Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00974/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01347/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2024, proposto da:
Avv. Valerio Zicaro, in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
nei confronti
U.T.G. - Prefettura di Cosenza, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Catanzaro ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., REPERT. N. 1143/2023, resa nell’ambito del giudizio sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., iscritto al R.G. n. 4982/2022, pubblicata, e in pari data comunicata alle parti, in data 24.5.2023, passata in giudicato il 24.6.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota del 3 giugno del 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
parte ricorrente, con nota del 3 giugno 2025, ha dato atto dell’avvenuto pagamento delle somme, pur senza indicare la data dell’accredito;
Ritenuto che:
va dichiarata cessata la materia del contendere;
le spese di lite vanno compensate tenuto conto che non è nota la data del pagamento e, quindi, se lo stesso sia successivo all’instaurazione del presente giudizio, e considerato altresì che nell’ambito della nota del 3 giugno 2025 parte ricorrente non reiterato la richiesta di liquidazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO