Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1764/2023 rg , sul ricorso depositato il 19/04/2023 proposto da , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della omonima Parte_1 ditta individuale (difeso dall'avv. Nicolò Messina) nei confronti di rappresentato e Controparte_1 difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria
Grandizio );
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : parte ricorrente e parte resistente così definitivamente provvedendo:
“Dichiara cessata la materia del contendere . Condanna l' al pagamento al ricorrente delle CP_2
spese del giudizio che liquida complessivamente, in 2900,00 euro, per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
Nel merito e comunque:
Accertare, dichiarare e statuire l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/1981 dall'obbligazione di pagare le somme dovute per violazione ai sensi dell'ultimo comma della L. 689/9181 da parte dell' - per l'annualità 2016 – a fronte dell'omessa notifica degli estremi della violazione entro CP_2
90 giorni, dichiarando e statuendo l'infondatezza ed illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione in ragione dei motivi sopra espressi;
Accertare, dichiarare e statuire l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere i contributi previdenziali ex art. 28 L. 689/1981 da parte dell' per l'annualità 2016, dichiarando e CP_2
1
Per l'effetto, revocare l'Ordinanza Ingiunzione impugnata e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;
Vittoria di spese legali da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario
Parte ricorrente deduceva che:
l' di Reggio Calabria, con l'Ordinanza Ingiunzione n. OI--000891423 del 22.02.2023 CP_2
(notificata in data 21.03.2023) e qui impugnata, ingiungeva al ricorrente di “pagare la somma di €
16.521,30 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità
2016” intimando il pagamento di € 16.527,90 entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso provvedimento ingiuntivo;
che sussisteva la infondatezza della pretesa nonchè la Tardività ex art. 14 L. 689/1981 e l'
Estinzione prescrizionale del potere di riscuotere la sanzione
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda.Rideterminava l'importo preteso. CP_2
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere .
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa
CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del
2016
Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
ANNULLAMENTO CP_ In corso di causa l' con note scritte del 24.1.2025 ha comunicato che < è stato adottato
l'allegato provvedimento di annullamento in autotutela dell'opposta ordinanza ingiunzione. Tale provvedimento è stato notificato a controparte come da comunicazione istruttoria che pure si allega. Si chiede, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione, ovvero mitigazione, delle spese di lite in ragione del comportamento processuale dell resistente.>. CP_1
2 CP_ La determinazione dell' elimina la materia del contendere .
Parte ricorrente non si è opposta.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per il principio di causalità e soccombenza virtuale e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali pur ridotte quelle della fase decisionale per la collaborazione dell'ente alla definizione della causa ..
Reggio Calabria, 4.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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