Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/03/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2207/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo Grado iscritta al n. r.g. 2207/2013 promossa da: in persona dell'Amministratore Unico e legale CP_1
rappresentante pro tempore, signor , con sede Controparte_2
legale in Napoli, al Centro Direzionale, Isola F 11, P.I.
rappresentata e difesa, dall'Avv. Venanzio P.IVA_1
Carpentieri, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Melito di Napoli (NA), alla Via Roma, n. 178;
-appellante-
Contro
, nata il 1° febbraio 1968 in Controparte_3
Svizzera, (C.F. ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Francesca Mastracchio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alvignano, alla Via Tommaselli n. 53;
1
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo"
(salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di appello regolarmente notificato alla controparte, la proponeva impugnazione avverso la sentenza emessa CP_1
dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in persona della Dott. Palmesano avente n. 877/2022 e depositata in cancelleria in data 07.02.2023, con la quale venivano rigettate le ragioni dell'opposto e veniva accolta la domanda dell'opponente . L'appellante lamentava che la sentenza di CP_4
primo grado fosse contraddittoria, erronea ed illegittima poiché il giudice di prime cure, avrebbe, in assenza dei presupposti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c., concesso il decreto ingiuntivo e successivamente in sentenza accolto la domanda dell'opponente non valutando la mancata risoluzione della proposta di acquisto sottoscritto in data 4 ottobre 2019 tra la e la CP_1
signora e di conseguenza non valutando Controparte_3
l'insussistenza del diritto della stessa a chiedere la restituzione delle somme corrisposte in favore della Ed infatti CP_1
l'appellante in primo grado si opponeva al Decreto ingiuntivo
2 ritenendo che la restituzione della somma di euro 500,00 alla opposta, non era dovuta, e ciò in quanto la stessa non aveva provveduto all'integrale corresponsione della somma concordata nella proposta di acquisto sottoscritta tra le parti in data 4 ottobre 2019, nonostante la tolleranza più volte manifestata dalla che si era resa disponibile ad CP_1
accettare di congelare la somma versata a titolo di deposito cauzionale, ma a causa del suo grave inadempimento costringeva la a trattenere il deposito cauzionale CP_1
versato quale “anticipo danni”, ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di vendita ad acquirente autovettura
Volkswagen – rubricato consegna e pagamento del prezzo.
Pertanto, l'appellante impugnava la sentenza nella parte in cui statuiva “dalla documentazione versata e dalla prova espettata che la convenuta aveva chiesto un finanziamento e a tal fine aveva versato quale acconto la somma di € 500.00; detto finanziamento non veniva concesso e, dunque, la proposta di trattenere la somma per i futuri tagliandi non veniva accettata in quanto il suddetto finanziamento veniva chiesto per
l'acquisto di una macchina. Inoltre, al foglio 2 della proposta di acquisto era esplicitamente inserita la dicitura “salvo finanziamento”. Rilevato, pertanto, che il finanziamento non veniva concesso, questo giudice rigetta la domanda e conferma il D.I. opposto” chiedendo, in accoglimento dell'appello, la riforma dell'impugnata sentenza accertando e dichiarando il grave inadempimento della nell'esecuzione della proposta CP_4
3 di acquisto e revocando il decreto ingiuntivo opposto n.
656/2022 per la somma di euro 500,00 oltre interessi e spese con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva la , la quale chiedeva in via Controparte_3
preliminare che l'appello venisse dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. e nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. Più in particolare l'appellata faceva rilevare che la difesa dell'appellante era erronea e priva di pregio atteso che la sottoscriveva con la CP_3
concessionaria appellante una proposta contrattuale per l'acquisto di un veicolo prevedendo, quale condizione esplicita dello stesso, l'accettazione di un finanziamento.
Con la sottoscrizione della proposta l'acquirente si obbligava, quindi, ad eseguire la prestazione solo nel caso in cui avesse ottenuto la concessione del finanziamento e versava, in sede di sottoscrizione, l'importo di € 500,00; che con comunicazione datata 28.11.2019 la società Volkswagen Bank comunicava alla sig.ra il mancato accoglimento della richiesta di credito CP_3
(per cause non imputabili alla ) con consequenziale CP_3
scioglimento del rapporto contrattuale in ragione del collegamento negoziale esistente tra la proposta di acquisto e il contratto di finanziamento del credito al consumo;
che a seguito della risoluzione della proposta di acquisto per il venir meno di una condizione essenziale del rapporto, le parti stipulavano un nuovo accordo per rinegoziare l'importo dovuto per un diverso acquisto;
che venuto meno l'interesse della ad CP_3
4 acquistare un veicolo (tenuto conto dell'impossibilità di avere credito e di indisponibilità di denaro proprio) chiedeva legittimamente la restituzione della somma che la concessionaria negava, proponendo di sostituire l'importo con altra prestazione (tagliandi di revisione) che la non CP_3
accettava e che portava la stessa a proporre ricorso per decreto ingiuntivo al fine di vedersi restituire la somma indebitamente trattenuta dall'appellante. Sulla scorta di ciò l'appellata insisteva sulla conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
In via preliminare deve rilevarsi che l'appello è ammissibile.
Ed infatti l'atto introduttivo del giudizio di gravame nel quale la parte non si sia limitata a protestare una generica "ingiustizia" della decisione impugnata, ma rifletta sul piano formale le prescrizioni delle disposizioni dell'art. 342c.p.c., formulando nel merito specifici motivi di censura al decisum del primo giudice, tutti adeguatamente enunciati ed argomentati, non
è inammissibile. Nel caso di specie l'appellante ha indicato puntualmente i capi della sentenza che intendeva impugnare, sicché i rilievi proposti dall'appellata sono inconferenti.
Venendo al merito, l'appello è infondato e per tali ragioni deve essere accolto con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente va ricordato che nel giudizio civile l'effetto devolutivo proprio del giudizio d'appello comporta ex se l'integrale rivalutazione delle questioni controverse che vengano
5 in tale sede riproposte con specifici motivi di appello, con modifica o integrazione della motivazione della sentenza impugnata, ove necessario, tuttavia secondo il Tribunale la decisione del primo giudice è corretta, in punto di fatto e in punto di diritto e deve pertanto essere confermata.
Dagli atti del processo e dall'istruttoria in primo grado il
Tribunale ritiene che il Giudice di Pace abbia, seppur sinteticamente, esplicitato in modo corretto le ragione della propria decisione ritenendo che “ dalla documentazione versata e dalla prova espettata che la convenuta aveva chiesto un finanziamento e a tal fine aveva versato quale acconto la somma di € 500.00; detto finanziamento non veniva concesso
e, dunque, la proposta di trattenere la somma per i futuri tagliandi non veniva accettata in quanto il suddetto finanziamento veniva chiesto per l'acquisto di una macchina.
Inoltre, al foglio 2 della proposta di acquisto era esplicitamente inserita la dicitura “salvo finanziamento”.
Rilevato, pertanto, che il finanziamento non veniva concesso, questo giudice rigetta la domanda e conferma il D.I. opposto”.
La qualificazione operata dal giudicante appare logica e immune da censure.
Invero risulta documentalmente provata la proposta di acquisto sottoscritta dalle parti in data e l'esistenza di un rapporto di condizionalità/ presupposizione tra l'ottenimento del finanziamento chiesto dalla sig.ra e l'efficacia del CP_3
contatto di compravendita, nonché una trilateralità nei rapporti
6 tra venditore, acquirente e intermediario finanziatore. Tale presupposizione è evincibile dalla locuzione “salvo approvazione finanziaria” e dal dato che la finanziaria era direttamente collegata alla concessionaria appellante. Ed infatti benchè nella proposta di acquisto si prevedeva, in modo testuale, che il pagamento del prezzo di € 19.900 dell'autovettura Volkswagen fosse pagato in contanti (si veda la prima riga superiore), si nota altresì, al rigo successivo, che la proposta era condizionata al concessione del finanziamento
(“mediante finanziamento, salvo approvazione della finanziaria”) anche in ragione del prezzo praticato, e dello sconto applicabile, che era pattuito in ragione del finanziamento stesso (“sconto legato a finanziamento progetto valore volkswagen”). Ne consegue, che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, a dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, era chiaramente condizionato dalla approvazione del finanziamento da parte finanziaria wolkswagen (società peraltro collegata alla concessionaria ) e che tale finanziamento poiché non concesso per ragioni non imputabili alla (circostanza pacifica e non contestata CP_3
dalle parti) comportava lo scioglimento della proposta di acquisto contrattuale esistente tra le parti. In ragione di ciò, non poteva applicarsi l'art. 1 delle condizioni preliminari secondo cui "Alla sottoscrizione della proposta di acquisto di una autovettura contrassegnata dal marchio Volkswagen nuova di fabbrica (di seguito, l'Autovettura), l'Acquirente
7 consegnerà alla Venditrice, a titolo di deposito cauzionale non produttivo di interessi, una somma non superiore al 10% del
Prezzo Chiavi L'Acquirente autorizza sin d'ora la Pt_1
Venditrice a compensare il deposito cauzionale con la porzione corrispondente del Prezzo salvo diversi Parte_2
accordi tra le predette parti.”, poiché, in nessuna sua parte, prevedeva che in caso di mancata erogazione del finanziamento o di risoluzione per cause indipendenti dalla volontà delle parti, la concessionaria venditrice potesse trattenere la somma versata a titolo di deposito cauzionale. Invero, la natura stessa del deposito cauzionale, ne impedirebbe l'incasso, poiché la funzione che la somma di denaro versata in deposito svolge per tutto il tempo di durata del rapporto è una funzione di garanzia per l'adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, in modo tale che, in caso di inadempimento, la parte a favore della quale viene versato il denaro in deposito, possa soddisfare la perdita economica per tale ragione subìta, chiedendo con una domanda giudiziale l'attribuzione della somma ricevuta in deposito. Ne consegue che la concessionaria avrebbe avuto diritto, previa richiesta giudiziale, a trattenere la somma di denaro solo in presenza di un inadempimento da parte dell'acquirente per il danno eventualmente arrecato alla venditrice. Poiché nel caso che ci occupa il contratto era subordinato all'ottenimento del finanziamento, che detto finanziamento non è stato concesso per ragioni non imputabili all'acquirente e per altro dopo solo 4 giorni dalla firma della
8 proposta di acquisto, ne discende che il contratto si intendeva risolto al momento del mancato ottenimento del finanziamento( ovvero in data 28/11/2019) e dunque non a causa di un inadempimento imputabile alla con la conseguenza che CP_3
la somma non poteva essere trattenuta legittimamente dalla a titolo di deposito. CP_1
Deve infatti ricordarsi che il collegamento negoziale costituisce espressione dell'autonomia contrattuale ex art 1322 c.c. o può essere di fonte legale (come nel caso del contratto di credito al consumo e contratto di compravendita). In entrambi i casi, si tratta di un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non con un autonomo e singolo contratto, ma tramite una pluralità coordinata di contratti, questi ultimi mantengono una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri. Pertanto, le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro secondo il brocardo “simul stabunt simul cadent”. Tale conclusione, è stata, anche di recente avallata dalla Corte di legittimità, che, confermando un orientamento che prende inizio dalla storica sentenza n 1900 del 2016 ha statuito che “esiste tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi, un collegamento negoziale di fonte legale”. Ne consegue che dall'esame del contratto, questo
Tribunale ritiene, anche in considerazione degli approdi della
9 giurisprudenza di legittimità, nonché dalla volontà delle parti per come risultante dal contratto, che i due contratti erano strettamente collegati sia da un punto di vista oggettivo che da un punto di vista soggettivo con la conseguenza che, la mancata erogazione del finanziamento da parte della finanziaria, per cause non imputabili alla richiedente, faceva risolvere la proposta di acquisto dell'autovettura con immediata restituzione delle somme versate in favore della promissaria acquirente.
Prive di pregio sono inoltre le doglienze dell'appellante in ordine all'applicabilità dell' art. 3 delle condizioni generali di vendita, secondo cui in caso di mancato ritiro dell'autovettura la venditrice poteva chiedere, in alternativa, la risoluzione del contratto di vendita, trattenendo il deposito cauzionale. Ed infatti la citata disposizione fa riferimento al caso in cui la vettura non sia stata ritirata dall'acquirente inadempiente, cagionando cosi un danno alla venditrice la quale aveva la possibilità di risolvere il contratto e trattenere la somma versata a titolo di deposito. Tuttavia dagli atti è emerso che l'autovettura non è mai stata consegnata e ciò in quanto la consegna dell'autovettura era subordinata alla concessione del finanziamento. La mancata concessione del finanziamento liberava quindi la concessionaria dall'impegno di consegnare l'auto alla e liberava l'acquirente dall'obbligo di pagare CP_3
il prezzo per acquistare il veicolo.
10 Pertanto, accertata la risoluzione della proposta d'acquisto in data 28/11/2019, e accertato altresì che l'appellante ha trattenuto indebitamente la somma di euro di 500,00, questa va restituita, ex art 2033, alla comprensivi di interessi CP_3
maturati dalla data di messa in mora e sino al soddisfo. Ed infatti con la recente sentenza n. 15895/2019, resa a Sezioni
Unite, la Corte di Cassazione ha composto il dibattito giurisprudenziale sorto intorno all'interpretazione della
“domanda” richiamata dall'art. 2033 c.c., chiarendo che ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.”. Pertanto accertato che la somma trattenuta dall'appellante è stata trattenuta indebitamente e che pertanto deve essere ripetuta all'avente diritto, e accertato altresì, dalla produzione prodotta dall'appellata che la richiesta di restituzione è stata effettuata in
24.08.2020, in virtù del principio di diritto sopra richiamato il calcolo degli interessi andrà effettuato da tale data e sino al soddisfo.
Ogni altra ragione risulta assorbita.
In conseguenza dell'esito del gravame la parte appellata, e della conferma nel merito della sentenza di primo grado, va condannata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, a favore della appellata, in virtù
11 dell'applicazione del principio della piena soccombenza (che non deve ulteriormente motivarsi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dalla con conferma CP_1
integralmente della sentenza impugnata n.877/2022, come da parte motiva;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, del doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 1.008,00 oltre spese, al rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa Previdenza
Avvocati come per legge, in favore dell'avvocato Avv.
Mastracchio Francesca.
Così, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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