Sentenza 10 ottobre 2014
Massime • 1
Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 Cod. Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose.
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Vannini murder case, the way to a new verdict of the Court of Assizes of Appeal, the third chapter of the saga. Italian Supreme Court judgement produces some consequences on the last but not final verdict. La vicenda Ciontoli – Vannini continua ad essere fonte di dubbi e perplessità sia sulla ricostruzione del fatto che sulla qualificazione giuridica degli eventi. L'ultima sentenza pronunciata sul caso utilizza delle soluzioni giuridiche che non convincono pienamente e che meritano una più approfondita analisi. In the Ciontoli – Vannini saga there is an uncertain and questionable reconstruction of the fact poured out of the investigations and trials. Secondly, everyone can found many …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2014, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 10/10/2014
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana M. T. - Consigliere - N. 1869
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 10793/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AN n. il 24/2/1940;
avverso la sentenza n. 7380/2009 pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna il 6/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 10/10/2014 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. F. Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 10/12/2008, il tribunale di Ferrara ha condannato ON AN alla pena di sei mesi di reclusione (pena sostituita con la pena pecuniaria della multa pari a Euro 6.840,00), oltre alle sanzioni accessorie previste dal codice della strada, in relazione alla commissione dei reati di fuga e di omissione di assistenza stradale previsti dall'art. 189 C.d.S., comma 6 e 7, commessi in Corporeno di Cento (Ferrara), il 18/12/2007. Su appello dell'imputato, con sentenza in data 6/12/2013, la corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha disposto la sospensione condizionale della pena inflitta al ON, confermando, nel resto, le statuizioni del tribunale. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, sulla base di due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 15 c.p., avendo i giudici del merito erroneamente omesso di rilevare la sussistenza di un concorso apparente di norme con riguardo alle ipotesi di reato di cui all'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, trascurando la verifica circa la sussistenza di un vero e proprio rapporto di specialità tra le due fattispecie incriminatrici.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nel configurare erroneamente la sussistenza di un reato continuato, ex art. 81 c.p., comma 2, in relazione alla commissione dei reati contestati all'imputato, disattendendo il riconoscimento di un concorso formale di reati, ex art. 81 c.p., comma 1, con la conseguente illegittima applicazione del cumulo materiale delle sanzioni (segnatamente di quelle amministrative) in luogo del cumulo giuridico previsto per legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
Osserva il collegio come i giudici del merito, nel constatare l'avvenuta consumazione, da parte dell'imputato, di due differenti fattispecie di reato - segnatamente quelle descritte nell'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, e nel riscontrare, nella specie, il ricorso di un'ipotesi di concorso materiale di reati (anziché di un concorso formale, come erroneamente rivendicato dall'odierno ricorrente), si siano correttamente allineati all'insegnamento di questa corte di legittimità (che il collegio in questa sede richiama e conferma, di esso condividendo integralmente i passaggi e l'insieme delle rationes decidendo, secondo cui i reati di fuga e di omessa assistenza stradale (previsti dell'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7) configurano due fattispecie autonome e indipendenti di reato, pur esibendo taluni elementi e presupposti comuni (Cass., Sez. 4, n. 6306/2008, Rv. 239038).
Al riguardo, vale sottolineare come le richiamate figure di reato si distinguano tra loro, non solo sotto un immediato profilo ontologico (riferendosi, le omissioni punite dalla legge, alla trasgressione di differenti obblighi giuridici, quale quello di fermarsi in prossimità del luogo dell'incidente, da un lato, e di prestare la dovuta assistenza, dall'altro), ma soprattutto con riguardo alla relativa destinazione alla tutela di interessi d'indole diversa:
mentre, infatti, il reato di fuga appare destinato a fronteggiare il rischio dell'impossibile identificazione degli utenti coinvolti nell'incidente stradale e l'esatta ricostruzione delle sue modalità di verificazione, il reato di omessa assistenza si propone l'intendimento di garantire il necessario soccorso alle persone rimaste ferite a seguito dell'incidente.
Gli elementi obiettivi dei due reati sono pertanto costituiti da due diversi comportamenti omissivi, mediante i quali si realizzano violazioni di differenti disposizioni di legge, per cui è da escludersi la configurabilità dell'istituto del concorso formale, mentre è piuttosto ravvisabile un concorso materiale di reati. Se infatti accade frequentemente che i due reati concorrano tra loro, non può escludersi che, pur in ipotesi di investimento con danni alle persone, possa ricorrere uno solo dei due delitti in questione. Sul punto, la giurisprudenza di questa corte ha già
esemplificativamente evidenziato come, se da un punto di vista logico il conducente che ometta di fermarsi non può non realizzare anche l'omissione di soccorso, sotto un profilo strettamente tecnico- giuridico il concorso di reati può essere escluso, o dalla mancanza d'intenzionalità del fatto (che esclude la configurazione del delitto ex art. 189 C.d.S., comma 7), o dal venir meno di uno dei presupposti del delitto di omessa assistenza (per l'assenza di persone ferite) ovvero per altra ragione connessa alla peculiarità della fattispecie.
Allo stesso modo, viceversa, potrebbe accadere che manchi l'elemento psicologico del reato di fuga, mentre siano configurabili gli elementi costitutivi del reato di omessa assistenza. Sicuramente, pertanto, il fatto storico-naturalistico del delitto di fuga e di quello di omessa assistenza stradale non presentano, in principio, corrispondenza completa negli elementi costitutivi, da essi generandosi, in presenza degli elementi propri di entrambe le fattispecie, una chiara ipotesi di concorso materiale di reati (cfr. Cass., Sez. 4, Sentenza n. 6306/2008, cit.) sanzionabile mediante l'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni previste in relazione a ciascuno di essi.
3. Al rilievo dell'infondatezza del ricorso dell'imputato segue il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2015