamento è stato modificato in studio dentistico.
Successivamente per l'appartamento oggetto della presente è stata presentata attestazione asseverata di agibilità protocollo n.
2575 del 09/04/2018 e successive integrazioni protocollo 2581 del 09/04/2018.
Confini: Piazza Matteotti su più lati, vano scala condominiale, salvo se altri.
Attestato Prestazione Energetica (APE): APE codice identificativo
0000826097 del 25.11.2024, classe G con EPgl.aren di 239,5
KWh/m2anno, valido fino al 25.11.2034.
Valore di mercato dell'immobile: come risulta dalla Relazione
Tecnica alle pagg. 2 e 3 “Premesso che l'immobile è stato acquistato nel 2017 al prezzo di € 91.000, che i prezzi di mercato ad oggi hanno avuto una considerevole flessione (… omissis..).
Eseguita una ricerca in rete e presso le agenzie immobiliari di zona circa i valori di vendita di immobili simili in zona, considerato che la Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'agenzia delle entrate indica un prezzo al mq. oscillante tra € 950 e € 1200, come sotto riportato per tipologia uffici (..omissis.. ). Considerato che i proprietari dopo l'acquisto nel 2017 hanno provveduto a una sostanziale ristrutturazione della unità immobiliare e del suo cambio di destinazione per renderla adatta all'utilizzo di attività odontoiatrica, considerata la superficie lorda di circa mq. 58, che l'unità immobiliare è collocata in piena zona centrale sulla Piazza
Matteotti … omissis..” si ritiene che “il più probabile valore di mercato sia di circa € 85.000.”.
5 B) In secondo luogo, trasferisce e cede in piena P_ proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà a , che accetta, i diritti di CP comproprietà sul seguente immobile, per la quota di 1/2;
B) UNITÁ IMMOBILIARE PIOMBINO
Titolo di provenienza immobile: Atto del 28/01/2022 Pubblico ufficiale sede AG (PT) Repertorio n. 5548 – Persona_1
Compravendita presentata con Modello Unico n. 570.1/2022
Reparto PI di Volterra in atti dal 02/02/2022
Registrato a Pistoia in data 01/02/2022 al n. 608 serie 1T
Trascritto a Volterra in data 01/02/2022 al n. 570 Reg. Part.
Descrizione immobile: Appartamento adibito a civile abitazione posto a piano secondo con ingresso da scale condominiali e composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, camera, ripostiglio, un terrazzo ubicato tra piano primo e secondo in comproprietà di ½ oltre a ripostiglio esclusivo posto al piano terra con ingresso da corte comune.
Identificazione catastale: detto appartamento è rappresentato al
N.C.E.U. del Comune di Piombino al giusto conto degli attuali proprietari, in foglio di mappa 79, particella 593, subalterno 8, categoria A/2, classe 2, vani 3,5, indirizzo: Via Antonio da
Piombino n. 12, piano 2, rendita € 460,94, mq 60, totale escluse aree scoperte mq 60.
Descrizione urbanistica: Il fabbricato condominiale di cui fa parte l'appartamento è stato costruito prima del primo settembre 1967.
Confini: Via pubblica, parti condominiali.
Attestato Prestazione Energetica (APE): Allegato al contratto di provenienza è presente APE codice identificativo
[...] valido fino alla data del 31/08/2026. NumeroDiCartaIden_1
Valore di mercato immobile: come risulta dalla Relazione Tecnica alle pagg. 3 e 4 “Premesso che l'immobile è stato acquistato nel
6 2022 al prezzo di € 65.000, che i prezzi di mercato ad oggi hanno avuto un aumento in considerazione delle numerose vendite di appartamenti in zona e come si puo vedere dall'andamento dei prezzi sotto riportato edito dal sito immobiliare.it (..omissis..).
Considerato che la Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'agenzia delle entrate indica un prezzo al mq. oscillante tra €
940 e € 1250, come sotto riportato per tipologia abitazioni
...omissis ..” si ritiene che “il più probabile valore di mercato sia di circa € 75.000.”.
le parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto degli immobili sopra indicati, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
le parti, quali intestatari degli immobili oggetto di trasferimento, si riferiscono e all'uopo richiamano le planimetrie che li raffigurano, così come depositate in Catasto, e dichiarano la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, riportandosi integralmente ed espressamente alla Attestazione di Conformità che si allega;
le parti dichiarano di essere consapevoli che l'accordo del procedimento di definizione consensuale in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c., ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2697 c.c.;
le parti si obbligano espressamente a procedere alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari e ad effettuare la relativa voltura catastale esonerando espressamente la cancelleria da ogni possibile onere – anche fiscale - conseguente e relativo, impegnandosi a comunicare alla cancelleria l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti. In ogni caso opererà la Convenzione in materia di trascrizione dei provvedimenti giudiziari nei procedimenti civili, con i relativi oneri
7 a carico delle parti adottata dal Tribunale di Pistoia e il Consiglio degli Avvocati di Pistoia in data 13.2.2023;
le parti dichiarano di essere consapevoli che il Cancelliere
e il Tribunale non assumono alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica, e più in generale in merito alla validità e trascrivibilità dell'accordo;
le parti dichiarano che i trasferimenti immobiliari di cui sopra costituiscono elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, con conseguente richiesta di registrazione dell'atto in esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, , catastale, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999.
- Le parti dichiarano che gli immobili risultano non risultano gravati da ipoteca o da altro peso e/o gravame.
- Le parti rinunciano all'iscrizione di ipoteca legale.
- Le parti dichiarano che è stata verificata la coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei Registri immobiliari.
- Il trasferimento è avvenuto senza l'intervento di un mediatore.
- Le parti dichiarano che il trasferimento è avvenuto per permuta degli immobili di cui al trasferimento sopra indicati.
Tanto premesso, gli istanti, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ai sensi degli artt. 473 bis 11 e sgg. e 473 bis 49 c.p.c., chiedono:
A) dichiarare la separazione personale delle parti, fissando l'obbligo per il coniuge ricorrente IG. di versare alla CP coniuge un assegno di mantenimento di € P_
1.000,00 (mille) al mese, tenuto conto della diversa situazione economica delle parti;
B) dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
C) disporre altresì che i ricorrenti continuino a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
D) disporre il trasferimento dell'immobile sito nel Comune di San
AR IO (PT) come sopra identificato e descritto, di
8 proprietà del IG. per la quota di 1/2, a favore della CP
IG.ra ; P_
E) disporre il trasferimento dell'immobile sito nel Comune di
Piombino (LI) come sopra identificato e descritto, di proprietà della IG.ra per la quota di 1/2, a favore del IG. P_
; CP
F) disporre che il coniuge IG. versi mensilmente alla CP coniuge un assegno divorzile di € 1.000,00 P_
(mille) rivalutabile ai sensi di legge;
G) dare atto che le parti hanno già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili in comune;
H) disporre la trasmissione della sentenza al competente Ufficio dello stato civile affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
I) dare atto che i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti necessari per l'espatrio.
Con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Le parti comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale in data
09.07.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico
Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
9 Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi P_
, C.F. nata a [...] il
[...] C.F._1
13.11.1954 e , C.F. , nato CP CodiceFiscale_5
a Portici (NA) il 29.10.1949, che hanno contratto matrimonio in
Pistoia il 09.01.1993, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 3, P. 1, anno 1993);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 01.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 773/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 16.04.2025, congiuntamente da:
, C.F. nata a [...] P_ C.F._1
Annunziata (NA) il 13.11.1954, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Oropallo del Foro di
Forlì-Cesena (C.F. , presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata alla via Felice Orsini n. 8 in Cesena (FC), con domicilio telematico eletto all'indirizzo PEC
, giusta procura in Email_1 atti;
e
, C.F. , nato a [...] il CP C.F._3
29.10.1949, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Bastiani (C.F.
[...]
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, C.F._4
1 in Montecatini Terme (PT), Via dei Colombi n. 2, con domicilio telematico eletto all'indirizzo PEC Email_2 giusta procura in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 16.04.2025, P_
e , esponendo di aver contratto
[...] CP matrimonio in Pistoia il 09.01.1993, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano peraltro che, il matrimonio, durato oltre 30 anni, andava in crisi da oltre un anno, senza che vi sia possibilità di ricongiungimento.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
Preliminarmente, le parti si dichiarano consapevoli che l'accordo del procedimento di definizione consensuale in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c..
Le parti si obbligano espressamente a procedere alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari e ad effettuare la relativa voltura catastale esonerando espressamente la cancelleria da ogni possibile onere - anche fiscale - conseguente e relativo, impegnandosi a comunicare alla cancelleria l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti. Le parti e i rispettivi difensori sono consapevoli che, in caso di mancata tempestiva trascrizione
2 e relativa comunicazione, opererà la Convenzione in materia di trascrizione dei provvedimenti giudiziari nei procedimenti civili, adottata dal Tribunale di Pistoia in data 13.2.2023, con i relativi oneri a carico delle parti.
Le parti sono altresì consapevoli che il Cancelliere e il Tribunale non assumono alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica, e più in generale in merito alla validità e trascrivibilità dell'accordo e che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente oggetto il trasferimento è e rimane delle parti così che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi e il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del
Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione di errore materiale, con la necessità di ripetere l'atto in forme adeguate di fronte al Notaio ai fini della trascrivibilità.
Le parti
DICHIARANO
1. di volersi separare consensualmente e di voler richiedere contestualmente lo scioglimento del matrimonio;
2. a tal proposito, fanno presente di essere in regime di separazione di beni;
3. i coniugi convengono oggi di sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà, procedendo ai trasferimenti ed assegnazioni in proprietà esclusiva appresso indicati di cui alla Relazione Tecnica che si allega, manifestando in maniera chiara ed inequivoca la loro volontà ex art. 1376 c.c. di procedere al trasferimento immediato, con la contestuale accettazione:
A) in primo luogo, trasferisce e cede in piena CP proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come
3 fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà a che accetta, i diritti di P_ comproprietà sul seguente bene immobile, di seguito descritto, sito nel Comune di San AR IO (PT), per la quota di 1/2;
Identificazione del bene:
UNITÁ IMMOBILIARE SAN RC PI (PT)
Titolo di provenienza immobile: Atto del 27/07/2017 Pubblico ufficiale sede AG (PT) Repertorio n. 1578 – Persona_1
Compravendita Nota presentata con Modello Unico n.
4218.1/2017 Reparto PI di Pistoia in atti dal 02/08/2017
(Nel documento sono indicati gli identificativi catastali dell'immobile originario dell'attuale
San AR IO (M377) (PT) Foglio 55 Particella 113
Subalterno 30)
Registrato a Pistoia in data 01/08/2017 al n. 60 serie 1T
Trascritto a Pistoia in data 02/08/2017 al n. 4218 Reg. Part.
Descrizione Immobile: Unità immobiliare ad uso direzionale al primo piano di fabbricato posto in San AR Pistoiese, Comune di San AR IO, posto in Piazza Matteotti nc. 16/18, denominato “Palazzo Farina Cini” e precisamente la unità immobiliare contraddistinta dall'interno 2, in estremità sud, con ingresso da civico 16 della piazza Matteotti e composta da ingresso, sala di attesa, vano sterilizzazione, due wc, disimpegno, spogliatoio e vano ad uso dentistico.
Identificazione Catastale: L'unità immobiliare è rappresentata al
N.C.E.U. del Comune di San AR IO al giusto conto degli attuali proprietari, come segue: in foglio di mappa 55, particella
113, subalterno 64, categoria A/10, classe 2, vani 4, mq 58, totale escluse aree scoperte mq 58, rendita euro 1.786,94.
Descrizione Urbanistica: Il fabbricato di cui quanto forma oggetto del presente atto è parte è stato costruito prima del primo settembre 1967.
Inoltre l'immobile è stato oggetto di ristrutturazione, di frazionamento e modifiche in virtù dei seguenti titoli abilitativi:
Autorizzazione Edilizia n. 72/1983;
4 Autorizzazione Edilizia n. 12/1986;
Concessione Edilizia n. 102/1989 del 6 ottobre 1989 e successive varianti n. 131/1990 del 19 febbraio 1991 e n.
72/1992 del 19 gennaio 1993.
Successivamente la unità immobiliare oggetto della presente è stata oggetto di SCIA Pratica Edilizia n. 212/2017 del
06/11/2017 per la ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso da residenziale a direzionale e di servizio, con la quale l'appartamento è stato modificato in studio dentistico.
Successivamente per l'appartamento oggetto della presente è stata presentata attestazione asseverata di agibilità protocollo n.
2575 del 09/04/2018 e successive integrazioni protocollo 2581 del 09/04/2018.
Confini: Piazza Matteotti su più lati, vano scala condominiale, salvo se altri.
Attestato Prestazione Energetica (APE): APE codice identificativo
0000826097 del 25.11.2024, classe G con EPgl.aren di 239,5
KWh/m2anno, valido fino al 25.11.2034.
Valore di mercato dell'immobile: come risulta dalla Relazione
Tecnica alle pagg. 2 e 3 “Premesso che l'immobile è stato acquistato nel 2017 al prezzo di € 91.000, che i prezzi di mercato ad oggi hanno avuto una considerevole flessione (… omissis..).
Eseguita una ricerca in rete e presso le agenzie immobiliari di zona circa i valori di vendita di immobili simili in zona, considerato che la Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'agenzia delle entrate indica un prezzo al mq. oscillante tra € 950 e € 1200, come sotto riportato per tipologia uffici (..omissis.. ). Considerato che i proprietari dopo l'acquisto nel 2017 hanno provveduto a una sostanziale ristrutturazione della unità immobiliare e del suo cambio di destinazione per renderla adatta all'utilizzo di attività odontoiatrica, considerata la superficie lorda di circa mq. 58, che l'unità immobiliare è collocata in piena zona centrale sulla Piazza
Matteotti … omissis..” si ritiene che “il più probabile valore di mercato sia di circa € 85.000.”.
5 B) In secondo luogo, trasferisce e cede in piena P_ proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà a , che accetta, i diritti di CP comproprietà sul seguente immobile, per la quota di 1/2;
B) UNITÁ IMMOBILIARE PIOMBINO
Titolo di provenienza immobile: Atto del 28/01/2022 Pubblico ufficiale sede AG (PT) Repertorio n. 5548 – Persona_1
Compravendita presentata con Modello Unico n. 570.1/2022
Reparto PI di Volterra in atti dal 02/02/2022
Registrato a Pistoia in data 01/02/2022 al n. 608 serie 1T
Trascritto a Volterra in data 01/02/2022 al n. 570 Reg. Part.
Descrizione immobile: Appartamento adibito a civile abitazione posto a piano secondo con ingresso da scale condominiali e composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, camera, ripostiglio, un terrazzo ubicato tra piano primo e secondo in comproprietà di ½ oltre a ripostiglio esclusivo posto al piano terra con ingresso da corte comune.
Identificazione catastale: detto appartamento è rappresentato al
N.C.E.U. del Comune di Piombino al giusto conto degli attuali proprietari, in foglio di mappa 79, particella 593, subalterno 8, categoria A/2, classe 2, vani 3,5, indirizzo: Via Antonio da
Piombino n. 12, piano 2, rendita € 460,94, mq 60, totale escluse aree scoperte mq 60.
Descrizione urbanistica: Il fabbricato condominiale di cui fa parte l'appartamento è stato costruito prima del primo settembre 1967.
Confini: Via pubblica, parti condominiali.
Attestato Prestazione Energetica (APE): Allegato al contratto di provenienza è presente APE codice identificativo
[...] valido fino alla data del 31/08/2026. NumeroDiCartaIden_1
Valore di mercato immobile: come risulta dalla Relazione Tecnica alle pagg. 3 e 4 “Premesso che l'immobile è stato acquistato nel
6 2022 al prezzo di € 65.000, che i prezzi di mercato ad oggi hanno avuto un aumento in considerazione delle numerose vendite di appartamenti in zona e come si puo vedere dall'andamento dei prezzi sotto riportato edito dal sito immobiliare.it (..omissis..).
Considerato che la Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'agenzia delle entrate indica un prezzo al mq. oscillante tra €
940 e € 1250, come sotto riportato per tipologia abitazioni
...omissis ..” si ritiene che “il più probabile valore di mercato sia di circa € 75.000.”.
le parti dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto degli immobili sopra indicati, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
le parti, quali intestatari degli immobili oggetto di trasferimento, si riferiscono e all'uopo richiamano le planimetrie che li raffigurano, così come depositate in Catasto, e dichiarano la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, riportandosi integralmente ed espressamente alla Attestazione di Conformità che si allega;
le parti dichiarano di essere consapevoli che l'accordo del procedimento di definizione consensuale in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c., ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2697 c.c.;
le parti si obbligano espressamente a procedere alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari e ad effettuare la relativa voltura catastale esonerando espressamente la cancelleria da ogni possibile onere – anche fiscale - conseguente e relativo, impegnandosi a comunicare alla cancelleria l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti. In ogni caso opererà la Convenzione in materia di trascrizione dei provvedimenti giudiziari nei procedimenti civili, con i relativi oneri
7 a carico delle parti adottata dal Tribunale di Pistoia e il Consiglio degli Avvocati di Pistoia in data 13.2.2023;
le parti dichiarano di essere consapevoli che il Cancelliere
e il Tribunale non assumono alcuna responsabilità in relazione all'esattezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, oneri e vincoli di qualunque genere e tipo, alla legittimità urbanistica e alla regolarità impiantistica, e più in generale in merito alla validità e trascrivibilità dell'accordo;
le parti dichiarano che i trasferimenti immobiliari di cui sopra costituiscono elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, con conseguente richiesta di registrazione dell'atto in esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, , catastale, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa, ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999.
- Le parti dichiarano che gli immobili risultano non risultano gravati da ipoteca o da altro peso e/o gravame.
- Le parti rinunciano all'iscrizione di ipoteca legale.
- Le parti dichiarano che è stata verificata la coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei Registri immobiliari.
- Il trasferimento è avvenuto senza l'intervento di un mediatore.
- Le parti dichiarano che il trasferimento è avvenuto per permuta degli immobili di cui al trasferimento sopra indicati.
Tanto premesso, gli istanti, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ai sensi degli artt. 473 bis 11 e sgg. e 473 bis 49 c.p.c., chiedono:
A) dichiarare la separazione personale delle parti, fissando l'obbligo per il coniuge ricorrente IG. di versare alla CP coniuge un assegno di mantenimento di € P_
1.000,00 (mille) al mese, tenuto conto della diversa situazione economica delle parti;
B) dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
C) disporre altresì che i ricorrenti continuino a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
D) disporre il trasferimento dell'immobile sito nel Comune di San
AR IO (PT) come sopra identificato e descritto, di
8 proprietà del IG. per la quota di 1/2, a favore della CP
IG.ra ; P_
E) disporre il trasferimento dell'immobile sito nel Comune di
Piombino (LI) come sopra identificato e descritto, di proprietà della IG.ra per la quota di 1/2, a favore del IG. P_
; CP
F) disporre che il coniuge IG. versi mensilmente alla CP coniuge un assegno divorzile di € 1.000,00 P_
(mille) rivalutabile ai sensi di legge;
G) dare atto che le parti hanno già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili in comune;
H) disporre la trasmissione della sentenza al competente Ufficio dello stato civile affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
I) dare atto che i coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti necessari per l'espatrio.
Con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Le parti comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale in data
09.07.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico
Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
9 Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi P_
, C.F. nata a [...] il
[...] C.F._1
13.11.1954 e , C.F. , nato CP CodiceFiscale_5
a Portici (NA) il 29.10.1949, che hanno contratto matrimonio in
Pistoia il 09.01.1993, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 3, P. 1, anno 1993);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 01.09.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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