Sentenza 29 novembre 2012
Massime • 1
All'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza ed essa, laddove venga effettuata, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2012, n. 4855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4855 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 29/11/2012
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 7702
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 49474/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AM N. IL 15/01/1979;
avverso l'ordinanza n. 2671/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 27/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette le conclusioni del PG: rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
ZO MO propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale la corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del tribunale di Mantova con cui era stato condannato in data 8 ottobre 2010 alla pena di giustizia per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 perché tardivo.
Nell'ordinanza si precisa che trattandosi di imputato assente e non contumace la scadenza dei termini per l'impugnazione della sentenza, la cui motivazione era stata depositata nel termine di 60 giorni indicato nel dispositivo, doveva ritenersi avvenuta dopo 45 giorni dopo la lettura della sentenza.
Con l'unico motivo di ricorso viene dedotta in questa sede la violazione di legge sul presupposto che essendo stato comunque notificato l'estratto contumaciale della sentenza da tale data andava fissato il decorso del termine per impugnare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come rilevato dal procuratore generale di questa Corte dovendosi considerare l'imputato assente e, cioè, consenziente alla celebrazione del dibattimento in sua assenza, non era dovuta alcuna notifica della sentenza dibattimentale obbligatoria invece per l'imputato contumace.
Benché effettuata tale notifica non poteva produrre effetti sulla decorrenza del termine per l'impugnazione come già affermato da questa Corte in altre occasioni anche nella vigenza del precedente codice (così Sez. 3, Sentenza n. 4123 del 11/02/1981 Rv. 148706). Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna li ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2013