Sentenza 14 aprile 2016
Massime • 1
Nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e ciò tanto nell'ipotesi di riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2016, n. 18729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18729 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2016 |
Testo completo
18729 / 16 29 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 14.4.2016 980/2016 Sentenza n. Reg. gen. n. 10986/2016 composta dai signori dott. Giacomo Fumu Presidente dott.ssa Giovanna Verga Consigliere dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. Consiglieredott.ssa Lucia Aielli dott. Cosimo D'Arrigo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di SS VA SE, n. a Catania il 29.11.1976, rappresentato e assistito dall'avv. Catena Rita Giovanna Marano, di fiducia, e di EL AL, n. a Catania il 24.10.1983, rappresentato e assistito dall'avv. Francesco Giammona, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, prima sezione penale, n. 1663/2015, in data 19.01.2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
1 udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Roberto Aniello che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi;
sentita la discussione del difensore, avv. Catena Rita Giovanna Marano, comparso anche in sostituzione dell'avv. Francesco Giammona, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11.03.2015, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava SS VA SE e EL AL responsabili dei reati di tentata rapina aggravata in concorso (capo A) e di furto aggravato in concorso (capo B, così riqualificata l'originaria contestazione di ricettazione) e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse al solo EL le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti, li condannava alle seguenti pene: il SS, ad anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa;
- il EL, ad anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa. Al EL veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. A seguito di proposta impugnazione, la Corte d'appello di Catania, con sentenza in data 19.01.2016, in riforma della pronuncia di primo grado, previa riqualificazione del fatto sub B) come ricettazione già contestata in origine, rideterminava la pena nei confronti del SS nella misura di anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 766,66 di multa e nei confronti del EL in anni uno, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 500,00 di multa.
3. Avverso la sentenza di secondo grado, SS VA SE e EL AL propongono distinti ricorsi per cassazione per chiedere l'annullamento della stessa.
4. Ricorso di SS VA SE. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla 2 riqualificazione giuridica del fatto sub B) ed ai criteri seguiti per la determinazione della pena (primo motivo); -vizio di motivazione con riferimento alla riqualificazione del fatto sub B) e violazione del disposto dell'art. 597, commi 1 e 3 cod. proc. pen. (secondo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione in relazione al capo A) perché il fatto non costituisce reato (terzo motivo).
4.1. In relazione al primo motivo, si censura la decisione impugnata che ha disatteso il primo motivo di appello con il quale si era evidenziato come la sentenza di primo grado dovesse essere dichiarata nulla per totale assenza di motivazione in ordine a taluni capi e punti essenziali, e segnatamente: -in ordine alla qualificazione del fatto contestato al capo B) come furto aggravato, non apprezzandosi dalla lettura della sentenza quali aggravanti siano state valutate dal decidente;
evidente, poi, la insanabile contraddizione tra quanto affermato a pagina uno della sentenza ("particolare non secondario che, allo stato, induce a dubitare che gli indagati abbiano effettuato il furto ed a ritenere che, con qualificata probabilità, essi abbiano, invece, ricevuto motocicletta") e la riqualificazione del fatto come furto aggravato;
-in ordine al trattamento sanzionatorio praticato, essendosi omessa l'indicazione dei criteri considerati al riguardo dal giudicante.
4.2. In relazione al secondo motivo, si censura l'avvenuta riqualificazione del fatto da furto aggravato in ricettazione, riqualificazione non chiesta da alcuna delle parti ed in aperta violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.. 4.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come sebbene sia stata ritenuta pacifica l'idoneità e l'univocità del piano delittuoso del SS e del complice, è altrettanto evidente che l'azione era stata interrotta quando ancora non era iniziata per una precisa scelta degli stessi;
in definitiva, fermo restando il confessato intento criminoso e la predisposizione dei mezzi per il compimento dello stesso, resta pur sempre il fatto che i carabinieri erano intervenuti prima che l'azione delittuosa avesse concretamente inizio e, pertanto, in un momento in cui era ancora possibile, sia pure in extremis, un ripensamento. Da qui l'errore della Corte territoriale che ha interpretato il dettato 3 normativo identificando il certo proposito criminoso con la realizzazione completa di una condotta tipica, quale quella del delitto tentato.
5. Ricorso di EL AL. Lamenta il ricorrente, quale motivo unico, il vizio di motivazione in ordine ai criteri seguiti ai fini della determinazione della pena. A tal fine, si evidenzia come la Corte territoriale si sia limitata ad un generico e brevissimo elenco degli elementi fondanti la propria decisione, accompagnato da una motivazione quasi del tutto inesistente;
inoltre, nonostante un richiamo generico, trascura un'attenta analisi dell'elemento psicologico, dell'incensuratezza e del corretto comportamento processuale tenuto dal EL, la cui valutazione è di fondamentale importanza per un'equa commisurazione della pena al caso concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati (quello del SS, almeno in parte, anche evocativo di non consentite censure in fatto) e, come tali, risultano inammissibili.
2. Ricorso di SS VA SE. Va osservato in premessa come il controllo della logicità della motivazione debba esercitarsi sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché, nella verifica della fondatezza del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma in quello - ben diverso di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se, nell'interpretazione delle prove, abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da 4 fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lettera e), codice di rito, è indispensabile dimostrare come il testo del provvedimento risulti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, a nulla rilevando invece opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che, in quest'ultima ipotesi, verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (cfr., Sez. 1, sent. n. 12496 del 21/09/1999, dep. 04/11/1999, Guglielmi, Rv. 214567).
2.1. Nel caso di specie, il ricorrente, anziché sottoporre a critica la valutazione dei molteplici e convergenti indizi, assumendo che la Corte d'appello abbia violato le regole preposte alla formazione del convincimento del giudice, offre una propria diversa verità processuale la quale non può essere delibata in sede di legittimità allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata risulti dotata di una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia, senza contraddizioni o salti logici, saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio.
2.2. Invero, la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti la vicenda oggetto del processo.
3. Manifestamente infondato è il primo motivo.
3.1. La Corte territoriale, riqualificando il fatto nei termini originari di ricettazione, non doveva certo "ritornare" sulla motivazione del giudice di prime cure che aveva ritenuto il fatto di cui al capo B) integrante una fattispecie di furto aggravato;
di contro, il controllo della motivazione effettuato dal giudice di legittimità, va condotto sui contenuti della sentenza di secondo grado che, per quanto precedentemente esposto, si rileva come detto del tutto congrua - ed esente da vizi logico-giuridici avendo riconosciuto come dagli atti fosse emerso “con evidenza che gli appellanti non siano stati gli 5 autori del furto della moto come si evince sia dalle contrastanti dichiarazioni rese dagli stessi (il SS affermava che il furto era avvenuto di mattina mentre il EL affermava che era avvenuto il pomeriggio) sia dal fatto che gli imputati hanno dichiarato che la moto si trovava parcata con le chiavi mentre dalla denuncia di furto si legge che la motocicletta era regolarmente chiusa a chiave. Appare invece evidente che gli stessi abbiano ricevuto il mezzo nella consapevolezza che lo stesso era di provenienza delittuosa come desumibile dalle loro dichiarazioni confessorie e dal fatto che lo abbiano utilizzato per commettere la tentata rapina, al fine pertanto di evitare che le autorità potessero a loro risalire ...".
3.2. Anche sul versante della denunciata omessa indicazione dei criteri considerati dal giudicante al fine dell'operato trattamento sanzionatorio, la censura appare manifestamente infondata. Invero, la Corte territoriale, dopo aver premesso che la sanzione deve tener conto della intrinseca gravità dei fatti e della personalità dell'imputato (soggetto pluripregiudicato per reati analoghi a quelli per cui si procede), ha precisato che, nei confronti del SS, l'aumento di pena a titolo di continuazione vada determinato in considerazione della riqualificazione del furto aggravato in ricettazione, con quantificazione nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 150,00 di multa, pena così rideterminata: "pena base per la tentata rapina aggravata, anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, aumentata di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa per la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, ulteriormente aumentata per la ricettazione di mesi quattro di reclusione ed euro 150,00 di multa, ridotta per il rito ad anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 766,66 di multa".
4. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Si osserva in premessa come questa Corte abbia avuto modo di affermare che il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie 6 ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio del computo della prescrizione (Sez. 2, sent. n. 38049 del 18/07/2014, dep. 17/09/2014, De Vuono, Rv. 260585): evenienza che senz'altro ricorre nel caso di specie, tenuto anche conto della circostanza che il contraddittorio, sul punto, è stato assicurato dal fatto che, l'originaria contestazione, su cui la difesa ha avuto tutti i margini per poter interloquire e difendersi, era proprio quella di ricettazione. orientamento della4.1. Del resto, secondo il consolidato giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, sent. n. 38889 del 16/09/2008, dep. 15/10/2008, Depau, Rv. 241446), nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e ciò tanto nell'ipotesi di riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto. Infatti, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 cod. proc. pen.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato.
4.1.1. In tale prospettiva, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto, non va esaurita nel mero pedissequo confronto puramente letterale fra imputazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza (cfr., Sez. U, sent. n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205617). In particolare, è stato affermato da questa stessa sezione (Sez. 2, sent. n. 5329 del 15/03/2000, dep. 05/05/2000, Imbimbo, Rv. 215903; Sez. 5, sent. n. 33077 del 11/06/2003, dep. 05/08/2003, Esposito, Rv. 226532) che, qualora venga dedotta la violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa contestata e sentenza, al fine di verificare se vi sia stata una trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, non soltanto va apprezzato in concreto se nella contestazione, considerata nella sua interezza, non si rinvengano gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, ma anche se una tale trasformazione, sostituzione o variazione abbia realmente inciso sul diritto di difesa dell'imputato, e cioè se egli si sia trovato o meno nella condizione concreta di potersi difendere. 4.1.2. È il caso di osservare che, sulla base delle considerazioni appena svolte, risulta ormai superato quell'orientamento giurisprudenziale, che, in tema di qualificazione giuridica del fatto come furto a quella di ricettazione e viceversa, si era espresso nel senso che è ammissibile e legittima solo la riqualificazione del fatto originariamente contestato come furto in quello di ricettazione e non il contrario, facendo leva sul criterio della "continenza del fatto" (cfr., Sez. 5, sent. n. 36591 del 20/09/2001, dep. 10/10/2001, Montana, Rv. 219818; Sez. 2, sent. n. 1557 del 12/06/1981, dep. 17/02/1982, La Face, Rv. 152273; Sez. 2, sent. n. 10407 del 30/10/1987, dep. 25/10/1988, Marzari, Rv. 179538). Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, pienamente condiviso dal Collegio, il criterio da applicare è quello "teleologico" del mancato pregiudizio per la difesa dell'imputato, quale limitazione di derivazione giurisprudenziale del generale principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., funzionale alla garanzia del contraddittorio, con la precisazione che il criterio è operante a prescindere dalle strategie processuali dell'imputato e dalla opzione, dallo stesso eventualmente effettuata, di non fornire una propria versione dei fatti, atteso che la concreta possibilità di difendersi consiste non soltanto nella scelta di rispondere o meno alle domande 8 delle parti, ma nell'insieme delle opzioni difensive che si esplicano in tutte le fasi e gli stati del giudizio (cfr., Sez. 5, sent. n. 3161 del 13/12/2007, dep. 21/01/2008, Piccione, Rv. 238345).
4.1.3. Ne consegue che, quando nel capo di imputazione originario come nella fattispecie siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizione di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di doverosa correlazione tra accusa e sentenza;
risultando legittima in tale prospettiva non solo l'ipotesi (che qui ricorre) di riqualificazione del furto in ricettazione, ma anche quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto (Sez. 5, sent. n. 3161/2008, cit.): principi - quelli sopra indicati Idi cui la Corte territoriale ha fatto corretta - applicazione.
5. Evocativo di censure in fatte e, comunque, manifestamente infondato è il terzo motivo.
5.1. Con lo stesso il ricorrente, deducendo surrettiziamente carenza e/o manifesta illogicità della motivazione, propone censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto, ai quali i giudici del merito sono pervenuti sulla base di un attento e compiuto esame degli elementi probatori a disposizione, fondando la motivazione su una ricostruzione della vicenda che è esente da errori logici e giuridici e, come tale, non sindacabile in questa sede. -Invero contrariamente a quanto asserito in ricorso la Corte territoriale ha spiegato correttamente le ragioni che giustificano l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo A) sulla scorta del complesso delle risultanze procedimentali.
5.1.1. Codesta Corte Suprema, al riguardo, ha infatti già avuto modo reiteratamente di chiarire che "ai fini della punibilità del tentativo, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori e atti esecutivi" (Sez. 5, sent. n. 7341 del 21/01/2015, dep. 18/02/2015, Rv. 262768; v., anche, Sez. 2, sent. n. 40912 del 24/09/2015, dep. 12/10/2015, Amatista, Rv. 264589) e, ancora, che "per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo" (Sez. 2, sent. n. 46776 del 20/11/2012, dep. 04/12/2012, Rv. 254106).
5.1.2. Orbene, proprio la situazione adeguatamente descritta nella sentenza impugnata porta ragionevolmente a ritenere per le condizioni di tempo e di luogo, nonché per le circostanze di fatto in cui gli imputati furono trovati (in possesso di un'arma giocattolo priva del tappo rosso, a bordo di un motociclo rubato, già posizionati all'interno dell'area adiacente al rifornimento ove intendevano perpetrare la rapina), che l'iter dell'azione criminosa era già in corso così correttamente portando a ritenere che l'azione stessa avesse già raggiunto la soglia del tentativo, in presenza di una pianificazione che aveva preso di mira ogni dettaglio ed avendo l'azione criminosa un'altissima probabilità di essere commessa se non fosse stata interrotta dall'intervento delle Forze dell'ordine.
5.2. Con tali argomentazioni, il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti che abbiano potuto decisivamente condizionare la conclusiva affermazione di responsabilità.
6. Ricorso di EL AL.
6.1. L'unico motivo proposto è manifestamente infondato. Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio о di ragionamento illogico (Sez. 5, sent. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 10 -04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, sent. n. 36245 del 26/06/2009, dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596). Nella fattispecie, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, ha avuto modo di precisare che "... sebbene il EL sia soggetto incensurato e abbia reso confessione elementi questi che sono stati valutati ai fini della - concessione delle circostanze attenuanti generiche - tuttavia il fatto in sé è certamente di estrema gravità, destando le rapine grave allarme sociale. Ciò giustifica il fatto che la pena non sia stata inflitta nel suo minimo edittale, discostandosene peraltro in modo assai contenuto proprio in ragione del comportamento tenuto dall'imputato successivamente al fatto ...".
7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro 1.500,00 per ciascuno
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.4.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott Giacomo Eumu завиш Fun DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 5 MAG 2016IL CANCELLED 11 Claudia Pianell