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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/03/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3266 /2024
Tribunale Ordinario di Napoli Nord IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3266
/2024 R.G.L. ex art. 127 ter cpc promossa D A
rappresentata e difesa dall'avv. RUSCIANO GUIDO presso il cui studio Parte_1 come da procura in atti
- Ricorrente -
Contro
in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' CP_1
- Resistente- FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato il 25.5.23 , n contraddittorio con l' , Parte_2 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa l'indennità di accompagnamento. Il c.t.u. nominato in fase di atp concludeva la sua relazione, ritenendo insussistenti i requisiti sanitari legittimanti la sola indennità di accompagnamento. L'istante in epigrafe ,che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 12.3.24, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quelli socio-economici. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l , chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u. Il Gl all'odierna udienza, per valutare la sussistenza della prestazione richiesta nominava nuovo ctu che dichiarava : “Il paziente è da ritenersi INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età 100% con una situazione di impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare autonomamente per cui abbisogna di assistenza continua (Indennità di Accompagnamento: art.1 L.21/11/1988, n°508), benefici da concedersi con decorrenza settembre 2024.”. Il c.t.u. pertanto, ha ritenuto che possegga il requisito sanitario Parte_1 previsto dalla legge per fruire della prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento dal settembre 2024. Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata. Conseguentemente la opposizione proposta dalla ricorrente in epigrafe va parzialmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. CP_ Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese delle consulenze tecniche da liquidarsi come da separato decreto.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che ha diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento a partire dal settembre 2024; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.800,00 da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario oltre iva e cpa come per legge. CP_
- Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche espletate che si liquidano come da separato decreto.
Così deciso in Aversa 05/03/2025
IL GIUDICE
Federica Acquaviva Coppola
Tribunale Ordinario di Napoli Nord IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della dott.ssa Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3266
/2024 R.G.L. ex art. 127 ter cpc promossa D A
rappresentata e difesa dall'avv. RUSCIANO GUIDO presso il cui studio Parte_1 come da procura in atti
- Ricorrente -
Contro
in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' CP_1
- Resistente- FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato il 25.5.23 , n contraddittorio con l' , Parte_2 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa l'indennità di accompagnamento. Il c.t.u. nominato in fase di atp concludeva la sua relazione, ritenendo insussistenti i requisiti sanitari legittimanti la sola indennità di accompagnamento. L'istante in epigrafe ,che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 12.3.24, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quelli socio-economici. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l , chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u. Il Gl all'odierna udienza, per valutare la sussistenza della prestazione richiesta nominava nuovo ctu che dichiarava : “Il paziente è da ritenersi INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età 100% con una situazione di impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare autonomamente per cui abbisogna di assistenza continua (Indennità di Accompagnamento: art.1 L.21/11/1988, n°508), benefici da concedersi con decorrenza settembre 2024.”. Il c.t.u. pertanto, ha ritenuto che possegga il requisito sanitario Parte_1 previsto dalla legge per fruire della prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento dal settembre 2024. Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata. Conseguentemente la opposizione proposta dalla ricorrente in epigrafe va parzialmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. CP_ Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese delle consulenze tecniche da liquidarsi come da separato decreto.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che ha diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento a partire dal settembre 2024; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.800,00 da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario oltre iva e cpa come per legge. CP_
- Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche espletate che si liquidano come da separato decreto.
Così deciso in Aversa 05/03/2025
IL GIUDICE
Federica Acquaviva Coppola