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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 4310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4310 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa MA Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1916/21 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 04.03.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), (C.F. , CodiceFiscale_5 Parte_6 C.F._6
(C.F. , Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. ), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
R.G. n°1916/2021- Sentenza
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
(C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_5
(C.F. ), C.F._11 Parte_11 C.F._12 [...]
(C.F. ), Pt_12 C.F._13 Parte_13
(C.F. , (C.F. , C.F._14 Parte_14 C.F._15
(C.F. ), Parte_15 C.F._16 Parte_16
(C.F. ), (C.F. , C.F._17 Parte_17 C.F._18
(C.F. ), Parte_18 C.F._19 Parte_19
(C.F. ), MA (C.F. C.F._20 Parte_20
), (C.F. , C.F._21 _2 C.F._22
(C.F. ) tutti rappresentati e difesi, giusta Parte_22 C.F._23
procure ad lites stese in calce al libello introduttivo di primo grado, dagli avvocati
Maximo Russo (C.F. ) Livia Esposito (C.F. C.F._24
) e Ciro Apicella (C.F. ) ed elettivamente C.F._25 C.F._26 domiciliati presso lo studio degli avv.ti Maximo Russo e Ciro Apicella sito in Cava de' Tirreni, alla Via Giuseppe Pellegrino 7.
[...]
[...]
[...]
(già , (P.I. , Parte_23 Controparte_1 P.IVA_1 quale impresa designata alla gestione del FGVS per la Regione Campania, rappresentata e difesa in virtù di apposita procura alle liti dall'Avv. Giuseppe Bonito
(C.F. ) presso il cui studio in Avellino, alla Via Campane 18, C.F._27
è elettivamente domiciliata
-APPELLATA
NONCHE' CONTRO
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(C.F. ) residente in [...] C.F._28
Dei Carri 9.
-APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 12.12.2018, gli appellanti in epigrafe indicati, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la quale impresa designata per la regione Campania Controparte_3 alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della perdita della nonna deceduta in seguito all'investimento stradale avvenuto in data Persona_1
26.04.2011, alle ore 13.00 circa, in Sant'Antonio Abate alla via Buonconsiglio, provocato dal veicolo non assicurato modello Opel Zafira targato CC203DV, condotto da e di proprietà di , come accertato in Parte_24 Controparte_2
via definitiva dal Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza penale di condanna n. 2121/2014, con cui era stata ritenuta colpevole del reato di cui Parte_24
all'art. 589 c.p.
Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, i ricorrenti esponevano che, in seguito al suddetto sinistro, la
[...]
quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_4 sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, risarciva integralmente gli eredi di ovvero i genitori degli odierni appellanti. Persona_1
Deducevano inoltre che, nonostante l'invio di molteplici comunicazioni e cospicua documentazione, richiesta dalla Compagnia assicurativa , alcuna Parte_23 offerta risarcitoria veniva formulata nei confronti degli odierni appellanti.
2. Non si costituivano i convenuti, i quali rimanevano contumaci.
3. Disattese le richieste istruttorie formulate, la causa veniva rinviata, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12.04.2021.
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4. Con sentenza n. 807/2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Torre Annunziata rigettava le domande, compensando integralmente le spese di lite.
Segnatamente il Giudice di prime cure, dopo aver osservato che la mera ricorrenza di un rapporto familiare o anche di convivenza non determina in modo automatico il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale e l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, riteneva infondate le domande, poiché non risultava provata – in considerazione della genericità della prova testimoniale, che neppure era stata ammessa - la consistenza di tale relazione parentale tra gli istanti e la nonna.
5. Avverso tale pronuncia, pubblicata il 12.04.2021, con atto di citazione notificato telematicamente il 22.04.2021, hanno proposto gravame gli odierni appellati, affidato ad un unico articolato motivo.
5.1. Con il suddetto motivo - intitolato: “Vizio della sentenza per erronea mancata ammissione dei mezzi istruttori rilevanti come richiesti ed articolati nel libello introduttivo ed errata gestione dei fatti acquisiti in giudizio” - gli appellanti hanno denunciato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, il quale, non ammettendo i mezzi istruttori richiesti in corso di causa, avrebbe gravemente leso il loro diritto di difesa.
A dire degli impugnanti, la prova testimoniale, non ammessa dal primo Giudice, era proprio diretta a provare il grado di effettività e consistenza della relazione parentale tra gli istanti e la nonna ritenuta invece non dimostrata nella sentenza Persona_1 impugnata. Invero, difformemente da quanto affermato dal giudice di prime cure, nel rimarcare un'eccessiva genericità dei capitoli di prova, gli stessi erano stati formulati in maniera precisa e specifica, essendo indicato il tempo in cui si erano verificati i fatti;
il luogo ove erano ubicate le abitazioni e le residenze abituali dei medesimi attori e della nonna;
i fatti medesimi, consistenti nella quotidianità dei rapporti e nella frequentazione dell'abitazione della nonna, nella quale era consuetudine dei nipoti mangiare, vestirsi, studiare e dormire.
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Hanno chiesto, pertanto, l'ammissione della prova testimoniale, ad opera di questa
Corte distrettuale, per come formulata nel giudizio di primo grado, mediante l'escussione dei testi indicati.
6. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.07.2021, si è costituita in giudizio l'odierna appellata la quale ha resistito al gravame chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi degli artt. 342,
348 e 348 bis cpc;
nel merito, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di contenere il quantum della stessa nei limiti del provato. Ha in particolare dedotto di aver già corrisposto €1.190.000,00 in data 29.10.2018, in favore dei figli di , , , Persona_1 Parte_10 Parte_9 Parte_5
, e e , a Controparte_5 Controparte_6 Parte_12 Controparte_7
seguito di intervenuta transazione;
€ 165.960,00 in favore di , quale Parte_25 coniuge della defunta figlia della de cuius in data Parte_8 Persona_1
14.05.2019; € 31.264,85 a titolo di competenze legali in data 12.11.2018.; il tutto per un totale di € 1.387.224,85.
Ha dunque prospettato la necessità di contenimento di un'ipotetica condanna entro i limiti del massimale applicabile ex lege, precisando che alla data del sinistro, nella specie risalente al 26.04.2011, il massimale vigente per legge, entro il quale deve essere globalmente contenuta la condanna dell'impresa designata dal fondo garanzie vittime della strada, a norma dell'art. 283 d. lgs. N. 209/05, era pari all'importo di
Euro 2.500.000,00.
7. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, a seguito di rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., non Controparte_2
si è costituito.
8. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 22.04.2021, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta in data
12.04.2021.
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9. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n.
13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di
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appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
10. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, all'esito dell'istruttoria testimoniale espletata nel presente grado, il gravame è solo in parte fondato.
Deve invero darsi atto che questa Corte distrettuale, ritenendo in linea astratta condivisibile la censura svolta dagli appellanti, tesa a censurare l'erroneità dell'operato del primo Giudice, che ha ritenuto eccessivamente generiche le circostanze indicate nei capitoli prova, ha, con ordinanza del 24 aprile 2024, ammesso la prova testimoniale articolata dagli attori che, nell'assunto degli odierni impugnanti, era appunto tesa a provare “la prossimità dell'ambiente domestico e familiare dei soggetti coinvolti” – “ soggetti non solo residenti da anni nel medesimo
Comune, con esiguo numero di abitanti, ma anche in vie ed abitazioni limitrofe..”- e
“ la quotidiana frequentazione -talmente intensa da poter essere considerata ai limiti della convivenza – tra gli istanti e la sign.ra assiduamente intercorsa fin Per_1 dall'infanzia”; “ ciò in quanto i nipoti svolgevano le quotidiane e normali abitudini/attività ( mangiavano, dormivano, studiavano… etc.. presso l'abitazione della donna”.
All'esito dell'espletata prova testimoniale, mediante l'escussione dei testi S_
e , l'onere probatorio gravante sugli istanti può ritenersi
[...] Testimone_2 solo parzialmente assolto, con esclusivo riferimento alle posizioni delle appellanti
, e _2 Parte_22 Parte_26 Parte_8
. Parte_4
Al fine di compiutamente delineare l'ambito del sindacato devoluto a questa Corte distrettuale, e conseguentemente circoscrivere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti, mette conto dunque soffermarsi sulle particolari caratteristiche
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della pretesa risarcitoria azionata, sulla scorta di un fatto storico pacificamente accertato in sede penale, con sentenza di condanna della conducente del veicolo investitore;
occorre dunque prendere le mosse dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che possono ormai ritenersi consolidati, facendone poi coerente applicazione, alla luce degli esiti del testimoniale in atti, alla fattispecie concreta, in cui viene in rilievo una domanda di risarcimento del danno proposta da ben ventitré nipoti per la morte della nonna che, all'epoca del decesso, intervenuto in data 30 aprile 2011, aveva ottantadue anni.
Viene dunque in rilievo la richiesta, proposta dagli attori, di risarcimento del cd.
“danno da perdita del congiunto”.
La morte di un congiunto, cagionata dal fatto illecito o dall'inadempimento di terzi, pone diverse problematiche giuridiche quanto alla tipologia di danni risarcibili ed all'individuazione dei soggetti legittimati ad agire in giudizio.
Una prima problematica attiene alla qualificazione di tale danno, che può avere natura sia patrimoniale che non patrimoniale.
Quanto al profilo patrimoniale, ben può configurarsi, in capo ai congiunti del defunto, un danno che deriva dalla lesione di un'aspettativa alla produzione di un reddito futuro, fornendo dimostrazione che il defunto stesso avrebbe verosimilmente contribuito al soddisfacimento dei bisogni di coloro i quali da lui dipendevano economicamente. “A tal fine la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto”, conferendo rilievo alla condizione economica dei congiunti sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, e la relativa prova può essere data anche tramite presunzioni (Cass. civ., Sez. III, 11 luglio 2014, n. 15009). Cosicché, “risulta corretta l'esclusione del risarcimento in presenza di elementi idonei a far ritenere del tutto improbabile (o, comunque, meno probabile che non) qualsiasi futuro apporto economico da parte del congiunto deceduto” (Cass. civ., Sez. VI, 10 maggio 2016, n. 9431).
Ben più complesso è il dibattito giurisprudenziale stratificatosi nel corso degli anni in riferimento alla perimetrazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, azionato nel presente giudizio.
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La risarcibilità iure proprio riguarda il pregiudizio subito dai familiari quanto al loro diritto di estrinsecare la propria personalità all'interno di quella peculiare formazione sociale che è la famiglia, da intendersi quale luogo in cui l'individuo si forma, cresce e vive, giovandosi di quella rete solidaristica di affetti, comprensioni, supporti e gratificazioni che normalmente derivano dal confronto quotidiano con persone care.
Viene dunque in rilievo la compromissione di valori che rinvengono specifica consacrazione all'interno del testo costituzionale, ed in particolare negli artt. 2, 3, 29
e 30 Cost., che si pongono quale fonte della tutela risarcitoria operando in combinato disposto con l'art. 2059 c.c.
Secondo l'impostazione teorica tradizionale e più risalente, i nocumenti patiti dal congiunto per la dipartita di una persona cara non potevano essere risarciti, a ciò ostando il disposto di cui all'art. 1223 c.c., che accorda il risarcimento per i soli danni che costituiscano conseguenze immediate e dirette dell'evento lesivo, e non anche per i cd. “danni da rimbalzo”. ( cfr.Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372).
Ciò nondimeno, tale impostazione teorica è stata oggetto di superamento ad opera della più avvertita giurisprudenza di legittimità, la cui esegesi evolutiva ha evidenziato l'atecnicità della nozione di “danni da rimbalzo”, in quanto l'uccisione del congiunto lede contemporaneamente ed in via immediata e diretta l'incolumità personale dello stesso ed il diritto dei suoi cari all'intangibilità della sfera degli affetti e alla libera esplicazione della propria personalità nella famiglia (Cass. civ., Sez. III,
31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828).
Tale ottica interpretativa risulta il frutto di una rilettura evolutiva del dato letterale di cui all'art. 1223 c.c., alla luce delle prospettazioni che, in ambito penalistico, hanno mitigato la rigidità della teoria della conditio sine qua non. Il riferimento è alla teoria della cd. “causalità adeguata”, in base alla quale devono considerarsi non ristorabili soltanto quei danni che costituiscano conseguenze del tutto eccentriche e non preventivabili dell'evento lesivo, non ponendosi alcun dubbio per i pregiudizi che derivano dallo stesso secondo l'id quod plerumque accidit, come accade per la sofferenza e la costernazione derivanti dalla morte di una persona cara (Cass. civ.,
Sez. Un., 22 maggio 2002, n. 9556; Cass. civ., Sez. III, 4 novembre 2003, n. 16525).
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Ad ogni modo, la configurabilità in astratto di una siffatta tipologia di danno non patrimoniale, non esime certamente le parti che ne domandano il risarcimento in giudizio dall'onere di provare, sebbene anche con l'utilizzo di criteri presuntivi, la concreta verificazione dello stesso, trattandosi di cd. “danno – conseguenza”.
Da ciò consegue che il risarcimento del danno può accordarsi soltanto nei confronti di coloro i quali dimostrino la concreta sussistenza di una situazione di fatto caratterizzata da un profondo legame affettivo e solidaristico con il defunto, dal cui sconvolgimento sia derivato un pregiudizio di natura biologica, morale o esistenziale specificamente provato.
Infine, quanto al profilo della concreta liquidazione del danno non patrimoniale, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno specificato che occorre procedere ad una quantificazione unitaria e sintetica dello stesso, sicché il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno (Cass. civ,
Sez. Un., 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975), onde evitare duplicazioni risarcitorie conseguenti all'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. In altre parole, oggetto della valutazione giudiziaria, quando il giudice è chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali, è, nel prisma del danno non patrimoniale, la complessiva sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto.
Inoltre, deve evidenziarsi che, secondo le più recenti pronunce della Suprema Corte
(Cass. sez. 3, ordinanza n. 17208 del 26/06/2025; Cass. sez. 3, ordinanza n. 7743 dell'08/04/2020; Cass. sez. III, n. 21230 del 20.10.2016; Cass. sez. III, n.29332 del
7.12.2017), occupatesi proprio del risarcimento del danno non patrimoniale subito dal nipote per il decesso del nonno, è necessario provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente,
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nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. Parimenti, la Corte di legittimità ha evidenziato la generale insufficienza del mero dato della convivenza nei casi in cui si tratti di relazioni coltivate al di fuori della ristretta cerchia della c.d. 'famiglia nucleare', potendo detta convivenza giustificare il riconoscimento di rapporti di costante e reciproco affetto e solidarietà familiare unicamente in rapporto con altri elementi rappresentativi idonei a qualificarne affettivamente il significato. (così, in motivazione, Cass. sez. 3, ordinanza n. 17208 del 26/06/2025)
Al riguardo va evidenziato che le sentenze n. 8827 e a 8828 del 31/05/2003 hanno ridefinito, rispetto alle opinioni tradizionali, presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale e la lettura, costituzionalmente orientata, data da dette sentenze all'art. 2059 c.c., è stata condivisa e fatta propria da Cass., sez. un.,
11/1172008, n. 26972 che tale lettura ha pure espressamente "completato" nei termini specificati in quella pronuncia. In particolare nella sentenza del 2008 le Sezioni Unite della Suprema Corte, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, hanno esteso la tutela ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, per effetto di tale estensione, hanno ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) con la precisazione che il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto (v. in particolare sentenze n. 8827 e n. 8828/2003). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con tutte le sentenze sopra richiamate, hanno precisato che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno
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conseguenza che deve essere allegato e provato, neppure potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.
E' pertanto necessario che i congiunti- in particolar modo ove non siano componenti della famiglia nucleare, come accade nel caso dei nipoti- provino di aver subito un effettivo danno dalla perdita del proprio congiunto, dovendosi verificare in ciascun caso concreto se ricorrano i presupposti per il risarcimento, mediante la prova della effettività e della consistenza della relazione, nonché della intensità della stessa desunta dalle modalità di frequentazione e da ogni altro significativo indice del rapporto e della incidenza della perdita.
Sul punto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (c.d. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita del legame familiare, ma esige la dimostrazione di cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (cfr., di recente, Cass. Civ. 10527/2011; Cass. sez. 3, n. 19402 del
22/08/2013).
Tale aspetto o voce del danno non patrimoniale consiste invero propriamente nell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto. È lo sconvolgimento foriero di "scelte di vita diverse", in altre parole, lo sconvolgimento dell'esistenza obiettivamente accertabile in ragione dell'alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della vita comune di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare, nello "sconvolgimento" che, pur senza degenerare in patologie medicalmente accertabili (danno biologico), si rifletta in un'alterazione della sua personalità tale da comportare o indurlo a scelte di vita diverse, in conseguenza della perdita del rapporto parentale, ad assumere essenziale rilievo ai fini della configurabilità e ristorabilità di siffatto profilo del danno non patrimoniale (v. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un.,
24/3/2006, n. 6572).
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Se, dunque, il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale, che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione ( Cass. sez. 3, sentenza n. 25843 del 13/11/2020), va opportunamente ribadito che, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (
Cass.sez. 3 - , Sentenza n. 21060 del 19/10/2016).
Pur ammessa, dunque, in astratto la risarcibilità della lesione di tale valore costituzionalmente protetto, è, tuttavia, compito del giudice accertare, in concreto,
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e risultino provate, e provvedendo alla loro integrale riparazione, senza incorrere nel rischio di duplicare il ristoro di uno stesso riflesso negativo dell'illecito sulla persona, sol perché diversamente denominato (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.
26972). Rimane, infine, altresì ferma la netta distinzione tra il descritto danno da perdita, o lesione, del rapporto parentale e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, oggetto di accertamento medico-legale, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale.
I più recenti approdi raggiunti dalla Corte di legittimità in subiecta materia (cfr. in motivazione, Cass. sez. III, n.26140/2023), hanno poi rimarcato che il giudice di
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merito – in vista dell'accertamento (concreto e non astratto) e della quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile - è sollecitato a procedere a compiuta istruttoria, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi, oltre alla testimonianza, il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In tale prospettiva, egli deve tenere conto, oltre che di quanto statuito dalla Corte costituzionale (n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.), di quanto disposto dal legislatore nazionale in sede di riforma degli artt. 138 e 139 c.d.a., modificati dall'art. 1, comma
17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto letterale impongono al giudice di distinguere, su di un piano generale ed al di là della specifica sedes materiae, il danno dinamico relazionale dal danno morale.
Conseguentemente, nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, giusta l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza 233/2003 - il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale: sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell'aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato (c.d. danno relazionale, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).
Tale regola di giudizio, ormai costantemente affermata dalla Corte di legittimità, si pone in una linea di assoluta continuità con i principi costantemente predicati, in passato, dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sentenze n. 235/2014,
233/2003, 293/1996, 372/1994, 184/1986), della Corte di Giustizia europea (sent. C-
371/2012 del 23.1.2014) e delle stesse sezioni unite della Suprema Corte (SU. n.
6276 del 2006; quanto alla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, per tutte,
Cass. n. 8827/2003).
Anche alla luce della novella legislativa poc'anzi richiamata è stato pertanto pertanto riaffermato il principio per cui esiste (ed è sempre esistita, anche prima del ricordato intervento normativo) una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico- relazionale, in quanto il danno alla persona, nella sua dimensione umana ancor prima
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che giuridica, postula il riconoscimento, da un lato, della sofferenza interiore, dall'altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell'illecito.
Si tratta di danni diversi e perciò entrambi autonomamente risarcibili, sempre che, e solo se, provati caso per caso, all'esito, si ribadisce, di articolata ed esaustiva istruttoria (c.d. comprovabilità del danno non patrimoniale), tenendo conto che il danno dinamico relazionale può formare oggetto di prova rappresentativa diretta, mentre il risarcimento del danno morale può rappresentare soltanto l'esito terminale di un ragionamento deduttivo, che tenga conto (oltre che delle presunzioni) del notorio e delle massime di esperienza.
Al riguardo, giova anche osservare che il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa – la cui giuridica predicabilità deve peraltro ritenersi del tutto esclusa in seno all'attuale sistema della responsabilità civile: Cass.
s.u. 26972/2008, cit.
Se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione di fatto, il primo richiede un'allegazione ed una dimostrazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte.
In buona sostanza, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita.
Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque,
l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto
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anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u.
26792/2008, cit.).
Pertanto, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 -
01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale
(coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: (come nel caso dell'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale.
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata
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eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado del rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità
– che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Tali principi hanno pure trovato conferma nella motivazione della sentenza di cui a
Cass. n. 28989 del 2019 (che richiama a sua volta quelli già espressi in Cass. nn. 901,
7513 e 23469 del 2018), collocata all'interno del cd. “progetto sanità” della terza sezione civile della Corte di legittimità, ove si afferma che, in tema di danno non patrimoniale, se costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di un risarcimento per danno biologico (o per danno parentale) e per danno cd. esistenziale, non costituisce, per converso, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento per danno morale e per danno da perdita del rapporto parentale inteso nel suo aspetto dinamico-relazionale.
Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n.
16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico- relazionale.
Quanto poi alla concreta quantificazione dei danni riconoscibili, corre mente evidenziare che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, a cui ritiene di conformarsi questa Corte distrettuale nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa (cfr. Cass. Civ. 12408/2011) nelle elaborazioni più recenti, si sono adeguate all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla pronuncia n.10579/2021,
Sez. 3, seguita da successive pronunce, ( cfr., tra le altre, Cass. ordinanza n. 26300 del 29/09/2021) secondo cui “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da
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perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”
La più recente versione delle tabelle di Milano, in tema di danno da perdita del rapporto parentale, pubblicate a partire dal giugno del 2022, ha ricevuto altresì
l'autorevole avallo della Corte di legittimità, che ha appunto affermato che le stesse
“costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 37009 del 16/12/2022).
Le predette tabelle, come è pacifico, propongono una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale da morte del congiunto, idonea a ricomprendere sia il pregiudizio tradizionalmente qualificato come “danno morale”, sia il cosiddetto “danno da perdita del rapporto parentale”, relativo ai profili dinamico-relazionali.
Volgendo all'applicazione alla fattispecie di tali univoci principi, mette conto osservare che i testi escussi, e – rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 coniugi di e - hanno reso dichiarazioni _2 Parte_22 indubitabilmente inidonee a suffragare la ricorrenza del ventilato pregiudizio non patrimoniale, in capo a ciascuno dei ventitré appellanti.
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La ricorrenza di un pregiudizio non patrimoniale, nei limiti di quanto si chiarirà, riceve un riscontro sufficientemente specifico solo con riferimento alle posizioni di e _2 Parte_22 Persona_2 Parte_8
, di cui entrambi i testi hanno riferito in modo maggiormente Parte_4 analitico.
Eccessivamente generiche, infatti, considerata altresì la numerosa platea degli istanti- alcuni dei quali, come e i fratelli secondo il Parte_1 Pt_17 racconto dei testi, vivevano a Roma – appaiono tali deposizioni testimoniali laddove, senza neppure circoscrivere dal punto di vista temporale l'intensità e la frequenza degli incontri, hanno riferito, in modo indifferenziato per tutti gli attori, che gli stessi frequentavano molto assiduamente l'abitazione della nonna, in occasione soprattutto delle festività, la domenica e nel periodo estivo.
In particolare, il teste , ha affermato che “capitava molto spesso che Testimone_1 tutta la famiglia la domenica e nelle festività si riuniva dalla nonna”, salvo poi aggiungere che ciò avvenne “almeno fino a quando si sono tutti fidanzati o sono diventati troppi”; ha poi dichiarato che “quando gli appellanti sono diventati grandi,
i singoli nuclei familiari frequentavano a turno l'abitazione della nonna”, senza tuttavia adeguatamente chiarire chi partecipasse a tali “turni” e quante persone alla volta la nonna, che era piuttosto avanti con gli anni, ricevesse presso la sua abitazione.
Difficilmente plausibile, oltre che priva di una sufficiente delimitazione temporale, poi, è l'affermazione secondo cui nel periodo estivo “tutti i nipoti”, e cioè ben ventitré, si trasferivano a casa della nonna.
Analoghe considerazioni, al riguardo, valgono per il racconto del teste TE
, che ha anch'egli riferito, in modo altrettanto generico, che “i nipoti erano
[...] quasi sempre a casa della nonna e d'estate si trasferivano a casa della nonna e ciò avveniva anche nelle ricorrenze festive”.
A diverse conclusioni deve, per converso, pervenirsi con riferimento alla posizione delle attrici , , , e _2 Parte_22 Parte_20 Parte_8
. Parte_4
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Infatti, entrambi i predetti testi, evidentemente avendone diretta conoscenza, hanno riferito, in modo sufficientemente specifico, di un rapporto piuttosto intenso tra la nonna e le loro mogli, già fidanzate, e Persona_1 _2 Parte_22
nonché con , e .
[...] Parte_20 Parte_8 Parte_4
In particolare, con riferimento a tali attrici, il racconto dei testi è concorde nel rimarcare una assidua presenza delle nipoti presso l'abitazione della nonna, che era rimasta vedova in giovane età; tanto che si alternavano a dormire a casa sua, non lasciandola mai sola.
Non altrettanto univoco – è opportuno precisare- è invece il quadro testimoniale con riferimento agli attori ed e di cui ha Parte_7 Parte_6 Parte_2
riferito, nell'individuare chi si alternava a dormire dalla nonna, solo il teste S_
, e non il teste , pur mostratosi a conoscenza di tale
[...] Testimone_2
circostanza.
Appare evidente che la circostanza della ripetuta presenza a casa della nonna - anche in orario notturno ed al fine di farle compagnia, nell'ambito di una relazione di reciproca solidarietà familiare - di cui hanno riferito entrambi i testi con riferimento alle cinque appellanti sopra indicate, deve essere oggetto di adeguato apprezzamento, in termini presuntivi, al fine di indurre la ricorrenza in capo a tali istanti di un pregiudizio, in termini di sofferenza interiore, collegato all'improvviso decesso della nonna.
Quanto invece al profilo del danno da perdita del rapporto parentale, mette conto osservare che alcuna specifica allegazione è stata offerta dagli attori su un mutamento delle abitudini di vita conseguente alla perdita della congiunta, tale da travalicare l'aspetto dell'intima sofferenza morale e riverberarsi negli aspetti relazionali esterni delle loro esistenze, sicché deve ritenersi che non possa essere riconosciuta alcuna somma a tale titolo, sostanzialmente ascrivibile agli aspetti
“dinamico-relazionali del danno non patrimoniale”.
Senz'altro merita di essere riconosciuta, nella fattispecie, dunque, in favore delle predette attrici, la componente di sofferenza morale, connessa alla perdita della nonna, da ritenersi nella fattispecie non transeunte, atteso che “la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce
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un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale”. (Cass. Civ. Sez. III, 16.09.2008, n. 23725; nonché Cass.
Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008.)
La valutazione secondo equità deve indurre il giudice, come già chiarito, a tener conto di tutte le circostanze ed elementi della singola fattispecie in modo da rendere la somma, in concreto liquidata, il più possibile adeguata all'effettivo pretium doloris patito da ciascuno dei familiari danneggiati, evitando il rischio di sovracompensazioni o ingiustificati arricchimenti.
Nel caso di specie, guardando alla età della vittima (che aveva 82 anni alla data del decesso, risalente al 30 aprile 2011), all'età delle predette attrici ( _2 aveva 24 anni alla data del decesso;
aveva 31 anni alla data del Parte_22
decesso; aveva 26 anni alla data del decesso;
Parte_26 Pt_8 aveva 22 anni alla data del decesso;
aveva 25 anni
[...] Parte_4 alla data del decesso) alle circostanze dell'illecito, al grado del vincolo parentale che legava i congiunti (nonna e nipoti), alla persona offesa, al difetto di stabile convivenza, all'intensità del legame familiare, correlata ad una famiglia tanto numerosa, e al contempo alla circostanza che le predette attrici, oltre a godere di un'ampia “rete” familiare d'origine, risultano tutte coniugate (dagli stati di famiglia versati in atti), avendo pertanto provveduto a formare dei nuclei familiari autonomi, si reputa equo riconoscere a titolo di danno non patrimoniale, liquidato all'attualità,
l'importo di € 37.356,00 ciascuna in favore di , _2 Parte_26
e e l'importo di € 33.960,00,
[...] Parte_8 Parte_4 parimenti liquidato all'attualità, in favore di . Parte_22
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data dell'evento lesivo, e cioè del decesso di avvenuto Persona_1 il 30.4.2011, e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, dal 30 aprile 2011 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
da
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tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità e comprensive di interessi compensativi fino al saldo.
In applicazione di tali principi, nella qualità, sarà RT condannata al pagamento, in solido con - proprietario Controparte_2
dell'autovettura Opel Zafira condotta da ( comunicazione notizia di Parte_24 reato del 27 aprile 2011 della Legione Carabinieri Campania, Stazione di
Sant'Antonio Abate) - in favore di ciascuna delle attrici , _2 [...]
e dell'importo, liquidato Parte_26 Parte_8 Parte_4 all'attualità e comprensivo di interessi compensativi, di € 43.802,59, di cui €
6.446,59 a titolo di interessi compensativi e al pagamento, in favore di Parte_22
dell'importo, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi,
[...]
di € 39.820,56, di cui € 5.860,56 a titolo di interessi compensativi.
11. Volgendo al governo delle spese di lite, mentre nei confronti degli appellanti la cui impugnazione è stata rigettata si giustifica, in ragione della particolare delicatezza degli interessi in gioco, un'integrale compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio, l'accoglimento parziale dell'impugnazione proposta da _2
, , e
[...] Parte_26 Parte_8 Parte_4 Parte_22 comporta una complessiva rivalutazione delle spese del doppio grado di
[...]
giudizio nei confronti di tali impugnanti, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017).
Tali spese seguono dunque la soccombenza degli appellati e Parte_23
e si liquidano, tenuto conto degli esborsi documentati (in assenza di Controparte_2 prova del pagamento del contributo unificato) come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M.
n.147 del 2022 – considerati i compensi minimi, in considerazione del tenore delle difese svolte, e applicata la maggiorazione di cui all'art.4, comma 2, del D.M. n.55 del 2014 in relazione al numero di parti la cui domanda è stata accolta - con attribuzione ai procuratori degli appellanti, dichiaratisi anticipatari.
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Ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento deve tenersi conto degli importi riconosciuti e farsi applicazione del principio secondo cui in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4,
d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 10367 del 17/04/2024).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 807 del 2021:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da , _2 [...]
, e : Parte_26 Parte_8 Parte_4 Parte_22
a) Condanna nella qualità, in solido con RT P_
, al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento
[...] _2
del danno non patrimoniale conseguente alla morte di Persona_1 dell'importo, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi, di
€ 43.802,59, oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
b) Condanna nella qualità, in solido con RT P_
, al pagamento, in favore di a titolo di
[...] Parte_26 risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla morte di
[...]
dell'importo, liquidato all' attualità e comprensivo di interessi Per_1
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compensativi, di € 43.802,59, oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
c) Condanna nella qualità, in solido con RT P_
, al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento
[...] Parte_8 del danno non patrimoniale conseguente alla morte di Persona_1
dell'importo, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi, di
€ 43.802,59, oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
d) Condanna nella qualità, in solido con RT P_
, al pagamento, in favore di a titolo di
[...] Parte_4
risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla morte di
[...]
dell'importo, liquidato all' attualità e comprensivo di interessi Per_1
compensativi, di € 43.802,59, oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
e) Condanna nella qualità, in solido con RT P_
, al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento
[...] Parte_22 del danno non patrimoniale conseguente alla morte di Persona_1
dell'importo, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi, di
€ 39.820,56, oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) Rigetta le domande proposte dagli altri appellanti;
3) Condanna la in solido con , alla refusione Parte_23 Controparte_2
delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio in favore di _2
, e
[...] Parte_26 Parte_8 Parte_4
spese che liquida, quanto al giudizio di primo grado, Parte_22 nell'importo di € 48,88 per esborsi ed € 8.379,00 per compenso professionale e, quanto al grado di appello, nell'importo di € 76,24 per esborsi ed € 10.991,20 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori degli appellanti dichiaratisi anticipatari;
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4) Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado nei rapporti tra gli altri appellanti e gli appellati.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
R.G. n°1916/2021- Sentenza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa MA Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1916/21 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 04.03.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), (C.F. , CodiceFiscale_5 Parte_6 C.F._6
(C.F. , Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. ), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
R.G. n°1916/2021- Sentenza
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
(C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_5
(C.F. ), C.F._11 Parte_11 C.F._12 [...]
(C.F. ), Pt_12 C.F._13 Parte_13
(C.F. , (C.F. , C.F._14 Parte_14 C.F._15
(C.F. ), Parte_15 C.F._16 Parte_16
(C.F. ), (C.F. , C.F._17 Parte_17 C.F._18
(C.F. ), Parte_18 C.F._19 Parte_19
(C.F. ), MA (C.F. C.F._20 Parte_20
), (C.F. , C.F._21 _2 C.F._22
(C.F. ) tutti rappresentati e difesi, giusta Parte_22 C.F._23
procure ad lites stese in calce al libello introduttivo di primo grado, dagli avvocati
Maximo Russo (C.F. ) Livia Esposito (C.F. C.F._24
) e Ciro Apicella (C.F. ) ed elettivamente C.F._25 C.F._26 domiciliati presso lo studio degli avv.ti Maximo Russo e Ciro Apicella sito in Cava de' Tirreni, alla Via Giuseppe Pellegrino 7.
[...]
[...]
[...]
(già , (P.I. , Parte_23 Controparte_1 P.IVA_1 quale impresa designata alla gestione del FGVS per la Regione Campania, rappresentata e difesa in virtù di apposita procura alle liti dall'Avv. Giuseppe Bonito
(C.F. ) presso il cui studio in Avellino, alla Via Campane 18, C.F._27
è elettivamente domiciliata
-APPELLATA
NONCHE' CONTRO
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- 2 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
(C.F. ) residente in [...] C.F._28
Dei Carri 9.
-APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 12.12.2018, gli appellanti in epigrafe indicati, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la quale impresa designata per la regione Campania Controparte_3 alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della perdita della nonna deceduta in seguito all'investimento stradale avvenuto in data Persona_1
26.04.2011, alle ore 13.00 circa, in Sant'Antonio Abate alla via Buonconsiglio, provocato dal veicolo non assicurato modello Opel Zafira targato CC203DV, condotto da e di proprietà di , come accertato in Parte_24 Controparte_2
via definitiva dal Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza penale di condanna n. 2121/2014, con cui era stata ritenuta colpevole del reato di cui Parte_24
all'art. 589 c.p.
Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda risarcitoria, i ricorrenti esponevano che, in seguito al suddetto sinistro, la
[...]
quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_4 sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, risarciva integralmente gli eredi di ovvero i genitori degli odierni appellanti. Persona_1
Deducevano inoltre che, nonostante l'invio di molteplici comunicazioni e cospicua documentazione, richiesta dalla Compagnia assicurativa , alcuna Parte_23 offerta risarcitoria veniva formulata nei confronti degli odierni appellanti.
2. Non si costituivano i convenuti, i quali rimanevano contumaci.
3. Disattese le richieste istruttorie formulate, la causa veniva rinviata, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12.04.2021.
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4. Con sentenza n. 807/2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il
Tribunale di Torre Annunziata rigettava le domande, compensando integralmente le spese di lite.
Segnatamente il Giudice di prime cure, dopo aver osservato che la mera ricorrenza di un rapporto familiare o anche di convivenza non determina in modo automatico il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale e l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, riteneva infondate le domande, poiché non risultava provata – in considerazione della genericità della prova testimoniale, che neppure era stata ammessa - la consistenza di tale relazione parentale tra gli istanti e la nonna.
5. Avverso tale pronuncia, pubblicata il 12.04.2021, con atto di citazione notificato telematicamente il 22.04.2021, hanno proposto gravame gli odierni appellati, affidato ad un unico articolato motivo.
5.1. Con il suddetto motivo - intitolato: “Vizio della sentenza per erronea mancata ammissione dei mezzi istruttori rilevanti come richiesti ed articolati nel libello introduttivo ed errata gestione dei fatti acquisiti in giudizio” - gli appellanti hanno denunciato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, il quale, non ammettendo i mezzi istruttori richiesti in corso di causa, avrebbe gravemente leso il loro diritto di difesa.
A dire degli impugnanti, la prova testimoniale, non ammessa dal primo Giudice, era proprio diretta a provare il grado di effettività e consistenza della relazione parentale tra gli istanti e la nonna ritenuta invece non dimostrata nella sentenza Persona_1 impugnata. Invero, difformemente da quanto affermato dal giudice di prime cure, nel rimarcare un'eccessiva genericità dei capitoli di prova, gli stessi erano stati formulati in maniera precisa e specifica, essendo indicato il tempo in cui si erano verificati i fatti;
il luogo ove erano ubicate le abitazioni e le residenze abituali dei medesimi attori e della nonna;
i fatti medesimi, consistenti nella quotidianità dei rapporti e nella frequentazione dell'abitazione della nonna, nella quale era consuetudine dei nipoti mangiare, vestirsi, studiare e dormire.
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Hanno chiesto, pertanto, l'ammissione della prova testimoniale, ad opera di questa
Corte distrettuale, per come formulata nel giudizio di primo grado, mediante l'escussione dei testi indicati.
6. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.07.2021, si è costituita in giudizio l'odierna appellata la quale ha resistito al gravame chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi degli artt. 342,
348 e 348 bis cpc;
nel merito, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di contenere il quantum della stessa nei limiti del provato. Ha in particolare dedotto di aver già corrisposto €1.190.000,00 in data 29.10.2018, in favore dei figli di , , , Persona_1 Parte_10 Parte_9 Parte_5
, e e , a Controparte_5 Controparte_6 Parte_12 Controparte_7
seguito di intervenuta transazione;
€ 165.960,00 in favore di , quale Parte_25 coniuge della defunta figlia della de cuius in data Parte_8 Persona_1
14.05.2019; € 31.264,85 a titolo di competenze legali in data 12.11.2018.; il tutto per un totale di € 1.387.224,85.
Ha dunque prospettato la necessità di contenimento di un'ipotetica condanna entro i limiti del massimale applicabile ex lege, precisando che alla data del sinistro, nella specie risalente al 26.04.2011, il massimale vigente per legge, entro il quale deve essere globalmente contenuta la condanna dell'impresa designata dal fondo garanzie vittime della strada, a norma dell'art. 283 d. lgs. N. 209/05, era pari all'importo di
Euro 2.500.000,00.
7. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, a seguito di rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., non Controparte_2
si è costituito.
8. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 22.04.2021, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta in data
12.04.2021.
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9. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n.
13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di
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appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice.
10. Volgendo all'esame del merito dell'impugnazione, all'esito dell'istruttoria testimoniale espletata nel presente grado, il gravame è solo in parte fondato.
Deve invero darsi atto che questa Corte distrettuale, ritenendo in linea astratta condivisibile la censura svolta dagli appellanti, tesa a censurare l'erroneità dell'operato del primo Giudice, che ha ritenuto eccessivamente generiche le circostanze indicate nei capitoli prova, ha, con ordinanza del 24 aprile 2024, ammesso la prova testimoniale articolata dagli attori che, nell'assunto degli odierni impugnanti, era appunto tesa a provare “la prossimità dell'ambiente domestico e familiare dei soggetti coinvolti” – “ soggetti non solo residenti da anni nel medesimo
Comune, con esiguo numero di abitanti, ma anche in vie ed abitazioni limitrofe..”- e
“ la quotidiana frequentazione -talmente intensa da poter essere considerata ai limiti della convivenza – tra gli istanti e la sign.ra assiduamente intercorsa fin Per_1 dall'infanzia”; “ ciò in quanto i nipoti svolgevano le quotidiane e normali abitudini/attività ( mangiavano, dormivano, studiavano… etc.. presso l'abitazione della donna”.
All'esito dell'espletata prova testimoniale, mediante l'escussione dei testi S_
e , l'onere probatorio gravante sugli istanti può ritenersi
[...] Testimone_2 solo parzialmente assolto, con esclusivo riferimento alle posizioni delle appellanti
, e _2 Parte_22 Parte_26 Parte_8
. Parte_4
Al fine di compiutamente delineare l'ambito del sindacato devoluto a questa Corte distrettuale, e conseguentemente circoscrivere gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti, mette conto dunque soffermarsi sulle particolari caratteristiche
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della pretesa risarcitoria azionata, sulla scorta di un fatto storico pacificamente accertato in sede penale, con sentenza di condanna della conducente del veicolo investitore;
occorre dunque prendere le mosse dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità che possono ormai ritenersi consolidati, facendone poi coerente applicazione, alla luce degli esiti del testimoniale in atti, alla fattispecie concreta, in cui viene in rilievo una domanda di risarcimento del danno proposta da ben ventitré nipoti per la morte della nonna che, all'epoca del decesso, intervenuto in data 30 aprile 2011, aveva ottantadue anni.
Viene dunque in rilievo la richiesta, proposta dagli attori, di risarcimento del cd.
“danno da perdita del congiunto”.
La morte di un congiunto, cagionata dal fatto illecito o dall'inadempimento di terzi, pone diverse problematiche giuridiche quanto alla tipologia di danni risarcibili ed all'individuazione dei soggetti legittimati ad agire in giudizio.
Una prima problematica attiene alla qualificazione di tale danno, che può avere natura sia patrimoniale che non patrimoniale.
Quanto al profilo patrimoniale, ben può configurarsi, in capo ai congiunti del defunto, un danno che deriva dalla lesione di un'aspettativa alla produzione di un reddito futuro, fornendo dimostrazione che il defunto stesso avrebbe verosimilmente contribuito al soddisfacimento dei bisogni di coloro i quali da lui dipendevano economicamente. “A tal fine la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto”, conferendo rilievo alla condizione economica dei congiunti sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, e la relativa prova può essere data anche tramite presunzioni (Cass. civ., Sez. III, 11 luglio 2014, n. 15009). Cosicché, “risulta corretta l'esclusione del risarcimento in presenza di elementi idonei a far ritenere del tutto improbabile (o, comunque, meno probabile che non) qualsiasi futuro apporto economico da parte del congiunto deceduto” (Cass. civ., Sez. VI, 10 maggio 2016, n. 9431).
Ben più complesso è il dibattito giurisprudenziale stratificatosi nel corso degli anni in riferimento alla perimetrazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, azionato nel presente giudizio.
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La risarcibilità iure proprio riguarda il pregiudizio subito dai familiari quanto al loro diritto di estrinsecare la propria personalità all'interno di quella peculiare formazione sociale che è la famiglia, da intendersi quale luogo in cui l'individuo si forma, cresce e vive, giovandosi di quella rete solidaristica di affetti, comprensioni, supporti e gratificazioni che normalmente derivano dal confronto quotidiano con persone care.
Viene dunque in rilievo la compromissione di valori che rinvengono specifica consacrazione all'interno del testo costituzionale, ed in particolare negli artt. 2, 3, 29
e 30 Cost., che si pongono quale fonte della tutela risarcitoria operando in combinato disposto con l'art. 2059 c.c.
Secondo l'impostazione teorica tradizionale e più risalente, i nocumenti patiti dal congiunto per la dipartita di una persona cara non potevano essere risarciti, a ciò ostando il disposto di cui all'art. 1223 c.c., che accorda il risarcimento per i soli danni che costituiscano conseguenze immediate e dirette dell'evento lesivo, e non anche per i cd. “danni da rimbalzo”. ( cfr.Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372).
Ciò nondimeno, tale impostazione teorica è stata oggetto di superamento ad opera della più avvertita giurisprudenza di legittimità, la cui esegesi evolutiva ha evidenziato l'atecnicità della nozione di “danni da rimbalzo”, in quanto l'uccisione del congiunto lede contemporaneamente ed in via immediata e diretta l'incolumità personale dello stesso ed il diritto dei suoi cari all'intangibilità della sfera degli affetti e alla libera esplicazione della propria personalità nella famiglia (Cass. civ., Sez. III,
31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828).
Tale ottica interpretativa risulta il frutto di una rilettura evolutiva del dato letterale di cui all'art. 1223 c.c., alla luce delle prospettazioni che, in ambito penalistico, hanno mitigato la rigidità della teoria della conditio sine qua non. Il riferimento è alla teoria della cd. “causalità adeguata”, in base alla quale devono considerarsi non ristorabili soltanto quei danni che costituiscano conseguenze del tutto eccentriche e non preventivabili dell'evento lesivo, non ponendosi alcun dubbio per i pregiudizi che derivano dallo stesso secondo l'id quod plerumque accidit, come accade per la sofferenza e la costernazione derivanti dalla morte di una persona cara (Cass. civ.,
Sez. Un., 22 maggio 2002, n. 9556; Cass. civ., Sez. III, 4 novembre 2003, n. 16525).
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Ad ogni modo, la configurabilità in astratto di una siffatta tipologia di danno non patrimoniale, non esime certamente le parti che ne domandano il risarcimento in giudizio dall'onere di provare, sebbene anche con l'utilizzo di criteri presuntivi, la concreta verificazione dello stesso, trattandosi di cd. “danno – conseguenza”.
Da ciò consegue che il risarcimento del danno può accordarsi soltanto nei confronti di coloro i quali dimostrino la concreta sussistenza di una situazione di fatto caratterizzata da un profondo legame affettivo e solidaristico con il defunto, dal cui sconvolgimento sia derivato un pregiudizio di natura biologica, morale o esistenziale specificamente provato.
Infine, quanto al profilo della concreta liquidazione del danno non patrimoniale, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno specificato che occorre procedere ad una quantificazione unitaria e sintetica dello stesso, sicché il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno (Cass. civ,
Sez. Un., 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975), onde evitare duplicazioni risarcitorie conseguenti all'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. In altre parole, oggetto della valutazione giudiziaria, quando il giudice è chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali, è, nel prisma del danno non patrimoniale, la complessiva sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto.
Inoltre, deve evidenziarsi che, secondo le più recenti pronunce della Suprema Corte
(Cass. sez. 3, ordinanza n. 17208 del 26/06/2025; Cass. sez. 3, ordinanza n. 7743 dell'08/04/2020; Cass. sez. III, n. 21230 del 20.10.2016; Cass. sez. III, n.29332 del
7.12.2017), occupatesi proprio del risarcimento del danno non patrimoniale subito dal nipote per il decesso del nonno, è necessario provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente,
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nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. Parimenti, la Corte di legittimità ha evidenziato la generale insufficienza del mero dato della convivenza nei casi in cui si tratti di relazioni coltivate al di fuori della ristretta cerchia della c.d. 'famiglia nucleare', potendo detta convivenza giustificare il riconoscimento di rapporti di costante e reciproco affetto e solidarietà familiare unicamente in rapporto con altri elementi rappresentativi idonei a qualificarne affettivamente il significato. (così, in motivazione, Cass. sez. 3, ordinanza n. 17208 del 26/06/2025)
Al riguardo va evidenziato che le sentenze n. 8827 e a 8828 del 31/05/2003 hanno ridefinito, rispetto alle opinioni tradizionali, presupposti e contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale e la lettura, costituzionalmente orientata, data da dette sentenze all'art. 2059 c.c., è stata condivisa e fatta propria da Cass., sez. un.,
11/1172008, n. 26972 che tale lettura ha pure espressamente "completato" nei termini specificati in quella pronuncia. In particolare nella sentenza del 2008 le Sezioni Unite della Suprema Corte, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, hanno esteso la tutela ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, per effetto di tale estensione, hanno ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) con la precisazione che il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto (v. in particolare sentenze n. 8827 e n. 8828/2003). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con tutte le sentenze sopra richiamate, hanno precisato che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno
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conseguenza che deve essere allegato e provato, neppure potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.
E' pertanto necessario che i congiunti- in particolar modo ove non siano componenti della famiglia nucleare, come accade nel caso dei nipoti- provino di aver subito un effettivo danno dalla perdita del proprio congiunto, dovendosi verificare in ciascun caso concreto se ricorrano i presupposti per il risarcimento, mediante la prova della effettività e della consistenza della relazione, nonché della intensità della stessa desunta dalle modalità di frequentazione e da ogni altro significativo indice del rapporto e della incidenza della perdita.
Sul punto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (c.d. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita del legame familiare, ma esige la dimostrazione di cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (cfr., di recente, Cass. Civ. 10527/2011; Cass. sez. 3, n. 19402 del
22/08/2013).
Tale aspetto o voce del danno non patrimoniale consiste invero propriamente nell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto. È lo sconvolgimento foriero di "scelte di vita diverse", in altre parole, lo sconvolgimento dell'esistenza obiettivamente accertabile in ragione dell'alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della vita comune di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare, nello "sconvolgimento" che, pur senza degenerare in patologie medicalmente accertabili (danno biologico), si rifletta in un'alterazione della sua personalità tale da comportare o indurlo a scelte di vita diverse, in conseguenza della perdita del rapporto parentale, ad assumere essenziale rilievo ai fini della configurabilità e ristorabilità di siffatto profilo del danno non patrimoniale (v. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un.,
24/3/2006, n. 6572).
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Se, dunque, il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale, che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione ( Cass. sez. 3, sentenza n. 25843 del 13/11/2020), va opportunamente ribadito che, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (
Cass.sez. 3 - , Sentenza n. 21060 del 19/10/2016).
Pur ammessa, dunque, in astratto la risarcibilità della lesione di tale valore costituzionalmente protetto, è, tuttavia, compito del giudice accertare, in concreto,
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e risultino provate, e provvedendo alla loro integrale riparazione, senza incorrere nel rischio di duplicare il ristoro di uno stesso riflesso negativo dell'illecito sulla persona, sol perché diversamente denominato (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.
26972). Rimane, infine, altresì ferma la netta distinzione tra il descritto danno da perdita, o lesione, del rapporto parentale e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, oggetto di accertamento medico-legale, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale.
I più recenti approdi raggiunti dalla Corte di legittimità in subiecta materia (cfr. in motivazione, Cass. sez. III, n.26140/2023), hanno poi rimarcato che il giudice di
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merito – in vista dell'accertamento (concreto e non astratto) e della quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile - è sollecitato a procedere a compiuta istruttoria, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi, oltre alla testimonianza, il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In tale prospettiva, egli deve tenere conto, oltre che di quanto statuito dalla Corte costituzionale (n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.), di quanto disposto dal legislatore nazionale in sede di riforma degli artt. 138 e 139 c.d.a., modificati dall'art. 1, comma
17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto letterale impongono al giudice di distinguere, su di un piano generale ed al di là della specifica sedes materiae, il danno dinamico relazionale dal danno morale.
Conseguentemente, nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, giusta l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza 233/2003 - il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale: sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell'aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato (c.d. danno relazionale, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).
Tale regola di giudizio, ormai costantemente affermata dalla Corte di legittimità, si pone in una linea di assoluta continuità con i principi costantemente predicati, in passato, dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sentenze n. 235/2014,
233/2003, 293/1996, 372/1994, 184/1986), della Corte di Giustizia europea (sent. C-
371/2012 del 23.1.2014) e delle stesse sezioni unite della Suprema Corte (SU. n.
6276 del 2006; quanto alla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, per tutte,
Cass. n. 8827/2003).
Anche alla luce della novella legislativa poc'anzi richiamata è stato pertanto pertanto riaffermato il principio per cui esiste (ed è sempre esistita, anche prima del ricordato intervento normativo) una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico- relazionale, in quanto il danno alla persona, nella sua dimensione umana ancor prima
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che giuridica, postula il riconoscimento, da un lato, della sofferenza interiore, dall'altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell'illecito.
Si tratta di danni diversi e perciò entrambi autonomamente risarcibili, sempre che, e solo se, provati caso per caso, all'esito, si ribadisce, di articolata ed esaustiva istruttoria (c.d. comprovabilità del danno non patrimoniale), tenendo conto che il danno dinamico relazionale può formare oggetto di prova rappresentativa diretta, mentre il risarcimento del danno morale può rappresentare soltanto l'esito terminale di un ragionamento deduttivo, che tenga conto (oltre che delle presunzioni) del notorio e delle massime di esperienza.
Al riguardo, giova anche osservare che il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa – la cui giuridica predicabilità deve peraltro ritenersi del tutto esclusa in seno all'attuale sistema della responsabilità civile: Cass.
s.u. 26972/2008, cit.
Se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione di fatto, il primo richiede un'allegazione ed una dimostrazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte.
In buona sostanza, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita.
Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque,
l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto
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anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u.
26792/2008, cit.).
Pertanto, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 -
01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale
(coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: (come nel caso dell'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale.
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata
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eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado del rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità
– che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Tali principi hanno pure trovato conferma nella motivazione della sentenza di cui a
Cass. n. 28989 del 2019 (che richiama a sua volta quelli già espressi in Cass. nn. 901,
7513 e 23469 del 2018), collocata all'interno del cd. “progetto sanità” della terza sezione civile della Corte di legittimità, ove si afferma che, in tema di danno non patrimoniale, se costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di un risarcimento per danno biologico (o per danno parentale) e per danno cd. esistenziale, non costituisce, per converso, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento per danno morale e per danno da perdita del rapporto parentale inteso nel suo aspetto dinamico-relazionale.
Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n. 21060 del 2016 e n.
16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico- relazionale.
Quanto poi alla concreta quantificazione dei danni riconoscibili, corre mente evidenziare che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, a cui ritiene di conformarsi questa Corte distrettuale nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa (cfr. Cass. Civ. 12408/2011) nelle elaborazioni più recenti, si sono adeguate all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla pronuncia n.10579/2021,
Sez. 3, seguita da successive pronunce, ( cfr., tra le altre, Cass. ordinanza n. 26300 del 29/09/2021) secondo cui “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da
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perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”
La più recente versione delle tabelle di Milano, in tema di danno da perdita del rapporto parentale, pubblicate a partire dal giugno del 2022, ha ricevuto altresì
l'autorevole avallo della Corte di legittimità, che ha appunto affermato che le stesse
“costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 37009 del 16/12/2022).
Le predette tabelle, come è pacifico, propongono una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale da morte del congiunto, idonea a ricomprendere sia il pregiudizio tradizionalmente qualificato come “danno morale”, sia il cosiddetto “danno da perdita del rapporto parentale”, relativo ai profili dinamico-relazionali.
Volgendo all'applicazione alla fattispecie di tali univoci principi, mette conto osservare che i testi escussi, e – rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 coniugi di e - hanno reso dichiarazioni _2 Parte_22 indubitabilmente inidonee a suffragare la ricorrenza del ventilato pregiudizio non patrimoniale, in capo a ciascuno dei ventitré appellanti.
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La ricorrenza di un pregiudizio non patrimoniale, nei limiti di quanto si chiarirà, riceve un riscontro sufficientemente specifico solo con riferimento alle posizioni di e _2 Parte_22 Persona_2 Parte_8
, di cui entrambi i testi hanno riferito in modo maggiormente Parte_4 analitico.
Eccessivamente generiche, infatti, considerata altresì la numerosa platea degli istanti- alcuni dei quali, come e i fratelli secondo il Parte_1 Pt_17 racconto dei testi, vivevano a Roma – appaiono tali deposizioni testimoniali laddove, senza neppure circoscrivere dal punto di vista temporale l'intensità e la frequenza degli incontri, hanno riferito, in modo indifferenziato per tutti gli attori, che gli stessi frequentavano molto assiduamente l'abitazione della nonna, in occasione soprattutto delle festività, la domenica e nel periodo estivo.
In particolare, il teste , ha affermato che “capitava molto spesso che Testimone_1 tutta la famiglia la domenica e nelle festività si riuniva dalla nonna”, salvo poi aggiungere che ciò avvenne “almeno fino a quando si sono tutti fidanzati o sono diventati troppi”; ha poi dichiarato che “quando gli appellanti sono diventati grandi,
i singoli nuclei familiari frequentavano a turno l'abitazione della nonna”, senza tuttavia adeguatamente chiarire chi partecipasse a tali “turni” e quante persone alla volta la nonna, che era piuttosto avanti con gli anni, ricevesse presso la sua abitazione.
Difficilmente plausibile, oltre che priva di una sufficiente delimitazione temporale, poi, è l'affermazione secondo cui nel periodo estivo “tutti i nipoti”, e cioè ben ventitré, si trasferivano a casa della nonna.
Analoghe considerazioni, al riguardo, valgono per il racconto del teste TE
, che ha anch'egli riferito, in modo altrettanto generico, che “i nipoti erano
[...] quasi sempre a casa della nonna e d'estate si trasferivano a casa della nonna e ciò avveniva anche nelle ricorrenze festive”.
A diverse conclusioni deve, per converso, pervenirsi con riferimento alla posizione delle attrici , , , e _2 Parte_22 Parte_20 Parte_8
. Parte_4
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Infatti, entrambi i predetti testi, evidentemente avendone diretta conoscenza, hanno riferito, in modo sufficientemente specifico, di un rapporto piuttosto intenso tra la nonna e le loro mogli, già fidanzate, e Persona_1 _2 Parte_22
nonché con , e .
[...] Parte_20 Parte_8 Parte_4
In particolare, con riferimento a tali attrici, il racconto dei testi è concorde nel rimarcare una assidua presenza delle nipoti presso l'abitazione della nonna, che era rimasta vedova in giovane età; tanto che si alternavano a dormire a casa sua, non lasciandola mai sola.
Non altrettanto univoco – è opportuno precisare- è invece il quadro testimoniale con riferimento agli attori ed e di cui ha Parte_7 Parte_6 Parte_2
riferito, nell'individuare chi si alternava a dormire dalla nonna, solo il teste S_
, e non il teste , pur mostratosi a conoscenza di tale
[...] Testimone_2
circostanza.
Appare evidente che la circostanza della ripetuta presenza a casa della nonna - anche in orario notturno ed al fine di farle compagnia, nell'ambito di una relazione di reciproca solidarietà familiare - di cui hanno riferito entrambi i testi con riferimento alle cinque appellanti sopra indicate, deve essere oggetto di adeguato apprezzamento, in termini presuntivi, al fine di indurre la ricorrenza in capo a tali istanti di un pregiudizio, in termini di sofferenza interiore, collegato all'improvviso decesso della nonna.
Quanto invece al profilo del danno da perdita del rapporto parentale, mette conto osservare che alcuna specifica allegazione è stata offerta dagli attori su un mutamento delle abitudini di vita conseguente alla perdita della congiunta, tale da travalicare l'aspetto dell'intima sofferenza morale e riverberarsi negli aspetti relazionali esterni delle loro esistenze, sicché deve ritenersi che non possa essere riconosciuta alcuna somma a tale titolo, sostanzialmente ascrivibile agli aspetti
“dinamico-relazionali del danno non patrimoniale”.
Senz'altro merita di essere riconosciuta, nella fattispecie, dunque, in favore delle predette attrici, la componente di sofferenza morale, connessa alla perdita della nonna, da ritenersi nella fattispecie non transeunte, atteso che “la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce
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un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale”. (Cass. Civ. Sez. III, 16.09.2008, n. 23725; nonché Cass.
Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008.)
La valutazione secondo equità deve indurre il giudice, come già chiarito, a tener conto di tutte le circostanze ed elementi della singola fattispecie in modo da rendere la somma, in concreto liquidata, il più possibile adeguata all'effettivo pretium doloris patito da ciascuno dei familiari danneggiati, evitando il rischio di sovracompensazioni o ingiustificati arricchimenti.
Nel caso di specie, guardando alla età della vittima (che aveva 82 anni alla data del decesso, risalente al 30 aprile 2011), all'età delle predette attrici ( _2 aveva 24 anni alla data del decesso;
aveva 31 anni alla data del Parte_22
decesso; aveva 26 anni alla data del decesso;
Parte_26 Pt_8 aveva 22 anni alla data del decesso;
aveva 25 anni
[...] Parte_4 alla data del decesso) alle circostanze dell'illecito, al grado del vincolo parentale che legava i congiunti (nonna e nipoti), alla persona offesa, al difetto di stabile convivenza, all'intensità del legame familiare, correlata ad una famiglia tanto numerosa, e al contempo alla circostanza che le predette attrici, oltre a godere di un'ampia “rete” familiare d'origine, risultano tutte coniugate (dagli stati di famiglia versati in atti), avendo pertanto provveduto a formare dei nuclei familiari autonomi, si reputa equo riconoscere a titolo di danno non patrimoniale, liquidato all'attualità,
l'importo di € 37.356,00 ciascuna in favore di , _2 Parte_26
e e l'importo di € 33.960,00,
[...] Parte_8 Parte_4 parimenti liquidato all'attualità, in favore di . Parte_22
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data dell'evento lesivo, e cioè del decesso di avvenuto Persona_1 il 30.4.2011, e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, dal 30 aprile 2011 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
da
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tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità e comprensive di interessi compensativi fino al saldo.
In applicazione di tali principi, nella qualità, sarà RT condannata al pagamento, in solido con - proprietario Controparte_2
dell'autovettura Opel Zafira condotta da ( comunicazione notizia di Parte_24 reato del 27 aprile 2011 della Legione Carabinieri Campania, Stazione di
Sant'Antonio Abate) - in favore di ciascuna delle attrici , _2 [...]
e dell'importo, liquidato Parte_26 Parte_8 Parte_4 all'attualità e comprensivo di interessi compensativi, di € 43.802,59, di cui €
6.446,59 a titolo di interessi compensativi e al pagamento, in favore di Parte_22
dell'importo, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi,
[...]
di € 39.820,56, di cui € 5.860,56 a titolo di interessi compensativi.
11. Volgendo al governo delle spese di lite, mentre nei confronti degli appellanti la cui impugnazione è stata rigettata si giustifica, in ragione della particolare delicatezza degli interessi in gioco, un'integrale compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio, l'accoglimento parziale dell'impugnazione proposta da _2
, , e
[...] Parte_26 Parte_8 Parte_4 Parte_22 comporta una complessiva rivalutazione delle spese del doppio grado di
[...]
giudizio nei confronti di tali impugnanti, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017).
Tali spese seguono dunque la soccombenza degli appellati e Parte_23
e si liquidano, tenuto conto degli esborsi documentati (in assenza di Controparte_2 prova del pagamento del contributo unificato) come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M.
n.147 del 2022 – considerati i compensi minimi, in considerazione del tenore delle difese svolte, e applicata la maggiorazione di cui all'art.4, comma 2, del D.M. n.55 del 2014 in relazione al numero di parti la cui domanda è stata accolta - con attribuzione ai procuratori degli appellanti, dichiaratisi anticipatari.
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Ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento deve tenersi conto degli importi riconosciuti e farsi applicazione del principio secondo cui in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4,
d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato. (Cass. sez. 3, ordinanza n. 10367 del 17/04/2024).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 807 del 2021:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da , _2 [...]
, e : Parte_26 Parte_8 Parte_4 Parte_22
a) Condanna nella qualità, in solido con RT P_
, al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento
[...] _2
del danno non patrimoniale conseguente alla morte di Persona_1 dell'importo, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi, di
€ 43.802,59, oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
b) Condanna nella qualità, in solido con RT P_
, al pagamento, in favore di a titolo di
[...] Parte_26 risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla morte di
[...]
dell'importo, liquidato all' attualità e comprensivo di interessi Per_1
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compensativi, di € 43.802,59, oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
c) Condanna nella qualità, in solido con RT P_
, al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento
[...] Parte_8 del danno non patrimoniale conseguente alla morte di Persona_1
dell'importo, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi, di
€ 43.802,59, oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
d) Condanna nella qualità, in solido con RT P_
, al pagamento, in favore di a titolo di
[...] Parte_4
risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla morte di
[...]
dell'importo, liquidato all' attualità e comprensivo di interessi Per_1
compensativi, di € 43.802,59, oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
e) Condanna nella qualità, in solido con RT P_
, al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento
[...] Parte_22 del danno non patrimoniale conseguente alla morte di Persona_1
dell'importo, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi, di
€ 39.820,56, oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) Rigetta le domande proposte dagli altri appellanti;
3) Condanna la in solido con , alla refusione Parte_23 Controparte_2
delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio in favore di _2
, e
[...] Parte_26 Parte_8 Parte_4
spese che liquida, quanto al giudizio di primo grado, Parte_22 nell'importo di € 48,88 per esborsi ed € 8.379,00 per compenso professionale e, quanto al grado di appello, nell'importo di € 76,24 per esborsi ed € 10.991,20 per compenso professionale, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori degli appellanti dichiaratisi anticipatari;
R.G. n°1916/2021- Sentenza
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4) Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado nei rapporti tra gli altri appellanti e gli appellati.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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