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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/08/2025, n. 6523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6523 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 34240 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: accesso al fondo ai sensi dell'art. 843 del codice civile, vertente
TRA
codice fiscale: ; Parte_1 C.F._1
codice fiscale: , entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avv. Marco Ribaldone
-ATTORI-
E
codice fiscale: con l'avv. CP_1 C.F._3
Federica Del Monte
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Piaccia – contrariis reiectis – al Tribunale Ill.mo:
a)accertare e dichiarare il diritto dei Sigg.ri e Parte_1 [...] ex art. 843 cod. civ. di accedere – per eseguire l'intervento descritto Parte_2 in atti – al fondo di proprietà del Sig. e lo “speculare” obbligo CP_1 del Sig. di consentire tale accesso;
CP_1
b) per l'effetto, condannare il Sig. a consentire l'accesso di cui CP_1 dianzi;
1 c) accertare e dichiarare che a far data dal luglio 2022 il Sig. ha CP_1 illegittimamente impedito l'esercizio di tale diritto ex art. 843 cod. civ. dei Sigg.ri e Pt_1 Parte_2
d) condannare il Sig. a risarcire il danno – se del caso, CP_1 quantificato e liquidato equitativamente – come sub c) causato ai Sigg.ri Pt_1 e Parte_2
e) respingere le domande tutte formulate dal Sig. siccome CP_1 infondate in fatto e in diritto;
f) condannare il Sig. alla rifusione delle spese di lite, nonché al CP_1 pagamento della somma equitativamente determinata dal Giudice ex art. 96, ultimo comma, cod. proc. civ.;
g) con vittoria di spese.
Per la parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni eccezione contraria:
1. in via principale, accertare e dichiarare l'improponibilità, l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della domanda giudiziale, in quanto già oggetto di precedente giudicato e/o di implicita rinuncia alla rimozione dell'opera da parte degli attori;
o comunque per l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 843 c.c.;
2. in via gradata, dichiarare l'infondatezza della domanda ex art. 843 c.c., per insussistenza della necessità di accedere al fondo contiguo, nonché per la mancata prova circa la liceità dell'opera da realizzare, o comunque dichiararne l'infondatezza a qualsiasi altro titolo di legge, e rigettare la domanda giudiziale;
3. in via ulteriormente gradata, nel caso di accoglimento dell'avversa domanda, liquidare in favore del convenuto un equo indennizzo, commisurato alla tipologia e alla durata dell'accesso e dell'intervento da realizzare, concluso il quale, obbligare gli attori a ripristinare lo stato dei luoghi e rimuovere ogni pregiudizio alla proprietà del convenuto;
4. in ogni caso, rigettare le richieste risarcitorie e di responsabilità aggravata, poiché infondate e non provate;
5. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori e , quali comproprietari di un Parte_1 Parte_2
immobile in Pero (MI), via Pace n. 24, in catasto fabbricati identificato al foglio 7, particella 15, hanno convenuto in giudizio , quale CP_1
proprietario del confinante immobile, esponendo in sintesi:
-che con sentenza n. 5124/2020 pubblicata il 26/08/2020 (confermata in appello e nel corso di questo giudizio pure in cassazione), il Tribunale di
Milano ha così provveduto:
“1. accerta e dichiara che la linea di confine tra il fondo di proprietà e Pt_1
ed il fondo di proprietà di è all'interno del muretto Parte_2 CP_1
di recinzione tra le due proprietà come riportato negli elaborati grafici redatti dal c.t.u. geom. ed allegati all'elaborato peritale Controparte_2
del 28.11.2018 con la dicitura “linea di confine” ed il segno grafico tratto punto;
2. condanna il convenuto al risarcimento del danno in favore degli attori per lo sconfinamento di cm. 10 rispetto alla linea di confine all'interno della proprietà che liquida nella somma di € 2.242,65 Controparte_3
all'attualità, oltre agli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.”;
-che è intenzione degli istanti “…di eliminare gli effetti dell'intervento abusivo
come sopra effettuato dal Sig. ; CP_1
-che a tal fine è indispensabile accedere nella proprietà di parte convenuta, non essendo possibile eseguire i lavori operando esclusivamente dall'interno della proprietà degli attori;
-che il convenuto si è espressamente rifiutato di consentire tale accesso;
-che, pertanto, occorre una nuova pronuncia del Tribunale che accerti il diritto
3 degli istanti di accedere al fondo del sig. al fine di eseguire tali CP_1
lavori, nella nota 10 dell'atto di citazione così descritti: “smontaggio recinzione esistente con accatastamento in loco, fornitura e posa di paletti a T con piastra di base – preventivamente verniciati in officina – da fissare al muretto di base esistente, fornitura e posa di rete plastificata completa di tendifilo, getto il cls. per ricostruire la sagomatura “a dorso di mulo” alla sommità del muretto di base, verniciatura – da filo confine a rientrare verso l'interno della proprietà – del muretto di base della recinzione, del settore di parete del box interessato, del pilastrino del cancello”.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Indi, respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata, sotto un duplice ordine di ragioni.
Infatti, in primo luogo, manca un accertamento giudiziale del diritto di eseguire i lavori di cui innanzi.
La sentenza n. 5124/2020 non lo contiene, perché in quella sede, oltre al regolamento del confine, non fu chiesta alcuna condanna alla rimozione o all'arretramento delle opere eseguite sulla proprietà degli attori.
Neppure può ravvisarsi una condanna implicita nel sopra riportato dispositivo della sentenza, attesi i ristrettissimi limiti in cui notoriamente si ammette la possibilità di desumere statuizioni implicite nelle decisioni.
D'altra parte, se una simile condanna fosse stata disposta (anche implicitamente), gli esponenti avrebbero potuto procedere coattivamente ai
4 sensi dell'art. 612 c.p.c., senza chiedere alcun permesso di accesso al fondo di parte convenuta.
Quindi gli attori non hanno il diritto di eseguire le suddette opere e, conseguentemente, non possono domandare la condanna del convenuto a consentire l'accesso al di lui fondo a tale fine.
Avrebbero invece dovuto chiedere ciò che hanno omesso di chiedere nel giudizio definito con la sentenza n. 5124/2020, ossia la condanna del convenuto ad arretrare di 10 centimetri la recinzione (da lui apposta) sul muretto di confine tra le due proprietà.
In secondo luogo, sono in ogni caso da escludere i presupposti applicativi dell'invocata disposizione di cui all'art. 843 del codice civile.
Ed invero, ricordato che la norma è di stretta interpretazione (Cass.
n. 8544/1998), nella fattispecie la richiesta di accesso non deriva dalla necessità di costruire, riparare o comunque manutenere un muro o altra opera, bensì dal desiderio degli attori di vedere la recinzione del vicino posizionata esattamente nel punto in cui dovrebbe essere, cioè a metà del muretto di confine e non sul lato verso la loro proprietà.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario, avuto riguardo allo scaglione per i procedimenti di valore indeterminabile con complessità bassa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta la domanda;
2)condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali che liquida
5 in Euro 7.616,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A., con distrazione in favore dell'avv. Federica
Del Monte.
Milano, 12 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
6
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 34240 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: accesso al fondo ai sensi dell'art. 843 del codice civile, vertente
TRA
codice fiscale: ; Parte_1 C.F._1
codice fiscale: , entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avv. Marco Ribaldone
-ATTORI-
E
codice fiscale: con l'avv. CP_1 C.F._3
Federica Del Monte
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Piaccia – contrariis reiectis – al Tribunale Ill.mo:
a)accertare e dichiarare il diritto dei Sigg.ri e Parte_1 [...] ex art. 843 cod. civ. di accedere – per eseguire l'intervento descritto Parte_2 in atti – al fondo di proprietà del Sig. e lo “speculare” obbligo CP_1 del Sig. di consentire tale accesso;
CP_1
b) per l'effetto, condannare il Sig. a consentire l'accesso di cui CP_1 dianzi;
1 c) accertare e dichiarare che a far data dal luglio 2022 il Sig. ha CP_1 illegittimamente impedito l'esercizio di tale diritto ex art. 843 cod. civ. dei Sigg.ri e Pt_1 Parte_2
d) condannare il Sig. a risarcire il danno – se del caso, CP_1 quantificato e liquidato equitativamente – come sub c) causato ai Sigg.ri Pt_1 e Parte_2
e) respingere le domande tutte formulate dal Sig. siccome CP_1 infondate in fatto e in diritto;
f) condannare il Sig. alla rifusione delle spese di lite, nonché al CP_1 pagamento della somma equitativamente determinata dal Giudice ex art. 96, ultimo comma, cod. proc. civ.;
g) con vittoria di spese.
Per la parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni eccezione contraria:
1. in via principale, accertare e dichiarare l'improponibilità, l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della domanda giudiziale, in quanto già oggetto di precedente giudicato e/o di implicita rinuncia alla rimozione dell'opera da parte degli attori;
o comunque per l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 843 c.c.;
2. in via gradata, dichiarare l'infondatezza della domanda ex art. 843 c.c., per insussistenza della necessità di accedere al fondo contiguo, nonché per la mancata prova circa la liceità dell'opera da realizzare, o comunque dichiararne l'infondatezza a qualsiasi altro titolo di legge, e rigettare la domanda giudiziale;
3. in via ulteriormente gradata, nel caso di accoglimento dell'avversa domanda, liquidare in favore del convenuto un equo indennizzo, commisurato alla tipologia e alla durata dell'accesso e dell'intervento da realizzare, concluso il quale, obbligare gli attori a ripristinare lo stato dei luoghi e rimuovere ogni pregiudizio alla proprietà del convenuto;
4. in ogni caso, rigettare le richieste risarcitorie e di responsabilità aggravata, poiché infondate e non provate;
5. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori e , quali comproprietari di un Parte_1 Parte_2
immobile in Pero (MI), via Pace n. 24, in catasto fabbricati identificato al foglio 7, particella 15, hanno convenuto in giudizio , quale CP_1
proprietario del confinante immobile, esponendo in sintesi:
-che con sentenza n. 5124/2020 pubblicata il 26/08/2020 (confermata in appello e nel corso di questo giudizio pure in cassazione), il Tribunale di
Milano ha così provveduto:
“1. accerta e dichiara che la linea di confine tra il fondo di proprietà e Pt_1
ed il fondo di proprietà di è all'interno del muretto Parte_2 CP_1
di recinzione tra le due proprietà come riportato negli elaborati grafici redatti dal c.t.u. geom. ed allegati all'elaborato peritale Controparte_2
del 28.11.2018 con la dicitura “linea di confine” ed il segno grafico tratto punto;
2. condanna il convenuto al risarcimento del danno in favore degli attori per lo sconfinamento di cm. 10 rispetto alla linea di confine all'interno della proprietà che liquida nella somma di € 2.242,65 Controparte_3
all'attualità, oltre agli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.”;
-che è intenzione degli istanti “…di eliminare gli effetti dell'intervento abusivo
come sopra effettuato dal Sig. ; CP_1
-che a tal fine è indispensabile accedere nella proprietà di parte convenuta, non essendo possibile eseguire i lavori operando esclusivamente dall'interno della proprietà degli attori;
-che il convenuto si è espressamente rifiutato di consentire tale accesso;
-che, pertanto, occorre una nuova pronuncia del Tribunale che accerti il diritto
3 degli istanti di accedere al fondo del sig. al fine di eseguire tali CP_1
lavori, nella nota 10 dell'atto di citazione così descritti: “smontaggio recinzione esistente con accatastamento in loco, fornitura e posa di paletti a T con piastra di base – preventivamente verniciati in officina – da fissare al muretto di base esistente, fornitura e posa di rete plastificata completa di tendifilo, getto il cls. per ricostruire la sagomatura “a dorso di mulo” alla sommità del muretto di base, verniciatura – da filo confine a rientrare verso l'interno della proprietà – del muretto di base della recinzione, del settore di parete del box interessato, del pilastrino del cancello”.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Indi, respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata, sotto un duplice ordine di ragioni.
Infatti, in primo luogo, manca un accertamento giudiziale del diritto di eseguire i lavori di cui innanzi.
La sentenza n. 5124/2020 non lo contiene, perché in quella sede, oltre al regolamento del confine, non fu chiesta alcuna condanna alla rimozione o all'arretramento delle opere eseguite sulla proprietà degli attori.
Neppure può ravvisarsi una condanna implicita nel sopra riportato dispositivo della sentenza, attesi i ristrettissimi limiti in cui notoriamente si ammette la possibilità di desumere statuizioni implicite nelle decisioni.
D'altra parte, se una simile condanna fosse stata disposta (anche implicitamente), gli esponenti avrebbero potuto procedere coattivamente ai
4 sensi dell'art. 612 c.p.c., senza chiedere alcun permesso di accesso al fondo di parte convenuta.
Quindi gli attori non hanno il diritto di eseguire le suddette opere e, conseguentemente, non possono domandare la condanna del convenuto a consentire l'accesso al di lui fondo a tale fine.
Avrebbero invece dovuto chiedere ciò che hanno omesso di chiedere nel giudizio definito con la sentenza n. 5124/2020, ossia la condanna del convenuto ad arretrare di 10 centimetri la recinzione (da lui apposta) sul muretto di confine tra le due proprietà.
In secondo luogo, sono in ogni caso da escludere i presupposti applicativi dell'invocata disposizione di cui all'art. 843 del codice civile.
Ed invero, ricordato che la norma è di stretta interpretazione (Cass.
n. 8544/1998), nella fattispecie la richiesta di accesso non deriva dalla necessità di costruire, riparare o comunque manutenere un muro o altra opera, bensì dal desiderio degli attori di vedere la recinzione del vicino posizionata esattamente nel punto in cui dovrebbe essere, cioè a metà del muretto di confine e non sul lato verso la loro proprietà.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario, avuto riguardo allo scaglione per i procedimenti di valore indeterminabile con complessità bassa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta la domanda;
2)condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali che liquida
5 in Euro 7.616,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A., con distrazione in favore dell'avv. Federica
Del Monte.
Milano, 12 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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