Sentenza 8 marzo 2011
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico- scientifica di elementi fattuali già noti può costituire "prova nuova" ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che queste ultime, e le applicazioni dei relativi principi tecnico- scientifici, possono condurre non solo a valutazioni diverse, ma anche alla cognizione di fatti nuovi, se accreditate e ritenute pienamente attendibili dalla comunità scientifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2011, n. 12751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12751 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 08/03/2011
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 756
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 36377/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. UT MA IA nata il [...];
2. FU EL nato il [...];
3. FU TO nato il [...];
avverso la sentenza del 25/05/2010 della Corte di Appello di Caltanissetta;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore avv. Claudio Montana Gallina che ha concluso per l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 25/05/2010, la Corte di appello di Caltanissetta rigettava la richiesta di revisione proposta da UT MA TO, FU EL e FU TO (quest'ultimi due nella loro qualità di eredi di FF RO) avverso la sentenza emessa in data 14/10/1992 dal tribunale di Agrigento con la quale alla AI ed al marito FF RO era stata applicata, ex art. 444 c.p.p., la pena di anni uno, mesi otto di reclusione e L. 600.000 di multa per il reato di estorsione.
2. Avverso la suddetta sentenza tutti e tre i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 630 c.p.p. per non avere la Corte territoriale considerato che anche una nuova perizia, sebbene di parte, costituisce una prova nuova come tale idonea a far ritenere ammissibile la revisione.
3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.
In punto fatto, la Corte territoriale, dà atto che "la sentenza del Tribunale di Agrigento è pervenuta ad una sentenza di condanna sulla base di una pluralità di elementi, rappresentati dal rinvenimento delle banconote, provento di estorsione, presso la casa coniugale degli imputati, dalla mancanza di spiegazioni alternative relativamente a tale possesso di denaro contante, dal maldestro tentativo della signora AI di occultare la somma, dal rinvenimento di polvere fotosensibile, con la quale erano state cosparse le banconote sulle mani di entrambi gli imputati, da una consulenza grafica redatta dal Prof. Pinto che attribuiva alla AI la scrittura di una lettera di minaccia finalizzata ad estorcere a Bellavia Vincenza la somma di L. 100.000". L'elemento nuovo sulla base del quale è stata chiesta la revisione del processo, è costituito da una consulenza di parte che esclude che gli scritti minacciosi allegati fossero riconducibili alla AI.
Sennonché il ricorso, nei termini in cui è stato proposto, è manifestamente infondato sotto un duplice profilo. Innanzitutto, perché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte che qui va ribadita, "ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico scientifica di elementi fattuali già noti ai periti e al giudice può costituire "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che la novità di queste ultime e, correlativamente, dei principi tecnico scientifici applicati, può in effetti condurre alla conoscenza non solo di valutazioni diverse, ma anche di veri e propri fatti nuovi. Ciò, naturalmente, solo a condizione, di applicazioni tecniche accreditate e rese pienamente attendibili dal livello del sapere acquisito dalla comunità scientifica": Cass. 4837/1998 Rv. 211457 - Cass. 25810/2002 Rv. 221589. Ora, poiché sul punto, il ricorrente nulla ha dedotto avverso l'accertamento della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso che la consulenza di parte fosse giunta a conclusioni diverse sulla base di nuove metodologie (cfr. pag. 5 sentenza impugnata), il ricorso deve ritenersi generico ed aspecifico.
Ma, il ricorso è inammissibile anche per un ulteriore ed assorbente profilo, ed esattamente per il disposto dell'art. 631 c.p.p.. Infatti, come ha chiarito la Corte territoriale, il compendio probatorio a carico dei ricorrenti non era costituito dalla sola perizia calligrafa ma da ulteriori ed univoche prove (possesso della somma estorta - mancanza spiegazione del possesso): spettava quindi ai ricorrenti provare che l'elemento in base al quale era stato chiesto la revisione (la consulenza grafica) fosse di pregnanza tale da dimostrare, "se accertata, che il condannato dev'essere prosciolto".
La Corte territoriale ha escluso tale evenienza (cfr. pag. 5 sentenza impugnata: "va altresì rilevato, prescindendo momentaneamente dalla valutazione della perizia calligrafica ...") ed i ricorrenti sul punto sono rimasti assolutamente silenti, sicché anche sotto questo profilo il ricorso si rivela generico ed aspecifico.
4. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA I ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011