Sentenza 28 settembre 1998
Massime • 1
In materia paesaggistica l'autorizzazione in sanatoria di un intervento abusivamente realizzato non estingue il reato di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431, poiché tale disposizione, diversamente da quanto stabilito dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (che prevede l'estinzione del reato urbanistico in caso di concessione in sanatoria), non è espressamente dettata dalla normativa. In materia l'art. 39, comma ottavo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che prevede tale conseguenza favorevole, si riferisce unicamente al cd. condono edilizio e non all'accertamento di conformità disciplinato dall'art. 13 legge 47 del 1985. L'unico effetto, che deriva dal provvedimento di sanatoria ambientale, è l'esclusione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiché l'amministrazione ha valutato l'opera e la ha ritenuta compatibile con l'assetto paesaggistico dell'area impegnata dall'opera stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/1998, n. 11914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11914 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Tridico Gennaro presidente del 28/09/1998
2. Dott. Pioletti Giovanni consigliere SENTENZA
3. Dott. Grassi Aldo consigliere N.2812
4. Dott. Morgigni Antonio consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Di Nubila Vincenzo consigliere N.13092/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
TO NA, n. 30.7.62 Tirano
GIUPPANI PIERGIACOMO, n. 30.7.57 Sondrio
avverso la sentenza 19.1.98 della corte d'appello di Milano;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale B. Ranieri, che ha concluso per l'irrilevanza della questione di costituzionalità ed il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il 19 gennaio 1998 la corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del pretore di Sondrio sezione di Tirano, che il 7 ottobre 1996 aveva condannato alla pena di giorni cinque d'arresto e lire venti milioni d'ammenda, ciascuno, NA GN e GI GI, ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985, perché, nelle rispettive qualità di committente ed esecutore dei lavori, senza autorizzazione ambientale demolivano completamente il rustico preesistente, realizzando un edificio del tutto nuovo, diverso - anche nella differente destinazione dei locali e nella tipologia - da quello preesistente, in zona montana soggetta a vincolo paesaggistico, in Teglio il 5 settembre 1995.
Ricorrono gli imputati, deducendo due motivi, dei quali solo uno comune ed il secondo concernente GI.
Con il primo lamentano la violazione dell'art. 39 comma 8 della legge n. 724 del 1994 in relazione all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939.
Osservano che successivamente allo "scorporo" dell'area in questione da quella d'inedificabilità assoluta - disposto dalla Giunta regionale con delibera 19 aprile 1994 n. 51487 - la stessa è sottoposta a vincolo rimovibile con l'autorizzazione di competenza regionale subdelegata ai sindaci.
Ne deriverebbe che la concessione in sanatoria avrebbe effetto estintivo anche per il reato ambientale. In caso di subdelega la concessione in sanatoria implicherebbe necessariamente, ancorché non espressamente enunciata, la valutazione positiva della compatibilità ambientale.
I ricorrenti hanno esibito l'espressa dichiarazione di compatibilità ambientale rilasciata dal sindaco di Teglio dopo la decisione di secondo grado.
Criticano l'interpretazione giurisprudenziale in ordine all'inapplicabilità della disposizione in esame (l'art. 39 della legge n. 724 del 1994) alla sanatoria di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1985.
Questo orientamento sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto assoggetterebbe l'ipotesi di sanatoria ordinaria, concernente le opere conformi agli strumenti urbanistici vigenti, ad un trattamento deteriore rispetto alle infrazioni che fruiscono della sanatoria speciale del condono edilizio.
GI, poi, assume falsa applicazione dell'art. 1 sexies in riferimento all'art. 1 cod. pen. ed omessa o contraddittoria motivazione sulla commissione del fatto.
Egli sarebbe intervenuto, quando i lavori erano completi;
la sua attività sarebbe consistita nelle rifiniture e nel completamento dei lavori.
Con il secondo motivo si dolgono dell'ordine di riduzione in pristino non più attuale a seguito dell'intervenuta autorizzazione ambientale.
Motivi della decisione.
I ricorsi sono in parte fondati.
È del tutto pacifico l'orientamento secondo cui la sanatoria consistente nel rilascio dell'autorizzazione paesistica non determina l'estinzione del reato de quo, poiché tale effetto non è espressamente previsto dalla legge n. 431 del 1985, diversamente dalla disposizione contenuta negli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985. In tal senso si è ripetutamente espressa questa corte con le seguenti decisioni:
sez. 3 ud. 06/07/98 ric. Capolino;
sez. 3, 15/06/98 ric. p.m. in proc. Stefan - ambedue in corso di massimazione;
sez. 3 sent. 0 1936 del 18/02/98 ud. 14/01/98 rv. 210130 imp. p.m. in proc. Cappelli;
sez. 3 sent. 0 5404 del 30/05/96 ud. 30/04/96 rv. 205784 imp. Giusti;
sez. 3 sent.0 2154 del 12/12/95 ud. 09/11/95 rv. 203919 imp. p.m in proc Mingardi)
La Corte costituzionale con l'ordinanza n. 158 del 1998 ha osservato "che la sopravvenienza dell'autorizzazione è irrilevante ai fini della sottoposizione a sanzione penale ai sensi dell'art.
1-sexies (sentenza n. 318 del 1994); infatti, l'autorizzazione intervenuta dopo l'inizio dell'attività soggetta al necessario previo controllo paesaggistico, non è sufficiente per rimuovere in via generale l'antigiuridicità penalmente rilevante dell'attività già compiuta in assenza di titolo abilitativo (salvo si intende espressa previsione normativa come effetto di sanatoria) mentre non può invocarsi un diverso principio dalla espressa previsione di sanatoria, assoggettata a precise condizioni prefigurate dal legislatore, contenuta nell'art. 22 della legge n. 47 del 1985, che riguarda esclusivamente la materia urbanistica".
Va, a tale proposito, ricordato che l'amnistia prevista dal D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 concerneva anche il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985, purché fosse intervenuta autorizzazione in sanatoria: tale statuizione sarebbe stata inutiliter data, se il provvedimento amministrativo di sanatoria avesse avuto di per sè effetto estintivo.
Si assume in contrario che la tesi predetta sarebbe superata dal comma ottavo dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale così statuisce:
"8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso".
Questa disposizione non può, però, essere estrapolata dal contesto normativo, nel quale è inserita, attinente al c.d. condono edilizio, per assurgere a previsione di carattere generale e riferibile a qualsiasi altra fattispecie estintiva.
All'uopo basta constatare che il successivo comma nono recita: "Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella c allegata alla presente legge..."
L'avverbio "altresì" connette in modo indissolubile i due commi, già tra loro collegati dalla collocazione consequenziale nella disciplina della nuova oblazione.
V'è anzi da aggiungere che il legislatore ha tenuto presente la sanatoria di cui agli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 ed ha stabilito al successivo comma undicesimo dell'art. 39 predetto che "11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria."
Ne deriva che l'affermazione dell'autonomia del comma 8 dalla normativa di riferimento è una soluzione interpretativa non convincente.
La dedotta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Il diverso trattamento riservato agli autori di illeciti dalle medesime apparenti caratteristiche è frutto di una insindacabile scelta normativa: il legislatore ha voluto utilizzare lo strumento della sanatoria conseguente ad oblazione e privilegiare questa ristretta fascia di costruttori abusivi nel dichiarato intento di indurli a regolarizzare la loro posizione, arrecando sollievo all'erario.
Coloro che hanno realizzato la struttura abusiva prima del 31 dicembre 1993, d'altronde, possono avvalersi della sanatoria nei limiti di cui al citato comma 11.
Va, inoltre, osservato che il lamentato contrasto con l'art. 3 Cost. non sussiste anche sotto un altro profilo. La sanatoria disciplinata dagli artt. 13 e 22 presuppone la conformità dell'immobile realizzato agli strumenti urbanistici e non è oggetto di valutazione discrezionale. L'aspetto paesaggistico, invece, richiede un diverso apprezzamento di compatibilità ambientale non meramente tecnico. Non è, quindi, illogico che il regime sia differenziato, in quanto il c.d. condono edilizio è una disciplina limitata nel tempo e riferita ad opere che presentano specifiche caratteristiche (es. limitata volumetria); la previsione degli artt. 13 e 22 ha carattere generale e consente sempre la sanatoria.
Orbene una simile possibilità, successiva all'esecuzione delle opere e generalizzata, modifica l'assetto normativo e richiede una precisa scelta del legislatore: in tali casi, infatti, l'Amministrazione viene posta di fronte ad una violazione (c.d. "fatto compiuto), che ha inciso (spesso in modo irreversibile) sul territorio e sul paesaggio, senza alcuna possibilità di collegamento con canoni preventivi di compatibilità ed in assenza della menzionata valutazione anticipata degli organi preposti alla tutela. Questi ultimi, poi, se ritengono che l'intervento sia contrastante con le esigenze ambientali, devono avvalersi del complesso e costoso meccanismo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, tra l'altro non sempre facilmente ed interamente realizzabile. Si deve, quindi, concludere che in materia paesaggistica, l'autorizzazione in sanatoria di un intervento abusivamente realizzato non estingue il reato di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, poiché tale disposizione - diversamente da quanto stabilito dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - non è espressamente dettata dalla normativa predetta L'art. 39 comma 8 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che prevede tale conseguenza favorevole - si riferisce unicamente al c.d. condono edilizio e non all'accertamento di conformità, disciplinato dall'art. 13 della legge n. 47 citata.
L'unico effetto, che deriva dal provvedimento di sanatoria ambientale, è l'esclusione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiché l'amministrazione ha valutato l'opera e l'ha ritenuta compatibile con l'assetto paesaggistico dell'area, impegnata dall'opera realizzata.
Il ripristino è disposto con la sentenza di condanna, ma ha natura amministrativa e deve essere ordinato soltanto se, nel momento della decisione, non è intervenuta sanatoria. Esso, inoltre, fino alla concreta attuazione, è revocabile, per il menzionato particolare carattere, anche in sede esecutiva.
Infine il motivo personale, esposto da GI non può essere accolto, poiché la corte territoriale ha motivato sul punto con argomenti congrui e con pieno apprezzamento dei fatti di causa: ne deriva che il convincimento conseguito è incensurabile in sede di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile la dedotta questione d'illegittimità costituzionale ed annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di rimessione in pristino, che elimina, e rigetta i ricorsi nel resto.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 1998