Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/1998, n. 11914
CASS
Sentenza 28 settembre 1998

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In materia paesaggistica l'autorizzazione in sanatoria di un intervento abusivamente realizzato non estingue il reato di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431, poiché tale disposizione, diversamente da quanto stabilito dall'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (che prevede l'estinzione del reato urbanistico in caso di concessione in sanatoria), non è espressamente dettata dalla normativa. In materia l'art. 39, comma ottavo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che prevede tale conseguenza favorevole, si riferisce unicamente al cd. condono edilizio e non all'accertamento di conformità disciplinato dall'art. 13 legge 47 del 1985. L'unico effetto, che deriva dal provvedimento di sanatoria ambientale, è l'esclusione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, poiché l'amministrazione ha valutato l'opera e la ha ritenuta compatibile con l'assetto paesaggistico dell'area impegnata dall'opera stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/1998, n. 11914
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11914
    Data del deposito : 28 settembre 1998

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