Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 0 3489 /03 IN NOM DEL OPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 12360/00 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 7882 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud.16/12/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 2002 : 5530 CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 334/99 del Tribunale di MODICA, -depositata il 31/12/99 R.G.N. 310/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco | Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. J -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Modica del 9/7/98 LA Vincenza proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Modica colla quale era stata rigettata la sua domanda per il riconoscimento della indennità per l'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, in relazione al parto avvenuto in data 1/5/94. L'INPS chiedeva il rigetto dell'appello ed il Tribunale, con sentenza del 9 - 31/12/99, confermava la decisione, sul rilievo che la ricorrente non aveva dato prova sufficiente del rapporto di lavoro, non bastando all'uopo la semplice iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, in quanto il giudice deve accertare la sussistenza del rapporto, senza essere condizionato dagli eventuali provvedimenti di iscrizione e di cancellazione. Nella specie, la prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato (con particolare riferimento alla onerosità ed alla subordinazione) non era stata fornita dalla richiedente. Tale prova doveva essere rigorosa, stante il rapporto di parentela fra la richiedente ed il suo datore di lavoro LA Giorgio, mentre la prova articolata era tanto generica che era stata giustamente ritenuta irrilevante dal pretore. Il fatto che lei non fosse convivente col padre non aveva rilievo determinante, in quanto l'esclusione di una presunzione di gratuità della prestazione non comportava l'esistenza di una presunzione di contenuto contrario, per cui in ogni caso era necessaria una prova precisa e rigorosa di tutti gli elementi del rapporto ed in particolare della onerosità e subordinazione. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la LA, fondato su un solo motivo, illustrato con memoria. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione falsa applicazione degli art. 112, 116, 421 e 437 CPC, nonché carente e contraddittoria motivazione, deduce la ricorrente che lei ha chiesto di provare di avere "lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola di LA Giorgio negli anni 1992, 1993 e 1994” ed il Tribunale ha sbagliato a condividere il giudizio pretorile di inammissibilità di questa la posizione perché generica, in quanto, stante il rapporto di parentela (figlia - padre), la stessa avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa;
non ha considerato però il giudice del riesame che la mancanza di coabitazione, anche se non жи esonera la ricorrente dal dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato rende l'onere della prova meno gravoso. Il capitolo di prova quindi non può essere considerato inammissibile. Peraltro è stata fornita, con la produzione dei mod: 101 relativi agli anni 1993 e 1994, la prova della retribuzione, che nel rapporto fra parenti va intesa in senso lato comprensiva anche dei compensi in natura, ma non è stata esaminata dal giudice, anche se la stessa era rilevante una volta accertato il requisito della non convivenza. Nel rapporto di lavoro in agricoltura la subordinazione è configurabile anche in assenza di direzione e controllo costanti del datore e di un orario prestabilito (Cass. n. 7438 del 9/8/97). Una volta superata la presunzione di gratuità del rapporto di 2 lavoro ed accertata l'onerosità della prestazione, il capitolo di prova è ammissibile ed in ogni caso può essere integrato con i poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro anche in grado di appello. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, e' condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che e' costituita dallo svolgimento di una attivita' di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, puo' essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la 3 produzione in giudizio di verbali ispettivi, non puo' limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza della iscrizione (anche perche' quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attivita' di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicita' degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa" (Cass. S. U. n. 1133 del 26/10/00). Nel caso di specie, il Tribunale non ha fatto la valutazione globale di tutti gli elementi probatori a sua disposizione e quindi non si ори è attenuto al principio di diritto sopra enunciato;
non basta infatti ritenere che “l'articolato di prova estremamente generico ...è stato giustamente ritenuto irrilevante dal Pretore", se non si procede alla comparazione ed al prudente apprezzamento dei contrastanti elementi probatori;
da una parte infatti vi è il rapporto di parentela col preteso datore di lavoro (che comporta giustamente una valutazione rigorosa della prova della subordinazione); dall'altra però vi è la mancanza di convivenza e la produzione dei mod. 101 per gli anni 1993 e 1994, che dimostrerebbe la percezione di un reddito negli stessi anni in cui ci sarebbe stato il rapporto di lavoro subordinato col padre, con la conseguenza che sarebbe superata la presunzione di gratuità del lavoro 4 reso fra parenti. L'omessa valutazione comparativa di questi elementi probatori costituisce vizio di motivazione che giustifica l'accoglimento del ricorso. La sentenza quindi deve essere cassata, con rimessione, per una nuova valutazione sulla base del principio di diritto sopra enunciato, ad altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Catania. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catania. Roma 16 dicembre 2002 IL CONSIGLIERE EST,त Танихо Шологано IL PRESIDENTE P lin. IL CANCELLIERE Depositato in Cancellerie 7 MAR. 2003 oggi CANCELLIERE CHICAN 5