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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: Dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore Dr. Elisabetta Tarquini Consigliera Dr. Stefania Carlucci Consigliera Nella causa iscritta al n. 508/2023 RG promossa da Parte_1 Parte_2
i appellanti nei confronti di
Controparte_1 avv. Laura Giuliani appellato nti di
Controparte_2
Avvocatura dello Stato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, giudice del lavoro, n. 88/2023, pubblicata in data 10.3.2023. All'udienza del 27 marzo 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Lucca, con la sentenza oggi appellata, ha respinto la domanda proposta da nei confronti delle parti Parte_2 Parte_1 oggi appellate, diretta ad ottenere la condanna delle stesse al risarcimento del danno derivato alle ricorrenti dall'infortunio del 5.3.2015.
In particolare, le appellanti sono dipendenti del , la Controparte_2 ome collaboratrice scolastica e la ome insegnante, entrambe in Pt_1 Pt_2 servizio presso il complesso scolastico di Ponte a Moriano (Lucca).
Il 5 marzo 2015 sono state colpite violentemente dal tetto della palestra della scuola in questione che si è divelto a causa del maltempo in atti. Entrambe sono state ricoverate al pronto soccorso ed hanno riportato rilevanti danni permanenti.
L'INAIL ha riconosciuto loro la rendita per infortunio sul lavoro (20% per la Pt_1
18% per la . Per questo l'INAIL, che era stato citato in primo grado, è stato Pt_2 estromesso dal giudizio e non è oggi parte in appello.
La domanda è stata proposta anche nei confronti del Comune di in qualità CP_1 di proprietario della struttura ove è posta la scuola.
Espletata la prova per testi e la CTU medico-legale, il Tribunale di Lucca ha respinto la domanda delle lavoratrici sulla base di questi argomenti:
“Giova evidenziare come le parti ricorrenti nei confronti del datore di lavoro, identificato nel , non invocano alcuna specifica Controparte_2 violazione in materia di sicurezza sul lavoro, richiamando esclusivamente la violazione dell'art. 2051 e/o in subordine dell'art. 2043 c.c..
Pertanto, non essendo neanche dedotta la violazione nei confronti del datore di lavoro dell'art. 2087 c.c. non si pone proprio la questione relativa all'accertamento dell'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Viceversa, nei confronti del dell'istituto scolastico e del è CP_1 CP_2 proposta esclusivamente richiesta risarcitoria in conseguenza del danno cagionato da cose in custodia ovvero per fatto illecito.
L'istruttoria documentale ma anche testimoniale hanno ampiamente provato come l'evento verificatosi il 5.3.15 a Ponte a Moriano e più in generale in tutto la provincia sia stata la conseguenza di forza maggiore, delle estreme condizioni avverse che hanno interessato la zona in questione con raffiche di vento di intensità fortissima sino a 167 km/h tanto da determinare la dichiarazione dello stato di emergenza della zona”.
In sostanza, il primo Giudice ha ritenuto, quanto al , che Controparte_2 non fosse allegata la violazione dei doveri derivanti dall'art. 2087 c.c. (neppure invocato in ricorso) per accertare il c.d. danno differenziale.
Quanto al (l'Istituto scolastico è privo di legittimazione passiva Controparte_1
e lo ricon appellanti) ha ritenuto che il fatto sia dipeso dalle straordinarie condizioni metereologiche avverse e dalla estrema potenza del vento che hanno determinato l'evento dannoso (infatti, quel giorno è stato proclamato lo stato di emergenza). Ha condannato le ricorrenti alle spese di lite e di CTU.
Appellano on i seguenti motivi. Parte_2 Parte_1
1) Secondo le appellanti, il primo giudice avrebbe errato nell'inquadrare la questione solo ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. in quanto le allegazioni contenute nel ricorso chiaramente indicavano la volontà di far valere una responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 2087 c.c.. In questo senso, applicando il principio iura novit curia, il Tribunale di Lucca avrebbe dovuto correttamente qualificare l'azione come di danno differenziale. Risulta errata, la sentenza appellata, anche laddove ritiene che le ricorrenti non avessero allegato la violazione dei doveri derivanti dall'art. 2087 c.c.. Nel ricorso di primo grado erano, infatti, richiamate le comunicazioni del responsabile della sicurezza, ing. che aveva richiesto al Per_1 CP_1 [...]
la documentazione necessaria, evidenziando la mancanza del CP_1 certificato di collaudo e di agibilità. Lo stesso ing. è stato sentito Per_1 come testimone in primo grado ed ha confermato le medesime circostanze. Sono documentate anche le segnalazioni operate dal dirigente scolastico al Comune di con le quali si rappresentavano le CP_1 condizioni della palestra, inadatte alla funzione. 2) Sotto altro aspetto, la sentenza appellata è censurata per aver ritenuto sussistente un'ipotesi di caso fortuito che esclude la responsabilità delle convenute. Evidenziano che, nonostante il grave maltempo, nessun altro tetto della zona di è stato divelto. Nella zona di Massa, ove il CP_1 fenomeno è stato più violento, non risultano tetti scoperchiati. La sentenza viene contestata anche per aver ritenuto sussistente l'esimente di cui al caso fortuito senza accertare se l'evento meteorologico fosse di fatto imprevedibile ed eccezionale.
Si sono costituiti in giudizio il ed il Controparte_1 [...]
ed hanno chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_2 decisione di primo grado. Entrambi evidenziano che la domanda era stata proposta come azione per risarcimento extra contrattuale e che il Tribunale non avrebbe potuto riqualificarla senza andare ultra petita. Il rileva poi che CP_2 nessuna responsabilità può essere imputata alla scuola avendo il dirigente scolastico sempre fatto le segnalazioni previste per legge (art.18 comma 3 TU 81 del 2008). In ogni caso, precisa il , dal risarcimento eventualmente CP_2 spettante alle appellanti dovrebbe essere detratto, per poste omogenee, quanto dalle stesse ricevuto dall'INAIL.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, l'appello è fondato e merita accoglimento secondo ragione e diritto.
I motivi d'appello sono, tra loro, strettamente connessi e ben possono essere esaminati in modo congiunto.
La questione controversa, devoluta a questa Corte, riguarda sostanzialmente due aspetti:
1) La qualificazione giuridica dell'azione promossa dalle due lavoratrici infortunate. Questo aspetto concerne i requisiti propri di ciascuna, diversa, domanda ed anche il diverso regime dell'onere della prova.
2) Una volta accertata la corretta qualificazione della azione, la verifica in concreto degli elementi istruttori, documentali e costituiti in giudizio.
Orbene, quanto al primo aspetto, la pretesa delle appellanti nei confronti del si basa, espressamente, sull'art. 2051 c.c. (danno cagionato Controparte_1 da cose in custodia) in quanto il è proprietario dell'immobile che ospita CP_1 la scuola. La domanda è stata proposta anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. accumunando, nella responsabilità da fatto illecito, pure la dirigenza della scuola. Oggi le appellanti riconoscono che la dirigenza scolastica è priva di legittimazione passiva ed insistono, nei confronti del , nella domanda CP_2 ex art. 2087 c.c..
Per quanto riguarda il , infatti, il ricorso è impostato Controparte_2 espressamente come azione per responsabilità extra contrattuale, invocando il principio del neminem laedere (pag.15). Tuttavia, a pag.16 del ricorso, le due lavoratrici invocano il risarcimento del danno differenziale e richiamano l'art.10 del TU 1124 del 1965.
Oltre a questo, in primo grado, era richiesta anche la tutela INAIL per infortunio in itinere ma questa domanda non è stata coltivata perché, nelle more del giudizio, l'INAIL ha riconosciuto le relative rendite alle ricorrenti. In definitiva, secondo la Corte, l'appello è fondato nella parte in cui censura la sentenza di primo grado per quanto riguarda la qualificazione giuridica della domanda.
Dall'esame complessivo del ricorso e delle sue allegazioni emerge, infatti, che le due lavoratrici infortunate hanno proposto quattro domande distinte (o, almeno, distinguibili):
- Quella nei confronti del come proprietario della Controparte_1 struttura, certamente extra contrattuale, ai sensi dell'art. 2051 o 2043 c.c.,
- Quella nei confronti della dirigenza scolastica: ex art. 2043, ora abbandonata.
- Quella nei confronti dell'INAIL, per infortunio in itinere, definita in sede amministrativa.
- Quella nei confronti del Ministero quale datore di lavoro. La domanda è qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c. ma viene anche invocato il danno differenziale.
Delle quattro, ne restano, dunque, due.
La prima, ossia quella contro il che deve essere valutata come CP_1 responsabilità extra contrattuale.
La seconda è chiaramente contrattuale perché si basa sul rapporto di lavoro.
Nel ricorso di primo grado sono, inoltre, presenti allegazioni di fatto che riguardano la violazione delle norme di sicurezza e protezione ed il richiamo alla disciplina del danno c.d. differenziale comporta l'inquadramento di questa domanda ai sensi dell'art. 2087 c.c.. Come è noto, infatti, nel sistema delineato dall'art. 10 TU 1124 del 1965, l'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile. In presenza di un infortunio tutelato dall'INAIL, quindi, la responsabilità del datore di lavoro può essere invocata solo in presenza di una violazione, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di protezione e prevenzione sanciti dalla legge.
È certamente questo l'ambito nel quale la domanda delle due lavoratrici doveva essere inquadrato giuridicamente e la sentenza di primo grado risulta, quindi, errata sul punto.
Per quanto riguarda la posizione del sono fondati gli ulteriori argomenti CP_2 delle appellanti: la responsabilità del datore di lavoro non può essere esclusa solo perché la dirigente scolastica ha sempre effettuato le segnalazioni previste dalla legge;
il datore di lavoro è tenuto, prima di tutto, a garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico (art.18 comma 3 TU 81 del 2008). Al contrario, secondo la Corte, il fatto che la dirigente scolastica avesse fatto varie segnalazioni (senza esito) conferma che la struttura non era in regola.
In primo grado, sono stati sentiti numerosi testimoni ed è stata disposta la CTU medico legale.
Secondo la Corte, nel giudizio di primo grado sono emersi chiari elementi per accertare la responsabilità sia del che del Controparte_1 [...]
. Controparte_2
In primo luogo, in tal senso depongono le varie segnalazioni della dirigenza scolastica e quelle del responsabile della sicurezza, . Persona_2
Si veda, in particolare, la segnalazione del 7.3.2008 nella quale la dirigente scolastica richiede un intervento urgente sul tetto della scuola che presentava delle lamiere sollevate che il vento avrebbe potuto far cadere (all.3).
Analoga richiesta è stata reiterata nell'aprile del 2010 (all.5) con questa motivazione: “si sta staccando pezzo di lamiera dal tetto della palestra”
Nella relazione tecnica dell'ing. si espone che: “il solaio della palestra Per_1 presenta un'area abbastanza grande con presenza di muffa in seguito a infiltrazione di acqua dalla copertura” (all.12).
Lo stesso ing. è stato sentito come testimone in primo grado: “Riconosco Per_1 le richieste di intervento mostrate e preciso che periodicamente una o due volte l'anno vengono richiesti interventi periodici da effettuare in tutti i plessi scolastici e anche, all'epoca dei fatti, fino ad oggi della scuola di infanzia e primaria con attigua palestra utilizzata da entrambe le strutture. Alla richiesta di cui sopra tramite pec contestualmente è stato richiesto al la documentazione CP_1 degli edifici con riferimento alla idoneità statica, collaudo e agibilità dell'immobile. Il Comune non ha mai mandato alla scuola la documentazione da me richiesta”.
I testimoni, in effetti, hanno confermato che quel giorno c'era una situazione meteo di emergenza e che il vento era molto forte;
hanno però precisato che solo il tetto della palestra è venuto giù (così il teste sostituto Tes_1 commissario di PS).
Questa circostanza, secondo la Corte, è decisiva perché dimostra che l'infortunio non è avvenuto per caso fortuito ma a causa di una colpevole mancanza di interventi e di manutenzione più volte richiesti.
In altre parole, il distacco del tetto della palestra, quel giorno, non può essere imputato ad “un accadimento naturale dotato di un elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificato, in pratica, ad un fatto imprevedibile” (cfr Cass. 19974 del 2005). Se così fosse, infatti, tale accadimento avrebbe divelto altri tetti e causato danni anche a strutture solide e ben costruite.
Il fatto che solo il tetto della palestra si sia staccato dimostra che la causa dell'infortunio risiede interamente nella mancata manutenzione del tetto stesso.
Ne deriva la responsabilità delle parti appellate nei confronti delle due lavoratrici infortunate. La condanna al risarcimento del danno, poi, deve essere emessa in solido nei confronti del , come datore di lavoro e del , CP_2 Controparte_1 quale proprietario dell'immobile. Infatti, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 9528 del 2012) anche il responsabile extracontrattuale risponde per l'intero danno differenziale.
Per quanto riguarda la misura del risarcimento, la CTU del primo grado ha così determinato il danno subito dalle appellanti:
La la quale al 5 marzo 2015 aveva 59 anni: temporanea 6 mesi, 2 al Pt_2
100%, 2 al 75%, 1 al 50% e 1 al 25%, permanente 21-22%, spese mediche riconosciute come collegate all'infortunio € 424. Nessun danno alla capacità lavorativa specifica.
La stessa età: temporanea 5 mesi, 1 al 100%, 1 al 75%, 2 al 50% e 1 al Pt_1
25%, permanente 20%, spese mediche € 702. Nessun danno alla capacità lavorativa specifica.
Facendo quindi applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, la misura del danno biologico subito dalle due appellanti può essere così quantificato:
CATALDI:
Danno non patrimoniale: € 80.275,00,
Temporanea: € 14.662,50
Totale: € 95.361,50
BUTORI:
Danno non patrimoniale: € 73.574,00,
Temporanea: € 10.350,00
Totale: € 84.626,50
Dalla misura del risarcimento spettante alle due lavoratrici deve poi essere detratto quanto le stesse hanno ricevuto dall'INAIL per i medesimi titoli.
Giova, infatti, ricordare che secondo la S.C. (CASS. 9112 del 2019): In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall' spettante a titolo di danno biologico, senza CP_3 riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso).
In definitiva, secondo la S.C., al momento della liquidazione del danno biologico differenziale non bisogna includere nel minuendo il danno morale ed il danno biologico temporaneo, che devono essere calcolati a parte. Dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato, che comprende quindi anche la personalizzazione, deve essere detratta la quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico.
Operando quindi la detrazione per poste omogenee, si deve escludere dal minuendo il danno temporaneo mentre il sottraendo deve essere limitato alla quota non patrimoniale, ossia quella prevista dall'art.13 lettera a) D.Lgs 38 del 2000. La quota prevista dalla lettera B) dell'art.13 non deve essere detratta perché ristora le conseguenze patrimoniali dell'infortunio.
A tal fine, la Corte ha richiesto all'INAIL informazioni circa il costo dell'infortunio.
Dalla nota inviata dall'INAIL emerge che, quanto all'art.13 lettera A):
Per la € 13.534,16 sono stati già pagati mentre la somma di € 27.230,23 Pt_2 corrisponde alla quota accantonata.
Per la € 16-041,81 già pagati e € 31.768,60 quota accantonata. Pt_1
Quindi, alla fine, operata la detrazione, il danno differenziale dovuto alle due lavoratici viene così determinato:
Per la Pt_2 € 80.275,00 - (€ 13.534,16 + 27.230,23) + 14.662,50 + 424: totale € 54.597,11 (senza personalizzazione)
Pt_1
€ 73574 – (16.041,81 + 31.768,6) + 10.350 + 702: totale € 36.815,59 (senza personalizzazione).
Dagli atti di causa non emergono infatti elementi significativi che inducano ad una maggiorazione o personalizzazione del danno subito dalle due appellanti.
L'appello, quindi, deve essere accolto nei limiti ora indicati.
La riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado che vanno poste a carico del e del secondo CP_2 CP_1 la norma della soccombenza. Ai sensi del DM 147/2022, le spese vanno liquidate, secondo il valore della causa, in € 4.951,00 per il primo grado, con istruttoria ed
€ 4.514,00 per l'appello, operata la maggiorazione per la presenza di due parti in causa. A carico delle parti soccombenti vanno poste anche le spese di CTU, come liquidate in primo grado.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata:
Dichiara il ed il Controparte_1 Controparte_2 responsabili per l'infortunio sul lavoro subito dalle due appellanti in data 5 marzo 2015.
Condanna il ed il , in Controparte_1 Controparte_2 solido, a risarcire alle appellanti il danno differenziale derivante dall'infortunio suddetto che determina in € 54.597,11 per la ed € € Pt_2
36.815,59 per la oltre interessi e rivalutazione secondo legge. Pt_1
Condanna il ed il al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in €. 9.465,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa ed il rimborso delle spese pagate in esecuzione della sentenza appellata.
Pone a carico del e del Controparte_1 Controparte_2
le spese di CTU di primo grado.
[...] Firenze, 27 marzo 2015 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi