Sentenza 25 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2018, n. 13178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13178 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2018 |
Testo completo
e SENTENZA sul ricorso 18722-2016 proposto da: RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (già Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per azioni) 01585570581, società con Socio Unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI
22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROSA PINO ed ANTONINO SACCA', giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
BU AR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUGNANO IN TEVERINA
9, presso lo studio dell'avvocato CATERINA SIDOTI, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO ZUMBO, giusta procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 137/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 25/02/2016, r.g. n. 532/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
r't-CCZY f -y O uditi gli avvocati Arturo Maresc / e Vito Zumbo. R.G. n. 18722/2016 Fatti di causa 1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 25 febbraio 2016, ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l'illegittimità del contratto a termine stipulato tra AR BU e Rete Ferroviaria Italiana Spa del 3 settembre 1996 per genericità dell'indicazione contenuta nello stesso, non potendosi considerare il medesimo un valido contratto a viaggio ai sensi dell'art. 332 cod. nav., con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condanna alla riammissione in servizio del lavoratore, oltre al pagamento di una indennità ex art. 32 I. n. 183 del 2010 pari a 12 mensilità. La Corte, in riforma sul punto della pronuncia di primo grado, ha condannato la società a corrispondere al lavoratore anche la retribuzione dovuta dalla data della sentenza di conversione di primo grado fino alla riassunzione.
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa con 4 motivi. Ha resistito l'intimato con controricorso, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni, qui condivise, in larga parte già espresse da questa Corte in vicende sovrapponibili alla presente (Cass.n. 17994 del 2017; Cass. n. 17995 del 2017; Cass. n. 18609 del 2017; Cass. n. 30004 del 2017; Cass. n. 133 del 2018).
2. Con il primo motivo la società denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. assumendo che la Corte di Appello sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione perché il giudice di prime cure avrebbe accertato la nullità della clausola appositiva del termine per una ragione diversa da quella prospettata nel ricorso introduttivo del giudizio. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente argomentato che il lavoratore "fin dall'atto introduttivo (vedi pagg. 3, 4, 5 seg. del ricorso di primo grado) aveva lamentato proprio la violazione della disposizione sulla stipula dei contratti a R.G. n. 18722/2016 viaggio e la mancanza dei requisiti richiesti per la validità dei contratti stipulati, sicché legittimamente il giudice ne ha riconosciuto la nullità senza travalicare i limiti della domanda". La pretesa violazione del canone processuale che impone la "corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato", così come rubfica l'art. 112 c.p.c., nella specie non sussiste in quanto la Corte territoriale, espressamente confermando il primo giudice, ha interpretato l'atto introduttivo del giudizio nel suo complesso ed ha ritenuto che in esso fosse contenuta la domanda poi accolta. Si tratta di interpretazione della domanda e dei suoi confini che è competenza del giudice del merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 18 del 2015, Cass. n. 21421 del 2014; Cass. n. 12944 del 2012; Cass. n. 21208 del 2005). Va rimarcato che il vizio di ultra o extra petizione sussiste solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. n. 18868 del 2015; Cass. n. 455 del 2011). Il giudice può, però, assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. n. 25140 del 2010; Cass. n. 12943 del 2012). Del resto, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalle parti, dall'altro ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché del provvedimento concreto dalla stessa richiesto (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27/2000; Cass. n. 20322/2005). Dunque nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. può dirsi consumata, perché nel caso all'attenzione del Collegio nella sostanza non si discute effettivamente di una pronuncia omessa o ultrapetita, quanto piuttosto dell'interpretazione della domanda e del suo contenuto (v. Cass. n. 7932 del 2012); in tal caso non è I M"\ R.G. n. 18722/2016 sufficiente che l'interpretazione offerta di giudici di merito alle domande di cui al ricorso non corrisponda alle attese della società per determinare la cassazione della sentenza impugnata, ove la diversa qualificazione sia sorretta - come nella specie - da adeguata motivazione (Cass. n. 14650 del 2012; Cass. 22893 del 2008; Cass. n. 14751 del 2007).
3. Con il secondo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 332, co. 2, 325 e 373 cod. nav. in relazione alla ritenuta nullità parziale del contratto di arruolamento ed alla affermata continuità del rapporto. Si osserva che l'art. 332 cod. nav. prevede la sanzione della trasformazione di diritto del contratto esclusivamente quando dal contratto stesso o dal ruolo dell'equipaggio non risulti che l'arruolamento sia stato stipulato 'a viaggio' o 'a tempo determinato' e che tale sanzione, invece, non è prevista per il caso in cui non risulti dal contratto di arruolamento il viaggio o i viaggi da compiere;
nella specie, dunque, la mancanza della specificazione del viaggio non poteva determinare l'equiparazione al contratto di diritto comune con l'apposizione di un termine nullo ed in conseguenza non poteva essere respinta la formulata eccezione di prescrizione. La censura è priva di fondamento alla luce del consolidato orientamento di legittimità (confermato anche dalle pronunce richiamate al punto 1.) del quale la Corte di appello ha fatto corretta applicazione (Cass. 17 marzo 2001, n. 3869; Cass. 17 gennaio 2005, n. 777; Cass. 11 aprile 2005, n. 7368; Cass. 8 giugno 2005, n. 11939; Cass. 14 luglio 2005, n. 14814; Cass. 16 settembre 2014, n. 19494). Si è ritenuta la tesi restrittiva prospettata dalla società di navigazione (secondo cui, in sostanza, è sufficiente la spendita delle espressioni 'a viaggio' o 'a termine' perché non possa trovare applicazione l'art. 332, co. 2, cod. nav.) contraria a principi di carattere generale e alla ratio della previsione legislativa che non ha affatto inteso affermare che la astratta denominazione del contratto come contratto a termine o a viaggio sia sufficiente all'effettiva qualificazione dello stesso in tal senso, anche in mancanza della effettiva specificazione del termine o del viaggio.R.G. n. 18722/2016 4. Con il terzo motivo la società denuncia violazione dell'art. 32 della legge n. 183/2010 per avere la Corte di Appello liquidato l'indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge. Il motivo non è accoglibile. La Corte di merito ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto corretta la determinazione in dodici mensilità dell'indennità di cui all'art.32 cit. individuandole, da un lato, nelle dimensioni aziendali, e dall'altro, nel numero dei contratti stipulati tra le parti e nell'anzianità del lavoratore. Si tratta, all'evidenza, di una corretta applicazione dei criteri di cui al citato art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 involgente, peraltro, valutazioni di merito che non possono essere sindacate in questa sede (v., tra molte, Cass. n. 1320, n. 5198, n. 6122, n. 18902 del 2014);
5. Con il quarto motivo la società denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione alla mancata compensazione delle spese, visto che "REI non è risultata soccombente totale perché anche l'appello incidentale del Sig. BU è stato accolto solo parzialmente". Il motivo è infondato. Come ripetutamente affermato da questa Corte, non è sufficiente a supportare una pronuncia di compensazione delle spese la mera riduzione della domanda, permanendo comunque una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (v., per tutte, Cass. n. 2709 del 2016, Cass. n. 901 del 2012, Cass. n. 5598 del 2010). Del resto, il criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza non può essere basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna delle parti ma comporta una valutazione nel suo complesso dell'oggetto della lite (cfr. n. 1703 del 2013). Egualmente, il rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale (e nella specie l'appello incidentale è stato anche parzialmente accolto) non obbliga il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, il cui regolamento, fuori della ipotesi di violazione del principio della soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda 0„kk R.G. n. 18722/2016 la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 18173 del 2008; Cass. n.3405 del 1980).
4. Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al agamento delle spese liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, agli esborsi liquidati in euro 200,00, alle spese generali al 15% ed agli accessori secondo legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 febbrai