Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2014, n. 25444
CASS
Sentenza 23 maggio 2014

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Non è nullo il provvedimento con cui il tribunale, composto da soli due magistrati, dispone il rinvio dell'udienza, in quanto il difetto nella composizione numerica (o qualitativa) del collegio determina la nullità assoluta solo degli atti - compiuti dal giudice nella suddetta condizione - espressivi del magistero giurisdizionale, come quelli istruttori e decisori, e non anche di quelli relativi al compimento di attività ordinatorie.

Il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo n. 3), cod. proc. pen., anche nel caso in cui l'accoglimento della richiesta di rinvio non sia imposto da una particolare disposizione di legge, (Fattispecie di rinvio del processo disposto in adesione alla richiesta formulata dai difensori in ragione della prospettata esigenza di attendere l'esito delle trattative intraprese dall'imputato con la curatela fallimentare al fine di giungere ad un accordo transattivo con questa).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2014, n. 25444
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25444
Data del deposito : 23 maggio 2014

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