Sentenza 14 dicembre 2018
Massime • 1
In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il principio anche alla riqualificazione operata all'esito del giudizio di appello, potendo l'imputato difendersi dalla nuova imputazione in sede di legittimità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2018, n. 11627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11627 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2018 |
Testo completo
1 1627-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: ΟΝ ΝΟ Sent. n. sez. 3580/2018 -· Presidente - UP 14/12/2018- LUCIANO IMPERIALI PIERLUIGI CIANFROCCA R.G.N. 2042/2018 FABIO DI PISA Relatore MARCO MARIA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore dell' imputato Avvocato SAGNER ANDREA che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 05/07/2017 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza del 10/12/2015 che aveva ritenuto NA US colpevole del reato di furto aggravato di circa 50 Kg di canaline di rame, riqualificava detto fatto quale ipotesi di ricettazione, confermando il trattamento sanzionatorio. 1 de 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, lamentando: -vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della propria responsabilità nonché per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità. Deduce che la corte di appello aveva effettuato un ragionamento di tipo assertivo privo di concreti riscontri oggettivi e soggettivi e che aveva erroneamente disatteso, senza tenere i considerazione quanto riferito dal coimputato IG in sede di s.i.t. del 6.11.2014 ed, anzi, fondando le proprie argomentazioni su elementi di prova inutilizzabili in quanto acquisiti in violazione dell' art. 63 comma 2 cod. proc. pen., la contestazione secondo cui l' imputato era convinto di appropriarsi di res derelictae, laddove le menzionate dichiarazioni confortavano quanto sostenuto dal ricorrente circa la mancanza di consapevolezza della provenienza delittuosa del rame, difettando, in ogni caso, la prova della responsabilità dell' imputato oltre ogni ragionevole dubbio;
- violazione di legge nonché per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità. Lamenta che del tutto erroneamente il Tribunale aveva ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. non considerando che secondo quanto emerso in punto di fatto non vi era prova alcuna di introduzione nell' edificio o nelle sue pertinenze non potendosi ritenere un canale (luogo di rinvenimento del materiale) inquadrabile nella previsione di cui all' art. 624 bis cod. pen. e che la corte di appello, nel riqualificare la condotta, aveva violato il devoluto, sicchè vertendosi in ipotesi di furto semplice doveva essere pronunziata sentenza di non luogo a procedere per difetto di valida querela;
-violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. sotto il profilo della eccessività del trattamento sanzionatorio, sussistendo nel caso di specie i presupposti per un trattamento più mite in ragione della possibile applicazione dell' ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità in relazione alla ritenuta ipotesi di ricettazione, valgono le dettagliate ed articolate considerazioni svolte dalla Corte di appello ai ff. 4/5 della impugnata sentenza nelle quali vengono evidenziate tutte quelle specifiche circostanze di fatto, correttamente ricostruite, in base alle quali ritenere che, al momento del controllo delle Forze dell' Ordine, l' imputato avesse posto in essere la condotta integrante il reato di ricettazione essendosi impossessato di 50 kg. di canaline di rame provento di furto in danno di tale Badini, escludendo, con congruo ragionamento in fatto 2 de - fondato anche sulla natura dei beni in questione aventi un "apprezzabile valore economico" non censurabile in questa sede, che potesse trattarsi di appropriazione di res derelictae.
2.1. A fronte di tale specifica e puntuale ricostruzione il ricorrente propone una censura in violazione dell'art. 606 comma 1 cod. proc. pen., e, quindi, manifestamente infondata, perché attraverso la formulazione di censure attinenti al merito della decisione impugnata sotto il profilo della violazione di legge e vizio di motivazione tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito in questa sede di legittimità, affermando che le circostanze di fatto emerse deponevano nel senso dell' assenza di responsabilità dell' imputato il quale sarebbe stato certo di "impossessarsi di cose abbandonate". Tali considerazioni paiono evidentemente infondate anche nel merito avendo la Corte di secondo grado specificato, con motivazione congrua e corretta, che la condotta posta in essere dall' imputato denotava perfetta consapevolezza dell'origine furtiva del rame.
2.2. Lo NA ha, quindi, riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di appello, e sulle quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
3. Il secondo motivo è privo di fondamento. Va, infatti, rilevata la infondatezza della censura relativa alla asserito vizio fondato sostanzialmente sulla violazione dell' art. 521 cod. proc. pen., in quanto a fronte dell' iniziale contestazione del reato di furto aggravato, l' imputato sarebbe stato condannato per ricettazione costituente un fatto diverso: occorre evidenziare che il fatto contestato è quello di cui al capo d imputazione, diversamente qualificato dai giudici di merito, sicchè non vi è stata alcuna violazione della norma richiamata.
3.1. La questione prospettata dall'imputato con il secondo motivo di ricorso ha in passato costituito oggetto di pronuncia da parte della Corte EDU, nel noto caso Drassich
contro
Italia ric. n. 25575/04 (sentenza in data 11/12/2007). Nell'occasione la Corte EDU ha ritenuto che il combinato disposto dell'art. 6 CEDU, comma 1 e 3, lett. a) e b), relativo al diritto ad un equo processo, configura il diritto dell'imputato ad essere informato della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico, 3 де ivi compresa la qualificazione giuridica del fatto-reato, e del diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa. Più in generale è stato affermato che il citato principio impone l'onere di una informazione precisa e completa in ordine all'accusa gravante sull'imputato, nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo tale da offrire alle parti la possibilità di conoscere e di dibattere ogni questione essenziale per lo svolgimento del processo, specie se si tratta di questioni relative a motivi sollevati d'ufficio. Il principio sovranazionale risulta, peraltro, inserito anche nel tessuto dell'ordinamento interno mediante la trasposizione, pressochè letterale, della medesima formula nel corpo dell'art. 111 comma 3 Cost. (come modificato con legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2). La norma sancisce il diritto della persona accusata di un reato a essere "informata della natura e dei motivi della accusa" e non v'è dubbio che l'enunciazione della qualificazione giuridica dei fatti addebitati concorra a definirne la "natura" dell'addebito e le relative conseguenze sanzionatorie (v. Sez. 1, 29/04/2011, n. 18590 - Rv. 250275). Il diritto tutelato dalla Costituzione e dalla CEDU deve essere, tuttavia, correlato al potere del giudice, previsto dall'art. 521 comma 1 cod. proc. pen. di dare, comunque al fatto una definizione giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione. Ciò impone un'interpretazione conforme al dettato costituzionale dell'art. 521 cod. proc. pen. tale da escludere che l'esercizio del potere-dovere previsto da tale disposizione possa determinare concreto ed irreparabile pregiudizio alle facoltà di difesa dell'imputato, di cui il diritto al contraddittorio costituisce un baluardo di anticipata tutela. Tornando ai principi fissati a livello sovranazionale va precisato che il fatto giudicato dalla Corte di Strasburgo riguardava un caso di riqualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione avvenuta per la prima volta solo in sede di procedimento in Cassazione. La riqualificazione aveva condotto all'individuazione di un reato diverso da quello per il quale era stato perseguito in primo e secondo grado, con la conseguente impossibilità di difendersi nei confronti della nuova accusa emersa solo nell'ultimo grado del giudizio. La Corte europea, in particolare, ha rimarcato che: a) non risultava che il P.M. o la Corte di cassazione avesse sottolineato l'opportunità della riqualificazione dei fatti in una fase anteriore del procedimento;
b) il ricorrente non era stato avvertito della possibilità di tale riqualificazione;
c) all'imputato non era stata data l'occasione di dibattere in contraddittorio la nuova accusa;
d) alla luce della normativa nazionale, una successiva riqualificazione dell'accusa non era sufficientemente prevedibile per l'imputato. Solo constatando queste condizioni il Giudice sovranazionale è giunto ad affermare che l'accusato non aveva avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto alla difesa in modo concreto ed effettivo. Ed infatti la Corte europea, ben lungi dall'aver affermato il divieto di riqualificazione giuridica della fattispecie anche ex officio, si è limitata ad osservare che l'esercizio di tale prerogativa nell'esercizio della giurisdizione può rivelarsi in contrasto coi 4 te principi fondamentali della CEDU laddove, in concreto, l'imputato non sia informato, in tempo utile, non solo dei fatti materiali addebitatigli, ma anche della qualificazione giuridica data ad essi. L' applicazione del principio in esame porta, dunque, alla conclusione che la riqualificazione giuridica dei fatti effettuata dalla corte d'appello direttamente in sentenza è senz'altro legittima;
tanto si ricava dalla considerazione che la Corte europea avrebbe ritenuto del pari legittima anche la medesima operazione compiuta nell'ambito della sentenza della Corte di cassazione, se solo fosse stata preceduta, nell'ambito del medesimo giudizio di legittimità, dalla contestazione in udienza al opera del P.G. Una simile anticipazione della possibilità di una diversa qualificazione giuridica dei fatti giudicati in alternativa alla semplice oggettiva prevedibilità di quest'esito del giudizio - è quindi considerata come elemento sufficiente ad avvertire l'imputato "in tempo utile" per approntare le proprie difese. A maggior ragione la medesima soluzione si impone quando la riqualificazione dei fatti è compiuta dalla corte d'appello, dal momento che in tal caso all'imputato residua comunque la possibilità di difendersi dalla nuova imputazione quantomeno in sede di legittimità. Nè vale osservare, in contrario, che i limiti del giudizio di legittimità non consentirebbero l'esercizio di un'adeguata attività difensiva: infatti, la questione della qualificazione giuridica del fatto (e non di accertamento materiale dello stesso) rientra fra i casi tipici del ricorso per cassazione (art. 606 c.p.p., lett. b) e quindi può essere adeguatamente discussa anche in ultima istanza.
3.2. Deve, invero, evidenziarsi che le disposizioni normative che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza avendo la finalità di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, di guisa chè non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi, in concreto, la possibilità di difesa dell'imputato. In quest' ottica perché possa parlarsi del mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un concreto ed effettivo pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel mero pedissequo confronto puramente letterale fra imputazione e decisione perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine al fatto ritenuto in sentenza (cfr., Sez. U, sent. n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205617). 5 de In particolare è stato affermato che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa. (Nella fattispecie la Corte ha escluso che tra l'imputazione di sottrazione di persone incapaci, originariamente contestata, e quella di ritenzione di persone incapaci vi fosse immutazione, giacché il reato di cui all'art. 574 cod. pen. può in concreto articolarsi attraverso due forme alternative e, perciò, equivalenti) (vedi Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014 - dep. 28/04/2014, M, Rv. 26015601).
3.3. E' il caso di osservare che, sulla base delle menzionate considerazioni risulta ormai superato il risalente orientamento giurisprudenziale, che, in tema di qualificazione giuridica del fatto come furto a quella di ricettazione e viceversa, si era espresso nel senso che è ammissibile e legittima solo la riqualificazione del fatto originariamente contestato come furto in quello di ricettazione e non il contrario, facendo leva sul criterio della "continenza del fatto" (cfr., Sez. 5, sent. n. 36591 del 20/09/2001, dep. 10/10/2001, Montana, Rv. 219818; Sez. 2, sent. n. 1557 del 12/06/1981, dep. 17/02/1982, La Face, Rv. 152273; Sez. 2, sent. n. 10407 del 30/10/1987, dep. 25/10/1988, Marzari, Rv. 179538). Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, pienamente condiviso da questo Collegio, il criterio da applicare è quello "teleologico" del mancato pregiudizio per la difesa dell'imputato, quale limitazione di derivazione giurisprudenziale del generale principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., funzionale alla garanzia del contraddittorio, con la precisazione che il criterio è operante a prescindere dalle strategie processuali dell'imputato e dalla opzione, dallo stesso eventualmente effettuata, di non fornire una propria versione dei fatti, atteso che la concreta possibilità di difendersi consiste non soltanto nella scelta di rispondere o meno alle domande delle parti, ma nell'insieme delle opzioni difensive che si esplicano in tutte le fasi e gli stati del giudizio (cfr., Sez. 5, sent. n. 3161 del 13/12/2007, dep. 21/01/2008, Piccione, Rv. 238345). Ne discende che, quando nel capo di imputazione originario come nella fattispecie siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizione di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza non sussiste violazione del principio di doverosa correlazione tra accusa e sentenza;
risultando legittima in tale prospettiva non solo l'ipotesi (che qui ricorre) di riqualificazione del furto in ricettazione ma anche quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto (Sez. 5, sent. n. 3161/2008, cit.): principi quelli sopra indicati di cui la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione.
3.4. Deve, quindi, in questa sede dare seguito all' orientamento secondo cui nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato 6 de in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e ciò tanto nell'ipotesi di riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto. (Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016 - dep. 05/05/2016, Russo e altro, Rv. 26675801), riqualificazione che ben può essere operata anche dal giudice di appello in fase decisoria.
4. I motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati a fronte delle argomentazioni corrette dal punto di vista logico e giuridico esposte dalla sentenza impugnata, posto, peraltro, che in considerazioni dei fatti emersi nel corso del processo e dell' acclarato "non trascurabile valore" delle grondaie in rame in questione non può porsi questione ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.
5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 14 Dicembre 2018 II presidente II consigliere estensore Fabio Di PisaFo ре Antonio Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 15 MAR. 2019 CANCELLIERE Claudia Pianelli 7