Sentenza 12 giugno 2007
Massime • 1
Non è sottoposta alla licenza del questore di cui all'art. 7 D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv. con modd., nella L. 31 luglio 2005, n. 155 la mera possibilità di accesso a linee ISDL e ADSL in mancanza della messa a disposizione, da parte dell'esercente, di apparecchi terminali dell'impianto che siano collegati alle linee stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2007, n. 28444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28444 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/06/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2377
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 008809/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AIRIK CHARIF N. IL 07/12/1971;
avverso ORDINANZA del 01/12/2006 TRIB. LIBERTÀ di RAGUSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza dell'1/12/2006 (dep. il 4/12/2006) il Tribunale di Ragusa ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP del medesimo Tribunale aveva convalidato il sequestro preventivo di otto postazioni telefoniche del Phone Center sito in Vittoria, via N. Bixio 69, gestito da Airik Charif, sull'assunto che tali apparecchi fossero stati utilizzati anche per le comunicazioni telematiche per le quali non era stata rilasciata licenza alcuna così come imposto dalla L. n. 155 del 2005, art.
7. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Airik Charif con atto del 22/1/2007, lamentando la disapplicazione della circolare ministeriale n. 557/PAS/12982D(22) del 29/8/2005, che espressamente escludeva l'assoggettamento a licenza della mera installazione di telefoni pubblici a pagamento abilitati - come nella specie - esclusivamente alla telefonia vocale, nonché l'omessa considerazione della documentazione prodotta.
La censura articolata in ricorso merita, ad avviso del Collegio, piena condivisione là dove denunzia la violazione di legge commessa dal Tribunale nel delibare la sussistenza del fumus commissi delicti a carico dell'indagato.
La norma di cui al D.L. n. 144 del 2005, art. 7 conv. in L. n. 155 del 2005, infatti, sottopone a licenza di P.S. quegli esercizi nei quali venga offerto al pubblico il collegamento in rete attraverso la messa a disposizione di postazioni idonee, il che significa, come recita la disposizione, di apparecchi terminali idonei all'accesso in rete attraverso il servizio del gestore della rete fissa (ISDL o ADSL che sia). Correlativamente vi è l'esonero da siffatto obbligo per il tradizionale phone center che offra all'utenza la disponibilità di postazioni per la sola telefonia vocale.
Orbene il Tribunale ha applicato la previsione testè richiamata (e negato l'esclusione) sull'assunto, reso chiarissimo in motivazione, per il quale la disponibilità nelle otto postazioni telefoniche del Phone Center dell'indagato di possibile connessione in rete (attraverso le correlate linee ISDL Telecom per i consumi delle quali erano state emesse fatture) integrasse di per sè sola la esistenza degli "apparecchi terminali" di cui alla detta previsione, in tal guisa compiendo, senza alcuna ragione, una evidente forzatura della norma che, come dianzi detto, sottopone a licenza non già la mera possibilità di accesso a linee ISDL o ADSL (attraverso l'utilizzo di terminali del cliente) ma la messa a disposizione, da parte dell'esercente, di apparecchi terminali dell'impianto (P.C. o simili) che siano collegati alle linee stesse.
La errata applicazione della norma impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio, per riesame allo stesso Ufficio perché provveda, previo accertamento della effettiva consistenza dell'operato sequestro, a decidere dell'istanza di riesame facendo applicazione del formulato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ragusa.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2007