Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
2436/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2436/2024 del Ruolo Generale Degli Affari Di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nato a [...] il [...] ed vi Parte 1 residente a[...], (C.F. C.F. 1 ), di cittadinanza italiana, pensionato, rappresentato e difeso dall'Avv. Stanislao De Liguori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in LL di BI (NA), alla Via G. Mazzini, 18, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio
E
nata a [...] il [...] ed ivi CP_1
, residente a[...], (C.F. (), di cittadinanza C.F. 2 italiana, casalinga, rappresentata e difesa dall'Avv. Stanislao De Liguori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in LL di BI (NA), alla Via G. Mazzini, 18, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio ed ammessa al gratuito patrocinio
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo i patti e le condizioni di cui al ricorso, come integrati con accordo depositato con le note di
Il P.M. in data 29.04.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio in LL di BI
(NA) in data 07.05.1978; che i figli erano tutti maggiorenni e con un proprio nucleo familiare;
che l'unione affettiva è progressivamente venuta a mancare a causa di differenze caratteriali al punto tale da rendere intollerabile la vita matrimoniale;
è titolare di pensione e percepisce circa 1.100,00 euro che Parte 1
CP 1 è casalinga e non percettrice di alcun reddito o sussidio mensili, mentre erogato dallo Stato.
Con note congiunte di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 25.03.2025, le parti dichiaravano di non volersi conciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Con ordinanza resa all'esito di note scritte in sostituzione di detta udienza, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza.
Il Pubblico Ministero concludeva in data 28.04.2025 esprimendo parere favorevole, pervenuto in data 29.04.2025.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, le parti hanno previsto un assegno di mantenimento a carico del Parte 1 in favore della moglie, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
inoltre, le parti hanno dichiarato di aver già definito ogni ulteriore rapporto patrimoniale fra di loro esistente e di non aver a pretendere nulla l'uno dall'altro.
Sulle conclusioni conformi del P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
Si precisa che la pattuizione relativa all'assegnazione della casa coniugale alla CP 1 in assenza di convivenza con figli minori o economicamente non autonomi, deve intendersi nel senso che la predetta casa resterà nel godimento della moglie.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da Parte 1 e CP 1 così provvede:
1. omologa la separazione dei coniugi nato a [...] 1
BI (NA) il 02.03.1951 e CP 1 nata a [...]
,
il 16.11.1958;
2. autorizza i ricorrenti a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi di vivere e trasferire la propria residenza ove credono opportuno, previa comunicazione all'altro coniuge della variazione di residenza;
3. assegna il godimento della casa coniugale sita in LL di BI (NA) alla Via Prima Licerta, 12 alla Sig.ra CP 1
l'obbligo al pagamento mensile per il 4. pone in capo a Parte 1 mantenimento della moglie entro il giorno 05 di ogni mese, CP 1 dell'importo di euro 500,00, (cinquecento/00). Il detto importo dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli automatici adeguamenti Istat;
5. dà atto che i coniugi dichiarano di aver già definito ogni ulteriore rapporto patrimoniale fra di loro esistente sicché dichiarano di non aver a pretendere nulla l'uno dall'altro;
6. dà atto che i coniugi rilasciano sin d'ora reciproca ed espressa autorizzazione all'espatrio e, comunque si impegnano a rilasciare ed a sottoscrivere ogni eventuale e necessario consenso per i documenti relativi a sé stessi esonerando le competenti Autorità da qualsiasi responsabilità;
7. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di LL di BI
(NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento stato Civile) (atto n. 147, parte II, Serie A, ufficio 1, dei registri di matrimonio dell'anno 1978);
8. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 15.05.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato