Sentenza 12 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2026, n. 17089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17089 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17089/2026 Roma, li, 12/06/2026
TO ER
UN NO
- Presidente -
NN IS AN CI
Sent. n. sez. 186/2026 UP - 10/02/2026 R.G.N. 41516/2025
LU LORENZETTI
- Relatore -
DE LA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL IA, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte di appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU LORENZETTI;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Luca TAMPIERI, che si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
il difensore di EL IA, Avv. Massimiliano Palena del Foro di Firenze, ha depositato memoria scritta con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: TO ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: LU LORENZETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3896017532cafab
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza del 13 ottobre 2025 in epigrafe, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 19 febbraio 2014, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 590- bis cod. pen. e ricondotta nell'ambito del concorso formale di reati la circostanza aggravante di cui al successivo comma 8, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IA NT in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. contestato al capo a) della rubrica per mancanza di querela;
ha dichiarato IA NT responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, così riqualificato il fatto, contestato al capo a) della rubrica ai sensi dell'art. 590 ter c.p., di essersi allontanato immediatamente dopo l'incidente senza prestare soccorso, e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione;
ha assolto IA NT dal reato contestato al capo b) della rubrica perché il fatto non sussiste;
ha confermato le statuizioni in favore della parte civile costituita.
2. IA NT era stato rinviato a giudizio per rispondere: a) del reato previsto e punito dall'art. 590-bis, primo, sesto e ottavo comma, e dall'art. 590-ter cod. pen., perché il giorno 9 ottobre 2020, per colpa per negligenza e imperizia nonché per inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale previste dagli artt. 141, commi 2 e 11, 146, comma 2 in relazione all'art. 40, comma 8, e 146, comma 3, cod. strada, cagionava a AM MO AN UD lesioni personali gravi. In particolare, IA NT, mentre alla guida dell'autovettura Mercedes Classe A targata CA161WL percorreva la via Pistoiese di Firenze in direzione San Donnino, giunto all'altezza dell'intersezione semaforica con la via Golubavich, entrava in urto contro la parte posteriore dell'autovettura Fiat Panda targata DG438YK condotta da FA MO DI UD che si era arrestata in coda alla segnaletica semaforica di colore rosso. A causa dell'urto l'autovettura condotta dal MO DI UD FA subiva una proiezione in avanti e urtava l'autovettura Fiat Doblò targata EG738Y] condotta dal ET MO BE AL. A seguito dell'urto, MO AN UD AM riportava lesioni personali consistite in "distorsione rachide dorsale in scolioso costituzionale ds convessa" dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in oltre 40 giorni. Con le aggravanti: dell'art. 590- bis, sesto comma, cod. pen. per aver commesso il fatto essendo non munito di patente di guida perché revocata;
dell'art. 590-bis, ottavo comma, cod. pen. in quanto IA NT cagionava lesioni personali a più persone, non procedendosi per le lesioni subite dalla trasportata ET MO BE AL
2
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: TO ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: LU LORENZETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3896017532cafab
per le quali, in quanto guaribili in tempo inferiore a 40 giorni, non sussisteva la condizione di procedibilità per difetto di querela;
dell'art. 590-ter cod. pen., poiché immediatamente dopo l'incidente, si allontanava senza prestare soccorso;
b) del reato previsto e punito dall'art. 116, comma 15, decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 perché essendo privo di patente (perché revocata) - veniva colto alla guida dell'autovettura targata CA161WL, essendo recidivo nel biennio.
3. Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 19 febbraio 2014, ha dichiarato IA NT colpevole dei reati ascrittigli e concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni due e giorni quindici di reclusione nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita AM MO AN UD. La sentenza, come sopra anticipato, veniva poi riformata dalla Corte di appello di Firenze con la sentenza impugnata.
4. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione IA NT, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando tre motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente dell'art. 521 cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché cumulativamente vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla illegittima riqualificazione giuridica della circostanza aggravante di cui all'art. 590-ter cod. pen. nel reato autonomo di omissione di soccorso previsto dall'art. 189, comma 7, cod. strada. in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla identificazione dell'imputato.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente degli artt. 538 e 578 cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla illegittima conferma delle statuizioni civili a fronte della declaratoria di improcedibilità del reato presupposto di lesioni stradali (art. 590-bis cod. pen.) per mancanza di querela.
5. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Luca TAMPIERI, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
3
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: TO ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: LU LORENZETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3896017532cafab
6. Il difensore del ricorrente, Avv. Massimiliano Palena ha depositato memoria scritta con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1 Va premesso che la condotta di fuga senza prestare soccorso, contestata come circostanza aggravante ex art. 590-ter cod. pen. del delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen. ascritto al capo a) della rubrica, risulta pacificamente accertata nelle sentenze di merito e non ha formato oggetto di specifico motivo di appello.
2.2. Va, inoltre, premesso che il reato di lesioni personali può concorrere con i reati di fuga e di omessa prestazione di assistenza stradale alle persone rimaste ferite, previsti, rispettivamente, dai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada, che costituiscono distinte ipotesi di reato, aventi diversa oggettività giuridica, e che condividono il medesimo presupposto fattuale (inottemperanza all'obbligo di fermarsi) e possono concorrere tra loro (nel senso che è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose, vds. Sez. 4, n. 48530 del 14/11/2023, [...], non mass.; Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, dep. 2015, [...], Rv. 261945-01).
2.3. Va, tuttavia, precisato che il reato di lesioni personali stradali aggravato dalla fuga del conducente senza prestare soccorso integra la fattispecie complessa di cui al combinato disposto degli artt. 590-bis e 590-ter cod. pen., essendo in essa assorbita la condotta di omessa prestazione di assistenza stradale prevista dal comma 7 dell'art. 189 cod. strada (cfr. Sez. 4, n. 4612 del 30/01/2026, [...], Rv. 289335-01 in tema di lesioni personali stradali;
Sez. 4, n. 25842 del 15/03/2019, [...], Rv. 276369-01 in tema di omicidio stradale). Ne consegue che, una volta esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 590-bis cod. pen. e ricondotta nell'ambito del concorso formale di reati la circostanza aggravante di cui al successivo comma 8, e ritenuto pertanto improcedibile per mancanza di querela il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., è legittima la riqualificazione giuridica della circostanza aggravante di cui all'art. 590-ter cod. pen. nel reato autonomo di fuga senza prestare soccorso previsto dall'art. 189, comma 7, cod. strada., di cui la condotta integra gli estremi (cfr. Sez. 4, n. 38015 del 07/07/2022, [...]). Non sussiste, invero, la lamentata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che il ricorrente nel corso del processo ha avuto modo
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: TO ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: LU LORENZETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3896017532cafab
di confrontarsi con tale addebito e ha potuto esercitare in relazione ad esso il diritto di difesa. Ed invero, secondo un consolidata giurisprudenza di legittimità, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa: ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, [...], Rv. 248051-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [...], Rv. 205619-01; Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, [...], Rv. 284846-04; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, [...], Rv. 281477-01; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265946-01; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, [...], Rv. 254888-01). In altri termini, il vizio di difetto di correlazione tra accusa e sentenza presuppone che venga posto a base della decisione un fatto radicalmente trasformato rispetto a quello contenuto nella imputazione. Tale orientamento è stato sviluppato chiarendo che è configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, [...], Rv. 209245; Sez. 6, n. 36003 del 14/06/2004, [...], Rv. 229756; Sez. 2, n. 46242 del 23/11/2005, [...], Rv. 232774; Sez. 6, n. 3460 del 13/02/1998, [...], Rv. 210090-01), con la precisazione che può sussistere violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005, [...], Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, [...], Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, [...], Rv. 254888; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, Addio, Rv. 265946). È stato, poi,
5
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: TO ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: LU LORENZETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3896017532cafab
ulteriormente precisato come, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., debba tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, [...], Rv. 254419; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, [...], Rv. 257278; Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, [...], Rv. 261052; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, [...], Rv. 269569). L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, pertanto, non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" va, infatti, coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (cfr. Sez. 5, n. 3161 del 13/12/2007, [...], Rv. 238345; Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, [...]; Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, [...], Rv. 266758; Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 15/03/2019, Scardina, Rv. 275770; Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, [...], Rv. 277403). Ne consegue che la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non sussiste quando nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza, da intendersi come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale, che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012, [...], Rv. 254648), tenendo anche conto dei possibili sviluppi, interpretativi e sul piano della qualificazione giuridica, della ipotesi d'accusa originaria, che siamo in questa insiti ab origine (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, [...], Rv. 281477-01).
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché affetto da genericità per aspecificità "estrinseca", in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano, in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.
6
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED
CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: TO ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: LU LORENZETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3896017532cafab
Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268823-01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, Rv. 281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, [...], Rv. 253849). Sul punto la sentenza impugnata ha affermato: «In merito all'identificazione dell'odierno appellante quale responsabile del tamponamento, assume rilievo decisivo sia la riconducibilità certa del veicolo all'imputato, in quanto intestatario dello stesso, sia l'individuazione fotografica operata dalla persona offesa e dai testimoni. Va evidenziato, inoltre, come l'imputato non abbia fornito alcuna spiegazione alternativa circa un eventuale uso del veicolo da parte di terzi nel momento in cui si è verificato l'incidente. L'individuazione dell'imputato quale conducente della Mercedes risulta comprovata da plurimi riconoscimenti fotografici, coerenti e convergenti, effettuati sia dalla persona offesa sia dai testimoni. Il riconoscimento fotografico, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa, appare attendibile. La composizione dell'album fotografico da parte della polizia giudiziaria è risultata corretta, essendo state inserite fotografie di soggetti simili per caratteristiche somatiche e morfologiche. Ai fini della credibilità dell'operazione di riconoscimento, rileva altresì il fatto che gli agenti abbiano adottato l'accorgimento di variare la posizione della fotografia dell'imputato all'interno dell'album mostrato separatamente alla persona offesa e ai testimoni. Tale metodologia ha garantito un esito di riconoscimento personale e individualizzato. Inoltre, si sottolinea che il riconoscimento è stato effettuato non solo nella fase delle indagini preliminari, ma anche in sede dibattimentale, da parte di più soggetti, in momenti differenti. L'uniformità delle indicazioni, la chiarezza delle immagini e la conferma da parte di diversi testimoni incluso il conducente dell'altro veicolo coinvolto - rafforzano l'attendibilità del riconoscimento. Pertanto, non residuano dubbi in merito alla riconducibilità del fatto all'imputato. Ulteriore conferma deriva dalle fotografie contenute nel CD (allegato n. 8 agli atti), scattate da una delle sorelle della parte civile, nelle quali è chiaramente visibile l'autovettura Mercedes condotta dall'imputato. In due delle fotografie, osserva la Corte, si distingue il volto del conducente, altamente somigliante all'effigie fotografica dell'imputato contenuta negli album utilizzati per l'identificazione.» (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
7
CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: TO ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED Firmato Da: LU LORENZETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3896017532cafab
Orbene, il secondo motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte di appello e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva, coerente e logica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.
4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente
infondato.
La Corte territoriale ha, infatti, confermato le statuizioni in favore della costituita parte civile proprio a seguito della dichiarazione di responsabilità per il reato di fuga senza prestare soccorso previsto dall'art. 189, comma 7, cod. strada.
5. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/02/2026.
Il Consigliere estensore Luca Lorenzetti
8
Il Presidente Salvatore Dovere
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: TO ER Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b Firmato Da: LU LORENZETTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3896017532cafab