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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2726/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2726/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. PEIRONE CHIAFFREDO (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio legale l'Avv. PELLEGRINO GIULIO (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 21/05/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 5 “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le Parti;
2) Confermare l'affidamento congiunto dei minori e nati in costanza di coniugio;
Per_1 Per_2
3) Confermare il regime di visita e frequentazione come concordato in Sede di separazione;
4) Disporre l'assegnazione esclusiva della casa ex familiare, sita in Racconigi (CN), Via San
Domenico n. 29, a favore del Sig. ; CP_1
5) Modificare l'importo del contributo al mantenimento dei figli minori, riducendolo complessivamente da € 500,00 mensili (pari a € 250,00 per ciascun figlio) ad € 400,00 mensili (pari a € 200,00 per ciascun figlio);
6) Attribuire in via esclusiva alla Sig.ra la titolarità e la legittimazione a conseguire Parte_1
l'assegno unico e universale per i figli;
7) Confermare, per quanto concerne le spese straordinarie, quanto sancito dal Protocollo di Intesa stipulato tra Magistrati ed Avvocati presso la Corte d'Appello di Torino;
8) Prendere atto dell'obbligo delle Parti di fornirsi reciproche informazioni in merito ai viaggi all'estero programmati con i figli, con impegno a non negare il consenso in assenza di contrasto con gli interessi dei figli minori stessi.
9) Compensare integralmente le spese di liti tra le Parti, ex art. 92 c.p.c.”
Il P.M. ha concluso dichiarando il nulla osta all'accoglimento delle rassegnate conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 12/12/2024, ha formulato Parte_1
domanda di scioglimento del matrimonio civile con celebrato in KO (Albania) CP_1
il 28/10/2004 - matrimonio non trascritto in Italia - da cui sono nati i figli il 06/01/2011 a Per_1
Savigliano e il 24/01/2018 a Savigliano, premettendo che il Tribunale di Cuneo, in data Per_2
27/09/2022 aveva omologato la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata in data 03/03/2025 si è costituito in giudizio in giudizio , associandosi alla domanda di divorzio. CP_1
Le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 02/04/2025 il Giudice, sentite le parti che hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio, tenuto conto delle ragioni di contrasto, ha formulato alle parti proposta conciliativa. I difensori, pertanto, hanno chiesto un breve rinvio al fine di poter valutare di aderire alla proposta del Giudice.
pagina 2 di 5 All'udienza del 23/04/2025, le parti hanno dichiarato di essere d'accordo in merito alla proposta formulata dal Giudice, chiedendo termine per il deposito di conclusioni congiunte ai fini della rimessione al Collegio per la decisione, espressamente rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis.28
c.p.c.
Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti hanno confermato le condizioni concordate e in epigrafe trascritte.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Sulla giurisdizione del Giudice Italiano e sulla legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ex art. 3 co. 1 lett.
a) Reg. CE 2201/2003.
Deve ritenersi parimenti sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Cuneo in ragione dell'ultima residenza comune dei coniugi.
Il matrimonio tra e ad oggi non risulta essere stato trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile Italiano.
Tale matrimonio ha comunque piena rilevanza nel nostro ordinamento, in applicazione dell''art. 28 della Legge 31/05/1995, n. 218, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è, di per sé, elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, come affermato da pronuncia di merito: “fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio ... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte Appello Genova,
23.12.1999).
Tale assunto è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento, che non costituisce elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio,
pagina 3 di 5 anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti dalla legge del luogo di celebrazione (Cass. civ., n. 569/1975).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri italiani dello Stato
Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio: “Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. civ., Sez. Un., sent.
n. 5292/1985).
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio e sulle condizioni concordate
Tanto premesso in rito, nel merito rileva il Collegio che sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento dei figli minori, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite
Alla luce dell'accordo raggiunto sul punto, le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] a [...] Parte_1
(ALBANIA), e , nato il [...] SHKODER (ALBANIA), celebrato in CP_1
Albania il 28/10/2004, matrimonio non trascritto in Italia;
pagina 4 di 5 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2726/2024 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. PEIRONE CHIAFFREDO (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio legale l'Avv. PELLEGRINO GIULIO (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 21/05/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 5 “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le Parti;
2) Confermare l'affidamento congiunto dei minori e nati in costanza di coniugio;
Per_1 Per_2
3) Confermare il regime di visita e frequentazione come concordato in Sede di separazione;
4) Disporre l'assegnazione esclusiva della casa ex familiare, sita in Racconigi (CN), Via San
Domenico n. 29, a favore del Sig. ; CP_1
5) Modificare l'importo del contributo al mantenimento dei figli minori, riducendolo complessivamente da € 500,00 mensili (pari a € 250,00 per ciascun figlio) ad € 400,00 mensili (pari a € 200,00 per ciascun figlio);
6) Attribuire in via esclusiva alla Sig.ra la titolarità e la legittimazione a conseguire Parte_1
l'assegno unico e universale per i figli;
7) Confermare, per quanto concerne le spese straordinarie, quanto sancito dal Protocollo di Intesa stipulato tra Magistrati ed Avvocati presso la Corte d'Appello di Torino;
8) Prendere atto dell'obbligo delle Parti di fornirsi reciproche informazioni in merito ai viaggi all'estero programmati con i figli, con impegno a non negare il consenso in assenza di contrasto con gli interessi dei figli minori stessi.
9) Compensare integralmente le spese di liti tra le Parti, ex art. 92 c.p.c.”
Il P.M. ha concluso dichiarando il nulla osta all'accoglimento delle rassegnate conclusioni congiunte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 12/12/2024, ha formulato Parte_1
domanda di scioglimento del matrimonio civile con celebrato in KO (Albania) CP_1
il 28/10/2004 - matrimonio non trascritto in Italia - da cui sono nati i figli il 06/01/2011 a Per_1
Savigliano e il 24/01/2018 a Savigliano, premettendo che il Tribunale di Cuneo, in data Per_2
27/09/2022 aveva omologato la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata in data 03/03/2025 si è costituito in giudizio in giudizio , associandosi alla domanda di divorzio. CP_1
Le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 02/04/2025 il Giudice, sentite le parti che hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio, tenuto conto delle ragioni di contrasto, ha formulato alle parti proposta conciliativa. I difensori, pertanto, hanno chiesto un breve rinvio al fine di poter valutare di aderire alla proposta del Giudice.
pagina 2 di 5 All'udienza del 23/04/2025, le parti hanno dichiarato di essere d'accordo in merito alla proposta formulata dal Giudice, chiedendo termine per il deposito di conclusioni congiunte ai fini della rimessione al Collegio per la decisione, espressamente rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis.28
c.p.c.
Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti hanno confermato le condizioni concordate e in epigrafe trascritte.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Sulla giurisdizione del Giudice Italiano e sulla legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ex art. 3 co. 1 lett.
a) Reg. CE 2201/2003.
Deve ritenersi parimenti sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Cuneo in ragione dell'ultima residenza comune dei coniugi.
Il matrimonio tra e ad oggi non risulta essere stato trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile Italiano.
Tale matrimonio ha comunque piena rilevanza nel nostro ordinamento, in applicazione dell''art. 28 della Legge 31/05/1995, n. 218, secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è, di per sé, elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, come affermato da pronuncia di merito: “fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio ... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte Appello Genova,
23.12.1999).
Tale assunto è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento, che non costituisce elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio,
pagina 3 di 5 anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti dalla legge del luogo di celebrazione (Cass. civ., n. 569/1975).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri italiani dello Stato
Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio: “Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. civ., Sez. Un., sent.
n. 5292/1985).
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio e sulle condizioni concordate
Tanto premesso in rito, nel merito rileva il Collegio che sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento dei figli minori, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite
Alla luce dell'accordo raggiunto sul punto, le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] a [...] Parte_1
(ALBANIA), e , nato il [...] SHKODER (ALBANIA), celebrato in CP_1
Albania il 28/10/2004, matrimonio non trascritto in Italia;
pagina 4 di 5 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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