CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/06/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr.ssa MA Lucia Insinga Consigliere
Dr. Gaetano MA Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 101/2022 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 28/11/2024 e promossa in questo grado
DA
, in Parte_1
persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore
PI , elett.te dom.ta in Nicosia, Via Della Pace, 2, presso P.IVA_1
lo studio GL avv.ti Davide Raffa e Egle Potenza, che la rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
, in persona del Sindaco pro tempore, CF Controparte_1
, elettivamente domiciliato in , via Marche, 3, P.IVA_2 CP_1
presso lo studio dell'avv. Antonella Fontana, che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
1 giusta delibera in copia conforme all'originale della GC n. 58 del
09/05/2022 e copia conforme del Decreto Sindacale n. 17 dell'11/05/2022.
APPELLATO
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”...Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'appellata sentenza n. 580/2021, resa dal Tribunale di Enna in composizione monocratica e pubblicata il 14.09.2021: 1) Ritenere e dichiarare che i servizi di cui in premessa dell'atto di appello, prestati dall'attrice, odierna appellante, rientrano tra quelli previsti dalla specifica normativa di settore, sempre in premessa indicata, ed i cui oneri sono di competenza del Comune di ultima residenza del soggetto cui i servizi stessi sono prestati, e, quindi, nel caso di specie, del
Comune di . 2)Ritenere e dichiarare, altresì, conseguentemente, CP_1
che di tali servizi ebbe ad avvantaggiarsi il Controparte_1
medesimo, per le ragioni esplicitate nell'atto di appello, e, in sintesi, per la mancata retribuzione di servizi posti ex lege a suo carico.
3)Ritenere e dichiarare, infine, che la somma dovuta all'attrice per l'esecuzione dei lavori predetti è quella di €. 21.133,44, oltre IVA al
35%, o quella diversa somma che l'Ecc.ma Corte dovesse accertare dovuta. 4)Conseguentemente, condannare il Controparte_1
medesimo al pagamento della predetta somma, o di quella diversa che dovesse ritenere, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo.
Confermare la parte della sentenza in cui il Tribunale riconosce che l'attrice, odierna appellante, ha prestato i servizi di cui in premessa,
2 secondo le disposizioni dell'ordinanza n. 139/17, 2016 846 SIUS (resa il 24.02.2017 dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta) e ritiene esperibile l'azione ex art. 2041 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione convenuta, odierna appellata. Concedere vittoria di spese e compensi difensivi, di entrambi i gradi di giudizio. Solo in via meramente subordinata, e nella non temuta ipotesi di rigetto del presente appello, disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.....”.
Per parte appellata: “...precisa le conclusioni come da propria comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e insiste in tutto quanto ivi chiesto e spiegato...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12.12.2017, notificato a mezzo P.E.C. in data
13.12.2017, la Parte_2
conveniva in giudizio il per ivi sentirlo condannare, Controparte_1
ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento GL oneri assistenziali in favore di , ricoverato presso la comunità Agape di Parte_3
Nicosia, per ordine del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, ritenendo il l'ente obbligato al pagamento di detti Controparte_1
oneri per effetto del disposto di cui all'art. 6 della legge n. 328/2000.
Deduceva parte attrice di non aver percepito alcun compenso a copertura dei servizi resi e dei costi sostenuti (compenso pari alla data del 30 novembre 2017, ad € 21.133,44, come risultante dalla sommatoria della quota fissa mensile di € 1.710,04 e della quota giornaliera di € 22,79 per ogni giorno, oltre IVA al 5%, come per legge); importi che gli sarebbero dovuti, pur non essendo esso in
3 grado di invocare la protezione di adeguati meccanismi contrattuali, in virtù dell'art. 2041 c.c., emergendo l'oggettivo arricchimento dell'ente pubblico convenuto, “in re ipsa, dal mancato sostenimento GL oneri, da parte dell'ente medesimo, per un servizio che…la legge pone esplicitamente a carico di detto ente”.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via Controparte_1
preliminare e principale, doversi escludere detto ente obbligato al pagamento GL oneri dovuti alla Cooperativa attrice per i servizi resi al signor , presso la Comunità Agape di Nicosia, Parte_3
considerato che ex art. 6, comma 4, L.R. 22/86, il Comune tenuto ad assumere gli obblighi connessi all'integrazione economica del soggetto che debba essere ricoverato presso una struttura residenziale
è quello nel quale i predetti soggetti “hanno la residenza prima del ricovero”, e quindi non già il bensì il di Controparte_1 CP_1
CA (PA); peraltro, continua il Comune di , nessuna CP_1
decisione dell'ASP di competenza sarebbe intervenuta al riguardo, né alcuna convenzione sarebbe stata stipulata tra il Comune convenuto e la comunità alloggio, come previsto invece dalla normativa di riferimento di cui agli artt. 16 e 20 della L.R. 22/86. In ogni caso, controparte non avrebbe fornito i criteri di calcolo della somma richiesta, né avrebbe indicato il contratto dal quale evincere detti criteri, omettendo peraltro di considerare che la metà GL importi richiesti sarebbero, comunque, da considerare a carico dell'ASP competente per territorio. Per di più continuava il Controparte_1
mancherebbero nella fattispecie, anche i presupposti per esercitare l'azione di cui all'art. 2041 c.c. nei confronti del da parte CP_1
dell'odierna attrice.
4 Con sentenza n.580/2021, pubblicata in data 14/09/2021, resa in pari data, il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando nel giudizio
1755/2017 RG, rigettava la domanda proposta dalla
[...]
nei confronti del Parte_2 Controparte_1
condannando la al pagamento delle spese di lite che Parte_2
liquidava in € 2.738,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge .
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza la Parte_2
in persona del suo presidente, proponeva appello,
[...]
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello, in riforma dell'appellata sentenza n. 580/2021, resa dal
Tribunale di Enna in composizione monocratica e pubblicata il
14.09.2021: 1)Ritenere e dichiarare che i servizi di cui in premessa, prestati dall'attrice, odierna appellante, rientrano tra quelli previsti dalla specifica normativa di settore, sempre in premessa indicata, ed i cui oneri sono di competenza del di ultima residenza del CP_1
soggetto cui i servizi stessi sono prestati, e, quindi, nel caso di specie, del 2)Ritenere e dichiarare, altresì, Controparte_1
conseguentemente, che di tali servizi ebbe ad avvantaggiarsi il di medesimo, per le ragioni esplicitate in premessa, e, CP_1 CP_1
in sintesi, per la mancata retribuzione di servizi posti ex lege a suo carico. 3)Ritenere e dichiarare, infine, che la somma dovuta all'attrice per l'esecuzione dei lavori di cui in premessa è quella di €. 21.133,44, oltre IVA al 5%, o quella diversa somma che l'Ecc.ma Corte dovesse accertare dovuta. 4)Conseguentemente, condannare il CP_1
medesimo al pagamento della predetta somma, o di quella
[...]
diversa che dovesse ritenere, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo.
5 Confermare la parte della sentenza in cui il Tribunale riconosce che l'attrice, odierna appellante, ha prestato i servizi di cui in premessa, secondo le disposizioni dell'ordinanza n. 139/17, 2016 846 SIUS (resa il 24.02.2017 dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta e ritiene esperibile l'azione ex art. 2041 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione convenuta, odierna appellata. Concedere vittoria di spese e compensi difensivi, di entrambi i gradi di giudizio. Solo in via meramente subordinata, e nella non temuta ipotesi di rigetto del presente appello, disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado. ....”.
Si costituiva in giudizio il chiedendo nelle Controparte_1
conclusioni dell'atto “….in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c. l'eccezione formulata da parte appellante circa la differenza tra la struttura “Santa MA Degli
NG” di e “Agape” di Nicosia ai fini dell'individuazione del CP_1
ricovero del sig. utile per la determinazione dell'ultima Pt_3
residenza, tutto come in narrativa, in quanto eccezione nuova e non proponibile in appello, e, per l'effetto, dichiarare inammissibile, in quanto prova nuova, l'allegato prodotto dall'appellante di cui si chiede l'espunzione dagli atti di causa;
-in via principale e nel merito rigettare, respingere o con qualsiasi diversa formula disattendere l'interposto appello, siccome totalmente infondato in fatto e in diritto, confermando in toto l'impugnata sentenza;
-in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello: a)dichiarare, ugualmente, il non obbligato al pagamento della Controparte_1
somma richiesta per mancata produzione dell'odierna appellante della documentazione idonea a giustificare il credito vantato e, pertanto, la
6 correttezza del calcolo, nonché per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per quelle già esposte nei nostri scritti difensivi di primo grado, con conseguente, esclusione della condanna al pagamento di quanto richiesto dall'appellante; b)accogliere le conclusioni così come formulate nella nostra comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado da intendersi qui integralmente riportate e per comodità espositiva trascritte nel superiore fatto di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e compensi anche per questo grado del giudizio...” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove ritiene che il Comune di ultima residenza del sig. non Pt_3
può essere il Comune di , luogo di ricovero, bensì quello in cui CP_1
lo stesso ha precedentemente abitato (CA). Secondo
l'appellante, per ammissione delle parti il risulterebbe Parte_3
residente nel Comune di a partire dal 15/03/2016 , in Via CP_1
Umberto I, n. 236 presso la casa di accoglienza denominata “Santa
MA GL NG”. Tale struttura, a dire dell'appellante, non può essere considerata, a differenza di quanto sostiene il Comune di
, comunità di ricovero ex L. 328/2000 e artt 16 e 20 LR 22/86, CP_1
non avendo la stessa le autorizzazioni necessarie a prestare assistenza ai disabili gravi, quale era all'epoca il La struttura in questione Pt_3
andava perciò qualificata come residenza presso un privato domicilio.
Con la conseguenza che quello di doveva ritenersi l'ultimo CP_1
comune di residenza del prima del suo ricovero presso la Pt_3
Comunità Agape di Nicosia avvenuto, in forza del provvedimento del
Tribunale di Sorveglianza di Caltanisetta del marzo 2017.
7 La censura è infondata.
Appare fondata l'eccezione in rito del Comune di sul fatto che CP_1
la carenza della struttura “Santa MA GL NG” di dei CP_1
requisiti necessari per ricondurla a luogo di ricovero sia stata eccepita dall'odierna appellante solo in secondo grado, con l'inammissibilità che ne deriva ai sensi dell'art. 345 c.p.c., anche con riferimento alla documentazione prodotta in questa sede (all. 4 dell'indice del fascicolo di parte).
In ogni caso, questa Corte ritiene che anche quello presso la casa di accoglienza “Santa MA GL NG” di sia da considerarsi CP_1
quale ricovero a tutti gli effetti
L'art 6 comma 4 L. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) prevede espressamente: “...4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica….”.
D'altro canto, il comma 1 affida ai comuni la titolarità “delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali”, locuzione che designa una sfera d'azione più ampia di quella inerente la sola disabilità.
Pertanto, struttura residenziale ex art. 6 cit. non è necessariamente quella deputata ed autorizzata ad accogliere soggetti disabili, ma quella che destinata all'accoglienza di tutti i soggetti in difficoltà e bisognose di assistenza.
La casa accoglienza “Santa MA GL NG” di deve CP_1
pertanto considerarsi a tutti gli effetti una struttura residenziale a
8 carattere continuativo ai sensi dell'art. 6 della L. 328/2000, in quanto volta all'accoglienza, assistenza e a quanto altro necessario per il benessere dei suoi ospiti, prevalentemente persone in difficoltà.
Solo con il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, date le accertate e peculiari condizioni soggettive del si è reso Pt_3
necessario il ricovero presso una struttura specificamente destinata all'assistenza ai disabili.
Sussistendo, dunque, le condizioni per potersi parlare di ricovero già presso la casa di accoglienza “Santa MA GL NG” e dunque non potendosi qualificare come ultima residenza anteriore al ricovero quella che il aveva presso la detta struttura di , la Pt_3 CP_1
“residenza prima del ricovero” (cfr. art. 6 co. 4 cit.) resta quella che il aveva presso il Comune di CA, di dove proveniva prima Pt_3
del ricovero del 1° novembre 2015 alla casa di accoglienza S. MA GL NG (v. dichiarazione resa in tal senso dal responsabile di tale ultima struttura – doc. 7 fascicolo di primo grado della parte appellata).
L'appello pertanto va rigettato, come eventuali motivi sottesi assorbiti.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e, data la modesta complessità della causa, vengono liquidate come da dispositivo ai minimi tariffari
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.580/2021, pubblicata in data 14/09/2021, resa dal Tribunale di
Enna, appellata , in persona Parte_2
del suo legale rap.te pro tempore,
9 condanna la , in persona del Parte_2
suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 1.984,00 ( di cui
€ 567,00 per fase studio, € 461,00 per fase introduttiva ed € 956,00 per fase decisionale), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 20/6/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr.ssa MA Lucia Insinga Consigliere
Dr. Gaetano MA Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 101/2022 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 28/11/2024 e promossa in questo grado
DA
, in Parte_1
persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore
PI , elett.te dom.ta in Nicosia, Via Della Pace, 2, presso P.IVA_1
lo studio GL avv.ti Davide Raffa e Egle Potenza, che la rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
, in persona del Sindaco pro tempore, CF Controparte_1
, elettivamente domiciliato in , via Marche, 3, P.IVA_2 CP_1
presso lo studio dell'avv. Antonella Fontana, che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
1 giusta delibera in copia conforme all'originale della GC n. 58 del
09/05/2022 e copia conforme del Decreto Sindacale n. 17 dell'11/05/2022.
APPELLATO
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”...Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'appellata sentenza n. 580/2021, resa dal Tribunale di Enna in composizione monocratica e pubblicata il 14.09.2021: 1) Ritenere e dichiarare che i servizi di cui in premessa dell'atto di appello, prestati dall'attrice, odierna appellante, rientrano tra quelli previsti dalla specifica normativa di settore, sempre in premessa indicata, ed i cui oneri sono di competenza del Comune di ultima residenza del soggetto cui i servizi stessi sono prestati, e, quindi, nel caso di specie, del
Comune di . 2)Ritenere e dichiarare, altresì, conseguentemente, CP_1
che di tali servizi ebbe ad avvantaggiarsi il Controparte_1
medesimo, per le ragioni esplicitate nell'atto di appello, e, in sintesi, per la mancata retribuzione di servizi posti ex lege a suo carico.
3)Ritenere e dichiarare, infine, che la somma dovuta all'attrice per l'esecuzione dei lavori predetti è quella di €. 21.133,44, oltre IVA al
35%, o quella diversa somma che l'Ecc.ma Corte dovesse accertare dovuta. 4)Conseguentemente, condannare il Controparte_1
medesimo al pagamento della predetta somma, o di quella diversa che dovesse ritenere, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo.
Confermare la parte della sentenza in cui il Tribunale riconosce che l'attrice, odierna appellante, ha prestato i servizi di cui in premessa,
2 secondo le disposizioni dell'ordinanza n. 139/17, 2016 846 SIUS (resa il 24.02.2017 dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta) e ritiene esperibile l'azione ex art. 2041 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione convenuta, odierna appellata. Concedere vittoria di spese e compensi difensivi, di entrambi i gradi di giudizio. Solo in via meramente subordinata, e nella non temuta ipotesi di rigetto del presente appello, disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.....”.
Per parte appellata: “...precisa le conclusioni come da propria comparsa di costituzione e risposta in appello, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, e insiste in tutto quanto ivi chiesto e spiegato...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12.12.2017, notificato a mezzo P.E.C. in data
13.12.2017, la Parte_2
conveniva in giudizio il per ivi sentirlo condannare, Controparte_1
ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento GL oneri assistenziali in favore di , ricoverato presso la comunità Agape di Parte_3
Nicosia, per ordine del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, ritenendo il l'ente obbligato al pagamento di detti Controparte_1
oneri per effetto del disposto di cui all'art. 6 della legge n. 328/2000.
Deduceva parte attrice di non aver percepito alcun compenso a copertura dei servizi resi e dei costi sostenuti (compenso pari alla data del 30 novembre 2017, ad € 21.133,44, come risultante dalla sommatoria della quota fissa mensile di € 1.710,04 e della quota giornaliera di € 22,79 per ogni giorno, oltre IVA al 5%, come per legge); importi che gli sarebbero dovuti, pur non essendo esso in
3 grado di invocare la protezione di adeguati meccanismi contrattuali, in virtù dell'art. 2041 c.c., emergendo l'oggettivo arricchimento dell'ente pubblico convenuto, “in re ipsa, dal mancato sostenimento GL oneri, da parte dell'ente medesimo, per un servizio che…la legge pone esplicitamente a carico di detto ente”.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via Controparte_1
preliminare e principale, doversi escludere detto ente obbligato al pagamento GL oneri dovuti alla Cooperativa attrice per i servizi resi al signor , presso la Comunità Agape di Nicosia, Parte_3
considerato che ex art. 6, comma 4, L.R. 22/86, il Comune tenuto ad assumere gli obblighi connessi all'integrazione economica del soggetto che debba essere ricoverato presso una struttura residenziale
è quello nel quale i predetti soggetti “hanno la residenza prima del ricovero”, e quindi non già il bensì il di Controparte_1 CP_1
CA (PA); peraltro, continua il Comune di , nessuna CP_1
decisione dell'ASP di competenza sarebbe intervenuta al riguardo, né alcuna convenzione sarebbe stata stipulata tra il Comune convenuto e la comunità alloggio, come previsto invece dalla normativa di riferimento di cui agli artt. 16 e 20 della L.R. 22/86. In ogni caso, controparte non avrebbe fornito i criteri di calcolo della somma richiesta, né avrebbe indicato il contratto dal quale evincere detti criteri, omettendo peraltro di considerare che la metà GL importi richiesti sarebbero, comunque, da considerare a carico dell'ASP competente per territorio. Per di più continuava il Controparte_1
mancherebbero nella fattispecie, anche i presupposti per esercitare l'azione di cui all'art. 2041 c.c. nei confronti del da parte CP_1
dell'odierna attrice.
4 Con sentenza n.580/2021, pubblicata in data 14/09/2021, resa in pari data, il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando nel giudizio
1755/2017 RG, rigettava la domanda proposta dalla
[...]
nei confronti del Parte_2 Controparte_1
condannando la al pagamento delle spese di lite che Parte_2
liquidava in € 2.738,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge .
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza la Parte_2
in persona del suo presidente, proponeva appello,
[...]
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello, in riforma dell'appellata sentenza n. 580/2021, resa dal
Tribunale di Enna in composizione monocratica e pubblicata il
14.09.2021: 1)Ritenere e dichiarare che i servizi di cui in premessa, prestati dall'attrice, odierna appellante, rientrano tra quelli previsti dalla specifica normativa di settore, sempre in premessa indicata, ed i cui oneri sono di competenza del di ultima residenza del CP_1
soggetto cui i servizi stessi sono prestati, e, quindi, nel caso di specie, del 2)Ritenere e dichiarare, altresì, Controparte_1
conseguentemente, che di tali servizi ebbe ad avvantaggiarsi il di medesimo, per le ragioni esplicitate in premessa, e, CP_1 CP_1
in sintesi, per la mancata retribuzione di servizi posti ex lege a suo carico. 3)Ritenere e dichiarare, infine, che la somma dovuta all'attrice per l'esecuzione dei lavori di cui in premessa è quella di €. 21.133,44, oltre IVA al 5%, o quella diversa somma che l'Ecc.ma Corte dovesse accertare dovuta. 4)Conseguentemente, condannare il CP_1
medesimo al pagamento della predetta somma, o di quella
[...]
diversa che dovesse ritenere, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo.
5 Confermare la parte della sentenza in cui il Tribunale riconosce che l'attrice, odierna appellante, ha prestato i servizi di cui in premessa, secondo le disposizioni dell'ordinanza n. 139/17, 2016 846 SIUS (resa il 24.02.2017 dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta e ritiene esperibile l'azione ex art. 2041 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione convenuta, odierna appellata. Concedere vittoria di spese e compensi difensivi, di entrambi i gradi di giudizio. Solo in via meramente subordinata, e nella non temuta ipotesi di rigetto del presente appello, disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado. ....”.
Si costituiva in giudizio il chiedendo nelle Controparte_1
conclusioni dell'atto “….in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c. l'eccezione formulata da parte appellante circa la differenza tra la struttura “Santa MA Degli
NG” di e “Agape” di Nicosia ai fini dell'individuazione del CP_1
ricovero del sig. utile per la determinazione dell'ultima Pt_3
residenza, tutto come in narrativa, in quanto eccezione nuova e non proponibile in appello, e, per l'effetto, dichiarare inammissibile, in quanto prova nuova, l'allegato prodotto dall'appellante di cui si chiede l'espunzione dagli atti di causa;
-in via principale e nel merito rigettare, respingere o con qualsiasi diversa formula disattendere l'interposto appello, siccome totalmente infondato in fatto e in diritto, confermando in toto l'impugnata sentenza;
-in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello: a)dichiarare, ugualmente, il non obbligato al pagamento della Controparte_1
somma richiesta per mancata produzione dell'odierna appellante della documentazione idonea a giustificare il credito vantato e, pertanto, la
6 correttezza del calcolo, nonché per tutte le motivazioni di cui in narrativa e per quelle già esposte nei nostri scritti difensivi di primo grado, con conseguente, esclusione della condanna al pagamento di quanto richiesto dall'appellante; b)accogliere le conclusioni così come formulate nella nostra comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado da intendersi qui integralmente riportate e per comodità espositiva trascritte nel superiore fatto di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e compensi anche per questo grado del giudizio...” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza laddove ritiene che il Comune di ultima residenza del sig. non Pt_3
può essere il Comune di , luogo di ricovero, bensì quello in cui CP_1
lo stesso ha precedentemente abitato (CA). Secondo
l'appellante, per ammissione delle parti il risulterebbe Parte_3
residente nel Comune di a partire dal 15/03/2016 , in Via CP_1
Umberto I, n. 236 presso la casa di accoglienza denominata “Santa
MA GL NG”. Tale struttura, a dire dell'appellante, non può essere considerata, a differenza di quanto sostiene il Comune di
, comunità di ricovero ex L. 328/2000 e artt 16 e 20 LR 22/86, CP_1
non avendo la stessa le autorizzazioni necessarie a prestare assistenza ai disabili gravi, quale era all'epoca il La struttura in questione Pt_3
andava perciò qualificata come residenza presso un privato domicilio.
Con la conseguenza che quello di doveva ritenersi l'ultimo CP_1
comune di residenza del prima del suo ricovero presso la Pt_3
Comunità Agape di Nicosia avvenuto, in forza del provvedimento del
Tribunale di Sorveglianza di Caltanisetta del marzo 2017.
7 La censura è infondata.
Appare fondata l'eccezione in rito del Comune di sul fatto che CP_1
la carenza della struttura “Santa MA GL NG” di dei CP_1
requisiti necessari per ricondurla a luogo di ricovero sia stata eccepita dall'odierna appellante solo in secondo grado, con l'inammissibilità che ne deriva ai sensi dell'art. 345 c.p.c., anche con riferimento alla documentazione prodotta in questa sede (all. 4 dell'indice del fascicolo di parte).
In ogni caso, questa Corte ritiene che anche quello presso la casa di accoglienza “Santa MA GL NG” di sia da considerarsi CP_1
quale ricovero a tutti gli effetti
L'art 6 comma 4 L. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) prevede espressamente: “...4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica….”.
D'altro canto, il comma 1 affida ai comuni la titolarità “delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali”, locuzione che designa una sfera d'azione più ampia di quella inerente la sola disabilità.
Pertanto, struttura residenziale ex art. 6 cit. non è necessariamente quella deputata ed autorizzata ad accogliere soggetti disabili, ma quella che destinata all'accoglienza di tutti i soggetti in difficoltà e bisognose di assistenza.
La casa accoglienza “Santa MA GL NG” di deve CP_1
pertanto considerarsi a tutti gli effetti una struttura residenziale a
8 carattere continuativo ai sensi dell'art. 6 della L. 328/2000, in quanto volta all'accoglienza, assistenza e a quanto altro necessario per il benessere dei suoi ospiti, prevalentemente persone in difficoltà.
Solo con il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, date le accertate e peculiari condizioni soggettive del si è reso Pt_3
necessario il ricovero presso una struttura specificamente destinata all'assistenza ai disabili.
Sussistendo, dunque, le condizioni per potersi parlare di ricovero già presso la casa di accoglienza “Santa MA GL NG” e dunque non potendosi qualificare come ultima residenza anteriore al ricovero quella che il aveva presso la detta struttura di , la Pt_3 CP_1
“residenza prima del ricovero” (cfr. art. 6 co. 4 cit.) resta quella che il aveva presso il Comune di CA, di dove proveniva prima Pt_3
del ricovero del 1° novembre 2015 alla casa di accoglienza S. MA GL NG (v. dichiarazione resa in tal senso dal responsabile di tale ultima struttura – doc. 7 fascicolo di primo grado della parte appellata).
L'appello pertanto va rigettato, come eventuali motivi sottesi assorbiti.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e, data la modesta complessità della causa, vengono liquidate come da dispositivo ai minimi tariffari
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.580/2021, pubblicata in data 14/09/2021, resa dal Tribunale di
Enna, appellata , in persona Parte_2
del suo legale rap.te pro tempore,
9 condanna la , in persona del Parte_2
suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 1.984,00 ( di cui
€ 567,00 per fase studio, € 461,00 per fase introduttiva ed € 956,00 per fase decisionale), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 20/6/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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