Sentenza 24 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2018, n. 27023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27023 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 10082-2014 proposto da: TA SO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE ACACIE
13 (c/o CENTRO CAF), presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO DI GENIO, rappresentata e difesa dall'avvocato FELICE AMATO, giusta delega in atti;
2018
- ricorrente -
2765
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1433/2013 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 05/11/2013 R.G.N. 1253/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato VINCENZO STUMPO. R.Q.10082/2014
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 1377/2009 accoglieva la domanda proposta da RO SO avente ad oggetto il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2006 e condannava l'PS al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese processuali liquidate in C 450, compensando l'altra metà. La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza 681/2009, accoglieva parzialmente l'appello della RO ed in parziale riforma della decisione impugnata riliquidava le spese per l'intero, tranne per gli onorari dimezzati ex art. 4 della legge n. 794/1942; compensava invece per intero le spese del grado d'appello ritenendo sussistenti giusti motivi connessi alle questioni trattate. Quest'ultima sentenza veniva impugnata dalla RO con ricorso per cassazione che veniva accolto con sentenza n. 12827/2012 con la quale questa Corte, rilevato che non risultava congruamente motivata la decisione di dimezzare gli onorari e di compensare le spese del giudizio di appello, cassava la sentenza n. 681/2009 e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Con sentenza n. 1433/2013, resa in sede di rinvio, la Corte di Appello di Salerno in parziale riforma della impugnata sentenza, condannava l'PS al pagamento integrale delle spese processuali del primo grado nuovamente liquidate in C 2633,60 riconoscendo che non potesse applicarsi il dimezzamento solo eccezionalmente previsto dall'art. 4 legge 794/1942. Per quanto riguarda invece la questione della compensabilità delle spese del grado successivo al primo, ritenuto di poter fare riferimento alla formulazione dell'art. 92 c.p.c. come risultante a seguito della novella ex legge n. 263/2005, la Corte riteneva che sussistessero giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese alla luce della normativa ( art.1 d.l. n.16/2004 conv. in I. 77/2004 che aveva novellato il comma 7 dell'art. 44 del di. 30/9/2003 n. 269 conv. con mod. nella legge 24.11.2003) in base alla quale l'PS era obbligato a procedere al disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo dove emergevano incongruenze nel raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupati, a seguito di stima tecnica disposta a mezzo di visita ispettiva. Pertanto la Corte, riliquidate le spese processuali del primo grado, compensava per intero tra le parti le spese processuali dei gradi successivi al primo (appello, cassazione e giudizio di rinvio). R.G.10082/2014 Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RO SO affidando le proprie censure ad un motivo. L'INPS ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., vecchio e nuovo testo, in relazione all'articolo 360 numero tre c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti, in relazione all'articolo 360 n. 5 c.p.c., atteso che l'appello proposto avverso l'originaria sentenza del tribunale di Salerno era stato integralmente accolto sia per la compensazione disposta in ragione della metà, sia per la errata quantificazione delle spese;
l'PS non aveva invece impugnato la decisione di primo grado sotto alcun profilo e l'oggetto del giudizio di appello era riferito esclusivamente al regime delle spese del giudizio di primo grado;
talchè ove non fosse stato proposto appello la ricorrente avrebbe dovuto sopportare un danno di C 2183,60 rispetto alla liquidazione operata in primo grado;
la Corte non poteva riesaminare il merito relativo alla natura della controversia. 2.- Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Va chiarito in premessa che il potere giudiziale di disporre la compensazione delle spese era regolato nel caso in esame dall'art. 92 c.p.c. come riscritto dall'articolo 2 della legge n. 263 del 28 dicembre 2005 (ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006) in quanto il ricorso introduttivo della lite era stato depositato il 25.2.2008; pertanto, in mancanza di reciproca soccombenza, il potere di compensare le spese era subordinato all'esistenza di "giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione"; non poteva applicarsi invece né la normativa codicistica precedente, la quale non richiedeva di indicare specificamente i giusti motivi nella motivazione (su cui S.U. n. 20598 del 30 luglio 2008); né la normativa successiva (introdotta dalla legge 69/2009 a decorrere dal 4.7.2009) la quale prevedeva che il medesimo potere fosse subordinato all'esistenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione" (prima della ulteriore modifica intervenuta con d.l. 12.9.2014 n. 132 conv. in 1.10.11.2014 n. 162 secondo cui la compensazione è possibile, in mancanza di reciproca soccombenza, solo "nel caso di assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti"). In secondo luogo va ricordato che nel caso di specie l'esito del giudizio di primo grado era stato totalmente vittorioso per la lavoratrice. Non ricorreva perciò reciproca soccombenza. Del pari vittorioso per la ricorrente era stato il giudizio d'appello, il R.G.10082/2014 primo giudizio di cassazione ed il successivo giudizio di rinvio, il cui oggetto era limitato alla quantificazione delle spese, e che avevano portato a riconoscere, dopo 4 giudizi, che non fosse dovuto il dimezzamento degli onorari di procuratore ex art. 4 legge 794/1942. I giusti motivi, necessari per poter derogare cjjy principio di soccombenza e disporre la compensazione delle spese in favore dell'INPS, di tutti i giudizi successivi al primo, non potevano invece farsi discendere dalla natura del procedimento e dalle previsioni della normativa (art.1 d.l. n.16/2004 conv. in I. 77/2004 che aveva novellato il comma 7 dell'art. 44 del d.l. 30/9/2003 n. 269 conv. con mod. nella legge 24.11.2003) in base alla quale l'PS sarebbe stato obbligato a procedere al disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo dove emergevano incongruenze nel raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupati, a seguito di stima tecnica disposta a mezzo di visita ispettiva;
dal momento che le determinazioni assunte dall'INPS nei riguardi della ricorrente si sono comunque rivelate prive di fondamento in giudizio;
e la lavoratrice non potrebbe subire effetti pregiudizievoli, neppure nella regolazione delle spese processuali relative alla propria controversia, dai comportamenti illeciti tenuti dal datore di lavoro nei confronti dell'INPS in relazione a differenti lavoratori. 3.- Onde la decisione assunta in proposito con la sentenza impugnata risulta sfornita di una congrua giustificazione;
l'esito finale della lite dovendo invece comportare il pagamento delle spese processuali in base al principio di causalità e soccombenza ex art. 91 c.p.c. non sussistendo alcun presupposto per la compensazione ex art. 92 c.p.c.. 4.- Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di accogliere il ricorso con I RAY;
(2.n.1, conseguente cassazionenella sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa deve essere decisa nel merito con la liquidazione in favore della ricorrente delle spese processuali relative a ciascun grado di giudizio nella misura complessiva di cui al dispositivo, tenuto conto delle tariffe di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140, posto che in base all'orientamento affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 17405/2012) "In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, í nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a R. .10082/2014 quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata". 5.- Deve essere inoltre affermato che, ai fini della quantificazione delle spese processuali, il valore delle cause aventi ad oggetto un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato non può ritenersi indeterminabile posto che invece esso va rapportato nel massimo a quello di una annualità di rapporto. 6.- L'istanza di distrazione a favore dell'Avv.Tommaso Amato, contenuta nella memoria ex art 384 c.p.c. presentata dalla Avv. Felice Amato, non può essere accolta in quanto non proviene dallo stesso procuratore beneficiario;
mentre l'avv. Felice Amato ha dichiarato di voler rinunciare alla distrazione precedentemente richiesta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e decidendo nel merito liquida le spese di primo grado nella misura già indicata nella rispettiva sentenza, liquida le spese del giudizio d'appello in C 800 per compensi professionali, quelle del primo giudizio di legittimità nella misura di C 600 per compensi professionali, in C 600 quelle del giudizio di rinvio per compensi professionali, e quelle del presente giudizio di legittimità nella misura di C 600 per compensi professionali, il tutto oltre ad esborsi nella misura di C 200 per ciascuno dei quattro giudizi, spese generali a