Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16258 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Claudio Camici, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- , nata a [...]_1 C.F._2 il 17.05.1980, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Corallini, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento minore.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte contenenti l'accordo depositate in data
28.11.2024, confermato con note scritte per l'udienza del 17.12.2024.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione udienza, il signor adiva questo Tribunale rappresentando che: aveva Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale tra il 2014 e il 2019 con la signora CP_1
dalla quale nasceva in Windhoek (Namibia) la piccola
[...] Persona_1
(16.10.2016); dalla nascita e fino al settembre 2019 la figlia minore conviveva con il padre, la madre e i fratelli maggiori, e (figli della signora Persona_2 Per_3
nati da un precedente matrimonio); la coppia e i figli, al momento della CP_1 interruzione della relazione, avevano fissato la residenza familiare in Roma, Via Enrico
Cravero n. 20; entrambe le parti sono dipendenti dell'ONU, con contratto a lungo termine;
esse, a seguito di ricorso al Tribunale di Roma (RG n. 18059/2021), formalizzarono un accordo per la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore, in data 20/6/2022 accolto con decreto n. cronol. 9338/2022 del 19/07/2022, nel quale veniva previsto l'affido condiviso della minore e un contributo materno di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Tanto premesso, parte ricorrente, stante il mutamento delle condizioni concordate nonché
a causa delle ripetute violazioni poste in essere dalla signora chiedeva fosse CP_1 disposto l'affido condiviso della figlia minore e la sua collocazione Persona_1 presso di sé, che la frequentazione madre figlia fosse regolata nelle modalità indicate in
1
Si costituiva la signora la quale, contestava tutto quanto dedotto prodotto ed CP_1 eccepito dal sig. , chiedendone l'integrale rigetto, chiedendo altresì che parte Pt_1 ricorrente limitasse la propria presenza durante i periodi in cui la figlia era presso la madre e che la figlia potesse frequentare una scuola internazionale.
Nelle more del giudizio, in data 28.11.2024, con deposito di note scritte congiunte, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore, chiedendo fossero accolte le seguenti condizioni:
“1. La figlia minore resterà̀ affidata congiuntamente ai Persona_1 genitori e e sarà domiciliata e convivente con il Parte_1 Controparte_1 padre , in Roma. I genitori manterranno quindi l'affidamento congiunto ed Parte_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale parimenti;
2. Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e affidamento.
3. La figlia minore trascorrerà una settimana con il padre e Persona_1 una settimana con la madre, specificatamente le settimane pari con la madre e le dispari con il padre. Nello specifico ciascun genitore dovrà prelevarla il lunedì all'uscita di scuola e tenerla con sé per l'intera settimana riaccompagnandola a scuola il lunedi mattina successivo dove verrà presa all'uscita dall'altro genitore. Nei casi in cui la minore non venga presa direttamente a scuola, la stessa dovrà̀essere presa e ricondotta presso la sua abituale residenza, attualmente in Roma, Via G.B. Licata n. 12.
4. Nel caso in cui uno dei genitori, nella settimana a lui spettante di affidamento, dovesse essere fuori per lavoro per uno o più giorni la minore sarà affidata all'altro genitore, purché venga data comunicazione con un preavviso minimo di 3 giorni con eccezioni di casi di urgenza indifferibile. I giorni persi dal genitore nella settimana di propria spettanza non potranno essere recuperati e saranno di fatto perduti.
5. La minore trascorrerà̀ con ciascun genitore un periodo di 2 settimane consecutive nei mesi di luglio e Agosto, precisamente dal 1 luglio al 31 agosto di ciascun anno al fine di consentire una migliore organizzazione delle vacanze estive. La rotazione bisettimanale sarà da stabilirsi di comune accordo tra i genitori entro il mese di aprile di ciascun anno. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il piano estivo delle vacanze entro e non oltre il giorno 30 aprile con date e luoghi del soggiorno, compresi indirizzi di dimora e i dati relativi ai titoli di viaggio. Detti soggiorni restano comunque inderogabilmente subordinati, quale condizione essenziale e ineludibile, alla circostanza che il paese di destinazione scelto dal genitore, sia, di volta in volta e al momento del trasferimento, riconosciuto quale Family Duty Station dalle Nazioni Unite.
6. In caso di soggiorni all'estero al di fuori delle vacanze estive, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, con preavviso formale di almeno 20 giorni date e luoghi del soggiorno, compresi indirizzi di dimora e i dati relativi ai titoli di viaggio. Detti soggiorni restano comunque inderogabilmente subordinati, quale condizione essenziale e ineludibile, alla circostanza che il paese di destinazione scelto dal genitore, sia, di volta in volta e al momento del trasferimento, riconosciuto quale Family Duty Station dalle
Nazioni Unite. Ugualmente, ciascun genitore dovrà̀ comunicare all'altro, con preavviso
2 di quindici giorni, eventuali viaggi sul territorio italiano con le medesime indicazioni previste per i viaggi all'estero. Per_ 7. Ciascuna parte provvederà al mantenimento della figlia nel periodo di affidamento con sé e pertanto non vi sarà alcun obbligo di corresponsione di mantenimento all'altro genitore. Le spese straordinarie che si rendessero indispensabili o previamente concordate tra i genitori saranno ripartite al 50% ciascuno e rimborsate, a semplice richiesta documentata, al genitore che le avrà̀ sostenute e anticipate. La madre si impegna a mantenere attiva, a propria cura e spese, la polizza sanitaria attualmente in essere, in base a quanto previsto dal contratto di lavoro delle Nazioni Unite, o a stipularne altra avente le medesime coperture sanitarie in favore della figlia
[...]
. Si specifica che qualora l'assicurazione non coprisse il 100% delle Persona_1 spese mediche il residuo sarà̀diviso al 50%. Per_ 8. In occasione del Natale, trascorrerà il periodo dal 20 Dicembre al 31 Dicembre
2024 con il padre e il periodo dal 1 Gennaio 2025 al 7 Gennaio 2025 con la madre, e Per_ l'anno successivo al contrario. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, le trascorrerà un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato, l'anno
2025 con il padre. Mentre per i rimanenti giorni di vacanza dalla scuola relativi al Per_ periodo natalizio e pasquale, li trascorrerà̀ con i genitori, sulla base di quanto spettante ad ognuno, come sopra riportato. Il Capodanno (31/12 e 1/1) verrà̀trascorso ad anni alterni con ciascun genitore. Le festività̀ di Pasqua saranno trascorse dalla figlia alternativamente, un anno per uno, con i genitori. Tutte le festività sopra descritte saranno organizzate secondo un principio di alternanza annuale tra i genitori. Per_
9. Entrambi i genitori potranno essere presenti all'ingresso e all'uscita di scuola di , alle attività sportive e alle feste di compleanno degli amici. Tale accordo sarà valido fino al termine del primo anno della scuola media inferiore. Decorso tale termine, al fine di Per_ garantire la privacy di ciascun genitore e di stessa, sarà presente a tali eventi il solo genitore affidatario della settimana: tuttavia, alle manifestazioni sportive quali gare, saggi, compleanni di compagni di scuola ovvero amici e ogni evento particolare con carattere di straordinarietà potranno essere presenti entrambi i genitori. Per_
10. La scelta della scuola della figlia minore , che attualmente frequenta la scuola elementare di cui nel ricorso introduttivo del sig. , già al momento del passaggio Pt_1 alle scuole medie, verrà concordata tra i genitori, tenuti nel debito conto i desideri della figlia anche in relazione alla salvaguardia della continuità̀ dei rapporti sociali della stessa, con particolare predilezione, però, di una scuola Internazionale considerando la Scuola Ambrit quale obiettivo privilegiato. Nell'ipotesi in cui la scelta ricada su scuola privata e le rette della stessa eccedessero i “bonus” contrattualistici di cui godono i genitori, le relative spese saranno divise al 50% tra gli stessi;
11. I genitori si impegnano a far svolgere alla Figlia le attività sportive, tenuto nel debito conto i desideri della figlia, impegnandosi ciascun genitore all'accompagno presso tali attività nei periodi settimanali di affidamento;
Per_
12. Il compleanno di sarà festeggiato con la partecipazione di entrambi i genitori e sarà organizzato in modo congiunto. La figlia trascorrerà con ciascun genitore i rispettivi compleanni di questi ultimo;
13. L'accesso ad altri membri della famiglia sarà consentito previo accordo con il Per_ genitore responsabile della settimana. potrà vedere e abitare liberamente con i fratelli – figli della sig.ra – quando questi saranno ospiti presso la casa materna CP_1 purché ciò avvenga quando anche la madre è a Roma;
in difetto potrà essere affidata ai fratelli in assenza della madre in casi eccezionali e predeterminati e previo consenso del Per_ padre. Non vi è alcun obbligo di visita per nei confronti della famiglia allargata e Per_ nel caso di compleanni o festività familiari durante l'affidamento dei all'altro genitore, compatibilmente agli impegni della minore e anche alla Sua volontà i genitori valuteranno la fattibilità della partecipazione a tali eventi;
3 14. Ciascun genitore avrà piena possibilità di comunicare telefonicamente con la figlia quando questa è affidata all'altro genitore senza restrizioni di orario. Tali telefonate Per_ avverranno presso lo smartphone della stessa qualora ne fosse dotata ovvero presso lo smartphone di ciasun genitore.
15. Gli appuntamenti medici saranno concordati da entrambi i genitori e entrambi saranno invitati all'appuntamento.
16. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, così come al rilascio e al rinnovo della carta di identità per la figlia, valida per l'espatrio.
17. I ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli Per_ interessi preminenti della figlia ”.
In data 29.11.2024 il Giudice Delegato, letti gli atti e l'accordo raggiunto dalle parti, anticipava l'udienza alla data del 17.12.2024. All'udienza fissata il GD, lette le note scritte depositate riservava la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio Il Collegio, letti gli atti, la documentazione depositata e l'accordo raggiunto dalle parti in data 28.11.2024 ribadito con le note scritte per l'udienza del 17.12.2024, recepisce le condizioni rassegnate dalle parti. Vista della natura del giudizio, le spese di lite sono compensate.
P. Q. M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dispone in conformità a quanto indicato nell'accordo raggiunto dalle parti in data 28.11.2024 ribadito con le note scritte per l'udienza del 17.12.2024, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 18.12.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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