Sentenza 23 maggio 2014
Massime • 2
Non è nullo il provvedimento con cui il tribunale, composto da soli due magistrati, dispone il rinvio dell'udienza, in quanto il difetto nella composizione numerica (o qualitativa) del collegio determina la nullità assoluta solo degli atti - compiuti dal giudice nella suddetta condizione - espressivi del magistero giurisdizionale, come quelli istruttori e decisori, e non anche di quelli relativi al compimento di attività ordinatorie.
Il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo n. 3), cod. proc. pen., anche nel caso in cui l'accoglimento della richiesta di rinvio non sia imposto da una particolare disposizione di legge, (Fattispecie di rinvio del processo disposto in adesione alla richiesta formulata dai difensori in ragione della prospettata esigenza di attendere l'esito delle trattative intraprese dall'imputato con la curatela fallimentare al fine di giungere ad un accordo transattivo con questa).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2014, n. 25444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25444 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 23/05/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1584
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 25272/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG GI, nato a [...], il [...];
BO AN, nato a [...], il [...];
AL EO, nato a [...], il [...];
MO ID, nato a [...], il [...];
RT NO, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 17/12/2012 della Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati gli avv.ti Krogh Massimo, Milan Maurizio e Filiacci Maurizio, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 dicembre 2012 la Corte d'appello di Venezia confermava, per quanto qui di interesse, la condanna di IG GI, BO AN, AL EO, MO ID e RT NO per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale loro rispettivamente contestati e commessi nella gestione della AN OM s.r.l. dichiarata fallita il 13 settembre 2000. In parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte distrettuale escludeva invece l'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1, riconosciuta precedentemente a carico dello BO e del
AL e dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di quest'ultimo per l'ulteriore reato contestatogli di falso in atto pubblico, provvedendo conseguente a rideterminare le pene irrogate ai menzionati imputati. La vicenda riguarda due serie di condotte distrattive poste in essere, rispettivamente, sui beni immobili e sulle aziende della fallita, che nella prospettiva accusatoria accolta dai giudici del merito sarebbero stati alienati senza corrispettivo, i primi, dal AL, dallo BO e da LI LA (non ricorrente) e le seconde dallo HI in concorso con il MO e il RT.
2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati sunnominati.
2.1 Il ricorso presentato a firma congiunta dallo HI e dall'avv. Filiacci propone cinque motivi.
2.1.1 Con il primo viene eccepita la nullità conseguente all'omessa citazione dell'imputato per il giudizio d'appello discendente dall'incertezza assoluta sulla data di comparizione, rilevandosi in proposito come, dopo aver dichiarato la nullità della notifica dell'originario decreto di citazione, la Corte distrettuale avesse disposto che lo stesso venisse nuovamente notificato in carcere allo HI congiuntamente al verbale d'udienza. Quest'ultimo però non conteneva l'indicazione della data a cui era stato disposto il rinvio del processo, presente invece in separata ordinanza mai giunta a mani dell'imputato, ne' tale data poteva essere eventualmente ricavata dal medesimo dall'ordine di traduzione per la nuova udienza in quanto mai emesso per l'udienza del 25 giugno 2012 a cui era stato disposto il rinvio. Il ricorrente rileva inoltre, con il secondo motivo, come l'eccepita nullità non potrebbe ritenersi sanata dalle successive notifiche all'imputato dei rinvii che la citata udienza del 25 giugno ha subito per impedimento dei difensori, in quanto con le stesse non sarebbe stato contestualmente notificato anche alcun atto contenente la formale contestazione del reato ascritto in violazione dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c).
2.2.2 Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 603 c.p.p. in relazione alla denegata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ad oggetto l'acquisizione di prova documentale sopravvenuta al giudizio di primo grado costituita dalle sentenze civili pronunziate in favore della curatela fallimentare a seguito delle rivendiche esperite dalla medesima sui beni distratti, evidenziando in proposito la decisività delle medesime e l'illegittimità dei motivi frapposti dalla Corte distrettuale per respingere la produzione difensiva, ritenuta tardiva ed inammissibile.
2.2.3 Con il quarto motivo viene dedotta l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del dolo di bancarotta in capo all'imputato, nonostante questi abbia invece agito perseguendo l'esclusivo fine di consentire la reintegrazione del patrimonio sociale leso dalle azioni fraudolente del AL e dei suoi sodali, profilo sul quale la Corte distrettuale avrebbe motivato sulla base di premesse fattuali erronee o illogiche. Con il quinto motivo vengono infine eccepite l'erronea qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta anziché semplice e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella prevista dalla L. Fall., art. 219, u.c.. 2.2 Il ricorso del AL articola tre motivi.
2.2.1 Con il primo viene eccepita la nullità della sentenza di primo grado derivata dall'irregolare composizione del collegio giudicante alle udienze dell'8 novembre 2007 e dell'8 aprile 2010 e correlati vizi di motivazione della pronunzia impugnata in ordine al rigetto della medesima eccezione già proposta con i motivi aggiunti d'appello. In proposito il ricorrente osserva come nelle menzionate udienze il Tribunale, seppure al limitato fine di disporre il rinvio delle medesime per l'impedimento di un membro del collegio, abbia deliberato con due soli componenti in violazione del R.D. n. 12 del 1941, art. 48, violazione integrante la nullità assoluta prevista dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 179 c.p.p., comma 1. Atteso il carattere formale di tale violazione sarebbe dunque irrilevante il tipo di attività processuale svolta nelle citate occasioni dal collegio, al quale invece si è richiamata la Corte distrettuale per rigettare l'eccezione.
2.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'errata applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto attribuito all'imputato ai sensi della L. Fall., art. 216, anziché ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 1), come prospettato con i motivi d'appello. Ed analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo in merito alla stessa rilevanza penale del fatto medesimo, atteso che della AN OM s.r.l. non potrebbe oggi essere dichiarato il fallimento ai sensi delle modifiche apportate alla L. Fall., art. 1, dal D.Lgs. n. 5 del 2006, trattandosi di società rimasta sostanzialmente inattiva e che non ha mai generato utili. In tal senso si sostiene dunque che la disposizione citata sia norma extrapenale integrante il precetto della L. Fall., art. 216, e che pertanto le modifiche che l'hanno interessata rileverebbero ai fini della configurabilità del reato in forza del principio di retroattività della legge più favorevole di cui all'art. 2 c.p.. 2.3 Il ricorso proposto personalmente dal MO con unico motivo deduce l'errata applicazione della legge penale e correlato difetto di motivazione della sentenza impugnata in merito alla ritenuta sussistenza in capo all'imputato del dolo proprio del concorrente extraneus nel reato di bancarotta.
2.4 Il ricorso proposto dal RT a mezzo del proprio difensore articola due motivi. Con il primo il ricorrente deduce l'errata applicazione della legge penale rilevando come la responsabilità dell'imputato sia stata riconosciuta sulla base dell'erroneo presupposto che la società da lui amministrata non avrebbe corrisposto alla fallita il prezzo relativo alla vendita dei terreni oggetto della presunta distrazione, mentre al più potrebbe imputarsi al RT di non aver riposto la dovuta diligenza nell'evitare la strumentalizzazione da parte del HI della suddetta società. Con il secondo motivo invece si lamenta il carattere meramente apparente della motivazione della sentenza.
2.5 Gli identici ricorsi proposti nell'interesse dello BO dall'avv. Krogh e dall'avv. Milan articolano infine tre motivi.
2.5.1 Con il primo vengono dedotti vizi motivazionali della sentenza impugnata in merito alla ritenuta fittizietà del pagamento relativo alla cessione alla società gestita dall'imputato del capannone in precedenza oggetto di distrazione in favore di quella del AL. Con lo stesso motivo il ricorrente lamenta altresì il difetto assoluto di motivazione sul rigetto della richiesta di integrazione dell'istruttoria dibattimentale ad oggetto la sentenza civile con cui era stata respinta l'azione della curatela tesa a far valere la nullità della suddetta cessione, nonché sul rapporto causale tra la condotta imputata allo BO e il dissesto della fallita.
2.5.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi motivazionali in ordine all'affermata sussistenza del dolo del reato, osservandosi come la Corte distrettuale si sarebbe limitata in proposito alla generica evocazione dei principi in materia di concorso dell'extraneus, senza provvedere ad autonomo approfondimento dei medesimi in relazione alla posizione dell'imputato ed omettendo qualsiasi effettiva valutazione sulla sua consapevolezza di concorrere nell'attività distrattiva ordita dai soggetti intranei e sullo stato di decozione della fallita al momento dell'acquisto del capannone.
2.5.3 Con il terzo ed ultimo motivo analoghi vizi vengono prospettati in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla denegata concessione all'imputato delle attenuanti generiche sulla base del generico riferimento alla "complessiva" gravità dei fatti imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pregiudiziale risulta l'esame dell'eccezione processuale proposta con il primo motivo del ricorso del AL, che prospetta una nullità assoluta presuntivamente consumatasi nel dibattimento di primo grado e di per sè idonea a determinare l'annullamento di entrambe le sentenze di merito anche nei confronti dei coimputati.
1.1 La questione posta riguarda l'irregolare composizione del collegio giudicante nelle udienze dell'8 aprile 2010 e dell'8 novembre 2007, quando il Tribunale, per il sopravvenuto impedimento di uno dei giudici, ha disposto il rinvio delle medesime sedendo con i due membri residui e, dunque, con un numero di giudici inferiore a quello necessario per costituire il collegio giudicante secondo quanto disposto dal R.D. n. 12 del 1941, art. 48, comma 3, richiamato dall'art. 33 c.p.p., comma 1. 1.2 Il difetto nella composizione numerica (o qualitativa) del collegio è vizio che comporta indubbiamente la nullità assoluta degli atti compiuti dal giudice nella suddetta condizione, in quanto impedisce l'identificabilità dell'organo che esercita la giurisdizione alla stregua delle previsioni dell'ordinamento giudiziario, "non potendo la decisione di un organo di composizione numerica diversa da quella prescritta dalla legge costituire espressione di quella sovranità.....impersonata da quel giudice nell'esercizio del magistero giurisdizionale" (Sez. Un. civ., n. 3008 del 11 ottobre 1952, Rv. 880247, in motivazione) ed in tal senso è espressamente configurata come tale dal combinato disposto dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 179 c.p.p., comma 1.
1.3 Ciò premesso l'eccezione deve ritenersi manifestamente infondata.
1.3.1 Non è in dubbio che i rinvii indicati in precedenza siano stati disposti in udienza - come risulta dai relativi verbali - ed alla presenza di due soli dei componenti del collegio, ma ciò non determina la dedotta nullità.
1.3.2 In proposito deve innanzi tutto rilevarsi come il menzionato art. 48 ord. giud., nel determinare il numero dei componenti del collegio, faccia espresso riferimento all'ipotesi in cui il Tribunale "giudichi" in composizione collegiale e cioè in tale composizione compia atti espressivi del magistero giurisdizionale come quelli istruttori o decisori.
1.3.3 La regola non riguarda invece il compimento di attività ordinatorie, il cui compimento la stessa legge processuale espressamente attribuisce in alcuni casi al solo presidente dell'organo collegiale, com'è ad esempio nel caso del rinvio in prosecuzione dell'udienza o del suo differimento previsti, rispettivamente, dagli artt. 477 e 465 c.p.p.. 1.3.4 La possibilità che il rinvio dell'udienza per ragioni che non impongono l'instaurazione del contraddittorio delle parti possa essere poi disposto anche fuori dall'udienza con provvedimento del Presidente del collegio comunicato alle parti (possibilità pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte: v. ad es. Sez. 2, n. 43736 del 13 novembre 2007, Calabrese, Rv. 238513), rivela poi come non possa ritenersi integrata l'invocata nullità solo per il fatto che sia stata sfruttata l'udienza per la comunicazione della data di rinvio. In altri termini, nonostante la presenza di uno dei giudici a latere, l'atto compiuto deve qualificarsi come proprio del Presidente del collegio e le modalità di compimento al più integranti una mera irregolarità, inidonea ad incidere anche solo sulla validità della comunicazione del rinvio.
1.3.5 Infine, anche qualora volesse ritenersi effettivamente integrata la nullità dedotta, il suo eventuale riconoscimento riguarderebbe esclusivamente le due udienze interessate e non l'attività processuale svolta in quelle successive e men che meno la sentenza pronunziata all'esito del giudizio di primo grado. Infatti, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., comma 1, l'invalidità si trasmette unicamente agli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, ma il mancato compimento di attività processuale nelle udienze in cui la nullità si sarebbe verificata comporta che ne' la successiva istruttoria dibattimentale, ne' la decisione, ne' la sentenza si sono fondate direttamente o indirettamente su quanto avvenuto nel corso delle medesime.
1.4 Il secondo motivo del ricorso del AL è parimenti manifestamente infondato. Correttamente infatti la Corte distrettuale ha qualificato il fatto contestato come bancarotta fraudolenta distrattiva e non ai sensi della L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1), e a nulla rileva l'eventuale apoditticità della motivazione sul punto atteso che il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123; Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione).
1.5 E manifestamente infondato è anche il terzo motivo proposto dal ricorrente, atteso che (come peraltro ricordato nello stesso ricorso) le Sezioni Unite hanno già chiarito come il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate al R.D. n. 267 del 1942, art. 1 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso (Sez. Un., n. 19601 del 28
febbraio 2008, Niccoli, Rv. 239398). Principio che il collegio condivide e a cui si è correttamente attenuta la Corte distrettuale, mentre alcuna influenza sulla sua tenuta riveste il dictum di Sez. Un., n. 24468 del 26 febbraio 2009, Rizzoli, Rv. 243585-243586, che riguarda fattispecie affatto diversa che non involgeva la tematica della modifica "mediata" della fattispecie penale e ciò perché il D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 147 non si è limitato ad intervenire sulla normativa "esterna" relativa all'amministrazione controllata, ma ha eliminato ogni riferimento a questo presente nella disposizione incriminatrice, risultata, quindi, amputata di un suo elemento strutturale.
2. Come subito si dirà il ricorso dello HI è inammissibile in quanto intempestivo. È peraltro necessario affrontare a tal fine l'eccezione sollevata dal ricorrente con il primo motivo, giacché la sua eventuale fondatezza, comportando l'illegittimità della dichiarazione di assenza del medesimo rilevabile anche d'ufficio in quanto in ipotesi conseguente a nullità assoluta, riverberebbe anche sulla corretta individuazione dei termini che effettivamente gli spettavano per impugnare la sentenza.
2.1 Tale eccezione risulta peraltro priva di fondamento. Infatti lo stesso ricorrente rileva che all'udienza del 25 giugno 2012, così come a quella successiva del 20 settembre 2012, il giudizio d'appello non sia stato celebrato per l'impedimento dei difensori o per la loro astensione e che i verbali delle menzionate udienze sono stati regolarmente notificati all'imputato con l'indicazione delle date di rinvio. Conseguentemente non rileva che la notifica dell'originaria citazione e la notifica del verbale contenente l'indicazione della data dell'udienza in cui si è effettivamente proceduto alla celebrazione del giudizio d'appello (e cioè quella del 7 dicembre 2012) sia avvenuta in tempi diversi, in quanto ciò non ha determinato alcuna incertezza ne' sull'oggetto della citazione, ne' sulla data di comparizione, come dimostrato dal fatto che per la stessa l'imputato ha fatto pervenire alla Corte espressa rinuncia a presenziare, dimostrando così di aver avuto certa conoscenza delle coordinate temporali del processo e di aver volontariamente e consapevolmente rinunziato a parteciparvi.
2.2 Nè ha pregio in senso contrario l'obiezione sollevata con il secondo motivo di ricorso, in quanto il decreto di citazione per il giudizio d'appello non deve contenere alcuna contestazione del fatto imputato, atteso che l'art. 601 c.p.p., al fine di determinare il suo contenuto necessario, richiama esclusivamente le prescrizioni di cui alle lett. a), f) e g) dell'art. 429 e non anche quella di cui alla lett. c) del cit. articolo.
2.3 Ne consegue che del tutto legittimamente lo HI è stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420 quinquies c.p.p., risultando quindi rappresentato a tutti gli effetti dal proprio difensore presente all'udienza del 17 dicembre 2012. 2.4 A questo punto deve rilevarsi che la sentenza impugnata, pronunciata in tale data, è stata depositata il successivo 7 marzo 2013 (come si rileva dall'annotazione della cancelleria sull'epigrafe della sentenza) e, quindi, nel rispetto del termine di ottanta giorni fissato dalla Corte territoriale per il deposito della motivazione;
di tal che, all'imputato - come detto assente per rinunzia e quindi rappresentato dal proprio difensore - ed a quest'ultimo non spettava la notifica di alcun avviso di deposito (Sez. 3, n. 4855/13 del 29 novembre 2012, Rhazouani, Rv. 254427; Sez. 4, n. 41392 del 24 settembre 2013, Perdono", Rv. 256403). Pertanto il termine per impugnarla (quarantacinque giorni ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) e dell'art. 544 c.p.p., comma 3) è decorso inutilmente il 21 aprile 2013, mentre il ricorso è stato proposto, per l'appunto tardivamente, solo il 26 aprile 2013, come risulta dall'attestazione della cancelleria in calce alla sentenza medesima e dal timbro postale della raccomandata con cui lo stesso è stato spedito ai sensi dell'art. 583 c.p.p.. 2.5 Ad ogni buon conto deve rilevarsi come anche gli altri motivi del ricorso del HI sarebbero comunque inammissibili. Quanto alla presunta violazione dell'art. 603 c.p.p. deve rilevarsi, infatti, come la doglianza risulti generica, atteso che la mancata assunzione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità solo qualora la stessa risulti decisiva, aspetto che il ricorrente si è limitato ad enunciare in maniera sostanzialmente apodittica, per di più senza tener conto di quanto affermato dai giudici di merito - in adesione al consolidato insegnamento di questa Corte sulla natura di reato di pericolo della bancarotta - in ordine all'irrilevanza della eventuale retrocessione dei beni distratti su iniziativa del curatore ai fini della configurabilità del delitto contestato. Non meno generiche ed assertive risultano poi le censure avanzate con il quarto motivo, che fanno riferimento a circostanze fattuali il cui avvenuto accertamento nel corso del giudizio non è ricavabile dal testo della sentenza e la cui fonte probatoria nemmeno è indicata dal ricorrente e che comunque risultano sostanzialmente versate in fatto. Infine manifestamente infondato e aspecifico è anche il quinto motivo, atteso che correttamente, sulla base dell'evidenza disponibile, i giudici d'appello hanno qualificato il fatto come bancarotta fraudolenta patrimoniale, attesa la materiale distrazione delle aziende della fallita, mentre, con riguardo alla denegata concessione delle attenuanti indicate, il ricorrente non ha saputo indicare quali sarebbero gli elementi comprovanti la loro sussistenza che la Corte distrettuale avrebbe trascurato nella sua valutazione.
3. Inammissibili sono anche i ricorsi del MO e del RT.
3.1 Il primo in maniera assertiva e pervero generica si è limitato a sollecitare il giudice di legittimità ad una non consentita rivisitazione della valutazione del compendio probatorio svolta da quello di merito ai fini dell'affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato all'imputato, senza, peraltro, nemmeno confrontarsi con la dovuta analiticità con la motivazione resa sul punto dalla Corte distrettuale in ordine alla rilevanza della consapevolezza da parte del MO sull'assenza di corrispettivo della cessione di azienda nella quale egli ha rivestito il ruolo di acquirente nella sua veste di amministratore della società cessionaria.
3.2 Manifestamente infondato e ancor più generico risulta poi il ricorso del RT, atteso che la sentenza - contrariamente a quanto sostenuto il ricorrente - ha riconosciuto come la società amministrata dall'imputato abbia formalmente pagato il prezzo dei terreni distratti dalla fallita, precisando però che ciò sarebbe avvenuto con provvista fornita all'uopo dallo stesso HI. Precisazione all'evidenza decisiva con cui il ricorso omette invece di confrontarsi, preferendo in maniera assertiva e generica prospettare la mera negligenza dell'imputato nell'assolvimento del controllo sulla gestione società.
4. Fondati, seppure nei limiti che di seguito verranno illustrati, sono invece i ricorsi "gemelli" proposti nell'interesse dello BO.
4.1 Preliminarmente deve peraltro essere affrontata la questione dell'eventuale prescrizione del reato, sollevata in udienza dai difensori dell'imputato ed invece ininfluente per le altre posizioni attesa la rilevata inammissibilità dei ricorsi dei coimputati e tenuto conto del fatto che in ogni caso la causa estintiva si sarebbe comunque perfezionata dopo la pronunzia della sentenza impugnata. È infatti pacifico che entrambi i reati in contestazione sono stati consumati il 13 settembre 2000, data del fallimento della AN OM s.r.l., e che pertanto il termine "prorogato" di prescrizione - calcolato ai sensi della più favorevole disciplina introdotta dalla L. n. 251 del 2005, applicabile agli imputati in conseguenza della pronunzia della sentenza di primo grado in data successiva all'entrata in vigore della legge citata - si sarebbe compiuto al più presto solo il 13 marzo 2013.
4.2 In realtà il processo ha subito, in entrambi i gradi del giudizio di merito, plurimi rinvii a cui è conseguita la sospensione del dibattimento, alcuni dei quali determinanti anche la sospensione del suddetto termine di prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p.. 4.3 In specie hanno determinato la sospensione del corso della prescrizione i rinvii disposti al Tribunale: 1) dal 13 aprile al 6 luglio 2006; 2) dall'8 marzo all'8 novembre 2007; 3) dal 4 giugno al 3 dicembre 2009; nonché quelli disposti dalla Corte d'appello: 4) dal 25 giugno al 20 settembre 2012 e 5) dal 20 settembre 2012 al 17 dicembre 2012. Non rileva invece il rinvio del dibattimento di primo grado deciso all'udienza del 15 maggio 2008 e fino al 22 gennaio 2009, nonostante il Tribunale abbia nell'occasione dichiarato la sospensione del termine di prescrizione, atteso che lo stesso è stato disposto non solo per il prospettato impedimento di uno dei difensori, ma altresì per ragioni attinenti all'acquisizione della prova e trova dunque applicazione il principio per cui, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad esigenze di acquisizione della prova, la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 c.p. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione (ex multis Sez. 5, n. 49647 del 2 ottobre 2009, Delli ANti, Rv. 245823).
4.4 Con particolare riguardo al rinvio sub 1), disposto in adesione alla richiesta dei difensori motivata in relazione all'esigenza di attendere l'esito delle trattative intraprese con la curatela fallimentare al fine di giungere ad un accordo transattivo con la medesima, è fuori discussione la sua rilevanza ai fini della sospensione della prescrizione, ricorrendo l'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3), che per l'appunto considera il rinvio del procedimento generato dalla richiesta dell'imputato o del suo difensore come fattispecie autonoma rispetto a quella del rinvio determinato dal legittimo impedimento dei medesimi (in tal senso ex multis Sez. Un., n. 1021/02 del 28 novembre 2001, Cremonese, Rv. 220509; Sez. Un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, Rv. 226075). Il chiaro senso del dettato normativo, il quale prescinde dal fatto che l'accoglimento della richiesta di parte sia imposto da una particolare disposizione di legge (condizione che caratterizza invece la previsione della prima parte dell'art. 159, comma 1), non consente dunque di condividere l'orientamento citato dalle difese e per cui la sospensione del termine di prescrizione disposta dal giudice su accordo delle parti, ma fuori dai casi previsti dalla legge, sarebbe priva di effetti (in questo senso Sez. 5, n. 43372 del 24 settembre 2008, Pietroleonardo, Rv. 242187, rimasta peraltro isolata).
4.5 Parimenti rileva il rinvio disposto a seguito dell'istanza di rimessione all'udienza del 4 giugno 2009. Ed infatti nell'occasione il Tribunale si è avvalso della facoltà di sospendere il processo di cui all'art. 47 c.p.p., comma 1, cui consegue di diritto quella del termine di prescrizione in forza della previsione contenuta nel quarto comma dello stesso articolo, che espressamente richiama a tal fine l'art. 159 c.p. In forza di tale ultima disposizione deve poi ritenersi che la sospensione del termine di prescrizione sia durata fino al momento in cui è intervenuta la decisione con cui questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità della suddetta istanza e cioè fino al 4 dicembre 2009.
4.6 Quanto ai rinvii sub 2) e 4), determinati entrambi dal legittimo impedimento di uno dei difensori, il periodo di sospensione del termine di prescrizione che può essere conteggiato è, in forza di quanto disposto dall'art. 159 c.p., comma 3, solo quello di sessanta giorni per ognuno di essi, mentre per quello sub 3) coincide con quello di sospensione del dibattimento, atteso che il rinvio nel caso di specie venne disposto per l'adesione dei difensori ad una iniziativa di astensione dalle udienze, evenienza che non costituisce legittimo impedimento. Va infatti ribadito in proposito che la richiesta del difensore di differimento dell'udienza, motivata dall'adesione all'astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall'ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce, tuttavia, impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da un'assoluta impossibilità a partecipare all'attività difensiva, conseguendone che, in tale ipotesi, non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione al corso della prescrizione, che resta sospeso per tutto il periodo del differimento (ex multis Sez. 1, n. 25714 del 17 giugno 2008, Arena, Rv. 240460).
4.7 In definitiva, nel corso dei giudizi di merito il termine di prescrizione è rimasto sospeso per complessivi anni 1, mesi 3 e giorni 17 e conseguentemente lo stesso maturerà solo il 1 luglio 2014.
5. Venendo alle doglianze sollevate con i ricorsi dello BO, deve rilevarsi come meritino accoglimento in special modo le censure mosse alla motivazione della sentenza in merito alla configurabilità dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato, con conseguente assorbimento delle altre svolte dal ricorrente.
5.1 Sotto il primo profilo, la difesa dell'imputato, con memoria del 17 novembre 2012, aveva sottoposto al giudice dell'appello alcune obiezioni in merito alla ritenuta fittizietà della cessione dell'immobile allo BO, contestando soprattutto che questi non avesse provveduto in proprio al pagamento del prezzo per la parte eccedente l'accollo del mutuo gravante sul bene. Obiezioni alle quali la Corte distrettuale ha omesso di replicare, nonostante le medesime vertessero su circostanze di fatto rilevanti e, qualora effettivamente riscontrate dalle risultanze processuali, idonee a mettere in crisi la tenuta del discorso giustificativo svolto in sentenza.
5.2 I giudici del merito, infatti, hanno sostanzialmente ritenuto che la cessione del bene allo BO sia stato un mero espediente ordito dal AL al fine di occultarlo ai creditori della fallita a completamento dell'opera di distrazione del medesimo. Ricostruzione questa che è stata fondata per l'appunto sulla presunta fittizietà del pagamento del prezzo, a sua volta affermata essenzialmente in ragione del fatto che una parte cospicua di tale pagamento sarebbe stata asseritamente regolata per contanti e per altra parte mediante provvista fornita dallo stesso AL.
5.3 Come detto, il ricorrente aveva contestato soprattutto tale ultima circostanza, o, meglio, ne aveva offerto una spiegazione tesa ad evidenziare come in effetti anche la somma incriminata fosse in definitiva stata sborsata dallo BO. Spiegazione la cui eventuale fondatezza doveva essere oggetto di verifica, atteso che la stessa metteva in di discussione i presupposti fattuali su cui la Corte distrettuale ha posto le basi delle sue conclusioni. Ma la stessa ha altresì trascurato di valutare un ulteriore elemento eccepito dalla difesa e cioè che il capannone incriminato sia rimasto, anche dopo la dichiarazione di fallimento, nella proprietà della società dell'imputato e non sia mai stato retrocesso o comunque utilizzato dal AL. Anche quest'ultima circostanza, una volta prospettata, doveva essere verificata e se effettivamente riscontrata la motivazione della sentenza avrebbe dovuto tenerne conto al fine di chiarirne la compatibilità con la ricostruzione accolta.
5.4 Ancora deve rilevarsi come la citata memoria difensiva avesse evidenziato che, a parte la somma versata in contanti e quella ritenuta dall'accusa provenire dal AL, comunque lo BO si fosse accollato il mutuo del capannone ed avesse versato ulteriori L. 300 milioni, a riprova che la cessione del bene era stata effettiva e cioè che l'imputato non avesse sostanzialmente operato quale mero prestanome del AL, ma avesse semplicemente acquistato l'immobile per le esigenze della propria società.
5.5 La Corte distrettuale, pur registrando le menzionate circostanze (che devono dunque ritenersi pacifiche), non ne ha poi illogicamente tenuto conto. In particolare non ha valutato la possibilità - suggerita dalle medesime - che, anche considerando fittizio il pagamento di una parte del prezzo, lo BO avesse comunque effettivamente acquistato in proprio il capannone, magari aggiudicandoselo per una somma molto conveniente, simulando di averne sborsato una superiore. Insomma la motivazione della sentenza, per sfuggire alle censure proposte dal ricorrente, avrebbe dovuto fornire una adeguata spiegazione delle ragioni che avrebbero portato l'imputato ad accollarsi le prestazioni che la stessa Corte distrettuale ha ritenuto abbia effettivamente sostenuto. Spiegazione che avrebbe dovuto a questo punto considerare, al limite, anche la possibilità di una diversa qualificazione del fatto come ricettazione fallimentare ex L. Fall., art. 232, comma 3, n. 2), con le conseguenti ricadute sul piano dell'oggetto del dolo e del calcolo del termine di prescrizione.
5.6 In definitiva il percorso argomentativo seguito dai giudici veneziani non appare in grado di sciogliere con la dovuta certezza il dubbio sulle possibili spiegazioni alternative della cessione del capannone, tenuto conto che questa è pacificamente avvenuta dopo che lo stesso già era stato distratto dal patrimonio della AN OM (seppure prima del suo fallimento) attraverso la prima cessione del medesimo in favore della società del AL. Gli elementi presi in considerazione nella sentenza ai fini dell'affermazione della responsabilità dello BO, infatti, potrebbero risultare effettivamente idonei a rivelare il suo concorso nella distrazione ordita dal coimputato, ma al tempo stesso non sono incompatibili con altre ricostruzioni della vicenda ragionevolmente formulabili e cioè con l'ipotesi della consumazione di una ricettazione fallimentare ed addirittura con quella di un acquisto di buona fede, qualora gli argomenti spesi dalla difesa nella menzionata memoria del 17 novembre 2012 dovessero trovare riscontro nelle risultanze processuali a seguito di quella verifica che invece, come rilevato, la Corte distrettuale ha omesso di effettuare.
6. La mancata verifica e comunque la contraddittorietà del quadro probatorio posto a fondamento della ritenuta configurabilità del reato contestato si risolvono poi nell'apoditticità della motivazione resa in sentenza a sostegno dell'affermata sussistenza del dolo necessario perché lo BO possa rispondere a titolo di concorso nel reato di bancarotta patrimoniale.
6.1 Va osservato, infatti, come la Corte distrettuale abbia sostanzialmente presunto tale dolo dall'affermata natura fittizia del pagamento del prezzo. Affermazione che sconta i limiti già evidenziati e che soprattutto non tiene conto del fatto apparentemente pacifico (in quanto ammesso dagli stessi giudici d'appello) che, quantomeno per una parte, il prezzo della cessione dell'immobile sarebbe stato invece effettivamente pagato. Circostanza questa che doveva trovare una valida spiegazione nel discorso giustificativo della sentenza nell'ottica accolta da quest'ultima del riconoscimento della volontà dello BO di agevolare con il proprio comportamento la distrazione compiuta dal AL.
6.2 Sul punto va ancora rilevato come non sia in dubbio che, in applicazione dei consolidati principi in materia di concorso di persone nel reato, non fosse necessario fornire la prova di un previo accordo tra i due soggetti, ne' - contrariamente a quanto dimostra di credere il ricorrente - che l'imputato fosse consapevole del dissesto della fallita. Ma la Corte distrettuale avrebbe dovuto indicare quantomeno da quali elementi abbia dedotto la specifica consapevolezza dello BO che il bene acquistato provenisse, non già, come formalmente appariva, dalla società del AL, bensì e per l'appunto da un'operazione distrattiva perpetrata ai danni della fallita, giacché il dolo concorsuale presuppone necessariamente la consapevolezza, anche solo unilaterale, del concorrente di prestare un contributo alla consumazione del reato realizzato da altri.
7. Limitatamente alla posizione dello BO, dunque, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di BO AN con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
Dichiara inammissibili tutti gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014