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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/07/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2828/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 2828/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. MUGNONE MARCELLO, come da mandato Parte_1 in atti;
e
, con l'avv. MUGNONE MARCELLO, come da mandato in CP_1 atti;
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione, come indicate nel verbale d'udienza del 4.06.2025:
i I coniugi vivranno separati, con facoltà di stabilire la propria residenza ove meglio credono;
ii I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro 2
esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione (e successivo divorzio) le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento ad uno della proprietà esclusiva di un bene immobile meglio descritto nei successivi articoli.
iii Il SI. assegna/trasferisce alla SI.ra , che accetta ed Parte_1 CP_1 acquista con ogni garanzia di legge, la piena proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Due Carrare (PD) Via Pontemanco n. 109, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Due Carrare (PD) al foglio 13, particella 83, sub. 16, via Pontemanco, piano T. zona cens. 1, cat. A/2, cl. 1, vani 4 (appartamento), e particella 83, sub. 20, via Pontemanco, pianto T, zona cens. 1, cat. c/6, cl. 2, mq 18 (autorimessa), e la partita catastale risulta correttamente intestata al signor certificato di abitabilità n. 6050 del Parte_1
16/08/1996, conc. Auto n. 130 del 17/11/1995, Prot. 95/5981 (doc. 3);
I confini dell'unità immobiliare sono i seguenti: a sud prospetto su via Ponte Manco, a nord area comune e sub. 21, ad ovest sub. 15.
Il coniuge dichiara che la planimetria depositata in catasto è conforme allo Parte_1 stato di fatto dell'immobile oggetto del presente ricorso.
Gli immobili di cui al presente ricorso sono trasferiti/ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985
n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara:
- che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale e che quindi, dopo la sua costruzione, non ha subito modifiche che comportino permesso di costruire né DIA né SCIA;
- che per gli immobili suddetti non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della Legge 17 agosto 1942 n.1150, modificato dall'art.13 della Legge 06 agosto 1967 n.765 ed art.15 della Legge 28 gennaio 1977 n.10, nonché della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni.
I coniugi, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 3
2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero del coniuge cedente da ogni responsabilità.
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, il coniuge cessionario dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'edificio comprensiva dell'Attestato di Prestazione
Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione, che si allega al presente atto (doc. 7), formandone parte integrante.
Il coniuge cessionario dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. Il coniuge cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione
Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Il coniuge alienante dichiara e garantisce:
- che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni;
- che gli immobili in oggetto sono al medesimo pervenuti in forza di contratto di compravendita in data 15.06.2006, n. 41.576 di Rep. n.
8.211 di Racc. del Notaio di Per_1
Padova (registrato a Padova 2 il 19/06/2006 al n 9216 serie 1T e trascritto a Padova il
20.06.2006 ai n. 33261/18501);
I coniugi convengono che in considerazione dei complessivi rapporti coniugali/patrimoniali tra loro intercorrenti e/o delle poste dare/avere, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro, anche in sostituzione, a titolo di versamento una tantum, di ogni forma di mantenimento.
Il coniuge alienante e più in generale i coniugi, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente 4
trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74
e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo di separazione, divorzio e modifica delle condizioni definisce la separazione personale (e il successivo divorzio) e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la
Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il
Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
I coniugi dichiarano e i difensori prendono atto che non trattandosi di atto notarile, il Giudice delegato si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica.
Le parti, in ogni caso nel richiedere la trascrizione dell'atto, esonereranno il Cancelliere da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in Due Carrare (PD) in data 16.08.2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 8, parte I, Ufficio 1, anno 2013, optando per il regime della separazione dei beni.
La dimora coniugale veniva fissata nell'immobile sito in Due Carrare (PD) Via
Pontemanco n. 109, di proprietà del sig. . Pt_1
Dalla loro unione non sono nati figli.
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale Pt_1 CP_1 proponendo domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del
Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto 5
nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010 pertanto la domanda di separazione, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto in ordine a tutte le questioni da regolamentare conclusioni congiunte, riportate anche nel verbale d'udienza del 04.06.2025.
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso.
Il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 3 delle conclusioni sopra riportate, espressione della loro libertà negoziale, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Inoltre, le parti sono informate che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione per la composizione bonaria della controversia, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito ad eventuali cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti ed il difensore dovranno curare la trascrizione esonerando il Cancelliere da ogni onere.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo. 6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
CP_1
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Due Carrare (PD) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 8, Parte I, Ufficio 1, anno 2013;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate;
4. Dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 3 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio, con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità di detto trasferimento secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
5. Spese di lite al definitivo;
6. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 24.06.2025
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 2828/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. MUGNONE MARCELLO, come da mandato Parte_1 in atti;
e
, con l'avv. MUGNONE MARCELLO, come da mandato in CP_1 atti;
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione, come indicate nel verbale d'udienza del 4.06.2025:
i I coniugi vivranno separati, con facoltà di stabilire la propria residenza ove meglio credono;
ii I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro 2
esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione (e successivo divorzio) le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento ad uno della proprietà esclusiva di un bene immobile meglio descritto nei successivi articoli.
iii Il SI. assegna/trasferisce alla SI.ra , che accetta ed Parte_1 CP_1 acquista con ogni garanzia di legge, la piena proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Due Carrare (PD) Via Pontemanco n. 109, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Due Carrare (PD) al foglio 13, particella 83, sub. 16, via Pontemanco, piano T. zona cens. 1, cat. A/2, cl. 1, vani 4 (appartamento), e particella 83, sub. 20, via Pontemanco, pianto T, zona cens. 1, cat. c/6, cl. 2, mq 18 (autorimessa), e la partita catastale risulta correttamente intestata al signor certificato di abitabilità n. 6050 del Parte_1
16/08/1996, conc. Auto n. 130 del 17/11/1995, Prot. 95/5981 (doc. 3);
I confini dell'unità immobiliare sono i seguenti: a sud prospetto su via Ponte Manco, a nord area comune e sub. 21, ad ovest sub. 15.
Il coniuge dichiara che la planimetria depositata in catasto è conforme allo Parte_1 stato di fatto dell'immobile oggetto del presente ricorso.
Gli immobili di cui al presente ricorso sono trasferiti/ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985
n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara:
- che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale e che quindi, dopo la sua costruzione, non ha subito modifiche che comportino permesso di costruire né DIA né SCIA;
- che per gli immobili suddetti non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della Legge 17 agosto 1942 n.1150, modificato dall'art.13 della Legge 06 agosto 1967 n.765 ed art.15 della Legge 28 gennaio 1977 n.10, nonché della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni.
I coniugi, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 3
2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero del coniuge cedente da ogni responsabilità.
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, il coniuge cessionario dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'edificio comprensiva dell'Attestato di Prestazione
Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione, che si allega al presente atto (doc. 7), formandone parte integrante.
Il coniuge cessionario dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. Il coniuge cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione
Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Il coniuge alienante dichiara e garantisce:
- che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni;
- che gli immobili in oggetto sono al medesimo pervenuti in forza di contratto di compravendita in data 15.06.2006, n. 41.576 di Rep. n.
8.211 di Racc. del Notaio di Per_1
Padova (registrato a Padova 2 il 19/06/2006 al n 9216 serie 1T e trascritto a Padova il
20.06.2006 ai n. 33261/18501);
I coniugi convengono che in considerazione dei complessivi rapporti coniugali/patrimoniali tra loro intercorrenti e/o delle poste dare/avere, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro, anche in sostituzione, a titolo di versamento una tantum, di ogni forma di mantenimento.
Il coniuge alienante e più in generale i coniugi, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente 4
trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74
e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo di separazione, divorzio e modifica delle condizioni definisce la separazione personale (e il successivo divorzio) e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la
Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il
Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
I coniugi dichiarano e i difensori prendono atto che non trattandosi di atto notarile, il Giudice delegato si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica.
Le parti, in ogni caso nel richiedere la trascrizione dell'atto, esonereranno il Cancelliere da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in Due Carrare (PD) in data 16.08.2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 8, parte I, Ufficio 1, anno 2013, optando per il regime della separazione dei beni.
La dimora coniugale veniva fissata nell'immobile sito in Due Carrare (PD) Via
Pontemanco n. 109, di proprietà del sig. . Pt_1
Dalla loro unione non sono nati figli.
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale Pt_1 CP_1 proponendo domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione secondo il Regolamento (UE) n. 1111/2019 del
Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto 5
nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010 pertanto la domanda di separazione, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto in ordine a tutte le questioni da regolamentare conclusioni congiunte, riportate anche nel verbale d'udienza del 04.06.2025.
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso.
Il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 3 delle conclusioni sopra riportate, espressione della loro libertà negoziale, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Inoltre, le parti sono informate che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione per la composizione bonaria della controversia, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito ad eventuali cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti ed il difensore dovranno curare la trascrizione esonerando il Cancelliere da ogni onere.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo. 6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
CP_1
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Due Carrare (PD) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 8, Parte I, Ufficio 1, anno 2013;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate;
4. Dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 3 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio, con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità di detto trasferimento secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
5. Spese di lite al definitivo;
6. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 24.06.2025
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato