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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3680/2019 R.G., avente ad oggetto
“opposizione all'esecuzione”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
13.11.2024, tra:
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Felice Laudadio (C.F.: ) e dall'avv. Roberto De Masi (C.F.: C.F._2
C.F._3
- appellante-
e
- (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Naccarato
(C.F.: ) C.F._4
-appellata-
nonché
1 - (C.F.: ), in persona del Ministro pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.:
) P.IVA_3
-appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli proponeva opposizione Parte_1
all'esecuzione nei confronti della cartella di pagamento n° 07120150090696301, dell'importo di euro 297.896,16, avente ad oggetto, come sorta capitale, la somma di euro
266.666,66 dovuta dal a seguito della condanna al risarcimento del danno Parte_1
erariale pronunciata nei suoi confronti, in sede di appello, dalla sezione centrale della Corte
dei Conti con la sentenza n° 571/2013.
Con sentenza n° 5266/2019, pubblicata in data 22.5.2019, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello il , deducendo tre motivi di Parte_1
impugnazione e concludendo per la dichiarazione di inefficacia/nullità della cartella impugnata o comunque per la riduzione del suo ammontare o comunque ancora, in via ulteriormente subordinata, per la compensazione delle spese di giudizio di primo grado.
Costituitisi ambedue i convenuti, dopo alcuni rinvii di ufficio le conclusioni sono state precisate, in conformità dei rispettivi atti introduttivi e di costituzione, mediante note scritte sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 13.11.2024 ed all'esito la causa
è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La cartella di pagamento opposta (la n° 07120150090696301), dell'importo di euro
297.896,16 euro, ha ad oggetto, come sorta capitale, la somma di euro 266.666,66 dovuta dall'odierno appellante a seguito della condanna al risarcimento del danno Parte_1
erariale pronunciata nei suoi confronti, in sede di appello, dalla sezione centrale della Corte
dei Conti con la sentenza n° 571/2013.
2 La vicenda aveva ad oggetto un finanziamento pubblico concesso alla Controparte_3
per la realizzazione, sul territorio comunale di Olivetro Citra, di un opificio industriale
[...]
destinato alla produzione di vini confezionati.
Tale opificio non era però mai andato in funzione, non essendo stata la in CP_3
grado di realizzare i programmi concordati.
La Corte dei Conti, sia in primo grado che in sede di appello, aveva accertato le gravi responsabilità della società (che doveva, per conto del Governo, vigilare sulla CP_4
realizzazione delle opere per le quali era stato erogato il contributo) e dei componenti della commissione di collaudo, tra cui il (che non si erano accorti delle macroscopiche Parte_1
irregolarità nell'attuazione del progetto, se non le avevano addirittura coperte), condannandoli per il danno subito dall'erario come conseguenza del fatto che l'intera somma erogata dallo Stato era andata perduta, essendo risultato totalmente inutilizzabile l'insediamento industriale realizzato.
In sede di appello la Corte dei Conti, sezione centrale, con la succitata sentenza n°
571/2013, aveva riformato la sentenza della sezione giurisdizionale regionale Campania
esclusivamente in relazione alla quantificazione delle somme dovute dai condannati, che venivano ridotte ad euro 2.400.000,00 per quanto riguarda l ed in euro CP_5
266.666,66 ciascuno (1.600.000,00 euro complessivi) per i sei componenti della commissione di collaudo, tra cui, per l'appunto, il . Parte_1
Quest'ultimo ha proposto opposizione alla cartella di pagamento con la quale gli è stato intimato il pagamento della detta somma sostenendo di nulla dovere in virtù di una ulteriore e successiva sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale centrale, la n° 43/2015.
La Corte era stata adita da alcuni dei condannati, tra cui il , con ricorsi di Parte_1
revocazione della sentenza n° 571/2013, presentati sul presupposto che, dopo la pronuncia di tale sentenza, erano stati rinvenuti due documenti decisivi.
Un documento consisteva nel decreto del Ministero industria commercio e artigianato n°
5/99, con il quale il Ministero cedeva al gli impianti ed i lotti già Controparte_6
assegnati alla tale vendita, nella prospettazione del ricorso per Controparte_3
revocazione, dimostrava che, in realtà, l'opificio era stato completato ed era funzionante.
3 Il secondo documento consisteva nella prova che, in sede di ripartizione dell'attivo del fallimento della l si era vista assegnata la Controparte_3 Controparte_7
somma di euro 254.221,13.
La Corte dei Conti, con la succitata sentenza n° 43/2015, dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione, sul presupposto che “la tempestiva acquisizione di detti documenti certo non avrebbe potuto condurre il collegio del merito a concludere che lo stabilimento
industriale per cui erano stati stanziati quei finanziamenti era stato, invece, realizzato alla
perfezione (come sembrano opinare i ricorrenti): resta il fatto che i sopralluoghi degli anni
1990/91 misero in luce una situazione ben diversa, anzi sostanzialmente opposta (v., ad
es., quanto descritto a pag. 58 della sentenza impugnata), del resto mai contestata, e che, dunque, gli ingenti finanziamenti concessi a metà degli anni '80 (oltre 12 mid. Di lire) davvero furono erogati indebitamente” (cfr. pagina 25 della sentenza).
Ha aggiunto però la succitata sentenza, alle pagine 26 e 27 della motivazione, che: “Come accennato innanzi, la sentenza n. 571/2013 ha provveduto, con formula ampia a precisare
– proprio in previsione di possibilità di sopravvenienze a favore della parte pubblica in sede di esecuzione nei confronti della – che si sarebbe comunque dovuto Controparte_3
tenere conto di tutte le somme che fossero state recuperate dall'Erario a carico della società per la medesima causale. Non v'è dubbio, pertanto, che sulla scorta di tale pronunzia, le somme rientrate nel patrimonio pubblico, al termine della vicenda in esame, vanno defalcate dall'importo di condanna. E' la sentenza n. 571/2013 a dirlo, si ripete, senza necessità (né utilità alcuna) di porre nel nulla o riformare tale dictum. Nel caso di specie, l'Erario risulta anzitutto avere recuperato euro 1.361.537,39; detta somma corrisponde a quanto versato
Contr dal per l'area di sviluppo industriale- i Avellino, per ottenere la cessione dei CP_6
beni oggetto dei finanziamenti per i quali vi era stata condanna. Una ulteriore somma di euro
254.221,13, pari all'attivo realizzato in sede di esecuzione fallimentare, è stata poi acquisita dall' . Entrambe le suddette somme, in base ai principi enunciati dalla Controparte_7
pronunzia in sede di appello – e che qui, evidentemente, non sono posti in discussione – devono essere proporzionalmente sottratte agli importi di condanna, in quanto (appunto) già recuperate all'Erario. Tutto ciò, occorre ribadire, ferma restando l'inammissibilità del motivo di doglianza dedotto nei due odierni ricorsi”.
4 Ed è proprio sulla base di questo inciso che il ha proposto al Tribunale di Napoli Parte_1
opposizione alla cartella di pagamento a lui notificata, sostenendo che, defalcando le somme a cui ha fatto riferimento la Corte dei Conti con la sentenza che ha deciso il giudizio di revocazione, nulla sarebbe dovuto da lui dovuto.
Con la sentenza che in questa sede si impugna il Tribunale ha rigettato l'opposizione, osservando:
- che non poteva attribuirsi efficacia di giudicato alle affermazioni contenute nella sentenza della Corte dei Conti n° 43/2015, che sono dei meri obiter dicta nel contesto di una pronuncia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione: tali obiter dicta era volti semplicemente a sollecitare che in sede esecutiva si accertasse se si fossero verificati dei fatti estintivi o modificativi del credito risarcitorio erariale successivi alla formazione del titolo giudiziale;
- che, quindi, bisognava accertare ex novo se la somma di euro 1.361.537,39, acquisita in conseguenza della vendita operata a favore del e la somma di euro CP_6
254.221,13, acquisita in sede di ripartizione dell'attivo del fallimento della Controparte_3
potessero integrare gli estremi di fatti estintivi o modificatici del credito verificatisi
[...]
dopo la formazione del titolo giudiziale posto in esecuzione;
- che tale conclusione era da escludersi, atteso che: “per quanto concerne la somma di €
254.221,13, pari all'attivo realizzato in sede di esecuzione fallimentare della Controparte_3
, si tratta di un soggetto del tutto diverso dai destinatari della sentenza di condanna,
[...]
ovvero la e i componenti della Commissione di Collaudo. Peraltro, a fronte CP_8
della circostanza incontestata che dette somme siano state incassate dall' _7
, soggetto formalmente e giuridicamente distinto dai MISE, l'opponente alcunché ha
[...]
prodotto in merito alla procedura fallimentare ed all'insinuazione al passivo, al fine di dimostrare che il titolo di pagamento fosse riconducibile al debito erariale in oggetto”; e che:
“In ordine all'importo di €1.361.537,39 giova evidenziare che con decreto ministeriale n.5 del 1999, l'allora Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato trasferì al
i lotti di terreno industriale della provvedendo a Controparte_6 CP_3
corrispondere al il relativo contributo di £ 2.708.792.928 pari ad €1.398.974,74, CP_6
Contr e successivamente in data 12.5.2003 l ha venduto lo stabilimento per l'importo di €
1.361.527,39. Orbene, sul piano oggettivo, in assenza di specifici elementi di prova forniti
5 dall'opponente, risulta quantomeno improbabile ritenere che il corrispettivo ricavato
Contr dall'alienazione dell'area industriale effettuata nel 2003 dalla ovvero ad oltre venti anni di distanza dal provvedimento di revoca dei contribuiti (1992), a fronte degli accertati gravi
inadempimenti dalla , della ltaltecna spa e dei componenti della Controparte_3
Commissione di Collaudo, e dopo che il MISE, all'atto del trasferimento dei lotti, aveva
Contr corrisposto un ulteriore contributo all' di €1.398.974,74, sia riconducibile al valore dell'opera che a suo tempo avrebbe dovuto realizzare la . Sul piano Controparte_3
soggettivo è di tutta evidenza che il corrispettivo dell'alienazione è stato versato al predetto
, che come documentato dallo statuto allegato in atti, è un ente pubblico CP_6
economico, che in quanto tale svolge attività imprenditoriale, in regime di concorrenza con altre imprese, strumentale all'interesse pubblico e quindi si tratta di un soggetto giuridicamente e patrimonialmente distinto dal MISE, per cui il corrispettivo non potrebbe certamente ritenersi acquisito da quest'ultimo. Inoltre, dal momento che le somme sono state ricavate dalla vendita dell'area di proprietà comunale, sul quale era stata avviata dalla
la costruzione dell'opificio industriale, non potrebbero essere imputate Controparte_3
a deconto dell'autonoma obbligazione risarcitoria gravante sul e sugli altri Parte_1
componenti della Commissione di collaudo per gli illeciti dagli stessi commessi”.
…
Con il primo motivo di appello il si duole di un errore di giudizio del primo giudice, Parte_1
che non avrebbe tenuto conto che era stata la stessa sentenza di appello della Corte dei
Conti, la n° 571/2013, che aveva statuito che nella fase esecutiva del giudizio si sarebbe dovuto tenere conto delle somme che l'Erario avesse eventualmente recuperato, in tal modo imponendo la rideterminazione della condanna in proporzione alle somme recuperate;
il primo giudice, con la sua statuizione, non avrebbe quindi tenuto conto dell'efficacia di giudicato della sentenza della Corte dei conti;
inoltre, il primo giudice, del tutto erroneamente, avrebbe negato l'efficacia di giudicato all'accertamento incidentale contenuto nella sentenza della Corte dei Conti n° 43/2015, che ha deciso il giudizio di revocazione, in quanto tale sentenza, oltre a dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ha proceduto anche a determinare il quantum da risarcire, in base a quanto già statuito dalla sentenza di appello.
6 Con il secondo motivo di appello l'appellante ribadisce che, sulla scorta dell'efficacia di giudicato asseritamente esplicata dalle sentenze della Corte dei Conti n° 571/2013 e n°
43/2015, l'opposta cartella di pagamento deve essere annullata, non essendo dal Parte_1
più nulla dovuto, dovendosi tenere conto del recupero delle somme di euro 1.361.537,39 e di euro 254.221,13, per le quali era stata fornita prova documentale, e dovendosi inoltre tenere conto che l aveva, dal canto suo, già provveduto a pagare l'intero importo CP_4
per cui essa era stata condannata, pari ad euro 2.400.000, come anche in questo caso documentalmente provato: per cui, secondo l'appellante, la somma incassata dalla vendita dei lotti assegnati al e la somma incassata in sede di ripartizione dell'attivo CP_6
fallimentare andavano a ricoprire, ed anzi a superare, l'importo di euro 1.600.000 che rimaneva ancora complessivamente da riscuotere dai sei componenti della commissione di collaudo (pari, per l'appunto, ad euro 266.666,00 ciascuno).
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
La sentenza di appello della Corte dei Conti n° 571/2013, richiamata sul punto anche dalla successiva sentenza della medesima Corte dei Conti che ha deciso il giudizio di revocazione, ha indubbiamente affermato il principio che, nella fase esecutiva del giudizio, si sarebbe dovuto tenere conto delle somme che l'Erario avesse eventualmente recuperato: ma, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale principio non è stato per nulla disconosciuto dal primo giudice, che è andato infatti a valutare se, successivamente alla formazione del titolo giudiziale, erano maturati fatti estintivi/modificativi del credito da danno erariale.
Più delicato è il discorso circa la sentenza n° 43/2015, che ha deciso sui ricorsi per revocazione, dichiarandoli inammissibili.
Tale sentenza in effetti - oltre a richiamare ed a ribadire il principio affermato dalla sentenza di appello circa la necessità di tenere conto, nella fase esecutiva, delle somme che l'Erario avesse eventualmente recuperato – afferma anche espressamente che, a suo dire, l'Erario avrebbe recuperato la somma di euro 1.361.537,39, corrispondente a quanto versato dal per ottenere la cessione dei beni oggetto dei finanziamenti per i Controparte_6
quali vi era stata condanna, e che avrebbe inoltre recuperato la somma di euro 254.221,13, assegnata all' in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare della Controparte_7
; e che, pertanto, “le suddette somme, in base ai principi enunciati dalla CP_3
7 pronunzia in sede di appello – e che qui, evidentemente, non sono posti in discussione – devono essere proporzionalmente sottratte agli importi di condanna, in quanto (appunto) già recuperate all'Erario. Tutto ciò, occorre ribadire, ferma restando l'inammissibilità del motivo di doglianza dedotto nei due odierni ricorsi”.
Osserva tuttavia questa Corte che tale affermazione non solo è contenuta in una sentenza di puro rito che ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi per revocazione proposti contro la sentenza di appello n° 571/2013, ma, in effetti, ha solo la funzione di giustificare ulteriormente la stessa pronuncia di inammissibilità, essendo volta a sostenere che, poiché
era stata la stessa sentenza di appello ad affermare che nella fase esecutiva del giudizio si sarebbe dovuto tenere conto di tutte le somme che l'Erario avrebbe eventualmente recuperato, non vi era necessità di procedere a revocazione della sentenza di appello per defalcare tutte le somme rientrate nel patrimonio pubblico (“Come accennato innanzi, la sentenza n. 571/2013 ha provveduto, con formula ampia a precisare – proprio in previsione di possibilità di sopravvenienze a favore della parte pubblica in sede di esecuzione nei confronti della – che si sarebbe comunque dovuto tenere conto di tutte Controparte_3
le somme che fossero state recuperate dall'Erario a carico della società per la medesima causale. Non v'è dubbio, pertanto, che sulla scorta di tale pronunzia, le somme rientrate nel patrimonio pubblico, al termine della vicenda in esame, vanno defalcate dall'importo di condanna. E' la sentenza n. 571/2013 a dirlo, si ripete, senza necessità (né utilità alcuna) di porre nel nulla o riformare tale dictum”).
Non può, pertanto, che valere il pacifico principio secondo cui la pronuncia "in rito" dà luogo soltanto ad un giudicato formale, ma non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. (cfr. Cass., sez. 3, n°
13603 del 19/05/2021; Cass., sez. 3, n° 20636 del 24/07/2024).
In definitiva l'affermazione contenuta nella sentenza che ha deciso la revocazione, secondo cui la somma di euro 1.361.537,39 e quella di euro 254.221,13 dovevano essere proporzionalmente sottratte agli importi di condanna in quanto già recuperate all'Erario, ha il valore di un mero obiter dictum, in quanto tale privo di efficacia di giudicato (cfr. Cass, sez.
1, n° 3793 del 08/02/2019).
D'altronde, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la succitata sentenza n° 43/2015, avendo esclusivamente ad oggetto il giudizio di revocazione instaurato nei confronti della
8 sentenza n° 571/2013, non aveva alcun potere di (ri)determinare il quantum da risarcire, se non, appunto, che a titolo di mero obiter dictum (obiter dictum che peraltro, forse proprio perché in quanto tale, appare, come si dirà, anche frutto di una lettura superficiale e frettolosa dei documenti, e quindi per nulla condivisibile).
Del tutto correttamente, quindi, il primo giudice ha escluso, sul punto, l'efficacia di giudicato della sentenza n° 43/2015, non sottraendosi peraltro al compito di valutare autonomamente se le somme in oggetto potessero avere il valore di fatti estintivi/modificativi del credito erariale.
La vera questione resta, pertanto, se siano condivisibili o meno le conclusioni cui è giunto il primo giudice, che ha escluso tale efficacia estintiva/modificativa.
Ritiene questa Corte che esse siano pienamente condivisibili.
La somma di euro 1.361.537,39 non è stata incassata dal Ministero dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato a seguito del trasferimento al dei lotti Controparte_6
di terreno industriale della , come del tutto erroneamente sembra ritenere la CP_3
Corte dei Conti nella sua sentenza che ha deciso la revocazione (si legge testualmente nella sentenza “Nel caso di specie, l'Erario risulta anzitutto avere recuperato euro 1.361.537,39; detta somma corrisponde a quanto versato dal per l'area di sviluppo industriale- CP_6
Contr i Avellino (rectius: ), per ottenere la cessione dei beni oggetto dei finanziamenti CP_6
per i quali vi era stata condanna”); ma, come invece ben ha evidenziato il primo giudice e come si legge nello stesso atto di appello, è la somma incassata dal per CP_6
avere a sua volta ceduto ad un terzo (la i lotti in questione, dopo averli Parte_2
ricevuti dal Ministero.
Si stenta pertanto davvero a comprendere come la detta somma possa andare a ridurre il danno erariale subito dal Ministero.
Sostiene l'appellante, nel suo secondo motivo di appello, che anche il ha CP_6
natura di ente pubblico: ma si tratta comunque di soggetto diverso dal Ministero e pertanto,
si ribadisce, non si vede come le somme da esso incassate possano andare a ridurre il danno erariale a suo tempo subito dallo Stato per il finanziamento concesso alla e da quest'ultima sperperato grazie, anche, alle coperture a tale società CP_3
fornite dall'odierno appellante nella sua qualità di componente della commissione di collaudo.
9 Peraltro la sentenza di appello della Corte dei Conti precisava che “nella fase esecutiva del presente giudizio si dovrà tenere conto di tutte le somme che dovessero essere eventualmente recuperate dall'Erario a carico della ”: non si vede, pertanto, CP_3
come il danno erariale possa essere ridotto da una somma versata in sede di libera compravendita da un soggetto del tutto estraneo alla (la Controparte_3 [...]
. Parte_2
A ciò si aggiunga, se mai ve ne fosse bisogno, una ulteriore considerazione: la somma di euro 1.361.537,39 rappresenta il corrispettivo della vendita di tutti i lotti di terreno industriale della , e non certo (solo) di quell'opificio industriale destinato alla produzione CP_3
di vini confezionati la cui realizzazione era stata finanziata con l'elargizione pubblica: opificio che peraltro, la stessa Corte dei Conti che si è pronunciata sull'istanza di revocazione, ha affermato non essere stato realizzato, o comunque essere stato realizzato in maniera del tutto inadeguata (“la tempestiva acquisizione di detti documenti certo non avrebbe potuto condurre il collegio del merito a concludere che lo stabilimento industriale per cui erano stati
stanziati quei finanziamenti era stato, invece, realizzato alla perfezione (come sembrano
opinare i ricorrenti): resta il fatto che i sopralluoghi degli anni 1990/91 misero in luce una
situazione ben diversa, anzi sostanzialmente opposta (v., ad es., quanto descritto a pag. 58
della sentenza impugnata), del resto mai contestata, e che, dunque, gli ingenti finanziamenti concessi a metà degli anni '80 (oltre 12 mid. Di lire) davvero furono erogati indebitamente”), cadendo quindi in plateale contraddizione quando sembra poi invece imputare la somma di euro 1.361.537,39 alla vendita proprio di tale opificio.
A sua volta la somma di euro 254.221,13 è stata incassata, in sede di ripartizione dell'attivo del fallimento della dall' e non dal Ministero: è Controparte_3 Controparte_7
pur vero che, come sostiene l'appellante, le somme incassate dall Controparte_7
sono da intendersi come incassate dall'erario, ma resta il fatto che, in base alla documentazione fornita dall'appellante, non è dato comprendere per quale titolo l
[...]
si fosse insinuata al passivo fallimentare e, quindi, a che titolo la detta somma _7
le sia stata assegnata.
E' plausibile che, essendo stata l ad insinuarsi al passivo e non il Controparte_7
Ministero, si tratti di somme pertinenti a crediti tributari: orbene, è a di poco evidente che non certo qualsiasi somma direttamente o indirettamente incassata dall'Erario nei confronti
10 della può andare a ridurre l'entità del risarcimento del danno subito Parte_3
dall'Erario come conseguenza del finanziamento alla succitata a suo tempo Parte_3
concesso.
Solo per amore di completezza si conclude con un'ultima annotazione.
L'ammontare complessivo delle somme di cui si discute, pari ad euro 1.615.758,52 (euro
1.361.537,39 + euro 254.221,13), secondo lo stesso obiter dictum della sentenza che ha deciso la revocazione “devono essere proporzionalmente sottratte agli importi di condanna”, che sono pari ad euro 2.400.000,00 per l e ad euro 266.666,66 per ciascuno dei CP_4
sei componenti della commissione di collaudo, tra cui il : ragione per la quale è Parte_1
errato sostenere, come fa invece l'appellante, che, avendo nel frattempo l pagato CP_4
l'intero importo per la quale era stata condannata, la somma di euro 1.615.758,52 andrebbe defalcata dai soli importi ancora da riscuotere (quelli di cui alla condanna dei sei componenti della commissione di collaudo), con l'effetto, quindi, di annullare del tutto la condanna del
(la quale invece, qualora fossero state fondate le deduzioni difensive, sarebbe Parte_1
andata quindi solo proporzionalmente ridotta).
…
Con il terzo motivo di appello l'appellante si duole che il primo giudice non ha compensato le spese di giudizio.
Il motivo è palesemente infondato.
A norma dell'art. 92 c.p.c. e della sentenza della Corte Costituzionale n° 77/2018 possono giustificare la compensazione delle spese di giudizio solo: la soccombenza reciproca (il che, nel caso di specie, non si è verificato); l'assoluta novità della questione trattata (il che nel caso di specie non è stato, essendosi invece trattato di dover applicare consolidati principi in tema di sentenze di mero rito, obiter dicta ed efficacia di giudicato); un mutamento di giurisprudenza (il che, nel caso di specie, non è stato); od infine la sussistenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, il che nemmeno è stato, trattandosi di una opposizione, nella sostanza, palesemente infondata, pretendendosi con essa di annullare la condanna al risarcimento del danno erariale gravante sull'opponente sulla base dell'incasso di somme
(da parte di soggetti ben diversi dallo Stato, quali il e l ) CP_6 Controparte_7
aventi causali per nulla attinenti al danno erariale.
…
11 In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo le spese relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannato al pagamento, a favore di ciascuno dei due appellati, della somma di euro 8.000 per onorari (fase di studio: euro 2.500,00; fase introduttiva: euro
1.500,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 4.000,00), attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella
12, scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità del credito portato dalla cartella di pagamento opposta), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n° 5266/2019, pubblicata Parte_1
in data 22.5.2019 dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento a favore degli appellati di spese ed onorari di giudizio,
liquidati in euro 8.000,00 di onorari per ciascuno di essi, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 25.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
12
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3680/2019 R.G., avente ad oggetto
“opposizione all'esecuzione”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
13.11.2024, tra:
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Felice Laudadio (C.F.: ) e dall'avv. Roberto De Masi (C.F.: C.F._2
C.F._3
- appellante-
e
- (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Naccarato
(C.F.: ) C.F._4
-appellata-
nonché
1 - (C.F.: ), in persona del Ministro pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.:
) P.IVA_3
-appellato-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli proponeva opposizione Parte_1
all'esecuzione nei confronti della cartella di pagamento n° 07120150090696301, dell'importo di euro 297.896,16, avente ad oggetto, come sorta capitale, la somma di euro
266.666,66 dovuta dal a seguito della condanna al risarcimento del danno Parte_1
erariale pronunciata nei suoi confronti, in sede di appello, dalla sezione centrale della Corte
dei Conti con la sentenza n° 571/2013.
Con sentenza n° 5266/2019, pubblicata in data 22.5.2019, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello il , deducendo tre motivi di Parte_1
impugnazione e concludendo per la dichiarazione di inefficacia/nullità della cartella impugnata o comunque per la riduzione del suo ammontare o comunque ancora, in via ulteriormente subordinata, per la compensazione delle spese di giudizio di primo grado.
Costituitisi ambedue i convenuti, dopo alcuni rinvii di ufficio le conclusioni sono state precisate, in conformità dei rispettivi atti introduttivi e di costituzione, mediante note scritte sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 13.11.2024 ed all'esito la causa
è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La cartella di pagamento opposta (la n° 07120150090696301), dell'importo di euro
297.896,16 euro, ha ad oggetto, come sorta capitale, la somma di euro 266.666,66 dovuta dall'odierno appellante a seguito della condanna al risarcimento del danno Parte_1
erariale pronunciata nei suoi confronti, in sede di appello, dalla sezione centrale della Corte
dei Conti con la sentenza n° 571/2013.
2 La vicenda aveva ad oggetto un finanziamento pubblico concesso alla Controparte_3
per la realizzazione, sul territorio comunale di Olivetro Citra, di un opificio industriale
[...]
destinato alla produzione di vini confezionati.
Tale opificio non era però mai andato in funzione, non essendo stata la in CP_3
grado di realizzare i programmi concordati.
La Corte dei Conti, sia in primo grado che in sede di appello, aveva accertato le gravi responsabilità della società (che doveva, per conto del Governo, vigilare sulla CP_4
realizzazione delle opere per le quali era stato erogato il contributo) e dei componenti della commissione di collaudo, tra cui il (che non si erano accorti delle macroscopiche Parte_1
irregolarità nell'attuazione del progetto, se non le avevano addirittura coperte), condannandoli per il danno subito dall'erario come conseguenza del fatto che l'intera somma erogata dallo Stato era andata perduta, essendo risultato totalmente inutilizzabile l'insediamento industriale realizzato.
In sede di appello la Corte dei Conti, sezione centrale, con la succitata sentenza n°
571/2013, aveva riformato la sentenza della sezione giurisdizionale regionale Campania
esclusivamente in relazione alla quantificazione delle somme dovute dai condannati, che venivano ridotte ad euro 2.400.000,00 per quanto riguarda l ed in euro CP_5
266.666,66 ciascuno (1.600.000,00 euro complessivi) per i sei componenti della commissione di collaudo, tra cui, per l'appunto, il . Parte_1
Quest'ultimo ha proposto opposizione alla cartella di pagamento con la quale gli è stato intimato il pagamento della detta somma sostenendo di nulla dovere in virtù di una ulteriore e successiva sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale centrale, la n° 43/2015.
La Corte era stata adita da alcuni dei condannati, tra cui il , con ricorsi di Parte_1
revocazione della sentenza n° 571/2013, presentati sul presupposto che, dopo la pronuncia di tale sentenza, erano stati rinvenuti due documenti decisivi.
Un documento consisteva nel decreto del Ministero industria commercio e artigianato n°
5/99, con il quale il Ministero cedeva al gli impianti ed i lotti già Controparte_6
assegnati alla tale vendita, nella prospettazione del ricorso per Controparte_3
revocazione, dimostrava che, in realtà, l'opificio era stato completato ed era funzionante.
3 Il secondo documento consisteva nella prova che, in sede di ripartizione dell'attivo del fallimento della l si era vista assegnata la Controparte_3 Controparte_7
somma di euro 254.221,13.
La Corte dei Conti, con la succitata sentenza n° 43/2015, dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione, sul presupposto che “la tempestiva acquisizione di detti documenti certo non avrebbe potuto condurre il collegio del merito a concludere che lo stabilimento
industriale per cui erano stati stanziati quei finanziamenti era stato, invece, realizzato alla
perfezione (come sembrano opinare i ricorrenti): resta il fatto che i sopralluoghi degli anni
1990/91 misero in luce una situazione ben diversa, anzi sostanzialmente opposta (v., ad
es., quanto descritto a pag. 58 della sentenza impugnata), del resto mai contestata, e che, dunque, gli ingenti finanziamenti concessi a metà degli anni '80 (oltre 12 mid. Di lire) davvero furono erogati indebitamente” (cfr. pagina 25 della sentenza).
Ha aggiunto però la succitata sentenza, alle pagine 26 e 27 della motivazione, che: “Come accennato innanzi, la sentenza n. 571/2013 ha provveduto, con formula ampia a precisare
– proprio in previsione di possibilità di sopravvenienze a favore della parte pubblica in sede di esecuzione nei confronti della – che si sarebbe comunque dovuto Controparte_3
tenere conto di tutte le somme che fossero state recuperate dall'Erario a carico della società per la medesima causale. Non v'è dubbio, pertanto, che sulla scorta di tale pronunzia, le somme rientrate nel patrimonio pubblico, al termine della vicenda in esame, vanno defalcate dall'importo di condanna. E' la sentenza n. 571/2013 a dirlo, si ripete, senza necessità (né utilità alcuna) di porre nel nulla o riformare tale dictum. Nel caso di specie, l'Erario risulta anzitutto avere recuperato euro 1.361.537,39; detta somma corrisponde a quanto versato
Contr dal per l'area di sviluppo industriale- i Avellino, per ottenere la cessione dei CP_6
beni oggetto dei finanziamenti per i quali vi era stata condanna. Una ulteriore somma di euro
254.221,13, pari all'attivo realizzato in sede di esecuzione fallimentare, è stata poi acquisita dall' . Entrambe le suddette somme, in base ai principi enunciati dalla Controparte_7
pronunzia in sede di appello – e che qui, evidentemente, non sono posti in discussione – devono essere proporzionalmente sottratte agli importi di condanna, in quanto (appunto) già recuperate all'Erario. Tutto ciò, occorre ribadire, ferma restando l'inammissibilità del motivo di doglianza dedotto nei due odierni ricorsi”.
4 Ed è proprio sulla base di questo inciso che il ha proposto al Tribunale di Napoli Parte_1
opposizione alla cartella di pagamento a lui notificata, sostenendo che, defalcando le somme a cui ha fatto riferimento la Corte dei Conti con la sentenza che ha deciso il giudizio di revocazione, nulla sarebbe dovuto da lui dovuto.
Con la sentenza che in questa sede si impugna il Tribunale ha rigettato l'opposizione, osservando:
- che non poteva attribuirsi efficacia di giudicato alle affermazioni contenute nella sentenza della Corte dei Conti n° 43/2015, che sono dei meri obiter dicta nel contesto di una pronuncia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione: tali obiter dicta era volti semplicemente a sollecitare che in sede esecutiva si accertasse se si fossero verificati dei fatti estintivi o modificativi del credito risarcitorio erariale successivi alla formazione del titolo giudiziale;
- che, quindi, bisognava accertare ex novo se la somma di euro 1.361.537,39, acquisita in conseguenza della vendita operata a favore del e la somma di euro CP_6
254.221,13, acquisita in sede di ripartizione dell'attivo del fallimento della Controparte_3
potessero integrare gli estremi di fatti estintivi o modificatici del credito verificatisi
[...]
dopo la formazione del titolo giudiziale posto in esecuzione;
- che tale conclusione era da escludersi, atteso che: “per quanto concerne la somma di €
254.221,13, pari all'attivo realizzato in sede di esecuzione fallimentare della Controparte_3
, si tratta di un soggetto del tutto diverso dai destinatari della sentenza di condanna,
[...]
ovvero la e i componenti della Commissione di Collaudo. Peraltro, a fronte CP_8
della circostanza incontestata che dette somme siano state incassate dall' _7
, soggetto formalmente e giuridicamente distinto dai MISE, l'opponente alcunché ha
[...]
prodotto in merito alla procedura fallimentare ed all'insinuazione al passivo, al fine di dimostrare che il titolo di pagamento fosse riconducibile al debito erariale in oggetto”; e che:
“In ordine all'importo di €1.361.537,39 giova evidenziare che con decreto ministeriale n.5 del 1999, l'allora Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato trasferì al
i lotti di terreno industriale della provvedendo a Controparte_6 CP_3
corrispondere al il relativo contributo di £ 2.708.792.928 pari ad €1.398.974,74, CP_6
Contr e successivamente in data 12.5.2003 l ha venduto lo stabilimento per l'importo di €
1.361.527,39. Orbene, sul piano oggettivo, in assenza di specifici elementi di prova forniti
5 dall'opponente, risulta quantomeno improbabile ritenere che il corrispettivo ricavato
Contr dall'alienazione dell'area industriale effettuata nel 2003 dalla ovvero ad oltre venti anni di distanza dal provvedimento di revoca dei contribuiti (1992), a fronte degli accertati gravi
inadempimenti dalla , della ltaltecna spa e dei componenti della Controparte_3
Commissione di Collaudo, e dopo che il MISE, all'atto del trasferimento dei lotti, aveva
Contr corrisposto un ulteriore contributo all' di €1.398.974,74, sia riconducibile al valore dell'opera che a suo tempo avrebbe dovuto realizzare la . Sul piano Controparte_3
soggettivo è di tutta evidenza che il corrispettivo dell'alienazione è stato versato al predetto
, che come documentato dallo statuto allegato in atti, è un ente pubblico CP_6
economico, che in quanto tale svolge attività imprenditoriale, in regime di concorrenza con altre imprese, strumentale all'interesse pubblico e quindi si tratta di un soggetto giuridicamente e patrimonialmente distinto dal MISE, per cui il corrispettivo non potrebbe certamente ritenersi acquisito da quest'ultimo. Inoltre, dal momento che le somme sono state ricavate dalla vendita dell'area di proprietà comunale, sul quale era stata avviata dalla
la costruzione dell'opificio industriale, non potrebbero essere imputate Controparte_3
a deconto dell'autonoma obbligazione risarcitoria gravante sul e sugli altri Parte_1
componenti della Commissione di collaudo per gli illeciti dagli stessi commessi”.
…
Con il primo motivo di appello il si duole di un errore di giudizio del primo giudice, Parte_1
che non avrebbe tenuto conto che era stata la stessa sentenza di appello della Corte dei
Conti, la n° 571/2013, che aveva statuito che nella fase esecutiva del giudizio si sarebbe dovuto tenere conto delle somme che l'Erario avesse eventualmente recuperato, in tal modo imponendo la rideterminazione della condanna in proporzione alle somme recuperate;
il primo giudice, con la sua statuizione, non avrebbe quindi tenuto conto dell'efficacia di giudicato della sentenza della Corte dei conti;
inoltre, il primo giudice, del tutto erroneamente, avrebbe negato l'efficacia di giudicato all'accertamento incidentale contenuto nella sentenza della Corte dei Conti n° 43/2015, che ha deciso il giudizio di revocazione, in quanto tale sentenza, oltre a dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ha proceduto anche a determinare il quantum da risarcire, in base a quanto già statuito dalla sentenza di appello.
6 Con il secondo motivo di appello l'appellante ribadisce che, sulla scorta dell'efficacia di giudicato asseritamente esplicata dalle sentenze della Corte dei Conti n° 571/2013 e n°
43/2015, l'opposta cartella di pagamento deve essere annullata, non essendo dal Parte_1
più nulla dovuto, dovendosi tenere conto del recupero delle somme di euro 1.361.537,39 e di euro 254.221,13, per le quali era stata fornita prova documentale, e dovendosi inoltre tenere conto che l aveva, dal canto suo, già provveduto a pagare l'intero importo CP_4
per cui essa era stata condannata, pari ad euro 2.400.000, come anche in questo caso documentalmente provato: per cui, secondo l'appellante, la somma incassata dalla vendita dei lotti assegnati al e la somma incassata in sede di ripartizione dell'attivo CP_6
fallimentare andavano a ricoprire, ed anzi a superare, l'importo di euro 1.600.000 che rimaneva ancora complessivamente da riscuotere dai sei componenti della commissione di collaudo (pari, per l'appunto, ad euro 266.666,00 ciascuno).
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
La sentenza di appello della Corte dei Conti n° 571/2013, richiamata sul punto anche dalla successiva sentenza della medesima Corte dei Conti che ha deciso il giudizio di revocazione, ha indubbiamente affermato il principio che, nella fase esecutiva del giudizio, si sarebbe dovuto tenere conto delle somme che l'Erario avesse eventualmente recuperato: ma, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale principio non è stato per nulla disconosciuto dal primo giudice, che è andato infatti a valutare se, successivamente alla formazione del titolo giudiziale, erano maturati fatti estintivi/modificativi del credito da danno erariale.
Più delicato è il discorso circa la sentenza n° 43/2015, che ha deciso sui ricorsi per revocazione, dichiarandoli inammissibili.
Tale sentenza in effetti - oltre a richiamare ed a ribadire il principio affermato dalla sentenza di appello circa la necessità di tenere conto, nella fase esecutiva, delle somme che l'Erario avesse eventualmente recuperato – afferma anche espressamente che, a suo dire, l'Erario avrebbe recuperato la somma di euro 1.361.537,39, corrispondente a quanto versato dal per ottenere la cessione dei beni oggetto dei finanziamenti per i Controparte_6
quali vi era stata condanna, e che avrebbe inoltre recuperato la somma di euro 254.221,13, assegnata all' in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare della Controparte_7
; e che, pertanto, “le suddette somme, in base ai principi enunciati dalla CP_3
7 pronunzia in sede di appello – e che qui, evidentemente, non sono posti in discussione – devono essere proporzionalmente sottratte agli importi di condanna, in quanto (appunto) già recuperate all'Erario. Tutto ciò, occorre ribadire, ferma restando l'inammissibilità del motivo di doglianza dedotto nei due odierni ricorsi”.
Osserva tuttavia questa Corte che tale affermazione non solo è contenuta in una sentenza di puro rito che ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi per revocazione proposti contro la sentenza di appello n° 571/2013, ma, in effetti, ha solo la funzione di giustificare ulteriormente la stessa pronuncia di inammissibilità, essendo volta a sostenere che, poiché
era stata la stessa sentenza di appello ad affermare che nella fase esecutiva del giudizio si sarebbe dovuto tenere conto di tutte le somme che l'Erario avrebbe eventualmente recuperato, non vi era necessità di procedere a revocazione della sentenza di appello per defalcare tutte le somme rientrate nel patrimonio pubblico (“Come accennato innanzi, la sentenza n. 571/2013 ha provveduto, con formula ampia a precisare – proprio in previsione di possibilità di sopravvenienze a favore della parte pubblica in sede di esecuzione nei confronti della – che si sarebbe comunque dovuto tenere conto di tutte Controparte_3
le somme che fossero state recuperate dall'Erario a carico della società per la medesima causale. Non v'è dubbio, pertanto, che sulla scorta di tale pronunzia, le somme rientrate nel patrimonio pubblico, al termine della vicenda in esame, vanno defalcate dall'importo di condanna. E' la sentenza n. 571/2013 a dirlo, si ripete, senza necessità (né utilità alcuna) di porre nel nulla o riformare tale dictum”).
Non può, pertanto, che valere il pacifico principio secondo cui la pronuncia "in rito" dà luogo soltanto ad un giudicato formale, ma non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. (cfr. Cass., sez. 3, n°
13603 del 19/05/2021; Cass., sez. 3, n° 20636 del 24/07/2024).
In definitiva l'affermazione contenuta nella sentenza che ha deciso la revocazione, secondo cui la somma di euro 1.361.537,39 e quella di euro 254.221,13 dovevano essere proporzionalmente sottratte agli importi di condanna in quanto già recuperate all'Erario, ha il valore di un mero obiter dictum, in quanto tale privo di efficacia di giudicato (cfr. Cass, sez.
1, n° 3793 del 08/02/2019).
D'altronde, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la succitata sentenza n° 43/2015, avendo esclusivamente ad oggetto il giudizio di revocazione instaurato nei confronti della
8 sentenza n° 571/2013, non aveva alcun potere di (ri)determinare il quantum da risarcire, se non, appunto, che a titolo di mero obiter dictum (obiter dictum che peraltro, forse proprio perché in quanto tale, appare, come si dirà, anche frutto di una lettura superficiale e frettolosa dei documenti, e quindi per nulla condivisibile).
Del tutto correttamente, quindi, il primo giudice ha escluso, sul punto, l'efficacia di giudicato della sentenza n° 43/2015, non sottraendosi peraltro al compito di valutare autonomamente se le somme in oggetto potessero avere il valore di fatti estintivi/modificativi del credito erariale.
La vera questione resta, pertanto, se siano condivisibili o meno le conclusioni cui è giunto il primo giudice, che ha escluso tale efficacia estintiva/modificativa.
Ritiene questa Corte che esse siano pienamente condivisibili.
La somma di euro 1.361.537,39 non è stata incassata dal Ministero dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato a seguito del trasferimento al dei lotti Controparte_6
di terreno industriale della , come del tutto erroneamente sembra ritenere la CP_3
Corte dei Conti nella sua sentenza che ha deciso la revocazione (si legge testualmente nella sentenza “Nel caso di specie, l'Erario risulta anzitutto avere recuperato euro 1.361.537,39; detta somma corrisponde a quanto versato dal per l'area di sviluppo industriale- CP_6
Contr i Avellino (rectius: ), per ottenere la cessione dei beni oggetto dei finanziamenti CP_6
per i quali vi era stata condanna”); ma, come invece ben ha evidenziato il primo giudice e come si legge nello stesso atto di appello, è la somma incassata dal per CP_6
avere a sua volta ceduto ad un terzo (la i lotti in questione, dopo averli Parte_2
ricevuti dal Ministero.
Si stenta pertanto davvero a comprendere come la detta somma possa andare a ridurre il danno erariale subito dal Ministero.
Sostiene l'appellante, nel suo secondo motivo di appello, che anche il ha CP_6
natura di ente pubblico: ma si tratta comunque di soggetto diverso dal Ministero e pertanto,
si ribadisce, non si vede come le somme da esso incassate possano andare a ridurre il danno erariale a suo tempo subito dallo Stato per il finanziamento concesso alla e da quest'ultima sperperato grazie, anche, alle coperture a tale società CP_3
fornite dall'odierno appellante nella sua qualità di componente della commissione di collaudo.
9 Peraltro la sentenza di appello della Corte dei Conti precisava che “nella fase esecutiva del presente giudizio si dovrà tenere conto di tutte le somme che dovessero essere eventualmente recuperate dall'Erario a carico della ”: non si vede, pertanto, CP_3
come il danno erariale possa essere ridotto da una somma versata in sede di libera compravendita da un soggetto del tutto estraneo alla (la Controparte_3 [...]
. Parte_2
A ciò si aggiunga, se mai ve ne fosse bisogno, una ulteriore considerazione: la somma di euro 1.361.537,39 rappresenta il corrispettivo della vendita di tutti i lotti di terreno industriale della , e non certo (solo) di quell'opificio industriale destinato alla produzione CP_3
di vini confezionati la cui realizzazione era stata finanziata con l'elargizione pubblica: opificio che peraltro, la stessa Corte dei Conti che si è pronunciata sull'istanza di revocazione, ha affermato non essere stato realizzato, o comunque essere stato realizzato in maniera del tutto inadeguata (“la tempestiva acquisizione di detti documenti certo non avrebbe potuto condurre il collegio del merito a concludere che lo stabilimento industriale per cui erano stati
stanziati quei finanziamenti era stato, invece, realizzato alla perfezione (come sembrano
opinare i ricorrenti): resta il fatto che i sopralluoghi degli anni 1990/91 misero in luce una
situazione ben diversa, anzi sostanzialmente opposta (v., ad es., quanto descritto a pag. 58
della sentenza impugnata), del resto mai contestata, e che, dunque, gli ingenti finanziamenti concessi a metà degli anni '80 (oltre 12 mid. Di lire) davvero furono erogati indebitamente”), cadendo quindi in plateale contraddizione quando sembra poi invece imputare la somma di euro 1.361.537,39 alla vendita proprio di tale opificio.
A sua volta la somma di euro 254.221,13 è stata incassata, in sede di ripartizione dell'attivo del fallimento della dall' e non dal Ministero: è Controparte_3 Controparte_7
pur vero che, come sostiene l'appellante, le somme incassate dall Controparte_7
sono da intendersi come incassate dall'erario, ma resta il fatto che, in base alla documentazione fornita dall'appellante, non è dato comprendere per quale titolo l
[...]
si fosse insinuata al passivo fallimentare e, quindi, a che titolo la detta somma _7
le sia stata assegnata.
E' plausibile che, essendo stata l ad insinuarsi al passivo e non il Controparte_7
Ministero, si tratti di somme pertinenti a crediti tributari: orbene, è a di poco evidente che non certo qualsiasi somma direttamente o indirettamente incassata dall'Erario nei confronti
10 della può andare a ridurre l'entità del risarcimento del danno subito Parte_3
dall'Erario come conseguenza del finanziamento alla succitata a suo tempo Parte_3
concesso.
Solo per amore di completezza si conclude con un'ultima annotazione.
L'ammontare complessivo delle somme di cui si discute, pari ad euro 1.615.758,52 (euro
1.361.537,39 + euro 254.221,13), secondo lo stesso obiter dictum della sentenza che ha deciso la revocazione “devono essere proporzionalmente sottratte agli importi di condanna”, che sono pari ad euro 2.400.000,00 per l e ad euro 266.666,66 per ciascuno dei CP_4
sei componenti della commissione di collaudo, tra cui il : ragione per la quale è Parte_1
errato sostenere, come fa invece l'appellante, che, avendo nel frattempo l pagato CP_4
l'intero importo per la quale era stata condannata, la somma di euro 1.615.758,52 andrebbe defalcata dai soli importi ancora da riscuotere (quelli di cui alla condanna dei sei componenti della commissione di collaudo), con l'effetto, quindi, di annullare del tutto la condanna del
(la quale invece, qualora fossero state fondate le deduzioni difensive, sarebbe Parte_1
andata quindi solo proporzionalmente ridotta).
…
Con il terzo motivo di appello l'appellante si duole che il primo giudice non ha compensato le spese di giudizio.
Il motivo è palesemente infondato.
A norma dell'art. 92 c.p.c. e della sentenza della Corte Costituzionale n° 77/2018 possono giustificare la compensazione delle spese di giudizio solo: la soccombenza reciproca (il che, nel caso di specie, non si è verificato); l'assoluta novità della questione trattata (il che nel caso di specie non è stato, essendosi invece trattato di dover applicare consolidati principi in tema di sentenze di mero rito, obiter dicta ed efficacia di giudicato); un mutamento di giurisprudenza (il che, nel caso di specie, non è stato); od infine la sussistenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, il che nemmeno è stato, trattandosi di una opposizione, nella sostanza, palesemente infondata, pretendendosi con essa di annullare la condanna al risarcimento del danno erariale gravante sull'opponente sulla base dell'incasso di somme
(da parte di soggetti ben diversi dallo Stato, quali il e l ) CP_6 Controparte_7
aventi causali per nulla attinenti al danno erariale.
…
11 In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo le spese relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannato al pagamento, a favore di ciascuno dei due appellati, della somma di euro 8.000 per onorari (fase di studio: euro 2.500,00; fase introduttiva: euro
1.500,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 4.000,00), attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella
12, scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità del credito portato dalla cartella di pagamento opposta), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n° 5266/2019, pubblicata Parte_1
in data 22.5.2019 dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento a favore degli appellati di spese ed onorari di giudizio,
liquidati in euro 8.000,00 di onorari per ciascuno di essi, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 25.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
12