Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
La sospensione del termine di prescrizione disposta dal giudice su accordo delle parti, ma fuori dai casi previsti dalla legge, è priva di effetti.
Commentario • 1
- 1. Rinvio richiesto dalla difesa sospende sempre prescrizione fino alla nuova udienza (Cass. 3438/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2008, n. 43372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43372 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 24/09/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 3485
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 17866/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto l'8.4.2008 da:
NA TT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 6 dicembre 2007;
Letto il ricorso la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. BRUNO Paolo Antonio;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Martusciello Vittorio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NA TT era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Trani - sezione distaccata di Barletta, dei reati di cui all'art. 659 c.p. (sub a), artt. 594 e 612 c.p., (sub b), artt. 56 e 582 c.p. sub c), art. 659 c.p. (sub d), artt. 594 e 612 c.p. (sub d), in danno di DE EL e AT AN, tutti commessi il 25.6.1999.
Con sentenza del 21 novembre 2006, il Tribunale assolveva l'imputato dal reato sub c) per non aver commesso il fatto;
dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di cui all'art. 659 c.p. per intervenuta prescrizione;
lo dichiarava colpevole per i restanti reati ascritti in rubrica e, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 400,00 di multa, con i benefici di legge;
lo condannava, altresì, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Pronunciando sull'appello proposto dall'imputato, la Corte di Appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l'imputato colpevole del solo reato di cui all'art. 594 c.p., di cui ai capi b) ed e), in esso assorbiti i restanti reati, e riduceva la pena ad Euro 300,00 di multa, confermando nel resto, oltre consequenziali statuizioni. Avverso l'anzidetta pronuncia il NA ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sul rilievo che, erroneamente, la Corte di Appello aveva rigettato l'eccezione di prescrizione assumendo che, in ragione dei periodi di sospensione, non era ancora decorso il termine prescrizionale. In particolare, lamenta che siano state considerate cause di sospensione anche i rinvii disposti dal primo giudice in considerazione delle prospettate trattative di bonario componimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - La censura è fondata e merita accoglimento.
Ed invero, nel negare il perfezionamento della causa estintiva, la Corte di merito ha tenuto conto dei seguenti periodi di sospensione:
1) dal 3.7.2003 al 23.10.2003, per dichiarazione del legale di aderire all'astensione di categoria;
2) dall'1.7.2004 al 17.3.2004, su concorde istanza delle parti, per trattative di bonario componimento in corso tra le stesse;
3) dal 21.3.2006 al 10.10.2006;
4) dal 10.10.2006 al 31.10.2006, sempre per identica ragione. Orbene, è indubbio che delle ragioni determinanti il rinvio solo la prima poteva validamente sospendere il corso della prescrizione, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte Suprema, 28.11.2002, n. 1021, Cremonese, rv. 220509. Alla stregua della giurisprudenza consolidatasi sulla scia dell'anzidetta pronuncia (cfr., da ultimo, Cass. sez. 3, 5.3.2004, n. 16022, rv. 228968, con riferimento all'ipotesi dell'impedimento del difensore per adesione all'astensione delle udienza proclamata dalla categoria), era principio pacifico (oggi consacrato dalla nuova formulazione dell'art. 159 c.p.p.) che fossero cause di sospensione del termine prescrizionale la sospensione del procedimento ed il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta (sempre che non fossero determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento del termine a difesa) nonché le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare. Invece, non potevano validamente sospendere il termine di prescrizione le concordi richieste dell'imputato e della parte civile, determinate dall'asserita esistenza di trattative di bonario componimento, essendo peraltro irrilevante che il giudice di merito, in una di tali occasioni, avesse, su accordo delle parti, sospeso il corso dei termini di prescrizione.
Sicché, tenuto conto del solo periodo di sospensione valido alla sospensione, quello sub 1), protrattosi per mesi tre e giorni 22, il termine prescrizionale - a far tempo dalla data di commissione dei reati (25.6.1999) - era scaduto il 16.4.2007, dunque antecedentemente alla data di deliberazione della sentenza impugnata. Il che significa che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare la sopravvenuta estinzione dei reati per maturata prescrizione. A tale rilievo deve farsi luogo in questa sede, non ravvisandosi in atti l'esistenza di più favorevoli cause di proscioglimento nel merito. 3. - Per quanto precede, non resta che provvedere come da dispositivo all'annullamento della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2008