CA
Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/01/2024, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 523/2016 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 29/06/2023 e promossa in questo grado
DA
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore elettivamente dom.ta in Enna Piazza Kennedy, 4, presso lo studio dell'avv. Edoardo Bonasera, che lo rappresentata e difende giusta procura a margine del ricorso per opposizione di terzo.
1 APPELLANTE
CONTRO
, in persona del suo amministratore e legale rappresentante CP_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Enna Viale delle Provincia, 86 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gioia e rappresentata e difesa dall'avv.
Stefania Santilli, giusta procura speciale in atti
APPELLATA
E CONTRO
L in persona del Controparte_2
suo amministratore e legale rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”… Il fallimento è stato dichiarato chiuso dal
Tribunale di Enna con decreto del 07.10.2021 che si allega e pertanto si precisano le conclusioni come da precedente verbale e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione....”.
Per parte appellata : “...in via principale e nel merito: Respingere CP_1
tutte le domande ex adverso formulate dall'attrice Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza di Primo Grado n. 451/2016 emessa dal Tribunale di Enna.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della
2 presente fase di giudizio oltre 15% L. Prof. iva e cpa come per legge ….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione ex art 619 cpc, avverso Parte_1
l'esecuzione mobiliare intrapresa dalla in danno del debitore CP_1
(titolare dell'impresa individuale Controparte_2 Controparte_2
), in particolare avverso il pignoramento mobiliare eseguito il 18
[...]
aprile 2008 presso la predetta azienda sul trattore John Deere, mod 6400, matr. 125138, erroneamente indicato dal procuratore dell'opponente come mod. 2250 4WD, matr. 772373. La deduceva Parte_1
che il predetto trattore era di sua proprietà in quanto acquistato da parte della prima che la stessa mutasse denominazione Controparte_3
sociale in e poi in dalla venditrice CP_4 Parte_1 [...]
giusta fattura 29 del 06.06.1994 e relativo Organizzazione_1
documento di trasporto del 31.05.1994.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto delle domande CP_1
avversarie e la dichiarazione di validità del pignoramento, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art 96 cpc per lite temeraria.
Il debitore esecutato rimaneva contumace.
Con sentenza n. 451/2016 del 13/09/2016, pubblicata in data 14.09.2016, il Tribunale di Enna, rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
avverso la procedura mobiliare RG . n.161/2008, condannando
[...] Org_2
parte opponente al rimborso in favore della delle spese di lite che CP_1
liquidava in complessivi € 4.355,00 oltre rimborso forfettario, spese generali, iva e cpa come per legge.
3 §§§§§§
propone appello, chiedendo nelle conclusioni Parte_1
dell'atto: “…riformare e/o annullare la sentenza impugnata e per l'effetto previo riconoscimento della proprietà del trattore John Deer 2250 4 WD matr. 772373 in capo alla odierna opponente, dichiarare illegittimo il pignoramento eseguito in data 18.04.2008, su richiesta della , CP_1
contro l' , avente ad oggetto il medesimo Controparte_2
trattore con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio….”.
Costituitasi, la , chiede “…in via principale e nel merito: Respingere CP_1
tutte le domande adverso formulate dall'attrice in Parte_1
quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza di Primo Grado n. 451/2016 emessa dal Tribunale di Enna. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase di giudizio oltre 15% L. Prof. iva e cpa come per legge. ….”.
E' rimasta contumace la . Controparte_2
La causa è stata trattenuta in decisione il 29 giugno 2023, previa sostituzione dell'udienza prevista a tale data con note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza per avere il primo giudice erroneamente ritenuto la fattura di acquisto del trattore carente dei requisiti richiesti, in particolare perché priva di data certa anteriore al
4 pignoramento e perché non sottoscritta dal venditore né accettata dall'acquirente.
Sulla data certa, l'appellante sostiene che il Giudice ha errato nel ritenere che la fattura e la relativa bolla accompagnatoria configurino scritture private semplici e quindi come tali sprovviste di data certa, la quale, invece si sarebbe potuta individuare nella vidimazione notarile del libro giornale, antecedente alla messa in uso del libro giornale medesimo.
Inoltre, il libro giornale, ove si trova anche la fattura di acquisto del trattore, pur essendo vidimato prima del suo uso, come previsto dalla disciplina pre-riforma, è comunque una scrittura contabile numerata progressivamente in ogni sua pagina e bollata su ogni foglio dal Notaio
da Palermo, che ha dichiarato nell'ultima pagina del libro Persona_1
che lo stesso si compone di n. 500 pagine. Altra circostanza che, secondo l'appellante, deporrebbe per una data certa anteriore al pignoramento della fattura n. 29/94, sarebbe quella relativa al cambiamento di denominazione della destinataria della fattura in Controparte_3
esame, in avvenuto in data 15.05.1995, e da ultimo il CP_4
cambiamento societario in in data 15.10.2003, Parte_1
considerato altresì che tutte e tre le denominazioni fanno capo alla medesima partita iva. La dimostrazione del diritto di proprietà del trattore si ricaverebbe, a dire dell'appellante, anche dalla perfetta identità del bene descritto in sede di verbale di pignoramento, con quello indicato in fattura, la quale risulta essere stata regolarmente annotata nel registro vidimato. Pertanto, a dire dell'appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto, in base alla fattura e alla relativa bolla di accompagnamento, dichiarare la proprietà del trattore John Deer 2250 4DW matr. 772373, in
5 capo all'appellante odierna, con conseguente dichiarazione di illegittimità del pignoramento eseguito il 18.04.2008.
L'appellante sostiene errata la valutazione del primo Giudice anche con riguardo alla sottoscrizione del venditore, non tenendo conto che nel caso di specie la fattura prodotta non è una fattura accompagnatoria, ma una fattura differita, collegata ad un documento di trasporto;
per cui sarebbe logico che la sottoscrizione dell'alienante fosse inserita nel documento di trasporto, il quale integra e completa la fattura medesima.
Sulla esistenza dell'accettazione dell'acquirente, deduce l'appellante che il solo fatto che l'acquirente stesso abbia annotato la fattura nel relativo registro al n. 89, richiamato anche nel libro giornale, rivela la sua accettazione della consegna del bene, non dovendo la accettazione avvenire per forza con atto scritto formale, e ben potendo invece desumersi la stessa da una serie di circostanze idonee a conferire certezza alla sua verificazione.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che ai sensi dell'art. 621 c.p.c. il debitore ha l'onere di provare documentalmente, essendo esclusa la prova per testimoni, di avere acquistato la proprietà dei beni esecutati in data anteriore al pignoramento.
Tale prova può derivare anche dalle fatture relative all'acquisto dei beni, purché siano rigorosamente conformi a quanto statuito dagli artt. 2702 e
2704 c.c., e cioè che le fatture risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall'acquirente ed abbiano una data certa ed anteriore al pignoramento.
6 La fattura n. 29 del 06.06.1994, e la relativa bolla di accompagnamento n.
49 del 31.05.1994, come da condivisibili osservazioni del Tribunale, non sono altro che scritture private semplici, non conformi all'indicato parametro normativo. La data certa, per l'appellante, risulterebbe individuata nella vidimazione notarile del libro giornale, ma trattasi di argomentazione pregio perché la vidimazione notarile, come del resto cennato anche dalla stessa parte appellante, è antecedente alla messa in uso del libro giornale medesimo, dal momento che il notaio vidima il registro, numera le pagine, pone il timbro ed appone alla fine del registro la indicazione che il registro si compone di un dato numero totale di pagine, prima ancora che lo stesso venga utilizzato. Vi è dunque certezza della data di vidimazione del registro, ma non della data, successiva, di emissione ed annotazione della fattura.
In forza di ciò, è automaticamente privo di fondamento anche l'argomento di parte appellante secondo cui la data certa, anteriore al pignoramento, sarebbe stata facilmente riscontrabile dalla intestazione della fattura alla oggi , il cui cambiamento di Controparte_3 Parte_1
denominazione in avvenne in data 15.05.1995 e poi in data CP_4
15.10.2003 in Essendo priva di data certa la fattura n. Parte_1
29/1994, nulla può escludere che essa sia stata redatta in epoca successiva al pignoramento con l'inserimento di pregressi dati identificativi dell'acquirente proprio al fine di creare l'apparenza di anteriorità oggi invocata.
Peraltro, si osserva che la bolla di accompagnamento n. 49 del 31.05.1994 non reca nemmeno la sottoscrizione dell'acquirente per consegna del
7 bene ed accettazione dello stesso, lacuna che è ulteriore elemento a confutazione delle tesi dell'appellante.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Decidente di prime cure ha omesso ogni valutazione delle prove fornite, relative all'affidamento del bene al debitore, trattandosi nel caso di specie a dire dell'appellante di deposito gratuito ex art 1766 cc e
1767 cc. Infatti a parte tutto, nessuna contestazione per l'appellante, è mai stata effettuata in seno alla comparsa di risposta circa la assenza di una specifica posizione sul titolo allegato dall'appellante a fondamento della prova dell'affidamento del bene pignorato al debitore a titolo diverso dalla proprietà, essendo in tal modo provata la ragione del deposito gratuito.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che detto motivo risulta essere assorbito dal primo.
Infatti qualunque mezzo di prova tendente ad acclarare la esistenza di un deposito del bene a titolo gratuito ex art 1766 e 1767 cc, è subordinata comunque alla prova della proprietà del bene medesimo in capo all'appellante. Prova che, per quanto sopra esposto, l'appellante non ha fornito. Gli stessi testi escussi alla udienza del 04.06.2014 CP_5
e ), nulla riferiscono in merito all'eventuale
[...] Testimone_1
esistenza di un contratto di deposito gratuito del trattore, limitandosi a riferire, soprattutto la , che il trattore si trovava nel domicilio del CP_5
debitore esecutato solo momentaneamente. Pertanto. per come cennato, mancando la prova della proprietà del bene, qualunque altra prova tendente a dimostrare il titolo del possesso da parte del debitore esecutato a nulla rileva.
8 Alla luce di quanto esposto, l'impugnazione proposta da Parte_1
contro e , recante n. RG 523/2016,
[...] CP_1 Controparte_2
va rigettata.
Le spese, considerata la natura della causa e la vicenda vengono poste a carico della ed in favore della per come Parte_1 CP_1
liquidate in dispositivo ai minimi tariffari. Mentre vengono compensate tra la ed il debitore esecutato. Controparte_6
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del
Tribunale di Enna n.451/2016, pubblicata il 14.09.2016, appellata dalla
Parte_1
-Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di lite del grado che liquida in complessivi € 1.984,00 (di cui €
567,00 per fase studio, € 461,00 per fase introduttiva ed € 956,00 per fase decisionale) oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute.
-Compensa le spese del grado tra la società e Parte_1 [...]
. CP_2
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto
9 a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 30.11.2023.
Il Giudice Ausiliario di C.A. Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 523/2016 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 29/06/2023 e promossa in questo grado
DA
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore elettivamente dom.ta in Enna Piazza Kennedy, 4, presso lo studio dell'avv. Edoardo Bonasera, che lo rappresentata e difende giusta procura a margine del ricorso per opposizione di terzo.
1 APPELLANTE
CONTRO
, in persona del suo amministratore e legale rappresentante CP_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Enna Viale delle Provincia, 86 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gioia e rappresentata e difesa dall'avv.
Stefania Santilli, giusta procura speciale in atti
APPELLATA
E CONTRO
L in persona del Controparte_2
suo amministratore e legale rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”… Il fallimento è stato dichiarato chiuso dal
Tribunale di Enna con decreto del 07.10.2021 che si allega e pertanto si precisano le conclusioni come da precedente verbale e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione....”.
Per parte appellata : “...in via principale e nel merito: Respingere CP_1
tutte le domande ex adverso formulate dall'attrice Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza di Primo Grado n. 451/2016 emessa dal Tribunale di Enna.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della
2 presente fase di giudizio oltre 15% L. Prof. iva e cpa come per legge ….”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione ex art 619 cpc, avverso Parte_1
l'esecuzione mobiliare intrapresa dalla in danno del debitore CP_1
(titolare dell'impresa individuale Controparte_2 Controparte_2
), in particolare avverso il pignoramento mobiliare eseguito il 18
[...]
aprile 2008 presso la predetta azienda sul trattore John Deere, mod 6400, matr. 125138, erroneamente indicato dal procuratore dell'opponente come mod. 2250 4WD, matr. 772373. La deduceva Parte_1
che il predetto trattore era di sua proprietà in quanto acquistato da parte della prima che la stessa mutasse denominazione Controparte_3
sociale in e poi in dalla venditrice CP_4 Parte_1 [...]
giusta fattura 29 del 06.06.1994 e relativo Organizzazione_1
documento di trasporto del 31.05.1994.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto delle domande CP_1
avversarie e la dichiarazione di validità del pignoramento, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art 96 cpc per lite temeraria.
Il debitore esecutato rimaneva contumace.
Con sentenza n. 451/2016 del 13/09/2016, pubblicata in data 14.09.2016, il Tribunale di Enna, rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
avverso la procedura mobiliare RG . n.161/2008, condannando
[...] Org_2
parte opponente al rimborso in favore della delle spese di lite che CP_1
liquidava in complessivi € 4.355,00 oltre rimborso forfettario, spese generali, iva e cpa come per legge.
3 §§§§§§
propone appello, chiedendo nelle conclusioni Parte_1
dell'atto: “…riformare e/o annullare la sentenza impugnata e per l'effetto previo riconoscimento della proprietà del trattore John Deer 2250 4 WD matr. 772373 in capo alla odierna opponente, dichiarare illegittimo il pignoramento eseguito in data 18.04.2008, su richiesta della , CP_1
contro l' , avente ad oggetto il medesimo Controparte_2
trattore con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio….”.
Costituitasi, la , chiede “…in via principale e nel merito: Respingere CP_1
tutte le domande adverso formulate dall'attrice in Parte_1
quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza di Primo Grado n. 451/2016 emessa dal Tribunale di Enna. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente fase di giudizio oltre 15% L. Prof. iva e cpa come per legge. ….”.
E' rimasta contumace la . Controparte_2
La causa è stata trattenuta in decisione il 29 giugno 2023, previa sostituzione dell'udienza prevista a tale data con note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza per avere il primo giudice erroneamente ritenuto la fattura di acquisto del trattore carente dei requisiti richiesti, in particolare perché priva di data certa anteriore al
4 pignoramento e perché non sottoscritta dal venditore né accettata dall'acquirente.
Sulla data certa, l'appellante sostiene che il Giudice ha errato nel ritenere che la fattura e la relativa bolla accompagnatoria configurino scritture private semplici e quindi come tali sprovviste di data certa, la quale, invece si sarebbe potuta individuare nella vidimazione notarile del libro giornale, antecedente alla messa in uso del libro giornale medesimo.
Inoltre, il libro giornale, ove si trova anche la fattura di acquisto del trattore, pur essendo vidimato prima del suo uso, come previsto dalla disciplina pre-riforma, è comunque una scrittura contabile numerata progressivamente in ogni sua pagina e bollata su ogni foglio dal Notaio
da Palermo, che ha dichiarato nell'ultima pagina del libro Persona_1
che lo stesso si compone di n. 500 pagine. Altra circostanza che, secondo l'appellante, deporrebbe per una data certa anteriore al pignoramento della fattura n. 29/94, sarebbe quella relativa al cambiamento di denominazione della destinataria della fattura in Controparte_3
esame, in avvenuto in data 15.05.1995, e da ultimo il CP_4
cambiamento societario in in data 15.10.2003, Parte_1
considerato altresì che tutte e tre le denominazioni fanno capo alla medesima partita iva. La dimostrazione del diritto di proprietà del trattore si ricaverebbe, a dire dell'appellante, anche dalla perfetta identità del bene descritto in sede di verbale di pignoramento, con quello indicato in fattura, la quale risulta essere stata regolarmente annotata nel registro vidimato. Pertanto, a dire dell'appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto, in base alla fattura e alla relativa bolla di accompagnamento, dichiarare la proprietà del trattore John Deer 2250 4DW matr. 772373, in
5 capo all'appellante odierna, con conseguente dichiarazione di illegittimità del pignoramento eseguito il 18.04.2008.
L'appellante sostiene errata la valutazione del primo Giudice anche con riguardo alla sottoscrizione del venditore, non tenendo conto che nel caso di specie la fattura prodotta non è una fattura accompagnatoria, ma una fattura differita, collegata ad un documento di trasporto;
per cui sarebbe logico che la sottoscrizione dell'alienante fosse inserita nel documento di trasporto, il quale integra e completa la fattura medesima.
Sulla esistenza dell'accettazione dell'acquirente, deduce l'appellante che il solo fatto che l'acquirente stesso abbia annotato la fattura nel relativo registro al n. 89, richiamato anche nel libro giornale, rivela la sua accettazione della consegna del bene, non dovendo la accettazione avvenire per forza con atto scritto formale, e ben potendo invece desumersi la stessa da una serie di circostanze idonee a conferire certezza alla sua verificazione.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che ai sensi dell'art. 621 c.p.c. il debitore ha l'onere di provare documentalmente, essendo esclusa la prova per testimoni, di avere acquistato la proprietà dei beni esecutati in data anteriore al pignoramento.
Tale prova può derivare anche dalle fatture relative all'acquisto dei beni, purché siano rigorosamente conformi a quanto statuito dagli artt. 2702 e
2704 c.c., e cioè che le fatture risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall'acquirente ed abbiano una data certa ed anteriore al pignoramento.
6 La fattura n. 29 del 06.06.1994, e la relativa bolla di accompagnamento n.
49 del 31.05.1994, come da condivisibili osservazioni del Tribunale, non sono altro che scritture private semplici, non conformi all'indicato parametro normativo. La data certa, per l'appellante, risulterebbe individuata nella vidimazione notarile del libro giornale, ma trattasi di argomentazione pregio perché la vidimazione notarile, come del resto cennato anche dalla stessa parte appellante, è antecedente alla messa in uso del libro giornale medesimo, dal momento che il notaio vidima il registro, numera le pagine, pone il timbro ed appone alla fine del registro la indicazione che il registro si compone di un dato numero totale di pagine, prima ancora che lo stesso venga utilizzato. Vi è dunque certezza della data di vidimazione del registro, ma non della data, successiva, di emissione ed annotazione della fattura.
In forza di ciò, è automaticamente privo di fondamento anche l'argomento di parte appellante secondo cui la data certa, anteriore al pignoramento, sarebbe stata facilmente riscontrabile dalla intestazione della fattura alla oggi , il cui cambiamento di Controparte_3 Parte_1
denominazione in avvenne in data 15.05.1995 e poi in data CP_4
15.10.2003 in Essendo priva di data certa la fattura n. Parte_1
29/1994, nulla può escludere che essa sia stata redatta in epoca successiva al pignoramento con l'inserimento di pregressi dati identificativi dell'acquirente proprio al fine di creare l'apparenza di anteriorità oggi invocata.
Peraltro, si osserva che la bolla di accompagnamento n. 49 del 31.05.1994 non reca nemmeno la sottoscrizione dell'acquirente per consegna del
7 bene ed accettazione dello stesso, lacuna che è ulteriore elemento a confutazione delle tesi dell'appellante.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Decidente di prime cure ha omesso ogni valutazione delle prove fornite, relative all'affidamento del bene al debitore, trattandosi nel caso di specie a dire dell'appellante di deposito gratuito ex art 1766 cc e
1767 cc. Infatti a parte tutto, nessuna contestazione per l'appellante, è mai stata effettuata in seno alla comparsa di risposta circa la assenza di una specifica posizione sul titolo allegato dall'appellante a fondamento della prova dell'affidamento del bene pignorato al debitore a titolo diverso dalla proprietà, essendo in tal modo provata la ragione del deposito gratuito.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che detto motivo risulta essere assorbito dal primo.
Infatti qualunque mezzo di prova tendente ad acclarare la esistenza di un deposito del bene a titolo gratuito ex art 1766 e 1767 cc, è subordinata comunque alla prova della proprietà del bene medesimo in capo all'appellante. Prova che, per quanto sopra esposto, l'appellante non ha fornito. Gli stessi testi escussi alla udienza del 04.06.2014 CP_5
e ), nulla riferiscono in merito all'eventuale
[...] Testimone_1
esistenza di un contratto di deposito gratuito del trattore, limitandosi a riferire, soprattutto la , che il trattore si trovava nel domicilio del CP_5
debitore esecutato solo momentaneamente. Pertanto. per come cennato, mancando la prova della proprietà del bene, qualunque altra prova tendente a dimostrare il titolo del possesso da parte del debitore esecutato a nulla rileva.
8 Alla luce di quanto esposto, l'impugnazione proposta da Parte_1
contro e , recante n. RG 523/2016,
[...] CP_1 Controparte_2
va rigettata.
Le spese, considerata la natura della causa e la vicenda vengono poste a carico della ed in favore della per come Parte_1 CP_1
liquidate in dispositivo ai minimi tariffari. Mentre vengono compensate tra la ed il debitore esecutato. Controparte_6
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del
Tribunale di Enna n.451/2016, pubblicata il 14.09.2016, appellata dalla
Parte_1
-Condanna la al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di lite del grado che liquida in complessivi € 1.984,00 (di cui €
567,00 per fase studio, € 461,00 per fase introduttiva ed € 956,00 per fase decisionale) oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute.
-Compensa le spese del grado tra la società e Parte_1 [...]
. CP_2
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto
9 a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 30.11.2023.
Il Giudice Ausiliario di C.A. Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
10