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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 4 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 394/2023
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] alla Contrada Mangiatori 16, C.F._1
elett.te dom.ta in Roggiano Gravina (CS) alla Via Osvaldo Paladini n. 8, presso lo studio dell'Avv. Armando Arcidiacono, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale ed Umberto Ferrato, ed elettivamente domiciliato in
Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6.2.2023, parte ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
per sentirla condannare all'erogazione dell'indennità di Controparte_1 disoccupazione agricola per l'anno 2021, chiesta e non erogata da parte dell' . CP_2
In particolare, evidenziava che a seguito di presentazione della domanda per l'erogazione dell'indennità, il patronato si accorgeva di aver commesso un errore materiale nella indicazione del codice fiscale della ricorrente e pertanto comunicava detta circostanza all'ente, che, però, non procedeva all'erogazione della prestazione, nonostante l'indicazione del codice fiscale corretto.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda della CP_2
ricorrente. In particolare, evidenziava che l'errata indicazione del codice fiscale impediva la definizione della pratica dopo il 31.3. dell'anno in cui viene richiesta la prestazione.
Eccepiva, inoltre, la decadenza annuale dal diritto ad ottenere la prestazione.
All'odierna udienza, avendo natura documentale, la causa viene decisa.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, deve evidenziarsi come sia infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_2
Invero, alla luce della documentazione versata in atti, emerge che al momento del deposito del ricorso (6.2.2023) non era spirato il termine decadenziale previsto dall'art. 47 del D.P.R.
30 aprile 1970, n. 639 (come modificato dalla legge n. 438/92 di conversione del DL n.
384/92).
Com'è noto, ai sensi dell'art. 47 cit. la decadenza triennale (comma 2) è prevista per i trattamenti pensionistici e il termine annuale (comma 3) per le prestazioni temporanee.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, altresì che il dies a quo del termine decadenziale debba individuarsi dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Ciò in quanto, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. VI Lavoro, Ord. dell'1/06/2022, n. 17809; Cass. civ. sez. L, Sent. n. 7527 del 29/03/2010;
Cass. civ. sez. L, Sent. n. 17562 del 23/08/2011; Cass. civ. sez. U, sentenza n. 12718 del
29/05/2009; Cass. civ. sez. L, sentenza n. 6018 del 21-03-2005; Cass. civ. sez. L, sentenza n.
13276 del 06-06-2007; Cass. civ. sez. L, sentenza n. 25670 del 7/12/2007; Cass. civ. Sez. VI,
Ordinanza del 24-11-2016, n. 24100; Cass. civ. Sez. lavoro, sentenza del 24-03-2017, n.
7681), “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n.
384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).
Tale disposizione - per configurarsi quale norma di chiusura volta a evitare un'incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto.
Le ragioni della scelta interpretativa più sopra operata risiedono, dunque, nella stessa ratio del sistema e, in particolare, nella finalità che la legge ha assegnato al termine decadenziale.
Alla base di tale istituto vi è la fissazione da parte del legislatore di un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in difetto della quale resta precluso l'esercizio del diritto con la conseguenza che la decadenza può essere evitata solo dall'esercizio del diritto mediante il compimento dell'atto previsto;
nella fattispecie può essere impedita solo con la proposizione della domanda giudiziale.
Pertanto, la finalità che la legge ha assegnato al termine decadenziale, è quella di tutelare l'interesse alla definitività e alla certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese pubbliche gravanti sui bilanci dello Stato, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ.
Sez. lavoro, 19/03/2014, n. 6331; Cass. civ. sez. U, sentenza n. 12718 del 29/05/2009; Cass. civ. 27 marzo 1996 n. 2743; Cass. 1° dicembre 1998 n. 12141; Cass. Sez. Un. 4 luglio 1989
n. 3197) che ha precisato che la decadenza sostanziale in materia previdenziale «è di ordine pubblico in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività
e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto».
In tal senso, l'aver disposto la decorrenza del termine ex art. 47 cit. dalla “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento dell'iter amministrativo” indica con certezza che, nell'irrilevanza della sorte del procedimento medesimo, comunque, alla sua scadenza (300 gg.), comincia a decorrere il termine per azionare il diritto in sede giudiziaria tanto che, anche in ipotesi di ricorso amministrativo tardivo, non è consentito lo spostamento in avanti del suddetto termine.
Infatti, dalla lettura della normativa - all'interno della quale il disposto del. D.L. n. 103 del
1991, art. 6 si pone rispetto al disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come norma d'interpretazione autentica non suscettibile come tale di mutarne l'impianto contenutistico
(cfr. al riguardo sentenza Corte Cost. n. 246 del 1992) - e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus: - ove sia stata emanato un provvedimento dell' , a seguito di un precedente ricorso CP_2
amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
- se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha provveduto, il termine CP_2
decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n.
88 del 1989, ex art.46, comma 6), previsto per la decisione;
- in ogni caso, sia in presenza dell'atto reiettivo dell' sia in caso di “silenzio”, il CP_2
dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento, a nulla rilevando né l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa né la decisione del ricorso tardivamente proposto né la decisione tardiva sul ricorso amministrativo.
In concreto, dunque, nella fattispecie in esame, il termine complessivo di decadenza decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa è pari al massimo a tre anni più 300 giorni (120 giorni per decidere sulla domanda, 90 pari al termine massimo per presentare il ricorso amministrativo gerarchico al Comitato provinciale avverso il provvedimento dell' , ed altri 90 quale termine entro il quale il Comitato deve decidere CP_1
il ricorso stesso).
Orbene, la ricorrente ha presentato la domanda amministrativa il 7.3.2022 e, pertanto, al momento del deposito del ricorso non era spirato il termine decadenziale previsto dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
Anche l'eccezione relativa alla mancata presentazione del ricorso amministrativo deve essere rigettata, alla luce del fatto che non vi era alcun atto amministrativo contro cui iniziare il procedimento.
Nel merito, come detto, la domanda risulta fondata, atteso che parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei requisiti previsti per ottenere la prestazione richiesta (peraltro non contestati da parte dell' ) e ha posto in evidenza che l'unico motivo posto a base della mancata CP_2 erogazione dell'indennità di disoccupazione sia stata l'errata indicazione del codice fiscale.
Orbene, questo giudicante ritiene che la mancata indicazione del codice fiscale del richiedente debba essere qualificato come mero errore materiale, che non può fondare il rigetto della domanda di disoccupazione agricola.
A fondamento di tale qualificazione militano sia la tempestività con la quale il patronato ha prontamente segnalato l'errore all' (come risulta dalla documentazione in atti), sia la CP_2 circostanza che l' fosse a conoscenza dei dati corretti della ricorrente, avendo già in CP_2
precedenza liquidato somme in suo favore per le medesime causali. Trattandosi, pertanto, senz'altro di errore scusabile e non connotato da alcuna forma di dolo o colpa grave della ricorrente, la domanda di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola deve essere accolta.
Le spese, in ragione dell'ammissione di parte ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, possono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a fruire dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021;
- Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di CP_2 disoccupazione agricola relativa all'anno 2021, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- Compensa le spese di lite.
Castrovillari, 4.3.2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 4 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 394/2023
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...] alla Contrada Mangiatori 16, C.F._1
elett.te dom.ta in Roggiano Gravina (CS) alla Via Osvaldo Paladini n. 8, presso lo studio dell'Avv. Armando Arcidiacono, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale ed Umberto Ferrato, ed elettivamente domiciliato in
Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6.2.2023, parte ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
per sentirla condannare all'erogazione dell'indennità di Controparte_1 disoccupazione agricola per l'anno 2021, chiesta e non erogata da parte dell' . CP_2
In particolare, evidenziava che a seguito di presentazione della domanda per l'erogazione dell'indennità, il patronato si accorgeva di aver commesso un errore materiale nella indicazione del codice fiscale della ricorrente e pertanto comunicava detta circostanza all'ente, che, però, non procedeva all'erogazione della prestazione, nonostante l'indicazione del codice fiscale corretto.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda della CP_2
ricorrente. In particolare, evidenziava che l'errata indicazione del codice fiscale impediva la definizione della pratica dopo il 31.3. dell'anno in cui viene richiesta la prestazione.
Eccepiva, inoltre, la decadenza annuale dal diritto ad ottenere la prestazione.
All'odierna udienza, avendo natura documentale, la causa viene decisa.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, deve evidenziarsi come sia infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_2
Invero, alla luce della documentazione versata in atti, emerge che al momento del deposito del ricorso (6.2.2023) non era spirato il termine decadenziale previsto dall'art. 47 del D.P.R.
30 aprile 1970, n. 639 (come modificato dalla legge n. 438/92 di conversione del DL n.
384/92).
Com'è noto, ai sensi dell'art. 47 cit. la decadenza triennale (comma 2) è prevista per i trattamenti pensionistici e il termine annuale (comma 3) per le prestazioni temporanee.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, altresì che il dies a quo del termine decadenziale debba individuarsi dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Ciò in quanto, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. VI Lavoro, Ord. dell'1/06/2022, n. 17809; Cass. civ. sez. L, Sent. n. 7527 del 29/03/2010;
Cass. civ. sez. L, Sent. n. 17562 del 23/08/2011; Cass. civ. sez. U, sentenza n. 12718 del
29/05/2009; Cass. civ. sez. L, sentenza n. 6018 del 21-03-2005; Cass. civ. sez. L, sentenza n.
13276 del 06-06-2007; Cass. civ. sez. L, sentenza n. 25670 del 7/12/2007; Cass. civ. Sez. VI,
Ordinanza del 24-11-2016, n. 24100; Cass. civ. Sez. lavoro, sentenza del 24-03-2017, n.
7681), “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n.
384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).
Tale disposizione - per configurarsi quale norma di chiusura volta a evitare un'incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto.
Le ragioni della scelta interpretativa più sopra operata risiedono, dunque, nella stessa ratio del sistema e, in particolare, nella finalità che la legge ha assegnato al termine decadenziale.
Alla base di tale istituto vi è la fissazione da parte del legislatore di un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in difetto della quale resta precluso l'esercizio del diritto con la conseguenza che la decadenza può essere evitata solo dall'esercizio del diritto mediante il compimento dell'atto previsto;
nella fattispecie può essere impedita solo con la proposizione della domanda giudiziale.
Pertanto, la finalità che la legge ha assegnato al termine decadenziale, è quella di tutelare l'interesse alla definitività e alla certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese pubbliche gravanti sui bilanci dello Stato, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ.
Sez. lavoro, 19/03/2014, n. 6331; Cass. civ. sez. U, sentenza n. 12718 del 29/05/2009; Cass. civ. 27 marzo 1996 n. 2743; Cass. 1° dicembre 1998 n. 12141; Cass. Sez. Un. 4 luglio 1989
n. 3197) che ha precisato che la decadenza sostanziale in materia previdenziale «è di ordine pubblico in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività
e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto».
In tal senso, l'aver disposto la decorrenza del termine ex art. 47 cit. dalla “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento dell'iter amministrativo” indica con certezza che, nell'irrilevanza della sorte del procedimento medesimo, comunque, alla sua scadenza (300 gg.), comincia a decorrere il termine per azionare il diritto in sede giudiziaria tanto che, anche in ipotesi di ricorso amministrativo tardivo, non è consentito lo spostamento in avanti del suddetto termine.
Infatti, dalla lettura della normativa - all'interno della quale il disposto del. D.L. n. 103 del
1991, art. 6 si pone rispetto al disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come norma d'interpretazione autentica non suscettibile come tale di mutarne l'impianto contenutistico
(cfr. al riguardo sentenza Corte Cost. n. 246 del 1992) - e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus: - ove sia stata emanato un provvedimento dell' , a seguito di un precedente ricorso CP_2
amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
- se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha provveduto, il termine CP_2
decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n.
88 del 1989, ex art.46, comma 6), previsto per la decisione;
- in ogni caso, sia in presenza dell'atto reiettivo dell' sia in caso di “silenzio”, il CP_2
dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento, a nulla rilevando né l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa né la decisione del ricorso tardivamente proposto né la decisione tardiva sul ricorso amministrativo.
In concreto, dunque, nella fattispecie in esame, il termine complessivo di decadenza decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa è pari al massimo a tre anni più 300 giorni (120 giorni per decidere sulla domanda, 90 pari al termine massimo per presentare il ricorso amministrativo gerarchico al Comitato provinciale avverso il provvedimento dell' , ed altri 90 quale termine entro il quale il Comitato deve decidere CP_1
il ricorso stesso).
Orbene, la ricorrente ha presentato la domanda amministrativa il 7.3.2022 e, pertanto, al momento del deposito del ricorso non era spirato il termine decadenziale previsto dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
Anche l'eccezione relativa alla mancata presentazione del ricorso amministrativo deve essere rigettata, alla luce del fatto che non vi era alcun atto amministrativo contro cui iniziare il procedimento.
Nel merito, come detto, la domanda risulta fondata, atteso che parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei requisiti previsti per ottenere la prestazione richiesta (peraltro non contestati da parte dell' ) e ha posto in evidenza che l'unico motivo posto a base della mancata CP_2 erogazione dell'indennità di disoccupazione sia stata l'errata indicazione del codice fiscale.
Orbene, questo giudicante ritiene che la mancata indicazione del codice fiscale del richiedente debba essere qualificato come mero errore materiale, che non può fondare il rigetto della domanda di disoccupazione agricola.
A fondamento di tale qualificazione militano sia la tempestività con la quale il patronato ha prontamente segnalato l'errore all' (come risulta dalla documentazione in atti), sia la CP_2 circostanza che l' fosse a conoscenza dei dati corretti della ricorrente, avendo già in CP_2
precedenza liquidato somme in suo favore per le medesime causali. Trattandosi, pertanto, senz'altro di errore scusabile e non connotato da alcuna forma di dolo o colpa grave della ricorrente, la domanda di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola deve essere accolta.
Le spese, in ragione dell'ammissione di parte ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, possono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a fruire dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021;
- Condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di CP_2 disoccupazione agricola relativa all'anno 2021, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- Compensa le spese di lite.
Castrovillari, 4.3.2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone