Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2025, n. 4655
CASS
Sentenza 21 febbraio 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 4 dicembre 2024. Le parti in causa erano una lavoratrice, ricorrente, e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., controricorrente. La lavoratrice contestava la legittimità del licenziamento per giusta causa, sostenendo che la retroattività del provvedimento disciplinare non fosse applicabile al suo caso, in quanto il procedimento era iniziato prima dell'entrata in vigore della norma che regolava tale retroattività. Inoltre, la ricorrente contestava l'obbligo di restituzione delle somme percepite durante il periodo di sospensione dal servizio.

Il giudice ha accolto le censure della lavoratrice, ritenendo che la norma in questione dovesse applicarsi al momento di avvio del procedimento disciplinare, non al momento del licenziamento. La Corte ha sottolineato l'importanza di garantire al lavoratore la piena conoscenza degli addebiti e delle conseguenze, affermando che la retroattività del licenziamento doveva essere collegata all'inizio del procedimento disciplinare. Inoltre, la Corte ha stabilito che il diritto alla retribuzione durante il periodo di sospensione non potesse essere revocato, in quanto il contratto collettivo garantiva il trattamento economico anche in caso di allontanamento unilaterale da parte del datore di lavoro. La sentenza ha quindi cassato la decisione della Corte d'Appello, rinviando la questione per una nuova valutazione.

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Massime2

In tema di sospensione cautelare dal servizio per pendenza di un procedimento penale, l'art. 37 del c.c.n.l. del settore credito del 2007 garantisce la retribuzione al lavoratore allontanato dal servizio, senza che, in caso di successivo licenziamento, sul prestatore gravi alcun obbligo restitutorio delle retribuzioni medio tempore percepite, poiché tale allontanamento è l'effetto di una scelta imprenditoriale di mera opportunità che non intacca il sinallagma funzionale, e poiché il citato art. 37 definisce quale "servizio attivo" il periodo di sospensione.

In tema di licenziamento disciplinare, l'art. 1, comma 41, della l. n. 92 del 2012, concernente la retrodatazione degli effetti del recesso al giorno della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, si applica anche ai licenziamenti derivanti da procedimenti disciplinari anteriori all'entrata in vigore della citata disposizione (18 luglio 2012), in ragione della considerazione unitaria di tali procedimenti e della necessità di attribuire rilievo al momento di inizio della procedura di contestazione, al fine di garantire il pieno diritto di difesa del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicazione dell'art. 1, comma 41, l. n. 92 del 2012 in relazione ad un procedimento disciplinare iniziato con contestazione ricevuta il 10 maggio 2012 e concluso, previo periodo di sospensione cautelare dal lavoro, con licenziamento irrogato il 5 dicembre 2018).

Commentari5

  • 1Retroattività degli effetti del licenziamento al momento della contestazione solo se questa è antecedente alla Legge Fornero
    Stefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 18 marzo 2025

    La retroattività del licenziamento al momento dell'avvio del procedimento disciplinare non opera se la contestazione è antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1, co. 41, L. 92 del 2012 (Legge Fornero). Questo il principio affermato dalla Cassazione, con sentenza del 21 febbraio 2025, n. 4655. Il caso A una dipendente bancaria era stata contestata, con lettera del 18 aprile 2012 ricevuta il 10 maggio 2012, una condotta per la quale la stessa era stata indagata in sede penale, ed in relazione alla quale già era stata disposta la sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 37, co. 3, CCNL del Credito vigente ratione temporis. A seguito delle giustificazioni della lavoratrice era stato …

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  • 2Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/

    La retroattività del licenziamento al momento dell'avvio del procedimento disciplinare non opera se la contestazione è antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1, co. 41, L. 92 del 2012 (Legge Fornero). Questo il principio affermato dalla Cassazione, con sentenza del 21 febbraio 2025, n. 4655. Il caso A una dipendente bancaria era stata contestata, con lettera del 18 aprile 2012 ricevuta il 10 maggio 2012, una condotta per la quale la stessa era stata indagata in sede penale, ed in relazione alla quale già era stata disposta la sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 37, co. 3, CCNL del Credito vigente ratione temporis. A seguito delle giustificazioni della lavoratrice era stato …

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  • 3Diritto del lavoro Archivi
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/

    Cass. civ. sez. lav., ord. n. 11147/2025 del 28 aprile 2025 Un lavoratore viene licenziato per essersi reso responsabile di ingiurie e “minacce lievi” nei confronti del proprio superiore gerarchico. Accade poi che, successivamente alla contestazione disciplinare e all'irrogazione del licenziamento, viene rinnovato il CCNL applicato al rapporto di lavoro (Chimici, Energia e Petrolio), il […] La Corte di cassazione ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea due questioni in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore agricolo (ord. interl. n. 12572 del 12 maggio 2025). La vicenda aveva preso le mosse dai ricorsi di due operai che avevano …

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  • 4Licenziamento disciplinare
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

  • 5Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 22 ottobre 2020

    La Cassazione, con sentenza del 13 marzo 2026, n. 5782, si è pronunciata in merito alla riconducibilità al paradigma del contratto di subfornitura del rapporto intercorso tra una casa produttrice di motoveicoli e una azienda che forniva alla stessa componenti in plastica e sulla sussistenza di un abuso di dipendenza economica da parte della società […] Costituisce condotta antisindacale il recesso unilaterale dichiarato dall'azienda dal contratto collettivo sottoscritto dalle associazioni sindacali più rappresentative e l'applicazione di diverso contratto non comparativamente più rappresentativo e recante condizioni complessivamente deteriori per i lavoratori, in assenza di previo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2025, n. 4655
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4655
Data del deposito : 21 febbraio 2025

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