TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6757 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Lina Nicolosi Parte_1
opponente
E
e per essa Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, ha agito in sede monitoria per Controparte_1
ottenere da il pagamento dell'importo di € 6.681,34 ( oltre Parte_1
1 interessi e spese della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio complessivo maturato in ragione di un finanziamento con contestuale apertura di linea di credito e di un contratto di apertura conto permanente in origine stipulati e sottoscritti da costui con Findomestic AN S.p.a., credito complessivamente pervenuto quanto a titolarità dopo talune cessioni a Controparte_1
( v. documentazione prodotta a corredo della domanda d'ingiunzione ).
Ciò premesso, va innanzitutto osservato come la produzione in sede monitoria dei suindicati contratti e dei relativi estratti conto risulti sufficiente ad integrare gli estremi della prova scritta richiesta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.;
d'altro canto, con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 50 T.U.B. in materia di estratto conto per carenza del requisito di prova scritta richiesto da detta norma, se da un lato deve rilevarsi come gli estratti conto prodotti in sede monitoria risultino sottoscritti da dirigenti degli istituti finanziari e contengano la dichiarazione che il credito risulta vero e liquido, dall'altro mette conto evidenziare che ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di prestito ( nell'alveo dei quali rientra la fattispecie in esame ) non si ritiene ad ogni modo necessaria la produzione della documentazione richiesta dall'art. 50 T.U.B..
Venendo alla censura afferente alla carenza di legittimazione attiva della
[...]
atteso che emerge dalla documentazione prodotta da detta Controparte_1
parte ( quella allegata in sede monitoria e le integrazioni offerte nella presente fase di cognizione ) come Findomestic AN S.p.a., originario contraente il finanziamento e l'apertura di conto corrente permanente, abbia ceduto pro soluto il proprio credito a che a sua volta lo cedeva a CP_3 Controparte_4
ed essa a del cui ramo d'azienda relativo all'attività di
[...] Controparte_5
acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati diveniva poi conferitaria che mutava infine denominazione in Controparte_1 Controparte_6
avendo, peraltro, parte opposta provveduto ad allegazione dei crediti ceduti, così come si evince dagli estratti, opportunamente omissati, dei relativi elenchi ( c.d.
2 annex ) prodotti in copia.
Inoltre, ancorché sia stata effettuata al debitore comunicazione delle suddette cessioni anche mediante notifica del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto
( da ritenersi equipollente alla comunicazione ai sensi dell'art. 1264 c.c. ), mette conto evidenziare come il contratto di cessione di credito abbia natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione – anche in via esecutiva – pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa,
a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante ( v. ex multis Cass. civ. nn. 4713/19, 15364/11 ).
I principi sopra esposti, peraltro, sono da ritenersi estesi anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all'avviso di cui all'art. 58 T.U.B. ( norma secondo cui la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o attraverso forme integrative di pubblicità fissate dalla
AN d'IT ), potendo validamente essere surrogata la pubblicazione ivi prevista dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto giudiziale con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ( v. ex multis Cass. civ. nn. 20495/20, 5997/16 ).
Respinta, pertanto, la superiore censura, con riguardo alla ulteriore eccezione di prescrizione del credito mossa dall'opponente, va osservato come essa non colga nel segno, atteso che laddove si ponga riferimento alle certificazioni contabili prodotte appare evidente come il abbia usufruito nel corso degli Pt_1
3 anni delle carte di credito assegnategli, effettuando i pagamenti per ripianare l'esposizione, debitamente contabilizzati, l'ultimo dei quali, rispettivamente, il
03.04.2009 ed il 18.11.2009, di guisa che il termine di prescrizione ordinaria decennale, attese le diffide di pagamento ( e contestuali comunicazioni di intervenuta cessione del credito ) notificate allo stesso nel 2015 aventi valore di atti interruttivi della prescrizione ( v. produzione in atti ), non risulterà spirato.
D'altro canto, anche con riguardo alla prescrizione degli interessi sarà sufficiente richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui “la rateizzazione in più versamenti periodici di un unico debito non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” ( v. Cass. civ.
n. 18951/13 ), dovendosi ritenere, pertanto, applicabile nella specie il termine prescrizione decennale.
Con riguardo poi alla eccepita mancata produzione di nota attestante la volontà della società opposta di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine, va osservato come la sopra richiamata diffida di pagamento del debito residuo con avvertimento che in caso di omesso pagamento sarebbe stata adita l'autorità giudiziaria evidenza inequivocabilmente la suindicata volontà. Peraltro, la decadenza del beneficio del termine comporta, in capo all'istituto di credito che ha concesso il finanziamento, la possibilità di richiedere al debitore la restituzione immediata del debito in seguito ad inadempienze contrattuali, senza attendere l'ordinario pagamento rateale. Requisito essenziale affinché possa operare tale garanzia è la necessità che il creditore richieda l'immediato pagamento al debitore, richiesta che può ritenersi effettuata anche solo con la domanda giudiziale di pagamento del debito, non occorrendo una distinta e preventiva intimazione ( cfr. Tribunale Vicenza n. 1565 del 29.08.23, Tribunale
4 Brindisi, n. 752 del 6.05.24 ). Pertanto, anche ove non volesse ritenersi intervenuta la preventiva intimazione, in ogni caso, attese le incontestate inadempienze contrattuali, parte opposta legittimamente avrebbe potuto adire l'Autorità Giudiziaria per il recupero dell'intera somma mutuata.
Infine, a fronte della doglianza mossa in punto di più generale carenza di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del credito azionato, va osservato come parte opposta, in adempimento dell'onere probatorio da cui era gravata, abbia invero dimostrato la sussistenza del pretesa creditoria avanzata in sede monitoria producendo oltre ai contratti di finanziamento e di apertura di conto permanente, completi delle relative condizioni generali e recanti le sottoscrizioni non disconosciute dall'opponente – documenti che, assunto carattere di incontestabilità, sono, conseguentemente, idonei a fungere, quale fonte negoziale della pretesa creditoria avanzata, da prova anche nel giudizio a cognizione piena instaurato dall'opponente a seguito di procedimento monitorio, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte sul riparto dell'onere probatorio in tema di adempimento ( v. Cass. civ., Sez. Unite, n. 13533/01 ) – gli estratti conto contenenti un dettagliato riepilogo dei movimenti contabili ai fini della ricostruzione dell'esposizione debitoria.
Alla luce delle argomentazioni suesposte e rilevato come nessuna specifica censura sia stata mossa dall'opponente sia in ordine alla avvenuta erogazione dei finanziamenti oggetto dei relativi contratti da questi sottoscritti sia con riguardo all'inadempimento ex adverso dedotto, dovrà rigettarsi l'opposizione proposta e per l'effetto andrà confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di
[...]
). Controparte_1
Per il principio della soccombenza, dovrà rifondere a parte Parte_1
avversa le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
5
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 13.05.22 avverso il decreto ingiuntivo n. 1188/22 emesso, su ricorso di dal Tribunale di Palermo in data 18.03.22, Controparte_1
che per l'effetto conferma;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 21.02.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6757 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Lina Nicolosi Parte_1
opponente
E
e per essa Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, ha agito in sede monitoria per Controparte_1
ottenere da il pagamento dell'importo di € 6.681,34 ( oltre Parte_1
1 interessi e spese della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio complessivo maturato in ragione di un finanziamento con contestuale apertura di linea di credito e di un contratto di apertura conto permanente in origine stipulati e sottoscritti da costui con Findomestic AN S.p.a., credito complessivamente pervenuto quanto a titolarità dopo talune cessioni a Controparte_1
( v. documentazione prodotta a corredo della domanda d'ingiunzione ).
Ciò premesso, va innanzitutto osservato come la produzione in sede monitoria dei suindicati contratti e dei relativi estratti conto risulti sufficiente ad integrare gli estremi della prova scritta richiesta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.;
d'altro canto, con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 50 T.U.B. in materia di estratto conto per carenza del requisito di prova scritta richiesto da detta norma, se da un lato deve rilevarsi come gli estratti conto prodotti in sede monitoria risultino sottoscritti da dirigenti degli istituti finanziari e contengano la dichiarazione che il credito risulta vero e liquido, dall'altro mette conto evidenziare che ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di prestito ( nell'alveo dei quali rientra la fattispecie in esame ) non si ritiene ad ogni modo necessaria la produzione della documentazione richiesta dall'art. 50 T.U.B..
Venendo alla censura afferente alla carenza di legittimazione attiva della
[...]
atteso che emerge dalla documentazione prodotta da detta Controparte_1
parte ( quella allegata in sede monitoria e le integrazioni offerte nella presente fase di cognizione ) come Findomestic AN S.p.a., originario contraente il finanziamento e l'apertura di conto corrente permanente, abbia ceduto pro soluto il proprio credito a che a sua volta lo cedeva a CP_3 Controparte_4
ed essa a del cui ramo d'azienda relativo all'attività di
[...] Controparte_5
acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati diveniva poi conferitaria che mutava infine denominazione in Controparte_1 Controparte_6
avendo, peraltro, parte opposta provveduto ad allegazione dei crediti ceduti, così come si evince dagli estratti, opportunamente omissati, dei relativi elenchi ( c.d.
2 annex ) prodotti in copia.
Inoltre, ancorché sia stata effettuata al debitore comunicazione delle suddette cessioni anche mediante notifica del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto
( da ritenersi equipollente alla comunicazione ai sensi dell'art. 1264 c.c. ), mette conto evidenziare come il contratto di cessione di credito abbia natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione – anche in via esecutiva – pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa,
a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante ( v. ex multis Cass. civ. nn. 4713/19, 15364/11 ).
I principi sopra esposti, peraltro, sono da ritenersi estesi anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all'avviso di cui all'art. 58 T.U.B. ( norma secondo cui la notizia dell'avvenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o attraverso forme integrative di pubblicità fissate dalla
AN d'IT ), potendo validamente essere surrogata la pubblicazione ivi prevista dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto giudiziale con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ( v. ex multis Cass. civ. nn. 20495/20, 5997/16 ).
Respinta, pertanto, la superiore censura, con riguardo alla ulteriore eccezione di prescrizione del credito mossa dall'opponente, va osservato come essa non colga nel segno, atteso che laddove si ponga riferimento alle certificazioni contabili prodotte appare evidente come il abbia usufruito nel corso degli Pt_1
3 anni delle carte di credito assegnategli, effettuando i pagamenti per ripianare l'esposizione, debitamente contabilizzati, l'ultimo dei quali, rispettivamente, il
03.04.2009 ed il 18.11.2009, di guisa che il termine di prescrizione ordinaria decennale, attese le diffide di pagamento ( e contestuali comunicazioni di intervenuta cessione del credito ) notificate allo stesso nel 2015 aventi valore di atti interruttivi della prescrizione ( v. produzione in atti ), non risulterà spirato.
D'altro canto, anche con riguardo alla prescrizione degli interessi sarà sufficiente richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui “la rateizzazione in più versamenti periodici di un unico debito non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” ( v. Cass. civ.
n. 18951/13 ), dovendosi ritenere, pertanto, applicabile nella specie il termine prescrizione decennale.
Con riguardo poi alla eccepita mancata produzione di nota attestante la volontà della società opposta di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine, va osservato come la sopra richiamata diffida di pagamento del debito residuo con avvertimento che in caso di omesso pagamento sarebbe stata adita l'autorità giudiziaria evidenza inequivocabilmente la suindicata volontà. Peraltro, la decadenza del beneficio del termine comporta, in capo all'istituto di credito che ha concesso il finanziamento, la possibilità di richiedere al debitore la restituzione immediata del debito in seguito ad inadempienze contrattuali, senza attendere l'ordinario pagamento rateale. Requisito essenziale affinché possa operare tale garanzia è la necessità che il creditore richieda l'immediato pagamento al debitore, richiesta che può ritenersi effettuata anche solo con la domanda giudiziale di pagamento del debito, non occorrendo una distinta e preventiva intimazione ( cfr. Tribunale Vicenza n. 1565 del 29.08.23, Tribunale
4 Brindisi, n. 752 del 6.05.24 ). Pertanto, anche ove non volesse ritenersi intervenuta la preventiva intimazione, in ogni caso, attese le incontestate inadempienze contrattuali, parte opposta legittimamente avrebbe potuto adire l'Autorità Giudiziaria per il recupero dell'intera somma mutuata.
Infine, a fronte della doglianza mossa in punto di più generale carenza di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del credito azionato, va osservato come parte opposta, in adempimento dell'onere probatorio da cui era gravata, abbia invero dimostrato la sussistenza del pretesa creditoria avanzata in sede monitoria producendo oltre ai contratti di finanziamento e di apertura di conto permanente, completi delle relative condizioni generali e recanti le sottoscrizioni non disconosciute dall'opponente – documenti che, assunto carattere di incontestabilità, sono, conseguentemente, idonei a fungere, quale fonte negoziale della pretesa creditoria avanzata, da prova anche nel giudizio a cognizione piena instaurato dall'opponente a seguito di procedimento monitorio, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte sul riparto dell'onere probatorio in tema di adempimento ( v. Cass. civ., Sez. Unite, n. 13533/01 ) – gli estratti conto contenenti un dettagliato riepilogo dei movimenti contabili ai fini della ricostruzione dell'esposizione debitoria.
Alla luce delle argomentazioni suesposte e rilevato come nessuna specifica censura sia stata mossa dall'opponente sia in ordine alla avvenuta erogazione dei finanziamenti oggetto dei relativi contratti da questi sottoscritti sia con riguardo all'inadempimento ex adverso dedotto, dovrà rigettarsi l'opposizione proposta e per l'effetto andrà confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di
[...]
). Controparte_1
Per il principio della soccombenza, dovrà rifondere a parte Parte_1
avversa le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
5
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 13.05.22 avverso il decreto ingiuntivo n. 1188/22 emesso, su ricorso di dal Tribunale di Palermo in data 18.03.22, Controparte_1
che per l'effetto conferma;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 21.02.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
6