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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/11/2025, n. 4659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4659 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8405/2023
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 8405 del R.G.A.C. dell'anno 2023, ritenuta in decisione ai sensi dell'art 189 cpc in data 06.11.2025 vertente t r a
(C.F: ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a[...];
INFANTE (C.F: ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente alla Pt_2 CodiceFiscale_2
Via Tavoliello, 193;
(C.F: ), nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_3 C.F._3 residente a[...];
(C.F: ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente a[...] CodiceFiscale_4
G.B. Vignola, 74;
(C.F: ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 CodiceFiscale_5 alla Via Luigi Einaudi, 3.
Tutti rappresentati e difesi, giusto mandato in atti, dagli avv.ti Giuseppe Corona, e Gaspare Salamone, presso il cui studio sono domiciliati in Salerno al Corso Garibaldi n° 47
- attori - contro
(C.F: ), nato a [...] il [...] e residente ad CP_2 C.F._6
BO alla Via Dei Tini n° 14 – rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dagli avvocati Martino
ON e IL AJ, e domiciliato presso il loro studio in BO, Via Umberto Nobile 14;
- Convenuto-
e pagina 1 di 19 p.i. , con sede legale in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via Controparte_3 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, in persona del suo legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. Salvatore Carbone in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
(73039) SE (LE), alla via Cadorna n. 11;
- Convenuta -
e
(C.F: ), nato ad [...] il [...] e residente in [...]CP_4 C.F._7
(SA) alla Via Provinciale per Puglietta n° 151, rapp.to e difeso, giusto mandato in atti, dall'Avv. Giovanni
D'Ambrosio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campagna (Sa) alla Via Pezzarotonda 10;
- Convenuta -
e Par p.i. 3, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_5 P.IVA_2 corrente in Milano alla Piazza Tre Torri n° 3;
- Convenuta contumace-
Nonché
C.F: ), in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra , nata Controparte_6 P.IVA_4 CP_7
a Salerno il 03.01.1970, con sede in Montecorvino Pugliano alla Piazza Europa n. 19-20, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Antonio Salvatore e presso questi elettivamente domiciliata in
Bellizzi alla via Nino Bixio n.1
- convenuta - nonché
(C.F: ), nato il [...] ad [...] e Controparte_8 C.F._8 Parte_5
(C.F: ) nata il [...] a [...], entrambi residenti alla via
[...] C.F._9
Grataglie n. 21, elettivamente domiciliati in BO (Sa) alla Via Nazionale n. 93 presso lo studio dell'Avv.
EM IA, che li rappresenta e difende, in virtù di mandato in atti.
- chiamati in causa -
OGGETTO: risarcimento danno da morte per responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve riepilogo dei fatti e delle posizioni e difese delle parti.
Con atto di citazione notificato in data 11/12/2023, gli attori, congiunti di , Persona_1 defunto a causa di un sinistro stradale avvenuto il 15.12.2018, convenivano in giudizio i proprietari e pagina 2 di 19 conducenti dei veicoli coinvolti, nonché le rispettive compagnie assicuratrici, chiedendo il risarcimento dei danni.
In particolare, parti attrici deducevano che in data 15 dicembre 2018 il giovane Persona_1 viaggiava quale passeggero della Fiat 500 RI targata EJ 015 ST, di proprietà del sig. e CP_2 condotta da , neopatentato;
che l'autovettura, mentre percorreva il tratto della SS 19 Persona_2
BO–Battipaglia, in direzione Battipaglia, veniva tamponata dalla Fiat 500 targata FK 037 AS, di proprietà della società e condotta dal sig. ; che in conseguenza dell'urto, la 500 Controparte_6 Persona_3
RI invadeva la corsia opposta e collideva con l'Alfa ME IT targata DZ 143 DW, di proprietà del sig. e condotta dal figlio , che percorreva l'opposta corsia di marcia in CP_4 Parte_6 direzione BO;
che l'impatto determinava la fuoriuscita della Fiat 500 RI dalla sede stradale, con successiva precipitazione in un piazzale sottostante ad un dislivello di oltre sei metri, evento che cagionava la morte sia del conducente sia del trasportato;
che in sede penale, Persona_2 Persona_1 con sentenza n. 397/2020 del GIP del Tribunale di Salerno, confermata dalla Corte di Appello di Salerno con decisione n. 1225/2023, veniva accertata la responsabilità dei conducenti delle due autovetture coinvolte.
Alla luce di tali fatti, gli attrici, (padre), (madre), Parte_1 CP_9 Parte_3
(sorella), (nonna paterna) e (nonna materna), chiedevano il
[...] Parte_4 Controparte_1 risarcimento del danno parentale derivante dalla perdita del congiunto nonché il risarcimento dei danni patrimoniali specifici, consistenti nelle spese funerarie e di sepoltura, nonché nel pregiudizio economico subito dalla madre, lavoratrice dipendente, che, a causa delle condizioni psico-fisiche conseguenti all'evento luttuoso, aveva visto ridursi in maniera significativa la propria capacità reddituale e perdere concrete possibilità di avanzamento professionale.
Il complessivo importo richiesto dagli attori, sulla base delle Tabelle risarcitorie del Tribunale di
Roma, era quantificato in euro 968.500,00, al netto degli acconti corrisposti dalla compagnia Controparte_3
a titolo di parziale ristoro. In ogni caso, con la rifusione delle spese e competenze del giudizio.
[...]
Si costituiva in giudizio , in qualità di proprietario della Fiat 500 RI, il quale CP_2 contestava la corresponsabilità di nella determinazione dei danni derivati dal grave Persona_2 incidente, evidenziando che egli, se è vero che aveva effettuato un sorpasso in violazione delle norme del codice della strada, era tuttavia rientrato nella sua corsia di marcia riuscendo anche a rallentare la velocità in presenza di un'auto più lenta che lo precedeva. Sul punto richiamava le dichiarazioni rese ai Carabinieri dai ragazzi che viaggiavano nelle auto coinvolte le quali confermavano che la frenata di è Persona_2 stata eseguita quando il (con la Fiat 500X tg. FK 037 AS) non era ancora rientrato nella sua CP_8 mezzeria, sicché questi eseguiva una manovra di rientro tardiva ed abnorme, a causa del sopraggiungere dell'Alfa ME IT in senso opposto;
in tal modo il non ha potuto evitare di tamponare la Fiat CP_8 pagina 3 di 19 500 RI condotta da . Dalle perizie tecniche intervenute nel procedimento penale non Persona_2
è stato mai riferito di un concorso causale di nella produzione dell'incidente. Sul punto Persona_2 produceva la relazione tecnica dei prof. e il cui contenuto Persona_4 Persona_5 supportava l'esclusione del da ogni responsabilità nella vicenda. Per_2
La sentenza della Corte di Appello, inoltre, non attribuiva al la corresponsabilità Per_2 dell'accaduto per il mancato uso della cintura di sicurezza, né per la guida di un'auto di potenza superiore a quella prescritta in quanto quest'ultima circostanza non rientra certo nella concatenazione causale del sinistro.
Sul mancato utilizzo delle cinture di sicurezza riportava che il c.t.p.m. ha affermato che l'utilizzo delle cinture di sicurezza, poteva impedire la proiezione delle vittime all'esterno, ma non il verificarsi dell'esito fatale per le stesse.
In ragione di quanto sopra, chiedeva l'esclusione di corresponsabilità del comparente nella determinazione dei danni lamentati dagli attori e per l'effetto il rigetto della domanda formulata nei propri confronti;
inoltre, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta in proprio danno, chiedeva di essere tenuto indenne dalla propria compagnia assicurativa per tutte le Controparte_3 conseguenze pregiudizievoli che potevano derivare dal presente giudizio.
Si costituiva in giudizio , in qualità di proprietario della Alfa IT tg. DZ143DW - CP_4 condotta al momento del sinistro da – il quale impugnava quanto dedotto da parti attrici, Parte_6 poiché infondato in fatto e diritto e chiedeva il rigetto della domanda in quanto non provata, anche in ordine alle graduazioni delle responsabilità.
Assumeva in particolare che l'evento non fosse in alcun modo ascrivibile al conducente dell'Alfa
IT il sinistro ha avuto origine sulla corsia opposta a quella occupata dalla predetta autovettura.
Richiamava in proposito la sentenza del Giudice di Pace di BO n. 629 depositata in data 13.6.19, passata in giudicato, che aveva annullato il verbale di accertamento n. 807193826 elevato dai Carabinieri di BO il
16.12.2018 in danno di e , obbligato in solido, per violazione dell'art Parte_6 CP_4
141/3-8 C.d.S., poiché il conducente del veicolo Alfa IT ometteva di regolare la velocità all'orario notturno e alla visibilità limitata della strada, e pedissequa ordinanza prefettizia di sospensione della patente ex art. 223 C.d.S., per cui nessuna responsabilità può essere addebitata al conducente dell'Alfa IT nella causazione del sinistro causato, invece, da una condotta imprudente del conducente della 500 X.
Alla luce di tanto sopra, chiedeva il rigetto della domanda ed in via subordinata, in CP_4 caso di riconoscimento di ulteriore danno, chiedeva l'operatività della polizza per la R.C. auto con CP_5
e quindi di essere tenuto indenne da ogni eventuale condanna, con vittoria di spese compensi di
[...] causa.
pagina 4 di 19 La nella sua qualità d compagnia assicurativa del veicolo Alfa IT di proprietà Controparte_10 di non si costituiva restando contumace. CP_4
Si costituiva in giudizio invece la società che impugnava e contestava tutto quanto Controparte_6 dedotto in fatto e in diritto dagli attori. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva considerato che la proprietà e il possesso dell'autovettura Fiat 500 TG: FK037AS, all'epoca dei fatti dedotti in giudizio, non era in capo ad essa, poiché l'aveva alienata a favore della Sig.ra nata a [...] il Parte_5
13.03.1967 e del sig. , nato ad [...] il [...], entrambi residenti in [...]
Grataglie n 21.
Inoltre, eccepiva che al momento del sinistro mortale per cui è causa l'auto Fiat 500 TG: FK 037AS, di proprietà e nella disponibilità della sig.ra e del sig. , risultava essere Parte_5 Controparte_8 assicurata per la responsabilità civile verso terzi con la giusta polizza n 285372983 con Controparte_3 decorrenza dal 07.12.2018 al 27.02.2019.
Pertanto, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa gli acquirenti del veicolo quali reali ed effettivi proprietari dell'autovettura Fiat 500 tg: FK037AS nonché la società affinché, Controparte_11 nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, questi la tenessero indenne da un'eventuale condanna al risarcimento del danno da corrispondere agli attori.
In ragione di quanto sopra, la chiedeva di pronunciare la sua carenza di Controparte_6 legittimazione passiva e per l'effetto estrometterla dal presente giudizio, con vittoria di spese e competenze professionali.
Lo scrivente G.I., con decreto del 30.01.2024, autorizzava la alla chiamata in causa Controparte_6 dei terzi indicata in comparsa costitutiva (proprietari dell'autovettura Fiat 500 TG: FK037AS e compagnia assicurativa . Controparte_3
Si costituiva in giudizio la quale assicuratrice della Fiat 500 RI e della Fiat Controparte_3
500X, che confermava che la polizza n. 285372983, inerente all'autovettura Fiat 500X 1.3 Multijet 95 CV B tg. FK037AS fosse stata effettivamente contratta dalla sig.ra in essa polizza CP_12 Parte_5 indicandosi come “intestatario al PRA”. Eccepiva l'insussistenza di responsabilità prevalente in capo ai propri assicurati, richiamando la responsabilità principale del (autista della Alfa ME IT) e il CP_4 concorso di colpa del trasportato , sia per il mancato uso della cintura di sicurezza sia Persona_1 per l'accettazione del rischio di essere trasportato da soggetto non abilitato alla guida del mezzo. La compagnia deduceva inoltre di avere già formulato offerte risarcitorie in sede stragiudiziale in data
21.11.2019, per gli importi di € 160.000 per ciascun genitore, di € 40.000 in favore della sorella, e di €
17.000 per ciascuna delle nonne.
Nello specifico, la esponeva che dagli accertamenti penali e dalle sentenze del GIP di CP_3
Salerno n. 397/2020 e della Corte d'Appello di Salerno n. 1225/2023, emergeva che la causa prevalente del pagina 5 di 19 sinistro era da ricondurre alla condotta di , il quale viaggiava ad una velocità di circa 119 Parte_6 km/h in un tratto ove il limite era di 50 km/h. Difatti, dall'impatto con la Fiat 500X condotta dal
[...]
agli occupanti della Fiat 500 RI è conseguito un semplice “colpo di frusta”. Solo a seguito dello CP_8 scontro violento con l'Alfa ME, il Giugno e il subivano le lesioni al cranio e del rachide Per_1 cervicale, verificatesi direttamente per l'impatto del capo con le strutture solide dell'auto e indirettamente per violenta flesso-estensione-inclinazione rachidea cervicale. Le sentenze penali evidenziavano il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte di e di , circostanza che Persona_2 Persona_1 contribuiva causalmente all'esito letale. Risultava altresì che , in quanto neopatentato, Persona_2 non era abilitato alla guida della Fiat 500 RI, veicolo avente caratteristiche superiori a quelle consentite dalla normativa per i neopatentati.
In ragione di quanto sopra, la chiedeva di rigettare ogni domanda svolta nei suoi confronti CP_3 siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
di riconoscere e dichiarare congrue le somme stragiudizialmente già offerte. Nell' ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda verso la deducente: riconoscere e dichiarare altresì il concorso di colpa di per tutte le Persona_1 ragioni esplicitate riducendo proporzionalmente ed ulteriormente ogni importo ammesso a risarcimento ex art. 1227 c.c.; dichiarare altresì insussistenti, prive di nesso di causalità con l'incidente, enfatizzate ed indimostrate tutte le voci di danno richieste dagli odierni attori e, per lo effetto, liquidare nei limiti del giusto e dovuto gli importi eventualmente riconosciuti.
Si costituivano in giudizio i sig.ri e contestando integralmente, Controparte_8 Parte_5 per quanto di ragione, l'atto introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto richiedendo il rigetto della domanda di parte attrice. In particolare, contestavano che all'esito del processo penale celebrato a carico del sig. e , la sentenza del GIP del Tribunale di Salerno n° Parte_6 Persona_3
397/20 del 12.11.2020 (depositata in data 8.1.2021) e la sentenza della Corte di Appello di Salerno n°
1225/23 del 6.7.2023 (depositata il 4.10.2023), emesse a conclusione dei predetti due gradi del giudizio di merito hanno statuito che il decesso di fosse da ascriversi all'impatto tra la Fiat RI Persona_1
Tg. EJ015ST condotta da , ove lo stesso viaggiava in qualità di trasportato, e l'Alfa Persona_2
ME IT Tg. DZ143DW, condotta da (assicurata ); che, di contro, Parte_6 CP_5 dall'impatto tra la Fiat 500 X Tg. FK037AS condotta da , e di proprietà dei sig.ri Persona_3 [...]
e e la Fiat 500 RI Tg. EJ015ST condotta da CP_8 Parte_5 Persona_2
(entrambe assicurate è derivato al conducente ed al trasportato “un semplice CP_3 Persona_1 colpo di frusta”. Dunque, la sua corresponsabilità sarebbe stata limitata, come definito dalla Corte
D'Appello di Salerno, al fatto di non aver mantenuto un'adeguata distanza di sicurezza dalla Fiat 500
RI che lo precedeva;
che la responsabilità prevalente del sinistro è da ascrivere al in quanto CP_4 marciava ad una velocità ben superiore al limite imposto che non gli consentiva di frenare tempestivamente pagina 6 di 19 e, in ogni caso, di evitare l'impatto violento ed inoltre per aver contributo al tamponamento delle autovetture condotte da e poiché se avesse agevolato, come era Persona_3 Persona_2 tenuto a fare, la manovra di rientro dal sorpasso intrapresa da , quest'ultimo non Persona_3 sarebbe stato costretto a rientrare in tutta fretta nella sua corsia di marcia, finendo col tamponare l'auto di
; che sussiste il concorso di colpa ex. Art.1227 c.c. delle vittime anche per l'omesso uso, Persona_2 per parte loro, delle cinture di sicurezza;
che è ravvisabile un ulteriore concorso di colpa da parte del trasportato che ha accettato il rischio del trasporto contra legem sull'autovettura la cui guida era inibita a
, neopatentato. Persona_2
In ragione di quanto sopra, chiedevano il rigetto della domanda di parti attrici ed in subordine di dichiarare che la quale compagnia assicurativa del veicolo coinvolto fosse tenuta a tenerli indenni CP_3
e a manlevarli da ogni esborso.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, lo scrivente G.I., ritenendo che dalla documentazione allegata agli atti emergessero già elementi probatori sufficienti e idonei per consentire al Tribunale di formare il proprio convincimento sulla decisione della causa, rinviava la causa per la decisione, ai sensi dell'art 189 cpc nella formulazione attualmente vigente, all'udienza del 06.11.2025 in cui sentite le parti, riservava la decisione.
2. Considerazioni giuridiche sulla individuazione e ripartizione delle responsabilità per il sinistro stradale.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, in sede penale, con le sentenze del GIP del Tribunale di
Salerno n° 397/20 del 12.11.2020 (depositata in data 8.1.2021) e della sentenza della Corte di Appello di
Salerno n° 1225/23 del 6.7.2023 (depositata il 4.10.2023), gli imputati (autista della 500 Persona_3 tg. FK037AS) e (autista della Alfa IT) sono stati condannati in quanto hanno Parte_6 contribuito con la loro condotta alla morte di e . Persona_2 Persona_1
Tuttavia, dall'esame della pronuncia della C. App. si evince che la sentenza non è divenuta irrevocabile, né le parti ne hanno documentato il passaggio in giudicato in corso di causa, conseguendone che lo scrivente Tribunale non è vincolato dall'accertamento dei fatti e dalla attribuzione di responsabilità svolto in tale sede ai sensi dell'art 651 c.p.p. ma può valutare autonomamente sia la dinamica del sinistro che graduare le rispettive responsabilità.
Tanto premesso, lo scrivente intende avvalersi, ai soli fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, degli accertamenti tecnici svolti dal CTPM e confluiti nel processo penale quale prova atipica su cui il giudice può formare il proprio convincimento (ex multis Cass Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 “La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per
l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare”). pagina 7 di 19 Il CTU ing ha così ricostruito la dinamica del sinistro: in BO (SA), il 15.12.2018, alle ore Per_6
22.44 circa alla guida della autovettura Fiat 500 RI (tg. EJ015ST), stava Persona_2 percorrendo la S.S. 19, strada a singola carreggiata divisa in mezzeria da striscia continua in due corsie (una per senso di marcia), nella direzione che dal BO conduce verso Battipaglia;
in quel momento si trovava nella stessa vettura, in qualità di passeggero, altresì Giunto in prossimità della Persona_1 progressiva chilometrica 4+100, in corrispondenza di una curva sinistrorsa ad ampio raggio con visuale aperta, avente profilo altimetrico pressoché pianeggiante, lo stesso conducente operava un sorpasso
(nonostante circa 200 metri prima vi fosse segnale indicante limite di velocità di 50 km/h e divieto di sorpasso) ai danni di una vettura Mini Cooper ON (tg. DW252YV) condotta dal suo amico Per_7
, tenendo una velocità compresa tra i 110 ed i 116 km/h. In quei frangenti era seguito nella
[...] medesima manovra di sorpasso da un'altra vettura, una Fiat 500 X (tg. FK037AS) condotta da un altro suo amico, all'interno della quale viaggiavano in qualità di passeggeri altresì i sigg. Persona_3
e Giunti tra la progressiva 4+000 e Persona_8 CP_13 CP_14
3+930, la Fiat 500 RI, che frattanto era rientrata nella propria corsia di pertinenza dopo il sorpasso, rallentava la propria marcia presumibilmente a causa di una coda di veicoli che si stava formando innanzi a sé, rallentamento che causava, complice una condotta di guida disattenta, non prudente e la mancanza di una distanza di sicurezza adeguata, il tamponamento operato ai suoi danni della Fiat 500 X (tg. FK037AS) condotta dal sig. concretizzatosi tra la parte anteriore sinistra della Fiat 500 X e la parte CP_8 posteriore destra della Fiat 500 RI. A seguito dell'urto, la Fiat 500 RI, a causa della natura non baricentrale dell'urto, subiva una roto-traslazione in avanti in verso antiorario che la portava a deviare la propria corsia verso la propria sinistra, fino ad invadere la corsia di marcia opposta, mentre invece la Fiat
500 X condotta dal sig. proseguiva la propria corsa in avanti, all'interno della propria corsia di CP_8 marcia, fino a che lo stesso conducente non decideva di arrestare la propria marcia oltre la corsia opposta, in un'area in sicurezza al di fuori della carreggiata, all'altezza dell'ingresso della ditta 'Villani'. Proprio in quegli istanti, sulla corsia opposta rispetto quella dove viaggiavano le due Fiat 500 stava sopraggiungendo ad una velocità di circa 119 km/h (a fronte di un limite di 50 km/h) la vettura Alfa ME IT (tg.
DZ143DW) condotta dal sig. , il quale non riusciva ad evitare la vettura Fiat 500 RI Parte_6 del sig. che si trovava lungo la propria traiettoria, e la impattava violentemente. La collisione si Per_2 concretizzava tra la parte anteriore dell'Alfa ME IT e la parte laterale posteriore destra della Fiat 500
RI. A seguito di questa seconda collisione, l'Alfa ME proseguiva in avanti la propria marcia per circa venti metri, fino a raggiungere la posizione di quiete sempre all'interno della propria corsia di pertinenza, mentre la Fiat 500 RI veniva sospinta verso sinistra (rispetto il senso di marcia dell'Alfa
ME), fino a sormontare il muretto in pietra alto 80 cm che costeggiava la strada, precipitando verso il piazzale sottostante posto a circa 6,3 metri rispetto il piano stradale della S.S. 19, all'interno del deposito pagina 8 di 19 materiale edili della ditta 'Villani'. A seguito dell'impatto tra i due veicoli ed alle evoluzioni post-urto della
Fiat 500 RI, il conducente veniva proiettato fuori dall'abitacolo trovando la sua Persona_2 posizione di quiete, privo di vita, pochi metri avanti la posizione di quiete dell'Alfa ME mentre il passeggero, , veniva proiettato fuori dall'abitacolo presumibilmente durante il volo della Persona_1 vettura tra la S.S. 19 ed il piazzale sottostante, trovando la propria posizione di quiete, anch'egli privo di vita, accanto al punto dove finiva la Fiat 500.
Così ricostruita la dinamica dell'evento, ai fini dell'attribuzione di responsabilità, il CT ha sottolineato la condotta, certamente imprudente e negligente, tenuta alla guida del proprio veicolo dalla giovane vittima conducente della Fiat 500 RI, sig. , il quale, nel tratto immediatamente antecedente il Persona_2 luogo dove si sarebbe poi concretizzato l'evento, teneva una velocità più che doppia rispetto i limiti vigenti così come segnalati mediante cartello stradale installato a circa 400 metri dal luogo del sinistro (circa 110 km/h a fronte di un limite di 50 km/h), operando un sorpasso ai danni di un'altra vettura condotta da un suo amico (sig. ) pur in presenza di indicazione di divieto di sorpasso;
ha poi evidenziato Persona_7 che a concorrere alla causazione del sinistro ha contribuito la condotta di guida di , Persona_3 conducente della Fiat 500 X, il quale, dopo aver sorpassato anch'egli, seguendo la Fiat 500 RI del sig.
, la vettura del sig. (violando in tal modo anch'egli il divieto di sorpasso vigente e con Per_2 Per_7 estrema probabilità, prossima alla certezza, il limite di 50 km/h vigente installato a 400 metri dal luogo del fatto), tamponava la vettura che lo precedeva verosimilmente a causa di una distanza di sicurezza non adeguata e di una guida non improntata alla prudenza, dando in tal modo il là all'intero evento.
Per ultimo, il tragico evento è stato causato, aggravandone irrimediabilmente gli esiti, dalla condotta di guida tenuta dal sig. , il quale, viaggiando nella direzione opposta rispetto il verso di Parte_6 percorrenza delle due Fiat 500 ad una velocità ben più che doppia rispetto il limite di velocità segnalato (di
119 km/h a fronte di un limite di velocità pari a 50 km/h), rendeva praticamente impossibile qualsivoglia sua possibile manovra evasiva atta ad evitare la vettura dove viaggiavano i due giovani ragazzi che sarebbero poi deceduti, producendo altresì il sormontamento del muretto laterale a protezione della carreggiata, causando il volo della Fiat 500 al di sotto.
Sottolineava ancora il CTPM che le due vittime del sinistro, al momento dell'incidente, non indossavano le cinture di sicurezza, le quali, in ragione della particolare dinamica dell'evento, con ogni probabilità avrebbero impedito la proiezione dei due occupanti del veicolo all'esterno, ma difficilmente il verificarsi dell'esito fatale per gli stessi.
Concludeva che (conducente dell'Alfa ME IT tg. DZ143DW), in Parte_6 occasione dell'evento oggetto della presente indagine, con la propria condotta di guida avesse violato i seguenti articoli del Nuovo Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii):
• art. 140 - Principio informatore della circolazione (comma 1)⁹; pagina 9 di 19 • art. 141 - Velocità (commi 1, 2 e 3)¹⁰;
• art. 142 - Limiti di velocità (comma 2)¹¹.
In ordine invece alla condotta tenuta in occasione del sinistro da (conducente Persona_3 della Fiat 500 X tg. FK037AS), è emerso che questi avesse violato i seguenti articoli del Nuovo Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii):
• art. 140 - Principio informatore della circolazione (comma 1);
• art. 141 - Velocità (commi 1, 2 e 3);
• art. 146 - Violazione della segnaletica stradale (comma 1)¹²;
• art. 149 - Distanza di sicurezza tra veicoli (commi 1 e 8)¹³;
Il Tribunale recepisce integralmente gli accertamenti tecnici svolti dal perito, ma non la ripartizione di responsabilità ivi postulate.
Innanzitutto, lo scrivente si adegua ed applica il principio di diritto consolidato in giurisprudenza secondo cui la presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro ex art 2054 co 2 c.c. è superata in caso di tamponamento, che determina la presunzione di responsabilità esclusiva in capo al conducente del veicolo che tampona per non aver rispettato la distanza di sicurezza. In tal senso ex multis Corte di
Cassazione, con l'ordinanza 3 febbraio 2023, n. 3398 secondo cui “la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti – che opera nel caso di scontro tra veicoli – è superata dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante (ex art. 149 c. 1 Codice della Strada). Il soggetto che tampona un veicolo ha
l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono derivati da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile. Ad esempio, egli è liberato dalla responsabilità nel caso in cui dimostri che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”. Tale tipo di prova non è stata offerta dal né si evince dalla dinamica del CP_8 sinistro. Il viaggiando a velocità sostenuta, rientrava sulla corsia di competenza dopo un sorpasso CP_8 peraltro vietato in quel tratto della SS 19 tamponando così il veicolo condotto dal . Non vi è dubbio Per_2 che la responsabilità per questo tamponamento sia a lui ascrivibile in via esclusiva alla luce delle violazioni delle norme del CdS elencate dall'ing. nella sua perizia. Ritiene il Tribunale che sebbene il Per_6 Per_2 avesse operato la medesima violazione del codice della strada, eseguendo per primo il sorpasso, vietato in quel tratto, dell'auto condotta da , detta condotta non abbia concausato il determinismo Persona_7 dell'azione, in quanto il era riuscito dopo il sorpasso a rientrare nella corsia di marcia rallentando la Per_2 velocità. La responsabilità del è addirittura avvalorata dall'aver emulato la manovra di sorpasso CP_8 azzardato compiuta dall'amico non riuscendo poi a rientrare correttamente nella corsia di marcia Per_2 tamponando la Fiat 500 RI condotta dall'amico, provocandone il testa coda e l'invasione dell'opposta corsia di marcia.
pagina 10 di 19 A questo punto occorre analizzare il secondo segmento dell'evento che ha determinato la morte del e del , ossia la collisione con la Alfa IT condotta dal . Per_2 Per_1 CP_4
Si richiama in proposito il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
19115 del 15 settembre 2020, in cui, confermando la regola già affermata con la sentenza n 124 del 2016, è stato chiarito che sul conducente che invade la carreggiata di marcia opposta ricade l'intera responsabilità del sinistro, pur se al momento dell'impatto il veicolo antagonista procedeva a velocità sostenuta, in quanto, pur essendo ipotizzabile un'andatura non commisurata del veicolo, tale circostanza resta assorbita dalla condotta dell'altro conducente, il quale ha oltrepassato la striscia continua senza neanche rallentare. Il concorso di colpa si vanifica quando la violazione imputabile al veicolo antagonista non ha incidenza causale nell'incidente, in quanto il guidatore, preso atto che un veicolo, superando la striscia continua ed invadendo la corsia, sta per impattare frontalmente, può unicamente compiere una manovra d'emergenza, e cioè frenando per tentare di evitare lo scontro.
Tuttavia con successiva pronuncia n 2748/2024 gli hanno ribadito il principio già Parte_7 enunciato in numerose pronunce precedenti secondo cui l'infrazione pur grave, quale l'invasione dell'altra corsia, posta in essere da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare finanche la condotta dell'altro guidatore nella finalità di stabilire se, in rapporto alla situazione accertata nei fatti, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso e che ciò non esclude che pure in detta circostanza possa, in ogni caso, ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche in modo indiretto, in base alla valutazione dell'efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente;
che la prova liberatoria si può raggiungere finanche in modo indiretto, nell'ipotesi ove emerga che l'invasione della corsia presenta un'efficacia causale assorbente nello stesso incidente. La presunzione di colpa concorrente, ex art. 2054, II comma, c.c., opera sul piano causale, tuttavia la presunzione di colpa deve pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento; quando, al contrario, risulti che quella violazione non abbia avuto incidenza causale, non sussiste ragione di ritenere non superata quella presunzione: una differente interpretazione finirebbe con l'attribuire, alla norma in questione, una valenza puramente sanzionatoria.
In altri termini, anche quando sia allegata la colpa esclusiva di uno solo dei due conducenti, l'altro non per questo si libera automaticamente dalla presunzione di corresponsabilità, ma è necessario che dimostri di aver osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, al fine di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovendo altrimenti presumersi anche il suo colpevole concorso;
né esime il giudice dal verificarla al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
L'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude quindi la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da quest'ultimo fornita la prova liberatoria. Prova che, peraltro, pagina 11 di 19 non potrà derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma dovrà concretarsi nel positivo accertamento dell'assenza di ogni possibile addebito. Tale previsione, tuttavia, non esclude che per alcuni limitati casi la prova liberatoria possa dirsi raggiunta anche solo indirettamente, mediante la valutazione in concreto operata dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, in relazione all'assorbente valenza causale di una condotta rispetto all'altra. Trattasi naturalmente di ipotesi limitate, in cui la gravità della condotta è tale da elidere l'efficacia di qualsiasi altro apporto causale, come ad esempio l'invasione della corsia opposta a quella di marcia da parte di un conducente di un veicolo (Corte di Cassazione ordinanza n. 4201 del 2022).
Applicando tali principi al caso di specie, osserva il Tribunale che l'invasione della corsia opposta da parte dell'auto guidata da abbia costituito una violazione talmente grave alle norme del Persona_2
CdS da essere in grado di assorbire completamente la condotta del conducente del veicolo antagonista,
, che non poteva far altro che frenare per evitare l'impatto, non avendo altre opzioni. CP_4
Naturalmente l'invasione della corsia da parte dell'auto condotta dal non è - ai sensi dell'art Per_2
40 e 41 c.p., notoriamente applicabili anche al processo civile – a lui attribuibile, ma è una conseguenza del testacoda della sua vettura originato dal tamponamento della Fiat 500 condotta dal Pertanto, CP_8 secondo i principi che regolano il nesso di causalità, è il a doverne rispondere. CP_8
Tuttavia, come evidenziato nelle pronunce sopra citate, l'accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei due antagonisti di un sinistro stradale non esonera il giudice dal valutare la condotta di guida dell'altro conducente, dovendosi accertare se questi avesse rispettato le norme del codice della strada. E sotto questo profilo, si rimarca che il Ctpm ha accertato che il stava conducendo il suo veicolo, al CP_4 momento del sinistro, alla presumibile velocità di circa 119 km/h (a fronte di un limite di 50 km/h). Ne deriva che, sebbene il procedesse regolarmente sulla sua corsia di marcia e di fronte alla CP_4
Par improvvisa invasione della sua corsia da parte della con a bordo il ed il , non potesse Per_2 Per_1 far altro che eseguire una frenata per evitare il danno, proprio l'elevatissimo ed importante superamento del limite di velocità previsto in quel tratto della SS19 gli impediva di frenare tempestivamente per evitare l'impatto, o quanto meno, per mitigarne le conseguenze a carico dei due occupanti della fiat 500 RI.
Secondo la regola del “più probabile che non” il decesso di (e del conducente Persona_1 [...]
) sarebbe stata evitata se il avesse rispettato il limite di velocità ed avesse urtato il Per_2 CP_4 veicolo antagonista con minore potenza;
pertanto anche il ha violato una specifica norma di CP_4 comportamento prevista dal CdS (violazione del limite di velocità) conseguendone che la presunzione di corresponsabilità ex art 2054 co 2 c.c. non può dirsi superata.
Tuttavia, a cagione della maggior responsabilità per il sinistro ascrivibile al veicolo tamponante, condotto dal rispetto alla responsabilità del che non poteva far altro che frenare di CP_8 CP_4 fronte all'improvviso ostacolo paratosi sul suo senso di marcia e che è corresponsabile solo per la pagina 12 di 19 violazione del limite di velocità, ritiene il Tribunale di graduare il concorso di colpa dei due convenuti nella causazione del sinistro attribuendone il 75% al ed il residuo 25% al . CP_8 CP_4
A tal proposito, per la quota del il responsabile civile va individuato in CP_8 CP_15
che ha acquistato l'autovettura dalla in data 7.12.18 prima della verificazione del
[...] CP_6 sinistro stradale (15.12.18).
Ritiene altresì il Tribunale che non vi siano gli estremi per l'attribuzione di un concorso di colpa ex art 1227 c.c. all'attore danneggiato , nella causazione del suo decesso, né per la Persona_1 circostanza di aver accettato il passaggio dal Giugno, la cui patente di guida non gli consentiva di guidare la
Fiat 500 RI, né per aver omesso di indossare la cintura di sicurezza. Quanto al primo aspetto, si richiama il principio giurisprudenziale granitico secondo cui il concorso colposo ex art 1227 c.c. è configurabile solamente in caso di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante (Cass. Sez. 3, sentenza n. 27010 del 07/12/2005); e non vi è chi non veda che la circostanza di aver accettato il passaggio a bordo di una vettura, di cui il conducente non era abilitato alla guida, fosse del tutto neutra ed irrilevante nel determinismo dell'azione. In merito al secondo aspetto, si rimarca che il CTPM ha concluso che se il avesse indossato la cintura di sicurezza avrebbe evitato di essere sbalzato fuori dall'abitacolo Per_1 della vettura ma non avrebbe ragionevolmente impedito il suo decesso.
Ci si può adesso soffermare sulla liquidazione dei danni richiesti dagli attori. Iniziando dalla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, il Tribunale ritiene di applicare le Tabelle di Milano. Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (si veda Cass. civ. n. 33005/21 e
26300/21) “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; principio di diritto cui l'intestato Tribunale intende adeguarsi, anche perché la versione aggiornata delle
Tabella di Milano, prevede un sistema a punti che, comunque, si muove nella forbice dei valori in precedenza indicati.
I parametri di riferimento sono dunque l'età del danneggiato e l'età delle vittime, il grado di parentela,
l'autonomia e la presenza di nuclei familiari propri, la presenza di una frequentazione continua delle parti.
La liquidazione spettanti agli attori è riportata nei seguenti prospetti:
(padre) Parte_1
Tabella di riferimento: 2024 pagina 13 di 19 Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 26
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 102
Risarcimento calcolato € 398.922,00
Infante (madre) Pt_2
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 26
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 104
Risarcimento calcolato € 406.744,00 Per Dell' (sorella) Parte_3
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 102
Risarcimento calcolato € 173.196,00
Parte_4
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 4
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14 pagina 14 di 19 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 53
IMPORTO del RISARCIMENTO € 89.994,00
Controparte_1
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 57
IMPORTO del RISARCIMENTO € 96.786,00
Si è applicato il massimo risarcimento possibile, riconoscendo 30 punti sia per l'intensità della sofferenza emotiva che per la frequentazione a favore dei genitori e della sorella della vittima, a cagione della giovanissima età del al momento del decesso (anni 18) e della convivenza con i suoi Per_1 congiunti. Lo scrivente ha ritenuto superfluo l'espletamento di una prova testimoniale allo scopo avvalendosi dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità oramai consolidato che consente al giudicante di ritenere provata la sofferenza interiore, quale fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita parentale, sulla base di presunzioni semplici, secondo l'id quod plerumque accidit. In tal senso ex pluribus
Cassazione Sentenza n. 21988 del 30/07/2025 “In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore”; e Cass., Ordinanza n. 21339 del 25/07/2025 “Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano;
in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite”.
Per quanto concerne le nonne, vedove e non conviventi, si è riconosciuto il punteggio mediano di 15 punti per la voce di cui alla lett. e) delle tabelle di Milano. Anche i nonni rientrano nella cerchia dei famigliari che sono trafitti di enorme sofferenza per la perdita del nipote, ma la non convivenza e la frequentazione, che, per quanto possa essere assidua, resta sempre saltuaria, sono fattori ostativi al riconoscimento del punteggio massimo secondo le tabelle medesime. Per questo motivo non si è ammessa la prova testimoniale indicata in citazione nei capitoli 12) “vero che la sig.ra (nonna paterna) aveva Parte_4 pagina 15 di 19 con il nipote un rapporto strettissimo, tanto che questi, di sovente, e a volte unitamente alla sorella sig.ra Persona_1
, pranzava presso di lei all'uscita della scuola e, molte volte, dormiva presso la sua abitazione, soprattutto in Parte_3 occasione di temporanei malesseri fisici della nonna”; 13) “vero che la sig.ra era solita recarsi alla messa domenicale con Pt_4 il nipote e tutte le feste e ricorrenze venivano trascorse allegramente insieme come in un'unica famiglia” articolati in citazione. Il Tribunale non dubita della veridicità delle circostanze articolate in questi due capitoli, ma anche se il teste indicato li avesse confermati, non sarebbe stato sufficiente ad ottenere il risarcimento massimo che lo scrivente giudicante ritiene corretto attribuire solo per l'ipotesi della convivenza tra nonni e nipote.
Va riconosciuta agli attori, inoltre, la somma di euro 3052,00 quale somma per le spese vive funerarie e post mortem sostenute e documentate.
Invece, sulla richiesta di ristoro del pregiudizio economico subito dalla madre del defunto, lavoratrice dipendente, che, a causa delle condizioni psico-fisiche conseguenti all'evento luttuoso, aveva visto ridursi in maniera significativa la propria capacità reddituale e perdere concrete possibilità di avanzamento professionale, queste non possono essere riconosciute in quanto non sufficientemente dimostrate e provate quali effetti pregiudizievoli - immediati e diretti (art 1223 c.c.) - legati all'evento evento morte del figlio. Ad ogni buon conto, dall'esame del contratto individuale di lavoro del 11.07.19 si evince che il trasferimento della Infante dall'ASL è avvenuto su sua richiesta, per cui l'asserito decremento reddituale e demansionamento professionale sono conseguiti ad una scelta da parte della Infante e non sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito ascritto agli odierni convenuti.
Le somme sopra liquidate devono essere così ripartite tre le due compagnie assicurative che garantivano i due veicoli che hanno concorso ex art 2055 c.c. nella causazione del sinistro mortale: creditore credito totale imput generali (75%) imput (25%) CP_5
€ 398.922,00 € 299.191,50 € 99.730,50 Parte_1
€ 406.744,00 € 305.058,00 € 101.686,00 CP_9
€ 173.196,00 € 129.897,00 € 43.299,00 Parte_3
€ 89.994,00 € 67.495,50 € 22.498,50 Parte_4
€ 96.786,00 € 72.589,50 € 24.196,50 Controparte_1
Spese funerarie € 3.052,00 € 2.289,00 € 763,00
In considerazione del fatto che la ha già versato acconti l'obbligazione residua è la seguente: CP_3
€ 139.191,50 Parte_1
€ 145.058,00 CP_9
€ 89.897,00 Parte_3
€ 50.495,50 Parte_4
€ 55.589,50 Controparte_1
pagina 16 di 19 Tali somme sono liquidate all'attualità e, in quanto debito di valore, dovranno essere incrementati di interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (15/12/2018) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Per quanto concerna la sola posizione della al fine di individuare in modo corretto la CP_3 liquidazione del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione di valore, tenuto conto degli acconti già versati, in fase di esecuzione della presente sentenza occorrerà:
a) devalutare sia l'acconto sia il credito liquidato alla data dell'illecito;
b) calcolare la differenza;
c) effettuare un primo conteggio degli interessi (dalla data del sinistro sino al pagamento dell'acconto): in tal caso si considererà come capitale l'intero credito devalutato (rivalutato anno per anno);
d) effettuare un secondo conteggio degli interessi (dalla data del pagamento dell'acconto sino al saldo): in tal caso invece si considererà come capitale solo la differenza (rivalutata anno per anno).
Sulla somma finale così determinata, matureranno ulteriori interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Per quanto concerne le spese di giudizio si liquidano a carico dei convenuti responsabili in solido secondo la ripartizione sopra operata (75% e 25%) ed a favore degli attori, con applicazione dei parametri mediani tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore secondo il decisum.
Va applicata la riduzione del 30% del compenso dovuto per la liquidazione di un solo assistito a norma del comma 4 dell'art. 4 perché la posizione processuale degli attori è identica, e la prestazione professionale nei confronti di questi non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Sull'importo che ne deriva, va disposto l'incremento del 30% per la difesa in favore di una pluralità di parti ex art 4 co 2 del DM in commento.
Relativamente alla posizione della carente di legittimazione passiva, si evince che gli CP_6 attori hanno giustificato nella memoria I termine ex art 171 ter cpc i motivi della sua evocazione in giudizio;
segnatamente “E' stata convenuta dagli attori in giudizio la in quanto i Militi intervenuti, Controparte_6 all'esito degli accertamenti effettuati, nel loro rapporto, hanno indicato detta Società quale proprietaria dell'auto Fiat 500 tg.
FK037AS. E così, seppur risponde al vero la circostanza evidenziata dalla che l'atto di compravendita con i CP_6 sigg.ri e è avvenuto in data 7.12.2018 (vale a dire 7 giorni prima del sinistro) è altrettanto verso che la Pt_5 CP_8
l'annotazione di detto atto di vendita è stata effettuata solo in data 8.1.2019 e, quindi, in epoca successiva al sinistro. Ne deriva la piena ed assoluta legittimità della vocatio in ius della non essendo opponibile agli attori Controparte_6 circostanze da loro per certo non conoscibili. Oltretutto, nemmeno in sede di negoziazione assistita, tale circostanza è stata evidenziata dalla In ragione di tanto, in ogni caso, gli odierni attori estendono l'originaria domanda anche Controparte_6 sia nei confronti dei sigg.ri e , questi chiamati in causa nel presente giudizio, che della Controparte_8 Parte_5
, quale istituto assicuratore che copriva, per la r.c.a., l'autovettura oggetto di compravendita”. Tali Controparte_3 pagina 17 di 19 comprensibili motivazioni integrano i gravi motivi in forza dei quali il giudice può compensare integralmente le spese di lite tra gli attori e questa convenuta ai sensi dell'art 92 co 2 cpc come modificato dalla C. Cost con sentenza n 77/2018.
Per quanto concerne la posizione del convenuto , la sua evocazione in giudizio da CP_2 parte degli attori è scaturita dalle considerazioni del CTPM e della C. App. nella sentenza allegata;
documenti nei quali sono stati evidenziati profili che adombrerebbero il concorso colposo ex art 2055 c.c. di nella causazione del sinistro;
valutazione che però non è stata condivisa dallo Persona_2 scrivente giudicante in questa sentenza. Si ritiene equo, pertanto, disporre la compensazione per metà delle spese di lite ex art 92 co 2 c.p.c. Quanto alla liquidazione, si richiama ed applica il principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sentenza n. 10876 del 25/05/2016 secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia, determinato a norma del
c.p.c., ha, quanto all'individuazione dello scaglione di tariffa applicabile, un valore parametrico e di massima, sicché il giudice può discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, alla luce della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso”. Tale pronuncia è stata resa con riferimento alla liquidazione del difensore di una parte ammessa a patrocinio ma il principio di diritto è estensibile alla liquidazione ordinaria delle spese di lite. Nel caso di specie, si ritiene di applicare lo scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità, perché al momento dell'introduzione del giudizio, anche se il fosse stato ritenuto corresponsabile per il sinistro ex art 2055 c.c., era incerta la graduazione della Per_2 sua corresponsabilità, e di conseguenza era indeterminata la somma che sarebbe stato condannato a versare agli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, sulla domanda proposta da Parte_1
+ 4, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente
[...] pronuncia:
1) previo accertamento della responsabilità concorsuale di , conducente della vettura Persona_3 di proprietà di e assicurata con , in misura del 75%, Controparte_8 Parte_5 CP_3
e di , conducente della vettura di proprietà di assicurata con Parte_6 CP_4 CP_5
in misura del 25%, condanna detti soggetti in solido con le rispettive compagnie, secondo la
[...] graduazione indicata, al pagamento in favore degli attori delle seguenti somme, al netto degli acconti già ricevuti in fase stragiudiziale:
• € 139.191,50 dalla + € 99.730,50 dalla Parte_1 CP_3 CP_5
• € 145.058,00 dalla + € 101.686,00 dalla CP_9 CP_3 CP_5
• € 89.897,00 dalla + € 43.299,00 dalla Parte_3 CP_3 CP_5
pagina 18 di 19 • € 50.495,50 dalla + € 22.498,50 dalla Parte_4 CP_3 CP_5
• € 55.589,50 dalla + € 24.196,50 dalla Controparte_1 CP_3 CP_5
Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
2) condanna altresì i convenuti di cui al capo precedente al risarcimento in favore degli attori dei danni patrimoniali per spese funerarie pari ad € 3.052,00 ripartita in € 2.289,00 a carico della ed € CP_3
763,00 a carico dell' ; CP_5
3) rigetta la domanda degli attori nei confronti di;
CP_2
4) dichiara la carenza di legittimazione passiva della CP_16
5) rigetta l'ulteriore domanda di risarcimento danni patrimoniali formulata da;
CP_9
6) Condanna la e in solido con i rispettivi responsabili civili, ed in misura del Controparte_3 CP_5
75% la prima e del 25% la seconda, alla refusione delle spese di lite in favore di parti attrici che si liquidano in euro 32.340,00 (già operata la decurtazione e gli incrementi ai sensi dell'art 4 DM 55/14) oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali (15% sul compenso totale), nonché iva e cpa come per legge, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
7) Condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore del convenuto CP_2
, in misura di metà, che si liquidano in € 3.809,00 oltre al rimborso spese generali (15% sul
[...] compenso totale), nonché iva e cpa come per legge, con attribuzione ex art 93 c.p.c.; compensa le spese per l'altra metà;
8) Compensa integralmente le spese di giudizio tra gli attori e la convenuta CP_6
Così deciso in Salerno
18.11.2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 19 di 19
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 8405 del R.G.A.C. dell'anno 2023, ritenuta in decisione ai sensi dell'art 189 cpc in data 06.11.2025 vertente t r a
(C.F: ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a[...];
INFANTE (C.F: ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente alla Pt_2 CodiceFiscale_2
Via Tavoliello, 193;
(C.F: ), nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_3 C.F._3 residente a[...];
(C.F: ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente a[...] CodiceFiscale_4
G.B. Vignola, 74;
(C.F: ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 CodiceFiscale_5 alla Via Luigi Einaudi, 3.
Tutti rappresentati e difesi, giusto mandato in atti, dagli avv.ti Giuseppe Corona, e Gaspare Salamone, presso il cui studio sono domiciliati in Salerno al Corso Garibaldi n° 47
- attori - contro
(C.F: ), nato a [...] il [...] e residente ad CP_2 C.F._6
BO alla Via Dei Tini n° 14 – rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dagli avvocati Martino
ON e IL AJ, e domiciliato presso il loro studio in BO, Via Umberto Nobile 14;
- Convenuto-
e pagina 1 di 19 p.i. , con sede legale in 31021 Mogliano Veneto (TV), Via Controparte_3 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, in persona del suo legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. Salvatore Carbone in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
(73039) SE (LE), alla via Cadorna n. 11;
- Convenuta -
e
(C.F: ), nato ad [...] il [...] e residente in [...]CP_4 C.F._7
(SA) alla Via Provinciale per Puglietta n° 151, rapp.to e difeso, giusto mandato in atti, dall'Avv. Giovanni
D'Ambrosio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campagna (Sa) alla Via Pezzarotonda 10;
- Convenuta -
e Par p.i. 3, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_5 P.IVA_2 corrente in Milano alla Piazza Tre Torri n° 3;
- Convenuta contumace-
Nonché
C.F: ), in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra , nata Controparte_6 P.IVA_4 CP_7
a Salerno il 03.01.1970, con sede in Montecorvino Pugliano alla Piazza Europa n. 19-20, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Antonio Salvatore e presso questi elettivamente domiciliata in
Bellizzi alla via Nino Bixio n.1
- convenuta - nonché
(C.F: ), nato il [...] ad [...] e Controparte_8 C.F._8 Parte_5
(C.F: ) nata il [...] a [...], entrambi residenti alla via
[...] C.F._9
Grataglie n. 21, elettivamente domiciliati in BO (Sa) alla Via Nazionale n. 93 presso lo studio dell'Avv.
EM IA, che li rappresenta e difende, in virtù di mandato in atti.
- chiamati in causa -
OGGETTO: risarcimento danno da morte per responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve riepilogo dei fatti e delle posizioni e difese delle parti.
Con atto di citazione notificato in data 11/12/2023, gli attori, congiunti di , Persona_1 defunto a causa di un sinistro stradale avvenuto il 15.12.2018, convenivano in giudizio i proprietari e pagina 2 di 19 conducenti dei veicoli coinvolti, nonché le rispettive compagnie assicuratrici, chiedendo il risarcimento dei danni.
In particolare, parti attrici deducevano che in data 15 dicembre 2018 il giovane Persona_1 viaggiava quale passeggero della Fiat 500 RI targata EJ 015 ST, di proprietà del sig. e CP_2 condotta da , neopatentato;
che l'autovettura, mentre percorreva il tratto della SS 19 Persona_2
BO–Battipaglia, in direzione Battipaglia, veniva tamponata dalla Fiat 500 targata FK 037 AS, di proprietà della società e condotta dal sig. ; che in conseguenza dell'urto, la 500 Controparte_6 Persona_3
RI invadeva la corsia opposta e collideva con l'Alfa ME IT targata DZ 143 DW, di proprietà del sig. e condotta dal figlio , che percorreva l'opposta corsia di marcia in CP_4 Parte_6 direzione BO;
che l'impatto determinava la fuoriuscita della Fiat 500 RI dalla sede stradale, con successiva precipitazione in un piazzale sottostante ad un dislivello di oltre sei metri, evento che cagionava la morte sia del conducente sia del trasportato;
che in sede penale, Persona_2 Persona_1 con sentenza n. 397/2020 del GIP del Tribunale di Salerno, confermata dalla Corte di Appello di Salerno con decisione n. 1225/2023, veniva accertata la responsabilità dei conducenti delle due autovetture coinvolte.
Alla luce di tali fatti, gli attrici, (padre), (madre), Parte_1 CP_9 Parte_3
(sorella), (nonna paterna) e (nonna materna), chiedevano il
[...] Parte_4 Controparte_1 risarcimento del danno parentale derivante dalla perdita del congiunto nonché il risarcimento dei danni patrimoniali specifici, consistenti nelle spese funerarie e di sepoltura, nonché nel pregiudizio economico subito dalla madre, lavoratrice dipendente, che, a causa delle condizioni psico-fisiche conseguenti all'evento luttuoso, aveva visto ridursi in maniera significativa la propria capacità reddituale e perdere concrete possibilità di avanzamento professionale.
Il complessivo importo richiesto dagli attori, sulla base delle Tabelle risarcitorie del Tribunale di
Roma, era quantificato in euro 968.500,00, al netto degli acconti corrisposti dalla compagnia Controparte_3
a titolo di parziale ristoro. In ogni caso, con la rifusione delle spese e competenze del giudizio.
[...]
Si costituiva in giudizio , in qualità di proprietario della Fiat 500 RI, il quale CP_2 contestava la corresponsabilità di nella determinazione dei danni derivati dal grave Persona_2 incidente, evidenziando che egli, se è vero che aveva effettuato un sorpasso in violazione delle norme del codice della strada, era tuttavia rientrato nella sua corsia di marcia riuscendo anche a rallentare la velocità in presenza di un'auto più lenta che lo precedeva. Sul punto richiamava le dichiarazioni rese ai Carabinieri dai ragazzi che viaggiavano nelle auto coinvolte le quali confermavano che la frenata di è Persona_2 stata eseguita quando il (con la Fiat 500X tg. FK 037 AS) non era ancora rientrato nella sua CP_8 mezzeria, sicché questi eseguiva una manovra di rientro tardiva ed abnorme, a causa del sopraggiungere dell'Alfa ME IT in senso opposto;
in tal modo il non ha potuto evitare di tamponare la Fiat CP_8 pagina 3 di 19 500 RI condotta da . Dalle perizie tecniche intervenute nel procedimento penale non Persona_2
è stato mai riferito di un concorso causale di nella produzione dell'incidente. Sul punto Persona_2 produceva la relazione tecnica dei prof. e il cui contenuto Persona_4 Persona_5 supportava l'esclusione del da ogni responsabilità nella vicenda. Per_2
La sentenza della Corte di Appello, inoltre, non attribuiva al la corresponsabilità Per_2 dell'accaduto per il mancato uso della cintura di sicurezza, né per la guida di un'auto di potenza superiore a quella prescritta in quanto quest'ultima circostanza non rientra certo nella concatenazione causale del sinistro.
Sul mancato utilizzo delle cinture di sicurezza riportava che il c.t.p.m. ha affermato che l'utilizzo delle cinture di sicurezza, poteva impedire la proiezione delle vittime all'esterno, ma non il verificarsi dell'esito fatale per le stesse.
In ragione di quanto sopra, chiedeva l'esclusione di corresponsabilità del comparente nella determinazione dei danni lamentati dagli attori e per l'effetto il rigetto della domanda formulata nei propri confronti;
inoltre, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta in proprio danno, chiedeva di essere tenuto indenne dalla propria compagnia assicurativa per tutte le Controparte_3 conseguenze pregiudizievoli che potevano derivare dal presente giudizio.
Si costituiva in giudizio , in qualità di proprietario della Alfa IT tg. DZ143DW - CP_4 condotta al momento del sinistro da – il quale impugnava quanto dedotto da parti attrici, Parte_6 poiché infondato in fatto e diritto e chiedeva il rigetto della domanda in quanto non provata, anche in ordine alle graduazioni delle responsabilità.
Assumeva in particolare che l'evento non fosse in alcun modo ascrivibile al conducente dell'Alfa
IT il sinistro ha avuto origine sulla corsia opposta a quella occupata dalla predetta autovettura.
Richiamava in proposito la sentenza del Giudice di Pace di BO n. 629 depositata in data 13.6.19, passata in giudicato, che aveva annullato il verbale di accertamento n. 807193826 elevato dai Carabinieri di BO il
16.12.2018 in danno di e , obbligato in solido, per violazione dell'art Parte_6 CP_4
141/3-8 C.d.S., poiché il conducente del veicolo Alfa IT ometteva di regolare la velocità all'orario notturno e alla visibilità limitata della strada, e pedissequa ordinanza prefettizia di sospensione della patente ex art. 223 C.d.S., per cui nessuna responsabilità può essere addebitata al conducente dell'Alfa IT nella causazione del sinistro causato, invece, da una condotta imprudente del conducente della 500 X.
Alla luce di tanto sopra, chiedeva il rigetto della domanda ed in via subordinata, in CP_4 caso di riconoscimento di ulteriore danno, chiedeva l'operatività della polizza per la R.C. auto con CP_5
e quindi di essere tenuto indenne da ogni eventuale condanna, con vittoria di spese compensi di
[...] causa.
pagina 4 di 19 La nella sua qualità d compagnia assicurativa del veicolo Alfa IT di proprietà Controparte_10 di non si costituiva restando contumace. CP_4
Si costituiva in giudizio invece la società che impugnava e contestava tutto quanto Controparte_6 dedotto in fatto e in diritto dagli attori. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva considerato che la proprietà e il possesso dell'autovettura Fiat 500 TG: FK037AS, all'epoca dei fatti dedotti in giudizio, non era in capo ad essa, poiché l'aveva alienata a favore della Sig.ra nata a [...] il Parte_5
13.03.1967 e del sig. , nato ad [...] il [...], entrambi residenti in [...]
Grataglie n 21.
Inoltre, eccepiva che al momento del sinistro mortale per cui è causa l'auto Fiat 500 TG: FK 037AS, di proprietà e nella disponibilità della sig.ra e del sig. , risultava essere Parte_5 Controparte_8 assicurata per la responsabilità civile verso terzi con la giusta polizza n 285372983 con Controparte_3 decorrenza dal 07.12.2018 al 27.02.2019.
Pertanto, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa gli acquirenti del veicolo quali reali ed effettivi proprietari dell'autovettura Fiat 500 tg: FK037AS nonché la società affinché, Controparte_11 nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, questi la tenessero indenne da un'eventuale condanna al risarcimento del danno da corrispondere agli attori.
In ragione di quanto sopra, la chiedeva di pronunciare la sua carenza di Controparte_6 legittimazione passiva e per l'effetto estrometterla dal presente giudizio, con vittoria di spese e competenze professionali.
Lo scrivente G.I., con decreto del 30.01.2024, autorizzava la alla chiamata in causa Controparte_6 dei terzi indicata in comparsa costitutiva (proprietari dell'autovettura Fiat 500 TG: FK037AS e compagnia assicurativa . Controparte_3
Si costituiva in giudizio la quale assicuratrice della Fiat 500 RI e della Fiat Controparte_3
500X, che confermava che la polizza n. 285372983, inerente all'autovettura Fiat 500X 1.3 Multijet 95 CV B tg. FK037AS fosse stata effettivamente contratta dalla sig.ra in essa polizza CP_12 Parte_5 indicandosi come “intestatario al PRA”. Eccepiva l'insussistenza di responsabilità prevalente in capo ai propri assicurati, richiamando la responsabilità principale del (autista della Alfa ME IT) e il CP_4 concorso di colpa del trasportato , sia per il mancato uso della cintura di sicurezza sia Persona_1 per l'accettazione del rischio di essere trasportato da soggetto non abilitato alla guida del mezzo. La compagnia deduceva inoltre di avere già formulato offerte risarcitorie in sede stragiudiziale in data
21.11.2019, per gli importi di € 160.000 per ciascun genitore, di € 40.000 in favore della sorella, e di €
17.000 per ciascuna delle nonne.
Nello specifico, la esponeva che dagli accertamenti penali e dalle sentenze del GIP di CP_3
Salerno n. 397/2020 e della Corte d'Appello di Salerno n. 1225/2023, emergeva che la causa prevalente del pagina 5 di 19 sinistro era da ricondurre alla condotta di , il quale viaggiava ad una velocità di circa 119 Parte_6 km/h in un tratto ove il limite era di 50 km/h. Difatti, dall'impatto con la Fiat 500X condotta dal
[...]
agli occupanti della Fiat 500 RI è conseguito un semplice “colpo di frusta”. Solo a seguito dello CP_8 scontro violento con l'Alfa ME, il Giugno e il subivano le lesioni al cranio e del rachide Per_1 cervicale, verificatesi direttamente per l'impatto del capo con le strutture solide dell'auto e indirettamente per violenta flesso-estensione-inclinazione rachidea cervicale. Le sentenze penali evidenziavano il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte di e di , circostanza che Persona_2 Persona_1 contribuiva causalmente all'esito letale. Risultava altresì che , in quanto neopatentato, Persona_2 non era abilitato alla guida della Fiat 500 RI, veicolo avente caratteristiche superiori a quelle consentite dalla normativa per i neopatentati.
In ragione di quanto sopra, la chiedeva di rigettare ogni domanda svolta nei suoi confronti CP_3 siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
di riconoscere e dichiarare congrue le somme stragiudizialmente già offerte. Nell' ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda verso la deducente: riconoscere e dichiarare altresì il concorso di colpa di per tutte le Persona_1 ragioni esplicitate riducendo proporzionalmente ed ulteriormente ogni importo ammesso a risarcimento ex art. 1227 c.c.; dichiarare altresì insussistenti, prive di nesso di causalità con l'incidente, enfatizzate ed indimostrate tutte le voci di danno richieste dagli odierni attori e, per lo effetto, liquidare nei limiti del giusto e dovuto gli importi eventualmente riconosciuti.
Si costituivano in giudizio i sig.ri e contestando integralmente, Controparte_8 Parte_5 per quanto di ragione, l'atto introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto richiedendo il rigetto della domanda di parte attrice. In particolare, contestavano che all'esito del processo penale celebrato a carico del sig. e , la sentenza del GIP del Tribunale di Salerno n° Parte_6 Persona_3
397/20 del 12.11.2020 (depositata in data 8.1.2021) e la sentenza della Corte di Appello di Salerno n°
1225/23 del 6.7.2023 (depositata il 4.10.2023), emesse a conclusione dei predetti due gradi del giudizio di merito hanno statuito che il decesso di fosse da ascriversi all'impatto tra la Fiat RI Persona_1
Tg. EJ015ST condotta da , ove lo stesso viaggiava in qualità di trasportato, e l'Alfa Persona_2
ME IT Tg. DZ143DW, condotta da (assicurata ); che, di contro, Parte_6 CP_5 dall'impatto tra la Fiat 500 X Tg. FK037AS condotta da , e di proprietà dei sig.ri Persona_3 [...]
e e la Fiat 500 RI Tg. EJ015ST condotta da CP_8 Parte_5 Persona_2
(entrambe assicurate è derivato al conducente ed al trasportato “un semplice CP_3 Persona_1 colpo di frusta”. Dunque, la sua corresponsabilità sarebbe stata limitata, come definito dalla Corte
D'Appello di Salerno, al fatto di non aver mantenuto un'adeguata distanza di sicurezza dalla Fiat 500
RI che lo precedeva;
che la responsabilità prevalente del sinistro è da ascrivere al in quanto CP_4 marciava ad una velocità ben superiore al limite imposto che non gli consentiva di frenare tempestivamente pagina 6 di 19 e, in ogni caso, di evitare l'impatto violento ed inoltre per aver contributo al tamponamento delle autovetture condotte da e poiché se avesse agevolato, come era Persona_3 Persona_2 tenuto a fare, la manovra di rientro dal sorpasso intrapresa da , quest'ultimo non Persona_3 sarebbe stato costretto a rientrare in tutta fretta nella sua corsia di marcia, finendo col tamponare l'auto di
; che sussiste il concorso di colpa ex. Art.1227 c.c. delle vittime anche per l'omesso uso, Persona_2 per parte loro, delle cinture di sicurezza;
che è ravvisabile un ulteriore concorso di colpa da parte del trasportato che ha accettato il rischio del trasporto contra legem sull'autovettura la cui guida era inibita a
, neopatentato. Persona_2
In ragione di quanto sopra, chiedevano il rigetto della domanda di parti attrici ed in subordine di dichiarare che la quale compagnia assicurativa del veicolo coinvolto fosse tenuta a tenerli indenni CP_3
e a manlevarli da ogni esborso.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, lo scrivente G.I., ritenendo che dalla documentazione allegata agli atti emergessero già elementi probatori sufficienti e idonei per consentire al Tribunale di formare il proprio convincimento sulla decisione della causa, rinviava la causa per la decisione, ai sensi dell'art 189 cpc nella formulazione attualmente vigente, all'udienza del 06.11.2025 in cui sentite le parti, riservava la decisione.
2. Considerazioni giuridiche sulla individuazione e ripartizione delle responsabilità per il sinistro stradale.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, in sede penale, con le sentenze del GIP del Tribunale di
Salerno n° 397/20 del 12.11.2020 (depositata in data 8.1.2021) e della sentenza della Corte di Appello di
Salerno n° 1225/23 del 6.7.2023 (depositata il 4.10.2023), gli imputati (autista della 500 Persona_3 tg. FK037AS) e (autista della Alfa IT) sono stati condannati in quanto hanno Parte_6 contribuito con la loro condotta alla morte di e . Persona_2 Persona_1
Tuttavia, dall'esame della pronuncia della C. App. si evince che la sentenza non è divenuta irrevocabile, né le parti ne hanno documentato il passaggio in giudicato in corso di causa, conseguendone che lo scrivente Tribunale non è vincolato dall'accertamento dei fatti e dalla attribuzione di responsabilità svolto in tale sede ai sensi dell'art 651 c.p.p. ma può valutare autonomamente sia la dinamica del sinistro che graduare le rispettive responsabilità.
Tanto premesso, lo scrivente intende avvalersi, ai soli fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, degli accertamenti tecnici svolti dal CTPM e confluiti nel processo penale quale prova atipica su cui il giudice può formare il proprio convincimento (ex multis Cass Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 “La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per
l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare”). pagina 7 di 19 Il CTU ing ha così ricostruito la dinamica del sinistro: in BO (SA), il 15.12.2018, alle ore Per_6
22.44 circa alla guida della autovettura Fiat 500 RI (tg. EJ015ST), stava Persona_2 percorrendo la S.S. 19, strada a singola carreggiata divisa in mezzeria da striscia continua in due corsie (una per senso di marcia), nella direzione che dal BO conduce verso Battipaglia;
in quel momento si trovava nella stessa vettura, in qualità di passeggero, altresì Giunto in prossimità della Persona_1 progressiva chilometrica 4+100, in corrispondenza di una curva sinistrorsa ad ampio raggio con visuale aperta, avente profilo altimetrico pressoché pianeggiante, lo stesso conducente operava un sorpasso
(nonostante circa 200 metri prima vi fosse segnale indicante limite di velocità di 50 km/h e divieto di sorpasso) ai danni di una vettura Mini Cooper ON (tg. DW252YV) condotta dal suo amico Per_7
, tenendo una velocità compresa tra i 110 ed i 116 km/h. In quei frangenti era seguito nella
[...] medesima manovra di sorpasso da un'altra vettura, una Fiat 500 X (tg. FK037AS) condotta da un altro suo amico, all'interno della quale viaggiavano in qualità di passeggeri altresì i sigg. Persona_3
e Giunti tra la progressiva 4+000 e Persona_8 CP_13 CP_14
3+930, la Fiat 500 RI, che frattanto era rientrata nella propria corsia di pertinenza dopo il sorpasso, rallentava la propria marcia presumibilmente a causa di una coda di veicoli che si stava formando innanzi a sé, rallentamento che causava, complice una condotta di guida disattenta, non prudente e la mancanza di una distanza di sicurezza adeguata, il tamponamento operato ai suoi danni della Fiat 500 X (tg. FK037AS) condotta dal sig. concretizzatosi tra la parte anteriore sinistra della Fiat 500 X e la parte CP_8 posteriore destra della Fiat 500 RI. A seguito dell'urto, la Fiat 500 RI, a causa della natura non baricentrale dell'urto, subiva una roto-traslazione in avanti in verso antiorario che la portava a deviare la propria corsia verso la propria sinistra, fino ad invadere la corsia di marcia opposta, mentre invece la Fiat
500 X condotta dal sig. proseguiva la propria corsa in avanti, all'interno della propria corsia di CP_8 marcia, fino a che lo stesso conducente non decideva di arrestare la propria marcia oltre la corsia opposta, in un'area in sicurezza al di fuori della carreggiata, all'altezza dell'ingresso della ditta 'Villani'. Proprio in quegli istanti, sulla corsia opposta rispetto quella dove viaggiavano le due Fiat 500 stava sopraggiungendo ad una velocità di circa 119 km/h (a fronte di un limite di 50 km/h) la vettura Alfa ME IT (tg.
DZ143DW) condotta dal sig. , il quale non riusciva ad evitare la vettura Fiat 500 RI Parte_6 del sig. che si trovava lungo la propria traiettoria, e la impattava violentemente. La collisione si Per_2 concretizzava tra la parte anteriore dell'Alfa ME IT e la parte laterale posteriore destra della Fiat 500
RI. A seguito di questa seconda collisione, l'Alfa ME proseguiva in avanti la propria marcia per circa venti metri, fino a raggiungere la posizione di quiete sempre all'interno della propria corsia di pertinenza, mentre la Fiat 500 RI veniva sospinta verso sinistra (rispetto il senso di marcia dell'Alfa
ME), fino a sormontare il muretto in pietra alto 80 cm che costeggiava la strada, precipitando verso il piazzale sottostante posto a circa 6,3 metri rispetto il piano stradale della S.S. 19, all'interno del deposito pagina 8 di 19 materiale edili della ditta 'Villani'. A seguito dell'impatto tra i due veicoli ed alle evoluzioni post-urto della
Fiat 500 RI, il conducente veniva proiettato fuori dall'abitacolo trovando la sua Persona_2 posizione di quiete, privo di vita, pochi metri avanti la posizione di quiete dell'Alfa ME mentre il passeggero, , veniva proiettato fuori dall'abitacolo presumibilmente durante il volo della Persona_1 vettura tra la S.S. 19 ed il piazzale sottostante, trovando la propria posizione di quiete, anch'egli privo di vita, accanto al punto dove finiva la Fiat 500.
Così ricostruita la dinamica dell'evento, ai fini dell'attribuzione di responsabilità, il CT ha sottolineato la condotta, certamente imprudente e negligente, tenuta alla guida del proprio veicolo dalla giovane vittima conducente della Fiat 500 RI, sig. , il quale, nel tratto immediatamente antecedente il Persona_2 luogo dove si sarebbe poi concretizzato l'evento, teneva una velocità più che doppia rispetto i limiti vigenti così come segnalati mediante cartello stradale installato a circa 400 metri dal luogo del sinistro (circa 110 km/h a fronte di un limite di 50 km/h), operando un sorpasso ai danni di un'altra vettura condotta da un suo amico (sig. ) pur in presenza di indicazione di divieto di sorpasso;
ha poi evidenziato Persona_7 che a concorrere alla causazione del sinistro ha contribuito la condotta di guida di , Persona_3 conducente della Fiat 500 X, il quale, dopo aver sorpassato anch'egli, seguendo la Fiat 500 RI del sig.
, la vettura del sig. (violando in tal modo anch'egli il divieto di sorpasso vigente e con Per_2 Per_7 estrema probabilità, prossima alla certezza, il limite di 50 km/h vigente installato a 400 metri dal luogo del fatto), tamponava la vettura che lo precedeva verosimilmente a causa di una distanza di sicurezza non adeguata e di una guida non improntata alla prudenza, dando in tal modo il là all'intero evento.
Per ultimo, il tragico evento è stato causato, aggravandone irrimediabilmente gli esiti, dalla condotta di guida tenuta dal sig. , il quale, viaggiando nella direzione opposta rispetto il verso di Parte_6 percorrenza delle due Fiat 500 ad una velocità ben più che doppia rispetto il limite di velocità segnalato (di
119 km/h a fronte di un limite di velocità pari a 50 km/h), rendeva praticamente impossibile qualsivoglia sua possibile manovra evasiva atta ad evitare la vettura dove viaggiavano i due giovani ragazzi che sarebbero poi deceduti, producendo altresì il sormontamento del muretto laterale a protezione della carreggiata, causando il volo della Fiat 500 al di sotto.
Sottolineava ancora il CTPM che le due vittime del sinistro, al momento dell'incidente, non indossavano le cinture di sicurezza, le quali, in ragione della particolare dinamica dell'evento, con ogni probabilità avrebbero impedito la proiezione dei due occupanti del veicolo all'esterno, ma difficilmente il verificarsi dell'esito fatale per gli stessi.
Concludeva che (conducente dell'Alfa ME IT tg. DZ143DW), in Parte_6 occasione dell'evento oggetto della presente indagine, con la propria condotta di guida avesse violato i seguenti articoli del Nuovo Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii):
• art. 140 - Principio informatore della circolazione (comma 1)⁹; pagina 9 di 19 • art. 141 - Velocità (commi 1, 2 e 3)¹⁰;
• art. 142 - Limiti di velocità (comma 2)¹¹.
In ordine invece alla condotta tenuta in occasione del sinistro da (conducente Persona_3 della Fiat 500 X tg. FK037AS), è emerso che questi avesse violato i seguenti articoli del Nuovo Codice della Strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii):
• art. 140 - Principio informatore della circolazione (comma 1);
• art. 141 - Velocità (commi 1, 2 e 3);
• art. 146 - Violazione della segnaletica stradale (comma 1)¹²;
• art. 149 - Distanza di sicurezza tra veicoli (commi 1 e 8)¹³;
Il Tribunale recepisce integralmente gli accertamenti tecnici svolti dal perito, ma non la ripartizione di responsabilità ivi postulate.
Innanzitutto, lo scrivente si adegua ed applica il principio di diritto consolidato in giurisprudenza secondo cui la presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro ex art 2054 co 2 c.c. è superata in caso di tamponamento, che determina la presunzione di responsabilità esclusiva in capo al conducente del veicolo che tampona per non aver rispettato la distanza di sicurezza. In tal senso ex multis Corte di
Cassazione, con l'ordinanza 3 febbraio 2023, n. 3398 secondo cui “la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti – che opera nel caso di scontro tra veicoli – è superata dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante (ex art. 149 c. 1 Codice della Strada). Il soggetto che tampona un veicolo ha
l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono derivati da causa, in tutto o in parte, a lui non imputabile. Ad esempio, egli è liberato dalla responsabilità nel caso in cui dimostri che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”. Tale tipo di prova non è stata offerta dal né si evince dalla dinamica del CP_8 sinistro. Il viaggiando a velocità sostenuta, rientrava sulla corsia di competenza dopo un sorpasso CP_8 peraltro vietato in quel tratto della SS 19 tamponando così il veicolo condotto dal . Non vi è dubbio Per_2 che la responsabilità per questo tamponamento sia a lui ascrivibile in via esclusiva alla luce delle violazioni delle norme del CdS elencate dall'ing. nella sua perizia. Ritiene il Tribunale che sebbene il Per_6 Per_2 avesse operato la medesima violazione del codice della strada, eseguendo per primo il sorpasso, vietato in quel tratto, dell'auto condotta da , detta condotta non abbia concausato il determinismo Persona_7 dell'azione, in quanto il era riuscito dopo il sorpasso a rientrare nella corsia di marcia rallentando la Per_2 velocità. La responsabilità del è addirittura avvalorata dall'aver emulato la manovra di sorpasso CP_8 azzardato compiuta dall'amico non riuscendo poi a rientrare correttamente nella corsia di marcia Per_2 tamponando la Fiat 500 RI condotta dall'amico, provocandone il testa coda e l'invasione dell'opposta corsia di marcia.
pagina 10 di 19 A questo punto occorre analizzare il secondo segmento dell'evento che ha determinato la morte del e del , ossia la collisione con la Alfa IT condotta dal . Per_2 Per_1 CP_4
Si richiama in proposito il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
19115 del 15 settembre 2020, in cui, confermando la regola già affermata con la sentenza n 124 del 2016, è stato chiarito che sul conducente che invade la carreggiata di marcia opposta ricade l'intera responsabilità del sinistro, pur se al momento dell'impatto il veicolo antagonista procedeva a velocità sostenuta, in quanto, pur essendo ipotizzabile un'andatura non commisurata del veicolo, tale circostanza resta assorbita dalla condotta dell'altro conducente, il quale ha oltrepassato la striscia continua senza neanche rallentare. Il concorso di colpa si vanifica quando la violazione imputabile al veicolo antagonista non ha incidenza causale nell'incidente, in quanto il guidatore, preso atto che un veicolo, superando la striscia continua ed invadendo la corsia, sta per impattare frontalmente, può unicamente compiere una manovra d'emergenza, e cioè frenando per tentare di evitare lo scontro.
Tuttavia con successiva pronuncia n 2748/2024 gli hanno ribadito il principio già Parte_7 enunciato in numerose pronunce precedenti secondo cui l'infrazione pur grave, quale l'invasione dell'altra corsia, posta in essere da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare finanche la condotta dell'altro guidatore nella finalità di stabilire se, in rapporto alla situazione accertata nei fatti, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso e che ciò non esclude che pure in detta circostanza possa, in ogni caso, ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche in modo indiretto, in base alla valutazione dell'efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente;
che la prova liberatoria si può raggiungere finanche in modo indiretto, nell'ipotesi ove emerga che l'invasione della corsia presenta un'efficacia causale assorbente nello stesso incidente. La presunzione di colpa concorrente, ex art. 2054, II comma, c.c., opera sul piano causale, tuttavia la presunzione di colpa deve pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta e l'evento; quando, al contrario, risulti che quella violazione non abbia avuto incidenza causale, non sussiste ragione di ritenere non superata quella presunzione: una differente interpretazione finirebbe con l'attribuire, alla norma in questione, una valenza puramente sanzionatoria.
In altri termini, anche quando sia allegata la colpa esclusiva di uno solo dei due conducenti, l'altro non per questo si libera automaticamente dalla presunzione di corresponsabilità, ma è necessario che dimostri di aver osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, al fine di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovendo altrimenti presumersi anche il suo colpevole concorso;
né esime il giudice dal verificarla al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
L'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude quindi la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da quest'ultimo fornita la prova liberatoria. Prova che, peraltro, pagina 11 di 19 non potrà derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma dovrà concretarsi nel positivo accertamento dell'assenza di ogni possibile addebito. Tale previsione, tuttavia, non esclude che per alcuni limitati casi la prova liberatoria possa dirsi raggiunta anche solo indirettamente, mediante la valutazione in concreto operata dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, in relazione all'assorbente valenza causale di una condotta rispetto all'altra. Trattasi naturalmente di ipotesi limitate, in cui la gravità della condotta è tale da elidere l'efficacia di qualsiasi altro apporto causale, come ad esempio l'invasione della corsia opposta a quella di marcia da parte di un conducente di un veicolo (Corte di Cassazione ordinanza n. 4201 del 2022).
Applicando tali principi al caso di specie, osserva il Tribunale che l'invasione della corsia opposta da parte dell'auto guidata da abbia costituito una violazione talmente grave alle norme del Persona_2
CdS da essere in grado di assorbire completamente la condotta del conducente del veicolo antagonista,
, che non poteva far altro che frenare per evitare l'impatto, non avendo altre opzioni. CP_4
Naturalmente l'invasione della corsia da parte dell'auto condotta dal non è - ai sensi dell'art Per_2
40 e 41 c.p., notoriamente applicabili anche al processo civile – a lui attribuibile, ma è una conseguenza del testacoda della sua vettura originato dal tamponamento della Fiat 500 condotta dal Pertanto, CP_8 secondo i principi che regolano il nesso di causalità, è il a doverne rispondere. CP_8
Tuttavia, come evidenziato nelle pronunce sopra citate, l'accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei due antagonisti di un sinistro stradale non esonera il giudice dal valutare la condotta di guida dell'altro conducente, dovendosi accertare se questi avesse rispettato le norme del codice della strada. E sotto questo profilo, si rimarca che il Ctpm ha accertato che il stava conducendo il suo veicolo, al CP_4 momento del sinistro, alla presumibile velocità di circa 119 km/h (a fronte di un limite di 50 km/h). Ne deriva che, sebbene il procedesse regolarmente sulla sua corsia di marcia e di fronte alla CP_4
Par improvvisa invasione della sua corsia da parte della con a bordo il ed il , non potesse Per_2 Per_1 far altro che eseguire una frenata per evitare il danno, proprio l'elevatissimo ed importante superamento del limite di velocità previsto in quel tratto della SS19 gli impediva di frenare tempestivamente per evitare l'impatto, o quanto meno, per mitigarne le conseguenze a carico dei due occupanti della fiat 500 RI.
Secondo la regola del “più probabile che non” il decesso di (e del conducente Persona_1 [...]
) sarebbe stata evitata se il avesse rispettato il limite di velocità ed avesse urtato il Per_2 CP_4 veicolo antagonista con minore potenza;
pertanto anche il ha violato una specifica norma di CP_4 comportamento prevista dal CdS (violazione del limite di velocità) conseguendone che la presunzione di corresponsabilità ex art 2054 co 2 c.c. non può dirsi superata.
Tuttavia, a cagione della maggior responsabilità per il sinistro ascrivibile al veicolo tamponante, condotto dal rispetto alla responsabilità del che non poteva far altro che frenare di CP_8 CP_4 fronte all'improvviso ostacolo paratosi sul suo senso di marcia e che è corresponsabile solo per la pagina 12 di 19 violazione del limite di velocità, ritiene il Tribunale di graduare il concorso di colpa dei due convenuti nella causazione del sinistro attribuendone il 75% al ed il residuo 25% al . CP_8 CP_4
A tal proposito, per la quota del il responsabile civile va individuato in CP_8 CP_15
che ha acquistato l'autovettura dalla in data 7.12.18 prima della verificazione del
[...] CP_6 sinistro stradale (15.12.18).
Ritiene altresì il Tribunale che non vi siano gli estremi per l'attribuzione di un concorso di colpa ex art 1227 c.c. all'attore danneggiato , nella causazione del suo decesso, né per la Persona_1 circostanza di aver accettato il passaggio dal Giugno, la cui patente di guida non gli consentiva di guidare la
Fiat 500 RI, né per aver omesso di indossare la cintura di sicurezza. Quanto al primo aspetto, si richiama il principio giurisprudenziale granitico secondo cui il concorso colposo ex art 1227 c.c. è configurabile solamente in caso di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante (Cass. Sez. 3, sentenza n. 27010 del 07/12/2005); e non vi è chi non veda che la circostanza di aver accettato il passaggio a bordo di una vettura, di cui il conducente non era abilitato alla guida, fosse del tutto neutra ed irrilevante nel determinismo dell'azione. In merito al secondo aspetto, si rimarca che il CTPM ha concluso che se il avesse indossato la cintura di sicurezza avrebbe evitato di essere sbalzato fuori dall'abitacolo Per_1 della vettura ma non avrebbe ragionevolmente impedito il suo decesso.
Ci si può adesso soffermare sulla liquidazione dei danni richiesti dagli attori. Iniziando dalla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale, il Tribunale ritiene di applicare le Tabelle di Milano. Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (si veda Cass. civ. n. 33005/21 e
26300/21) “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; principio di diritto cui l'intestato Tribunale intende adeguarsi, anche perché la versione aggiornata delle
Tabella di Milano, prevede un sistema a punti che, comunque, si muove nella forbice dei valori in precedenza indicati.
I parametri di riferimento sono dunque l'età del danneggiato e l'età delle vittime, il grado di parentela,
l'autonomia e la presenza di nuclei familiari propri, la presenza di una frequentazione continua delle parti.
La liquidazione spettanti agli attori è riportata nei seguenti prospetti:
(padre) Parte_1
Tabella di riferimento: 2024 pagina 13 di 19 Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 26
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 102
Risarcimento calcolato € 398.922,00
Infante (madre) Pt_2
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 26
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 104
Risarcimento calcolato € 406.744,00 Per Dell' (sorella) Parte_3
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 102
Risarcimento calcolato € 173.196,00
Parte_4
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 4
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14 pagina 14 di 19 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 53
IMPORTO del RISARCIMENTO € 89.994,00
Controparte_1
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 57
IMPORTO del RISARCIMENTO € 96.786,00
Si è applicato il massimo risarcimento possibile, riconoscendo 30 punti sia per l'intensità della sofferenza emotiva che per la frequentazione a favore dei genitori e della sorella della vittima, a cagione della giovanissima età del al momento del decesso (anni 18) e della convivenza con i suoi Per_1 congiunti. Lo scrivente ha ritenuto superfluo l'espletamento di una prova testimoniale allo scopo avvalendosi dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità oramai consolidato che consente al giudicante di ritenere provata la sofferenza interiore, quale fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita parentale, sulla base di presunzioni semplici, secondo l'id quod plerumque accidit. In tal senso ex pluribus
Cassazione Sentenza n. 21988 del 30/07/2025 “In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore”; e Cass., Ordinanza n. 21339 del 25/07/2025 “Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano;
in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite”.
Per quanto concerne le nonne, vedove e non conviventi, si è riconosciuto il punteggio mediano di 15 punti per la voce di cui alla lett. e) delle tabelle di Milano. Anche i nonni rientrano nella cerchia dei famigliari che sono trafitti di enorme sofferenza per la perdita del nipote, ma la non convivenza e la frequentazione, che, per quanto possa essere assidua, resta sempre saltuaria, sono fattori ostativi al riconoscimento del punteggio massimo secondo le tabelle medesime. Per questo motivo non si è ammessa la prova testimoniale indicata in citazione nei capitoli 12) “vero che la sig.ra (nonna paterna) aveva Parte_4 pagina 15 di 19 con il nipote un rapporto strettissimo, tanto che questi, di sovente, e a volte unitamente alla sorella sig.ra Persona_1
, pranzava presso di lei all'uscita della scuola e, molte volte, dormiva presso la sua abitazione, soprattutto in Parte_3 occasione di temporanei malesseri fisici della nonna”; 13) “vero che la sig.ra era solita recarsi alla messa domenicale con Pt_4 il nipote e tutte le feste e ricorrenze venivano trascorse allegramente insieme come in un'unica famiglia” articolati in citazione. Il Tribunale non dubita della veridicità delle circostanze articolate in questi due capitoli, ma anche se il teste indicato li avesse confermati, non sarebbe stato sufficiente ad ottenere il risarcimento massimo che lo scrivente giudicante ritiene corretto attribuire solo per l'ipotesi della convivenza tra nonni e nipote.
Va riconosciuta agli attori, inoltre, la somma di euro 3052,00 quale somma per le spese vive funerarie e post mortem sostenute e documentate.
Invece, sulla richiesta di ristoro del pregiudizio economico subito dalla madre del defunto, lavoratrice dipendente, che, a causa delle condizioni psico-fisiche conseguenti all'evento luttuoso, aveva visto ridursi in maniera significativa la propria capacità reddituale e perdere concrete possibilità di avanzamento professionale, queste non possono essere riconosciute in quanto non sufficientemente dimostrate e provate quali effetti pregiudizievoli - immediati e diretti (art 1223 c.c.) - legati all'evento evento morte del figlio. Ad ogni buon conto, dall'esame del contratto individuale di lavoro del 11.07.19 si evince che il trasferimento della Infante dall'ASL è avvenuto su sua richiesta, per cui l'asserito decremento reddituale e demansionamento professionale sono conseguiti ad una scelta da parte della Infante e non sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito ascritto agli odierni convenuti.
Le somme sopra liquidate devono essere così ripartite tre le due compagnie assicurative che garantivano i due veicoli che hanno concorso ex art 2055 c.c. nella causazione del sinistro mortale: creditore credito totale imput generali (75%) imput (25%) CP_5
€ 398.922,00 € 299.191,50 € 99.730,50 Parte_1
€ 406.744,00 € 305.058,00 € 101.686,00 CP_9
€ 173.196,00 € 129.897,00 € 43.299,00 Parte_3
€ 89.994,00 € 67.495,50 € 22.498,50 Parte_4
€ 96.786,00 € 72.589,50 € 24.196,50 Controparte_1
Spese funerarie € 3.052,00 € 2.289,00 € 763,00
In considerazione del fatto che la ha già versato acconti l'obbligazione residua è la seguente: CP_3
€ 139.191,50 Parte_1
€ 145.058,00 CP_9
€ 89.897,00 Parte_3
€ 50.495,50 Parte_4
€ 55.589,50 Controparte_1
pagina 16 di 19 Tali somme sono liquidate all'attualità e, in quanto debito di valore, dovranno essere incrementati di interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (15/12/2018) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Per quanto concerna la sola posizione della al fine di individuare in modo corretto la CP_3 liquidazione del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione di valore, tenuto conto degli acconti già versati, in fase di esecuzione della presente sentenza occorrerà:
a) devalutare sia l'acconto sia il credito liquidato alla data dell'illecito;
b) calcolare la differenza;
c) effettuare un primo conteggio degli interessi (dalla data del sinistro sino al pagamento dell'acconto): in tal caso si considererà come capitale l'intero credito devalutato (rivalutato anno per anno);
d) effettuare un secondo conteggio degli interessi (dalla data del pagamento dell'acconto sino al saldo): in tal caso invece si considererà come capitale solo la differenza (rivalutata anno per anno).
Sulla somma finale così determinata, matureranno ulteriori interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Per quanto concerne le spese di giudizio si liquidano a carico dei convenuti responsabili in solido secondo la ripartizione sopra operata (75% e 25%) ed a favore degli attori, con applicazione dei parametri mediani tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore secondo il decisum.
Va applicata la riduzione del 30% del compenso dovuto per la liquidazione di un solo assistito a norma del comma 4 dell'art. 4 perché la posizione processuale degli attori è identica, e la prestazione professionale nei confronti di questi non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Sull'importo che ne deriva, va disposto l'incremento del 30% per la difesa in favore di una pluralità di parti ex art 4 co 2 del DM in commento.
Relativamente alla posizione della carente di legittimazione passiva, si evince che gli CP_6 attori hanno giustificato nella memoria I termine ex art 171 ter cpc i motivi della sua evocazione in giudizio;
segnatamente “E' stata convenuta dagli attori in giudizio la in quanto i Militi intervenuti, Controparte_6 all'esito degli accertamenti effettuati, nel loro rapporto, hanno indicato detta Società quale proprietaria dell'auto Fiat 500 tg.
FK037AS. E così, seppur risponde al vero la circostanza evidenziata dalla che l'atto di compravendita con i CP_6 sigg.ri e è avvenuto in data 7.12.2018 (vale a dire 7 giorni prima del sinistro) è altrettanto verso che la Pt_5 CP_8
l'annotazione di detto atto di vendita è stata effettuata solo in data 8.1.2019 e, quindi, in epoca successiva al sinistro. Ne deriva la piena ed assoluta legittimità della vocatio in ius della non essendo opponibile agli attori Controparte_6 circostanze da loro per certo non conoscibili. Oltretutto, nemmeno in sede di negoziazione assistita, tale circostanza è stata evidenziata dalla In ragione di tanto, in ogni caso, gli odierni attori estendono l'originaria domanda anche Controparte_6 sia nei confronti dei sigg.ri e , questi chiamati in causa nel presente giudizio, che della Controparte_8 Parte_5
, quale istituto assicuratore che copriva, per la r.c.a., l'autovettura oggetto di compravendita”. Tali Controparte_3 pagina 17 di 19 comprensibili motivazioni integrano i gravi motivi in forza dei quali il giudice può compensare integralmente le spese di lite tra gli attori e questa convenuta ai sensi dell'art 92 co 2 cpc come modificato dalla C. Cost con sentenza n 77/2018.
Per quanto concerne la posizione del convenuto , la sua evocazione in giudizio da CP_2 parte degli attori è scaturita dalle considerazioni del CTPM e della C. App. nella sentenza allegata;
documenti nei quali sono stati evidenziati profili che adombrerebbero il concorso colposo ex art 2055 c.c. di nella causazione del sinistro;
valutazione che però non è stata condivisa dallo Persona_2 scrivente giudicante in questa sentenza. Si ritiene equo, pertanto, disporre la compensazione per metà delle spese di lite ex art 92 co 2 c.p.c. Quanto alla liquidazione, si richiama ed applica il principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sentenza n. 10876 del 25/05/2016 secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia, determinato a norma del
c.p.c., ha, quanto all'individuazione dello scaglione di tariffa applicabile, un valore parametrico e di massima, sicché il giudice può discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso, alla luce della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso”. Tale pronuncia è stata resa con riferimento alla liquidazione del difensore di una parte ammessa a patrocinio ma il principio di diritto è estensibile alla liquidazione ordinaria delle spese di lite. Nel caso di specie, si ritiene di applicare lo scaglione di valore indeterminabile a bassa complessità, perché al momento dell'introduzione del giudizio, anche se il fosse stato ritenuto corresponsabile per il sinistro ex art 2055 c.c., era incerta la graduazione della Per_2 sua corresponsabilità, e di conseguenza era indeterminata la somma che sarebbe stato condannato a versare agli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, sulla domanda proposta da Parte_1
+ 4, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente
[...] pronuncia:
1) previo accertamento della responsabilità concorsuale di , conducente della vettura Persona_3 di proprietà di e assicurata con , in misura del 75%, Controparte_8 Parte_5 CP_3
e di , conducente della vettura di proprietà di assicurata con Parte_6 CP_4 CP_5
in misura del 25%, condanna detti soggetti in solido con le rispettive compagnie, secondo la
[...] graduazione indicata, al pagamento in favore degli attori delle seguenti somme, al netto degli acconti già ricevuti in fase stragiudiziale:
• € 139.191,50 dalla + € 99.730,50 dalla Parte_1 CP_3 CP_5
• € 145.058,00 dalla + € 101.686,00 dalla CP_9 CP_3 CP_5
• € 89.897,00 dalla + € 43.299,00 dalla Parte_3 CP_3 CP_5
pagina 18 di 19 • € 50.495,50 dalla + € 22.498,50 dalla Parte_4 CP_3 CP_5
• € 55.589,50 dalla + € 24.196,50 dalla Controparte_1 CP_3 CP_5
Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
2) condanna altresì i convenuti di cui al capo precedente al risarcimento in favore degli attori dei danni patrimoniali per spese funerarie pari ad € 3.052,00 ripartita in € 2.289,00 a carico della ed € CP_3
763,00 a carico dell' ; CP_5
3) rigetta la domanda degli attori nei confronti di;
CP_2
4) dichiara la carenza di legittimazione passiva della CP_16
5) rigetta l'ulteriore domanda di risarcimento danni patrimoniali formulata da;
CP_9
6) Condanna la e in solido con i rispettivi responsabili civili, ed in misura del Controparte_3 CP_5
75% la prima e del 25% la seconda, alla refusione delle spese di lite in favore di parti attrici che si liquidano in euro 32.340,00 (già operata la decurtazione e gli incrementi ai sensi dell'art 4 DM 55/14) oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali (15% sul compenso totale), nonché iva e cpa come per legge, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
7) Condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore del convenuto CP_2
, in misura di metà, che si liquidano in € 3.809,00 oltre al rimborso spese generali (15% sul
[...] compenso totale), nonché iva e cpa come per legge, con attribuzione ex art 93 c.p.c.; compensa le spese per l'altra metà;
8) Compensa integralmente le spese di giudizio tra gli attori e la convenuta CP_6
Così deciso in Salerno
18.11.2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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