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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 6691/2024
r.g., decisa nell'udienza del 8.4.2025, promossa da
, con l'avv. Marcello Carano;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 2.7.2024, chiedeva condannarsi Parte_1
l' a corrispondere l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 12.6.1984 CP_1
n. 222 con decorrenza dal 3.7.2020 (data di presentazione della domanda amministrativa) invece che dall'1.1.2023, come già liquidata.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'istante infatti non era in possesso, nel periodo in contestazione, dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'art. 9 n. 2) r.d.l.
14.4.1939 n. 636 conv. in l.
6.7.1939 n. 1272 e succ. mod., la cui sussistenza è invece espressamente richiesta dall'art. 4 co. 1 l. 12.6.1984
n. 222 ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e alla pensione ordinaria di inabilità.
Viceversa la documentazione versata in atti attesta che nell'ultimo quinquennio precedente la domanda amministrativa, presentata il
3.7.2020, erano stati accreditati solo 125 contributi settimanali in luogo dei 156 richiesti, e che il prescritto requisito contributivo si è perfezionato solo in epoca successiva, mediante versamento dei contributi volontari per gli anni 2017 e 2018, iniziato l'1.8.2022 e concluso il 2.12.2022.
Ebbene, l'art. 12 co. 2 l. 12.6.1984 n. 222 dispone che “ove non
espressamente previsto, per le prestazioni liquidate ai sensi della presente
legge valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse
fanno carico”, ovvero, nella specie, l'art. 18 d.p.r. 27.4.1968 n. 488, il quale a sua volta stabilisce al co. 1 che “la pensione di vecchiaia e quella
per inabilità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
2 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda, sempre che a tale data risultino perfezionati i relativi
requisiti”, e aggiunge al co. 2 che “qualora detti requisiti, pur non
sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima
della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo
ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per
invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”; la Corte
costituzionale, con sentenza 14-27.6.1989 n. 355, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima norma “nella parte in cui
esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte
dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere
perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso
del successivo procedimento amministrativo o giudiziario”.
Nel caso in esame, pertanto, avendo l'istante perfezionato il prescritto requisito contributivo solo in data 2.12.2022, correttamente l' ha CP_1
liquidato la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, ovvero dall'1.1.2023, così che non spettano i ratei scaduti nel periodo intermedio compreso tra la data di presentazione della domanda amministrativa (3.7.2020) e il 31.12.2022, e costituenti oggetto della presente controversia.
Conseguentemente, la domanda deve essere disattesa.
3 A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 8.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 6691/2024
r.g., decisa nell'udienza del 8.4.2025, promossa da
, con l'avv. Marcello Carano;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 2.7.2024, chiedeva condannarsi Parte_1
l' a corrispondere l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 12.6.1984 CP_1
n. 222 con decorrenza dal 3.7.2020 (data di presentazione della domanda amministrativa) invece che dall'1.1.2023, come già liquidata.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'istante infatti non era in possesso, nel periodo in contestazione, dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'art. 9 n. 2) r.d.l.
14.4.1939 n. 636 conv. in l.
6.7.1939 n. 1272 e succ. mod., la cui sussistenza è invece espressamente richiesta dall'art. 4 co. 1 l. 12.6.1984
n. 222 ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e alla pensione ordinaria di inabilità.
Viceversa la documentazione versata in atti attesta che nell'ultimo quinquennio precedente la domanda amministrativa, presentata il
3.7.2020, erano stati accreditati solo 125 contributi settimanali in luogo dei 156 richiesti, e che il prescritto requisito contributivo si è perfezionato solo in epoca successiva, mediante versamento dei contributi volontari per gli anni 2017 e 2018, iniziato l'1.8.2022 e concluso il 2.12.2022.
Ebbene, l'art. 12 co. 2 l. 12.6.1984 n. 222 dispone che “ove non
espressamente previsto, per le prestazioni liquidate ai sensi della presente
legge valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse
fanno carico”, ovvero, nella specie, l'art. 18 d.p.r. 27.4.1968 n. 488, il quale a sua volta stabilisce al co. 1 che “la pensione di vecchiaia e quella
per inabilità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
2 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda, sempre che a tale data risultino perfezionati i relativi
requisiti”, e aggiunge al co. 2 che “qualora detti requisiti, pur non
sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima
della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo
ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per
invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”; la Corte
costituzionale, con sentenza 14-27.6.1989 n. 355, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima norma “nella parte in cui
esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte
dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere
perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso
del successivo procedimento amministrativo o giudiziario”.
Nel caso in esame, pertanto, avendo l'istante perfezionato il prescritto requisito contributivo solo in data 2.12.2022, correttamente l' ha CP_1
liquidato la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, ovvero dall'1.1.2023, così che non spettano i ratei scaduti nel periodo intermedio compreso tra la data di presentazione della domanda amministrativa (3.7.2020) e il 31.12.2022, e costituenti oggetto della presente controversia.
Conseguentemente, la domanda deve essere disattesa.
3 A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 8.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4