Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2011, n. 12751
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Sentenza 8 marzo 2011

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Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico- scientifica di elementi fattuali già noti può costituire "prova nuova" ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che queste ultime, e le applicazioni dei relativi principi tecnico- scientifici, possono condurre non solo a valutazioni diverse, ma anche alla cognizione di fatti nuovi, se accreditate e ritenute pienamente attendibili dalla comunità scientifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2011, n. 12751
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12751
    Data del deposito : 8 marzo 2011

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